Cam servizi di ristoro e acqua di rete: cambia la disciplina

Cam servizi di ristoro
Abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023

Cam servizi di ristoro e acqua di rete: cambia la disciplina con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2025, n. 96.

Cam acqua di rete

Per effetto, è stato abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023 recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», con sostituzione integrale dell'allegato 1.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 aprile 2025.

Cam acqua di rete

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 aprile 2025 

Aggiornamento dei «Criteri  ambientali  minimi  per  gli  affidamenti
relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di  rete
a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023. (25A02458)

 

(Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2025, n. 96)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma  2,  del  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono adottati i «criteri  ambientali

minimi per gli affidamenti relativi ai  servizi  di  ristoro  e  alla

distribuzione di acqua di rete a fini potabili» di  cui  all'allegato

1, parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2

                     Abrogazioni e norme finali

1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza

energetica 6 novembre 2023 recante «Criteri ambientali minimi per gli

affidamenti relativi ai servizi di ristoro e  alla  distribuzione  di

acqua di rete a fini potabili», e' abrogato dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto.

2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza

energetica 17 maggio 2024, «Modifiche al  decreto  6  novembre  2023,

recante "Criteri ambientali minimi per gli  affidamenti  relativi  ai

servizi di ristoro e alla distribuzione  di  acqua  di  rete  a  fini

potabili"», e' abrogato dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore  dopo  trenta  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                              Allegato 1

Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel

               settore della pubblica amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AI SERVIZI  DI

  RISTORO E ALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI RETE A FINI POTABILI

Sommario

1 PREMESSA

1.1 Approccio dei criteri ambientali minimi per il  conseguimento

degli obiettivi ambientali

1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti

1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

2  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  I  SERVIZI  DI   RISTORO   CON

L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI  ALIMENTI,

BEVANDE ED ACQUA

2.1 Specifiche tecniche

2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

2.1.2 Distributori automatici di spremute

2.1.3 Distributori di acqua di rete

2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde

2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti

2.1.6 Imballaggi in plastica

2.2 Clausole contrattuali

2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti

2.2.2.1 Bevande fredde

2.2.2.2 Bevande calde

2.2.2.3 Frutta e ortaggi

2.2.2.4 Insalate

2.2.2.5 Panini e prodotti da forno

2.2.2.6 Prodotti esotici

2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini

2.2.2.8 Merende (snack) salate

2.2.2.9 Merende (snack) dolci

2.2.2.10 Uova

2.2.2.11 Prodotti  privi  di  glutine  e  prodotti  privi  di

lattosio

2.2.3 Raccolta degli imballaggi

2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

2.2.5  Manutenzione  delle  apparecchiature  e  riduzione   dei

consumi energetici

2.2.6 Comunicazione

2.3 Criteri premianti

2.3.1 Imballaggi in plastica

2.3.2 Riduzione degli imballaggi

2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale

2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici

2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta»

2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero»

2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale

2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale

2.3.5.2  Adozione  di  specifiche  misure  per  la   gestione

responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio

2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati

2.3.7 Report di sostenibilita'

3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL  PUNTO  DI  RISTORO

(SERVIZIO BAR)

3.1 Clausole contrattuali

3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi

3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti

3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio

delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili

3.1.6 Efficienza energetica

3.1.7 Riduttori del flusso idrico

3.1.8 Arredi per punti ristoro

3.1.9 Comunicazione

3.2 Criteri premianti

3.2.1 Prodotti biologici a chilometro  zero  e  filiera  corta,

prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI  PER  IL  SERVIZIO  DI  PREPARAZIONE  E

SOMMINISTRAZIONE DI PANINI

4.1 Clausole contrattuali

4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

4.1.2 Requisiti dei prodotti

4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari

4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti

4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici  dure  e  lavaggio

delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili.

4.1.6 Efficienza energetica

4.1.7 Arredi per punti ristoro

4.1.8 Comunicazione

4.2 Criteri premianti

4.2.1 Prodotti biologici a chilometro  zero  e  filiera  corta,

prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature

5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E  LA

GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  PER  LA

REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI

5.1 Specifiche tecniche

5.1.1 Distribuzione di acqua di rete  mediante  l'installazione

di macchine distributrici di acqua trattata

5.2 Clausole contrattuali

5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature

5.3 Criteri premianti

5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive

1 Premessa

 

Questo documento e' stato predisposto in attuazione dell'art.  4,

comma  4,  del  decreto  legislativo  3  novembre  2021,  n.  196,  e

nell'ambito  di  quanto  previsto   dal   Piano   d'azione   per   la

sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,

approvato con decreto 3 agosto  2023  del  Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri  dell'economia

e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.

Nel primo capitolo e' fornito un quadro esplicativo generale. Nei

capitoli  successivi  stabilisce  i  Criteri  ambientali  minimi  (di

seguito CAM) per:

1. l'affidamento dei servizi di  ristoro  con  installazione  e

gestione di distributori automatici  di  bevande  calde,  di  bevande

fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di «case  dell'acqua»

e di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili.

L'applicazione di tali criteri e' obbligatori, ai sensi dell'art.

57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di  seguito

«Codice»  e  sono  da  intendersi  integrativi,   per   gli   aspetti

ambientali, rispetto  ai  requisiti  tecnici  o  obblighi  normativi,

derivanti da regolamenti europei o norme nazionali, gia' vigenti  per

il settore. I soggetti obbligati all'applicazione  dei  CAM  sono  le

stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari.

1.1 Approccio dei Criteri ambientali minimi per il  conseguimento
degli obiettivi ambientali

I  Criteri  ambientali  minimi  mirano  a  ridurre  gli   impatti

ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso:

soluzioni e  tecnologie  che  consentono  di  contribuire  alla

prevenzione  dei  rifiuti  promuovendo  l'efficienza  nell'uso  della

materia, riducendo l'uso degli imballaggi, e gli  impatti  ambientali

legati  ai  trasporti  dei  prodotti  imballati,  con  un  potenziale

rilevante effetto moltiplicatore in quanto  in  grado  di  modificare

determinate abitudini di consumo degli utenti;

un miglioramento delle caratteristiche ambientali dei  prodotti

offerti, con un accento posto alla presenza  di  prodotti  freschi  e

assicurare una maggiore quota di prodotti biologici e provenienti dal

commercio equo e solidale;

la promozione di criteri  di  ecodesign  e  dell'attuazione  di

misure ed azioni rilevanti ai fini della  promozione  di  modelli  di

economia circolare e dell'efficientamento energetico.

Attraverso l'introduzione dei presenti Criteri ambientali  minimi

nella documentazione progettuale e di gara,  le  stazioni  appaltanti

hanno pertanto l'opportunita' di:

prevenire la produzione  dei  rifiuti,  favorendo  soluzioni  e

tecnologie funzionali alla riduzione degli imballaggi;

promuovere un modello alimentare piu' rispettoso dell'ambiente,

equo e sano;

ridurre gli impatti ambientali e climalteranti della  logistica

e favorire l'economia di prossimita';

contribuire al conseguimento di  alcuni  obiettivi  dell'Agenda

2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo  12  «consumo  e

produzione responsabili» con particolare riferimento al  target  12.3

«Riduzione degli sprechi alimentari» e 12.7 «Promuovere  pratiche  in

materia di appalti pubblici che siano sostenibili», in accordo con le

politiche e le priorita' nazionali; obiettivo  13  «Lotta  contro  il

cambiamento  climatico»;  2.4   garantire   sistemi   di   produzione

alimentare sostenibili; 11 «Citta' e comunita' sostenibili»;

fornire  un  impulso  allo  sviluppo  di  modelli  di  economia

circolare e attuare gli obiettivi indicati nella COM (2020) 381  «Una

strategia "Dal produttore al consumatore" per un  sistema  alimentare

equo, sano e rispettoso dell'ambiente».

I criteri mirati  alla  modifica  del  modello  di  produzione  e

consumo di alimenti e bevande sono in perfetta sintonia con gli  assi

portanti della citata COM (2020) 381, in quanto puntano  a  sostenere

un modello produttivo a minor uso di agrofarmaci,  a  promuovere  una

riformulazione dei prodotti alimentari conformemente alle linee guida

per  regimi  alimentari  sani  e   sostenibili,   ad   aumentare   la

disponibilita' e l'accessibilita'  economica  di  opzioni  alimentari

sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva  del

sistema alimentare, a promuovere strategie di marketing tenendo conto

delle necessita'  delle  persone  piu'  vulnerabili,  a  ridurre  gli

imballaggi. Il criterio premiante che valorizza i prodotti  biologici

a chilometro zero e  filiera  corta  supporta  la  diffusione  di  un

modello agricolo e agroalimentare piu'  conservativo  e  consente  di

prevenire gli impatti legati alla logistica.

1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti

Attraverso  la  definizione  della  documentazione  di  gara  per

l'affidamento del servizio di ristoro  con  o  senza  l'installazione

automatica di distributori di alimenti, bevande e acqua, le  stazioni

appaltanti e gli enti concedenti, introducendo almeno  le  specifiche

tecniche e le clausole contrattuali  dei  Criteri  ambientali  minimi

nella documentazione progettuale  e  di  gara,  cosi'  come  previsto

dall'art. 57, comma 2 del codice,  possono  svolgere  una  importante

funzione sociale contribuendo alla salute, al benessere degli  utenti

e alla tutela dell'ambiente, cio':

sostenendo, attraverso la leva della  domanda  pubblica  ed  il

ruolo comunicativo che puo'  avere  questo  canale  distributivo,  un

modello agricolo e  zootecnico  piu'  salubre  e  sostenibile,  anche

incoraggiando  il  settore  agroindustriale  a  svolgere   un   ruolo

sinergico con le politiche agroalimentari  nazionali  e  comunitarie,

che prevedono un incremento delle superfici agrarie coltivate con  il

metodo dell'agricoltura  biologica  ai  sensi  del  regolamento  (CE)

2018/848 e della difesa integrata volontaria  di  cui  alla  legge  3

febbraio 2011, n. 4;

supportando le politiche mirate all'efficienza  nell'uso  delle

risorse e alla prevenzione dei rifiuti, in sintonia anche,  a  titolo

esemplificativo,  con  le   disposizioni   normative   nazionali   di

recepimento della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti,  della

direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio,

della direttiva  (UE)  2019/904  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente. A tal  proposito  ed,

in particolare, l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 8  novembre

2021, n. 196 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904  sulla

riduzione  dell'incidenza  di  determinati   prodotti   di   plastica

sull'ambiente»  stabilisce  quali  «ulteriori   misure   volte   alla

riduzione di prodotti  in  plastica  monouso...omissis...le  stazioni

appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli  in

plastica monouso anche mediante le specifiche tecniche e le  clausole

contrattuali dei Criteri ambientali minimi definiti  nell'ambito  del

Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel

settore   della    pubblica    amministrazione...omissis...per    gli

affidamenti pertinenti». A tali fini, la medesima norma  dispone  che

entro il 14 gennaio 2023, il  Ministro  della  transizione  ecologica

adotti con proprio decreto, dei  «Criteri  ambientali  minimi  per  i

servizi di ristorazione  con  e  senza  l'installazione  di  macchine

distributrici  di  alimenti,  bevande  e  acqua,  nonche'  i  Criteri

ambientali  minimi  per  l'organizzazione  di  eventi  e   produzioni

cinematografiche e televisive».

Attraverso le specifiche categorie di appalti previste in  questo

documento e  attraverso  alcuni  requisiti  per  le  concessioni  dei

servizi di ristoro, le  stazioni  appaltanti  possono  contribuire  a

modificare determinate abitudini di consumo di prodotti alimentari ed

acqua e, parallelamente,  assecondare  diverse  esigenze  o  desideri

nutrizionali, riducendo  gli  impatti  ambientali  associati  a  tale

fattispecie di servizio, contribuendo anche a diffondere una  cultura

sul  valore  del  cibo,  sulla  sana  alimentazione,   sui   prodotti

certificati nell'ambito della sostenibilita'  ambientale  e  sociale,

nonche' a favorire il consumo di acqua di rete, cio' anche  in  linea

con le indicazioni della COM (2020) 98 «Un nuovo piano  d'azione  per

l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu'  competitiva»,

che  intende  sostenere  «in   modo   rigoroso   l'attuazione   delle

prescrizioni della direttiva sull'acqua potabile per fare in modo che

l'acqua potabile sia accessibile nei luoghi  pubblici,  riducendo  in

questo modo sia la dipendenza dall'acqua in bottiglia sia  i  rifiuti

di imballaggio».

Tra gli obiettivi dei presenti CAM vi e' quello di  facilitare  e

indirizzare in tale direzione  il  ruolo  degli  enti  concedenti  e,

affinche' tali indicazioni vadano a buon fine,  e'  necessario  porre

attenzione   alle   prescrizioni   che    incidono    sull'equilibrio

economico-finanziario, ivi inclusa  la  quantificazione  dell'importo

dei canoni. Si precisa a tal riguardo come, nel nuovo  sistema  delle

concessioni: i) sia divenuto obbligatorio effettuare una  preliminare

verifica di convenienza e fattibilita' della concessione  (art.  175,

comma secondo, del codice) e ii)  prima  di  assegnare  il  punteggio

dell'offerta economica sia necessario verificare l'adeguatezza  e  la

sostenibilita' del piano economico e  finanziario  (art.  185,  comma

quinto del codice).

La documentazione di  gara  per  i  servizi  di  ristoro  tramite

l'installazione di distributori automatici  di  alimenti,  bevande  e

acqua, dovrebbe inoltre evitare di orientare  la  competizione  sulla

valorizzazione dei minori prezzi dei  prodotti  destinati  ad  essere

messi in vendita, ma ad altri elementi qualitativi,  con  particolare

riguardo a quelli rilevanti dal punto di vista ambientale e  sociale,

specialmente laddove il concessionario si trovi nelle  condizioni  di

dover essere competitivo, anche sotto il profilo economico, con altri

esercenti locali e con altri canali distributivi. A tale riguardo  si

evidenzia invece l'utilita' di favorire la diffusione di una politica

dei prezzi di vendita all'utenza volta alla promozione  di  abitudini

di consumo piu' responsabili dal punto  di  vista  ambientale,  anche

legate all'utilizzo di contenitori di proprieta' per  il  consumo  di

acqua e bevande, nonche' al cibo deperibile, prossimo alla scadenza e

ai prodotti certificati nell'ambito  della  sostenibilita'.  Cio'  e'

perseguibile attraverso un'allocazione dei margini  di  profitto  dei

prodotti posti in vendita appositamente ponderata.

La stazione appaltante e'  inoltre  tenuta  a  prevedere  che  le

offerte possano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei

luoghi ove il servizio deve essere reso o ove i lavori debbono essere

effettuati, o a seguito di consultazione sul posto dei  documenti  di

gara e relativi allegati ed e' tenuta a fornire, nella documentazione

di gara, le informazioni di dettaglio, tra cui eventualmente anche la

planimetria degli edifici e dei  locali,  compresa  l'ubicazione  dei

punti per allacciare i distributori ad  acqua,  ed  elettricita',  la

redditivita' stimata in base  al  flusso  stimato  dei  corrispettivi

pagati  dagli  utenti,  ed  altri  elementi  utili  a  consentire  la

formulazione  di  un'adeguata  offerta   tecnica   ed   economica   e

comprendere un equilibrio economico-finanziario.

1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita'  ai  criteri

ambientali, sono previsti degli adempimenti,  i  cui  contenuti  sono

parte di una specifica «Relazione  CAM»  in  cui  sono  riportate  le

informazioni, i metodi e la documentazione necessaria  per  accertare

la conformita' ai criteri, siano essi  quelli  obbligatori  o  quelli

premianti eventualmente previsti dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica il rispetto dei  criteri  durante

l'esecuzione  contrattuale  e  gli  impegni  assunti   dall'operatore

economico in sede di presentazione dell'offerta, collegando eventuali

inadempimenti a sanzioni ovvero, se del caso,  alla  risoluzione  del

contratto.

Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche  presente  in

questo documento presuppone che nei documenti di gara  sia  fatto  il

giusto riferimento all'ultima versione  disponibile  delle  stesse  o

alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono  sostituite

ovvero che hanno integrato o modificato per  i  medesimi  fini,  alla

data di pubblicazione del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 87, comma 3 del  codice  e  relativo  allegato

II.8 , riguardo a «Rapporti di prova, certificazioni delle  qualita',

mezzi di prova, registro on-line dei certificati e  costi  del  ciclo

vita, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo

di valutazione della conformita'"», con questa dicitura si intende un

organismo che effettua attivita' di  valutazione  della  conformita',

comprese taratura, prove, ispezione e certificazione,  accreditato  a

norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio  e  firmatario  degli  accordi  internazionali   di   mutuo

riconoscimento  EA/IAF  MLA.  Si  precisa  che   gli   Organismi   di

valutazione della conformita' che  rilasciano  delle  certificazioni,

sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN  ISO/IEC  17065,  17021,

17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformita'  che

effettuano attivita' di ispezione  relativa  ai  requisiti  richiesti

sono quelli accreditati a fronte  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC

17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti rapporti  di

prova ci si riferisce a  rapporti  rilasciati  da  laboratori,  anche

universitari, accreditati da un Organismo unico di accreditamento  in

base alla norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17025,  per  eseguire  le  prove

richiamate  nei  singoli  criteri  oppure  notificati  dal  Ministero

competente per l'attivita' di prova  in  riferimento  al  regolamento

(UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi  e

modalita', riportate nella circolare prot. CSLLPP n. 983 in  data  28

gennaio 2021. L'Ente unico nazionale di accreditamento designato  dal

Governo italiano e' Accredia.

 

2 Criteri  ambientali  minimi  per   i   servizi   di   ristoro   con

  l'installazione  e  la  gestione  di  macchine   distributrici   di

  alimenti, bevande ed acqua

2.1 Specifiche tecniche

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi

dell'art. 57, comma 2 del codice.

2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'offerente deve elaborare una relazione CAM  in  cui,  per  ogni

specifica tecnica, di cui al presente documento  descrive  le  scelte

adottate  e  le  verifiche  di  conformita',  allegando  la  relativa

documentazione.

2.1.2 Distributori automatici di spremute

Nei locali indicati nella documentazione di gara di  edifici  con

un numero di  utenti  maggiore  di  mille,  e  ove  non  diversamente

disposto  dall'ente  concedente  nella  documentazione  di  gara  per

motivazioni  oggettive,   devono   essere   installati   distributori

automatici di  spremute.  L'erogazione  del  bicchiere  monouso  deve

prevedere il pagamento di  un  prezzo  o  extracosto  pari  a  cinque

centesimi  di  euro  oltre  al  prezzo  della  bevanda   qualora   il

distributore sia dotato di sensore per  il  rilevamento  della  tazza

riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non

verra' erogato il bicchiere ne' addebitato  l'importo.  Tali  sensori

devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la

documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio.

2.1.3 Distributori di acqua di rete

Indicazioni alla stazione appaltante

La stazione appaltante e' tenuta a distribuire acqua  di  rete  a

fini potabili attraverso  gare  per  la  realizzazione  di  punti  di

accesso alla rete idrica per l'erogazione diretta di acqua di rete  a

fini potabili o  attraverso  gare  per  l'installazione  di  macchine

distributrici di acqua trattata, tranne  nel  caso  in  cui  non  sia

possibile, per motivazioni tecniche, garantire l'erogazione di  acqua

di rete, in quanto l'acqua di rete non e' potabile o  e'  oggetto  di

ordinanze restrittive per motivi di sicurezza.

La scelta del sistema  di  pagamento  e'  rimessa  alla  stazione

appaltante stessa.

Laddove  gli  edifici  non  siano  gia'  dotati  di   punti   per

l'erogazione  diretta  di  acqua  di  rete  potabile,  devono  essere

installati   distributori   di   acqua   di   rete   trattata.   Tali

apparecchiature, dotate  di  sistemi  di  trattamento  dell'acqua  in

accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute  7

febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche  con

il regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione

tramite il pagamento di un canone a carico della stazione  appaltante

oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell'utente.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la

documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio.

2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde

I distributori che erogano caffe' e bevande calde  solubili,  ove

tecnicamente possibile, devono essere  direttamente  allacciati  alla

rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in  accordo

con quanto previsto dal citato decreto del Ministero della  salute  7

febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento  dell'acqua  devono

essere in acciaio inox o  in  altri  materiali  che  garantiscano  la

conformita' al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.

I distributori devono  avere  il  macinacaffe'  incorporato,  per

erogare caffe' espresso senza necessita' di cialde  o  capsule.  Solo

qualora gli spazi non consentano di installare distributori con  tale

specifica tecnica o i ridotti  consumi  previsti  non  consentano  di

garantire la qualita' del caffe' in chicchi, e' consentito l'uso  dei

monoporzionati.

Il  distributore  deve  essere  dotato  di  doppia  campana   per

consentire di offrire due miscele diverse, a meno che,  per  esigenze

di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare

modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.

Il distributore non  deve  erogare  automaticamente  zucchero  ma

consentire all'utente di  aggiungerlo  solo  impostando  un  apposito

selettore tramite il quale la quantita' massima di zucchero erogabile

per ciascuna bevanda deve essere di quattro grammi.

L'erogazione del bicchiere monouso deve prevedere il pagamento di

un prezzo o extracosto pari a  cinque  centesimi  di  euro  oltre  al

prezzo della bevanda qualora il distributore sia  dotato  di  sensore

per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento

della tazza  riutilizzabile  non  verra'  erogato  il  bicchiere  ne'

addebitato l'importo. Tali sensori devono  essere  sempre  installati

nei distributori nuovi di fabbrica.

Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e

descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al

criterio, per esempio indica la denominazione o  la  ragione  sociale

del  produttore  dell'apparecchio,  il  codice  identificativo  e  le

relative schede  tecniche.  Il  rispetto  di  tutti  i  requisiti  e'

verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei

mezzi di verifica sopra riportati, il direttore  dell'esecuzione  del

contratto si riserva di far sottoporre a test  uno  o  piu'  articoli

della fornitura, con costi a carico dell'esecutore  del  servizio.  A

carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture  che

dovessero risultare difformi.

2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti

Ove vengano forniti distributori nuovi di fabbrica, questi devono

appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile

sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il

regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione  dell'11  marzo

2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica  degli

apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Per i  distributori  di  bevande  calde  e  fredde,  l'efficienza

energetica deve essere valutata  secondo  il  Protocollo  industriale

EVA-EMP  3.1b,  fino  all'entrata  in  vigore  regolamenti   delegati

comunitari o altri analoghi standard tecnici disciplinanti  metodiche

per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

Qualora  i  distributori  nuovi  di  fabbrica  forniti,   abbiano

funzione refrigerante, essi devono  contenere  gas  refrigeranti  con

potenziale di GWP inferiore o uguale  a  9  (4  a  decorrere  dal  1°

gennaio 2026) e, ove reperibili nel mercato di riferimento, tali  gas

refrigeranti sono  gas  naturali,  quali  anidride  carbonica  (CO2),

ammoniaca (NH3) e idrocarburi (HC, quali propano, propilene).

Ove vengano forniti forni a microonde nuovi di fabbrica  o  altre

apparecchiature  nuove  ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del

regolamento (UE)  n.  1369/2017,  dotate  pertanto  di  etichettatura

energetica, devono appartenere alla piu' elevata classe di efficienza

energetica  disponibile  sul  mercato  o  a   quella   immediatamente

inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e

descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al

criterio. La relazione include copia dell'etichettatura energetica  e

scheda tecnica o altra documentazione tecnica da cui da cui si  possa

evincere la conformita' alle caratteristiche ambientali previste  nel

criterio. In fase di consegna un'ulteriore  verifica  sara'  eseguita

attraverso la consultazione del database EPREL - Banca  dati  europea

dei       prodotti       per        l'etichettatura        energetica

(https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdir

ectsalesfunction) per le apparecchiature distributrici di alimenti  e

bevande.

In  relazione  ai  distributori  con  funzione  refrigerante,  la

conformita' riguardo al potenziale di GWP dei  gas  utilizzati,  deve

essere dimostrata tramite una nota  tecnica  o  altra  documentazione

tecnica del fabbricante che riporti  il  nome  del  gas  refrigerante

utilizzato con relativo GWP (allegati I e II del regolamento (UE)  n.

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del  16  aprile  2014

sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il  regolamento  (CE)

n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas  refrigeranti

e' necessario indicare il  nome  dei  singoli  gas  refrigeranti,  la

composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole

sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata  secondo  quanto

indicato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014.

2.1.6 Imballaggi in plastica

Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti

offerti, devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente  fornisce  la  certificazione  di  prodotto

idonea ad attestare l'utilizzo di  materiale  riciclato  (ad  esempio

plastica seconda vita, ReMade in Italy).

2.2 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi

dell'art. 57, comma 2 del codice.

2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario deve elaborare una relazione  CAM  in  cui,  per

ogni clausola contrattuale di cui al presente  capitolo  descrive  le

scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la  relativa

documentazione. Nella relazione CAM, sono riportate  le  informazioni

utili alla  verifica  di  conformita'  ai  criteri  seguenti  con  la

relativa documentazione a comprova.

2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti

2.2.2.1 Bevande fredde

L'acqua minerale in vendita deve essere imballata in  formati  di

capacita' non inferiore ai 50 cl..

Per le altre bevande,  ad  esempio,  i  nettari  di  frutta,  te'

freddo, bibite, almeno un prodotto deve essere privo  di  edulcoranti

aggiunti, almeno un prodotto deve avere contenuto massimo di zuccheri

aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml  e  almeno  un  prodotto  deve  essere

biologico, quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti.

Due o piu' di tali specifiche  (privo  di  edulcoranti  aggiunti,

contenuto massimo di zuccheri  aggiunti  pari  a  2,5  gr./100  ml  e

biologico), possono essere considerate cumulativamente  in  un  unico

prodotto tra quelli offerti.

Per quanto riguarda i prodotti biologici, se questi sono  a  base

di frutta tropicale, in alternativa all'essere biologico, il prodotto

puo' provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica

certificazione o logo che attesti l'adesione del  produttore  ad  una

multistakeholder   iniziative   quali    il    Fairtrade    labelling

organizations (FLO-cert), il World fair trade organization  (WFTO)  o

equivalenti).

2.2.2.2 Bevande calde

Nei distributori di  caffe'  a  doppia  campana,  una  delle  due

miscele di caffe' deve essere biologica o  proveniente  da  commercio

equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o  logo  che

attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa  multistakeholder

iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert),  il

World fair trade organization (WFTO) o equivalenti o certificata  DTP

114.

Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse  le

preparazioni per le bevande a base di the' e a base di cacao,  devono

avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi  per  100  ml.  di

prodotto erogato.

Se sono presenti piu' prodotti a base di  cacao,  almeno  uno  di

questi, in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6

grammi per 100 ml. di  prodotto  erogato,  puo'  essere  biologico  o

proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di

certificazione riconosciuto  o  di  una  multistakeholder  iniziative

quale il Fairtrade  Labelling  Organizations,  il  World  fair  trade

organization  o  equivalenti  oppure  sono   in   possesso   di   una

certificazione  riconosciuta  dalla  Commissione   europea   che   ne

garantisca la sostenibilita' ambientale,  inclusa  l'origine  non  da

terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di carbonio,  cosi'

come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n.  2018/2001[1] https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1 ,riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di  una

certificazione che garantisca la tracciabilita' dei prodotti  secondo

lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

2.2.2.3 Frutta e ortaggi

Se presenti frutta o ortaggi, questi  devono  essere  freschi  di

stagione di IV  gamma,  provengono  da  coltivazioni  italiane  o  di

nazioni europee, e biologici  per  almeno  il  30%,  durante  ciascun

quadrimestre.  Tale  percentuale  puo'  essere  soddisfatta   facendo

riferimento al periodo di  somministrazione  (pertanto,  ad  esempio,

somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per

un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18 etc.).

La frutta tropicale deve essere biologica oppure  proveniente  da

commercio equo e solidale in possesso di specifica  certificazione  o

logo che attesti l'adesione del produttore  ad  una  multistakeholder

iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert),  il

World fair trade organization (WFTO) o equivalenti.

Nelle macchine distributrici automatiche refrigerate deve  essere

messa  a  disposizione  anche  frutta  imballata  priva  di  zuccheri

aggiunti (es. frutta essiccata e denocciolata,  macedonie  di  frutta

etc.) e frutta  secca  proveniente  da  coltivazioni  italiane  o  da

coltivazioni di nazioni europee.

2.2.2.4 Insalate

Se presenti insalate, tra  queste,  almeno  un  tipo  tra  quelle

disponibili, deve essere biologica.

Se presenti, in particolare, insalate contenenti cereali,  almeno

un tipo tra quelle disponibili deve essere biologica oppure i cereali

in essa contenuti devono essere integrali.

2.2.2.5 Panini e prodotti da forno

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo  tipo  di  servizio  richiede   la   presenza   quotidiana

dell'operatore sulla macchina. Pertanto, si puo' richiedere solo  per

una utenza minima di cinquecento persone.

Se presenti panini e  altri  prodotti  da  forno  (p.es  focacce,

tramezzini, ecc), questi devono essere freschi, senza  conservanti  e

realizzati con pane privo di grassi.

Il pane e, se presenti, altri prodotti da forno quali tramezzini,

focacce,  pizzette  e  similari,  devono  essere  realizzati  con  le

seguenti farine o una combinazione di esse: farine di grano  di  tipo

0, 1, 2 e integrali, o farine di grano duro,  cereali  misti,  farro,

segale.

Almeno  un  prodotto  su  tre  deve  essere  biologico  o  con  i

principali ingredienti biologici (ad esempio la farina).

2.2.2.6 Prodotti esotici

Se presenti (ananas, banane, zucchero di  canna),  questi  devono

essere biologici oppure provenienti  da  commercio  equo  e  solidale

nell'ambito di uno schema di certificazione  riconosciuto  o  di  una

multistakeholder   iniziative   quale    il    Fairtrade    Labelling

Organizations, il World fair trade organization o equivalenti  oppure

sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione

europea che  ne  garantisca  la  sostenibilita'  ambientale,  inclusa

l'origine non da terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di

carbonio, cosi' come definiti dall'art. 29 della  direttiva  (UE)  n.

2018/2001[2]https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1, riferita ai prodotti alimentari  o,  nel  caso  della

cioccolata, di una certificazione che  garantisca  la  tracciabilita'

dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101  sul  cacao

sostenibile.

2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini

Se presenti formaggi o latticini, almeno un prodotto deve  essere

biologico oppure a  marchio  di  qualita'  DOP  o  «di  montagna»  in

conformita' al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n.

665/2014.

2.2.2.8 Merende (snack) salate

Le merende o snack salati, se presenti, possono contenere, tra  i

grassi utilizzati,olio extravergine di oliva, olio di girasole,  olio

di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi  vegetali,  inclusi  i

loro derivati, se in possesso  di  certificazioni  di  sostenibilita'

quali:   ISCC   plus   (International   Sustainability   and   Carbon

Certification), DTP 112 di CSQA, tavola rotonda  sull'olio  di  palma

sostenibile (RSPO), gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di

palma  (POIG),  tavola  rotonda  per  la  soia  responsabile  (RTRS),

protocollo di garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP), pro-terra

nonche'  condimenti  spalmabili  a  base  di  tali   oli   e   grassi

certificati.

Almeno un prodotto su tre deve essere biologico.

Almeno un prodotto su tre deve essere a basso (0,12  g  di  sodio

per 100 g) o bassissimo (0,04 g di sodio  per  100  g)  contenuto  di

sodio con riferimento ai limiti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.

1924/2006 relativo  alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute

fornite sui prodotti alimentari.

Almeno un prodotto su tre deve essere a basso contenuto di grassi

o senza grassi, con riferimento ai limiti  previsti  dal  regolamento

(CE) n. 1924/2006 relativo  alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla

salute fornite sui prodotti alimentari.

Due o piu' di tali specifiche (biologico, a  basso  o  bassissimo

contenuto di sodio e a basso contenuto  di  grassi  o  senza  grassi)

possono essere considerate cumulativamente in un unico  prodotto  tra

quelli offerti.

2.2.2.9 Merende (snack) dolci

a) Prodotti da forno: almeno  un  prodotto  su  tre  deve  essere

biologico; almeno un prodotto deve  essere  a  ridotto  contenuto  di

zuccheri, ossia meno di  5  grammi  di  zucchero  su  100  grammi  di

prodotto, ai sensi del regolamento n. 1924/2006; almeno  un  prodotto

deve essere a ridotto contenuto di grassi, vale  a  dire  meno  di  3

grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto.  Due  o  piu'  di  tali

specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di  sodio  e  a

basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere  considerate

cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.

I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine

di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo.  Sono  ammessi  altri

oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati,  se  in  possesso  di

certificazioni di  sostenibilita'  quali:  ISCC  plus  (International

Sustainability and Carbon Certification), DTP  112  di  CSQA,  tavola

rotonda  sull'olio  di   palma   sostenibile   (RSPO),   gruppo   per

l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG),  tavola  rotonda

per  la  soia  responsabile  (RTRS),  protocollo   di   garanzia   di

sostenibilita'  della  soia  (SSAP),  pro-terra  nonche'   condimenti

spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

b) Tavolette  di  cioccolato:  Le  tavolette  di  cioccolato,  se

presenti, devono avere una concentrazione di  cacao  almeno  pari  al

50%. Il cacao deve essere biologico oppure proveniente  da  commercio

equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o  logo  che

attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa  multistakeholder

iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert),  il

World fair trade organization (WFTO).»

2.2.2.10 Uova

Indicazioni alla stazione appaltante

Per  ridurre  gli  impatti  ambientali  dovuti  al   sistema   di

allevamento delle galline, sarebbe auspicabile approvvigionarsi  solo

di  prodotti  con  uova  biologiche  o  da   allevamento   all'aperto

(categoria 1) e  solo  secondariamente  da  allevamento  a  terra  in

capannoni (categoria 2).

Le uova, sia quelle pastorizzate liquide che quelle  con  guscio,

utilizzate all'interno delle pietanze, nei panini e altri prodotti da

forno,  escluse  le  merende/snack,  devono  avere   un   codice   di

allevamento tra i seguenti: «0 - Allevamento biologico»  oppure  «1 -

Allevamento di galline all'aperto», oppure «2 - Allevamento a terra».

Sono escluse le uova con codice di allevamento  «3 -  Allevamento

nelle gabbie».

2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio

Devono essere messi a disposizione prodotti privi  di  glutine  e

prodotti privi di lattosio.

Le   informazioni   devono   essere   segnalate   con    apposita

etichetta/marchio distintivo oppure consultabili  sul  sito  internet

dell'impresa di gestione del distributore automatico con  indicazione

sulla macchina di QR-code o indirizzo  internet,  per  facilitare  la

corretta selezione degli alimenti piu' appropriati per l'utenza.

2.2.3 Raccolta degli imballaggi

Indicazioni alla stazione appaltante

Si richiama qui il  rispetto  di  quanto  previsto  dai  CAM  per

l'affidamento dei  servizi  di  pulizia  di  edifici  (approvato  con

decreto ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021, in Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio  2021),  in  cui  la

clausola contrattuale sub C, c), n. 6  sulla  gestione  dei  rifiuti,

prevede che i rifiuti urbani prodotti  nell'edificio,  devono  essere

conferiti secondo le modalita' di conferimento stabilite  dal  comune

della struttura servita o, nel caso di trasporto su  ferrovia  o  via

mare e assimilati, secondo le modalita'  di  raccolta  stabilite  dal

comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti».

Per  consentire,  quindi,  un  corretto  recupero   dei   diversi

materiali, e' opportuno  che  gli  enti  prevedano  la  collocazione,

presso  le  macchine  distributrici  di  alimenti   e   bevande,   di

contenitori  per  la  raccolta  differenziata   con   caratteristiche

conformi alla norma tecnica UNI 11686 «Waste  visual  elements»,  con

istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo  conto

delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e

delle istruzioni sulla suddivisione ed il  conferimento  dei  rifiuti

impartite a livello territoriale.

La stazione appaltante dovrebbe anche fare le opportune scelte in

relazione  ai  diversi  materiali  usati  durante  l'esecuzione   del

servizio per aumentare e migliorare  la  raccolta  differenziata.  Ad

esempio, se per i distributori vengono usati i  bicchieri  di  carta,

deve essere collocato un contenitore per la carta e cosi' via  per  i

diversi materiali usati per gli imballaggi dei prodotti presenti  nel

distributore. Il mescolatore potra' essere in plastica biodegradabile

e compostabile o in legno e  quindi  va  previsto  il  corrispondente

contenitore. Per altri imballaggi in plastica tradizionale, prevedere

appositi contenitori. Deve  quindi  essere  fatta  opportuna  analisi

della situazione per razionalizzare la presenza  dei  contenitori  in

relazione ai  prodotti  e  imballaggi  presenti  nei  distributori  e

rendere la raccolta piu' semplice e coerente con i rifiuti  realmente

producibili nell'ambito del servizio di ristoro.

A  tutto  questo  si  puo'  aggiungere  un  sistema  di  raccolta

monomateriale  organizzato  dal  fornitore  del  servizio  che   puo'

riguardare alcune precise tipologie di imballaggio.

Al momento e' noto il sistema RiVending per gli imballaggi in  PS

(bicchierini in plastica)  e  PET  (bottiglie  in  plastica),  ma  si

richiede alla stazione appaltante  di  indagare  la  possibilita'  di

adottare sistemi simili anche per altre tipologie  di  materiale,  al

fine di destinare in modo certo la raccolta al recupero monomateriale

di qualita'.

La fattibilita' di tali sistemi di raccolta deve essere  promossa

e valutata insieme agli enti preposti per la raccolta dei  rifiuti  e

ai  consorzi  competenti.  Nel  caso  che  la   stazione   appaltante

verificasse l'impossibilita' di attivare  tali  sistemi  di  raccolta

monomateriale, tale criterio non va utilizzato o va  utilizzato  solo

per i materiali per i quali tali sistemi sono attivabili.

E', quindi, particolarmente importante applicare opportunamente e

coerentemente i criteri di cui ai CAM per l'affidamento  dei  servizi

di pulizia di edifici e i presenti CAM per l'affidamento dei  servizi

di ristoro, affinche' la raccolta  e  la  corretta  destinazione  dei

rifiuti prodotti sia  la  massina  possibile,  distinguendo  tra  gli

adempimenti a carico dei differenti gestori dei due servizi.

Deve essere applicato un  sistema  di  raccolta,  preferibilmente

monomateriale,  per  il  miglior  recupero  e  riciclo  dei  seguenti

imballaggi, qualora presenti:

1.  bicchieri  in  PS  (polistirene)   e   bottiglie   in   PET

(polietilene tereftalato), da conferire negli appositi contenitori o,

se attivata una modalita' di raccolta monomateriale, nei  contenitori

messi a disposizione dal gestore del servizio;

2.  imballaggi  compostabili  da  conferire   nei   contenitori

monomateriale della raccolta dei rifiuti organici;

3. imballaggi in carta;

4.  imballaggi  in  alluminio,  da  conferire  nei  contenitori

dedicati in funzione del modello  di  raccolta  esistente  a  livello

locale.

Verifica: la relazione CAM deve riportare la documentazione utile

alla verifica di conformita' al criterio e  descrivere  le  modalita'

del servizio.

2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli  sprechi

alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto  del  trend

di consumo che  emerge  dal  monitoraggio  dei  dati  di  vendita,  i

prodotti, sulla base di un progetto da condividere con  il  direttore

dell'esecuzione del contratto, sono donati entro  la  scadenza  della

«Shelf-life» ossia il «termine minimo di conservazione del  prodotto»

ad organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  ovvero  ai

soggetti indicati nell'art. 13 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che

effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti

alimentari ed e' gestito in modo tale da evitare  lo  sviluppo  e  la

contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la

logistica con le soluzioni piu' appropriate al contesto locale, quali

ad esempio, il recupero delle eccedenze  da  parte  di  associazioni,

organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze,

i trasporti a pieno carico, etc.

Verifica: il  concessionario  deve  dimostrare,  al  responsabile

dell'esecuzione   del   contratto,   le   modalita'    di    gestione

dell'invenduto attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di

utilita'  sociale,  presentando,  a  cadenza  annuale,  un   rapporto

elaborato   anche   sulla   base    delle    informazioni    ricevute

dall'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale scelta  per  la

donazione.

2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei  consumi
energetici

Entro   trenta   giorni   dalla   decorrenza   contrattuale    e,

successivamente,  a  cadenza  annuale,  deve  essere  trasmesso,   al

responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  il  calendario  delle

specifiche attivita' di  manutenzione  e  pulizia  programmate  sulle

apparecchiature installate e gestite  nell'ambito  del  servizio  (ad

esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei  condensatori;

il settaggio delle temperature;  la  sostituzione  dei  filtri  delle

apparecchiature microfiltranti etc.),  coerente  con  le  indicazioni

fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione

del fabbricante.

Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente  concordate

tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.

I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la  manutenzione  del

fabbricante devono essere  trasmessi  unitamente  alla  comunicazione

della prima programmazione delle attivita'  di  manutenzione.  In  un

registro  devono  essere  annotate  e  descritte  le  operazioni   di

manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su  richiesta

del  responsabile  dell'esecuzione   del   contratto   o   di   altro

responsabile  indicato  dalla  stazione  appaltante,   al   fine   di

monitorare l'effettiva esecuzione delle attivita'  manutentive  e  di

pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.

Le  attivita'  manutentive  delle  «case  dell'acqua»   e   delle

apparecchiature distributrici di acqua  di  rete  trattata  (esempio,

microfiltrata), devono essere eseguite anche tenendo conto del  Piano

di sicurezza per gli impianti  di  trattamento  dell'acqua  al  punto

d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della  linea

guida  di  pari  oggetto,  redatta   per   conto   delle   principali

associazioni di categoria settoriali[3]http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf  e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano di sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi.e del  manuale  di  corretta

prassi igienica per la distribuzione di acqua  affinata,  refrigerata

e/o gasata da unita'  distributive  automatiche  aperte  al  pubblico

(MCDA), redatto da Aqua Italia e Utilitalia, validato dall'ISS e  dal

Ministero della salute.

Per la manutenzione dei distributori automatici  si  deve  essere

fatto riferimento al manuale  di  corretta  prassi  igienica  per  la

distribuzione automatica di alimenti e bevande di  Confida,  edizione

2018 validato dal Ministero della salute sulla base  del  regolamento

(CE)  n.  852/2004  del  29  aprile  2004  sull'igiene  dei  prodotti

alimentari. A maggiore tutela del servizio verso  i  consumatori,  il

gestore si dota di certificazione «TQS Vending».

Le  bevande  fredde  erogate  tramite   distributori   automatici

allacciati alla rete  idrica  devono  essere  sottoposte  ad  analisi

batteriologiche  almeno   a   cadenza   semestrale   a   carico   del

concessionario. L'acqua trattata deve essere sottoposta alle  analisi

previste nel citato manuale di corretta prassi  igienica,  a  cadenza

almeno annuale. I risultati di tali analisi sono inviati al direttore

dell'esecuzione del contratto e resi disponibili all'utenza.  In  una

apposita  segnaletica  e'  riportata  la  data   delle   manutenzioni

effettuate.

Entro trenta giorni dalla  decorrenza  contrattuale  deve  essere

altresi' inviato, al  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  un

«Piano per la riduzione dei consumi energetici», che  indichi,  sulla

base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle

tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le  modalita'

operative da impostare (ad  esempio  la  modalita'  stand-by  tenendo

conto delle fasce reali di utilizzo delle  macchine,  le  temperature

specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al  fine

di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le

adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il

gestore deve applicare le misure previste dal piano.

Verifica:  presentazione  del  calendario  delle   attivita'   di

manutenzione e pulizia programmate, del piano per  la  riduzione  dei

consumi  energetici  e  dei  monitoraggi   eseguiti.   Il   direttore

dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle  attivita'

manutentive e di pulizia programmate e dei  monitoraggi  sui  consumi

energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e  si

riserva di prendere visione del registro delle attivita' di pulizia e

manutenzione. Certificazione TQS Vending rilasciata da  un  organismo

di valutazione della conformita'.

2.2.6 Comunicazione

L'esecutore del servizio:

deve fornire indicazioni per l'utenza  sui  materiali  con  cui

sono realizzati gli imballaggi, nonche' i mescolatori e le posate per

il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire  un

corretto conferimento nel contenitore di destinazione;

in ciascuna apparecchiatura collegata  alla  rete  idrica,  ivi

incluso nei distributori automatici di spremute, deve fornire  idoneo

avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente

il  bicchiere  monouso  se  si  inserisce  un   bicchiere   o   tazza

riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al

bicchiere monouso,  sono  previsti  ai  fini  della  prevenzione  dei

rifiuti nonche' degli impatti ambientali connessi alla  produzione  e

al trasporto dei prodotti monouso;

deve elencare  i  principali  criteri  ambientali  (o  sociali)

applicati che derivano  dall'attuazione  delle  specifiche  tecniche,

delle clausole contrattuali ed eventualmente  dei  criteri  premianti

dei CAM;

deve rendere evidente ai  consumatori  le  caratteristiche  dei

prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni

dietetiche;

deve rendere riconoscibili da parte del consumatore i  prodotti

biologici,  cosi'  come  quelli  provenienti  dal  commercio  equo  e

solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati

nel distributore;

in caso di servizio  reso  con  macchine  collegate  alla  rete

idrica per l'erogazione di  bevande,  nettari  di  frutta  e/o  acqua

trattata, deve rendere disponibile direttamente sugli erogatori  (per

esempio con l'apposizione di infografiche con QR code o cartellino di

manutenzione) le informazioni relative  alla  qualita'  dell'acqua  e

alla frequenza e risultati delle analisi effettuate come descritto al

criterio «2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature  e  riduzione  dei

consumi energetici»;

deve esporre le informazioni relative  ai  prodotti  con  minor

contenuto   di   zucchero,   sodio,    grassi    anche    all'esterno

dell'apparecchiatura, per  facilitare  la  corretta  selezione  degli

alimenti piu' appropriati per l'utenza.

I contenuti,  modalita'  e  tipologie  della  comunicazione  sono

condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto.

Verifica:  la  relazione  CAM  deve  riportare  e  descrivere  la

documentazione utile alla verifica  di  conformita'  ai  punti  sopra

descritti.

2.3 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto

qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in

considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,

secondo  quanto  previsto  dall'art.  57,   comma   2   del   codice,

assegnandovi  una   significativa   quota   del   punteggio   tecnico

attribuibile.  La  scelta  di  quali  e  quanti   criteri   premianti

utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla

stazione appaltante stessa, il  valore  dell'appalto  e  i  risultati

attesi.

2.3.1 Imballaggi in plastica

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  bottiglie  e

vaschette  in  plastica,  utilizzate  per  i  prodotti  offerti,  che

contengano almeno il 40% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente, fornisce  la  certificazione  di  prodotto

idonea ad attestare l'utilizzo di  materiale  riciclato  (ad  esempio

plastica seconda vita, ReMade in Italy).

2.3.2 Riduzione degli imballaggi

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che si impegna  a  mettere  a  disposizione  esclusivamente

acqua e bevande prive di imballaggi,  attraverso  l'installazione  di

distributori automatici allacciati alla rete  idrica.  Tali  macchine

dispongono di soluzioni tecnologiche per garantire  la  sicurezza  in

merito  alla  contaminazione  da  microrganismi  anche  al  punto  di

erogazione. Le  operazioni  di  pulizia  dovranno  avvenire  con  una

frequenza idonea rispetto all'obiettivo di  favorirne  l'utilizzo  da

parte dell'utenza.

Verifica:  l'offerente  presenta  la  documentazione  tecnica   a

comprova  del  rispetto  del  criterio,   per   esempio   indica   la

denominazione o la ragione sociale del  produttore  dell'apparecchio,

il codice identificativo e le relative schede tecniche.  Il  rispetto

di  tutti  i  requisiti  e'  verificato   in   sede   di   esecuzione

contrattuale.  In  caso  di  assenza  dei  mezzi  di  verifica  sopra

riportati, il direttore dell'esecuzione del contratto si  riserva  di

far sottoporre a test uno o piu' articoli della fornitura, con  costi

a carico dell'esecutore del servizio. A carico del  medesimo  permane

l'obbligo  di  sostituire  le  forniture  che   dovessero   risultare

difformi.

2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che si impegna a mettere a disposizione acqua  minerale  la

cui sorgente e luogo di imbottigliamento siano situati nella  regione

ove si trova il luogo di vendita o comunque non piu' lontano  di  300

km.

Verifica:  l'offerente  presenta  la  documentazione  tecnica   a

comprova del rispetto del criterio.

2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici

Indicazioni alla stazione appaltante

I prodotti agricoli e alimentari biologici a «chilometro zero»  e

«filiera corta» sono i prodotti agricoli e  alimentari  biologici  in

possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma  1,  lettera  a)  e

lettera  b)  della  legge  17  maggio  2022,  n.  61  «Norme  per  la

valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e  alimentari  a

chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti

dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di  cui

all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i

prodotti alimentari  di  cui  all'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.

178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,

provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia

prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a  una

distanza non superiore  a  70  chilometri  di  raggio  dal  luogo  di

vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del  luogo  di

vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione  di  cui

al comma 1 dell'art. 130 del codice e i prodotti freschi della  pesca

in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti  da

punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di

raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo  del  servizio  di

ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'art.  130

del codice, catturati da imbarcazioni  iscritte  nei  registri  degli

uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di

sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle  licenze

di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli  e  alimentari  nazionali  provenienti  da

filiera  corta:  i  prodotti  la  cui  filiera   produttiva   risulti

caratterizzata  dall'assenza  di  intermediari  commerciali,   ovvero

composta da un  solo  intermediario  tra  il  produttore,  singolo  o

associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore  finale.

Le cooperative e i loro consorzi di cui  all'art.  1,  comma  2,  del

decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  non  sono  considerati

intermediari.

2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta»

E' attribuito un punteggio tecnico  premiante  all'offerente  che

dimostri  il  proprio  impegno  a  fornire  esclusivamente   prodotti

biologici da «filiera  corta»  per  almeno  una  delle  categorie  di

prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei

prodotti».

Il punteggio e' attribuito in proporzione al  maggior  numero  di

categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti.

Per quanto riguarda i prodotti realizzati con  piu'  ingredienti,

si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire  la  materia  agricola

primaria, piu' rappresentativo in termini di peso.

2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero»

E' attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque

maggiore rispetto al subcriterio «filiera  corta»  all'offerente  che

dimostri  il  proprio  impegno  a  fornire  esclusivamente   prodotti

biologici da chilometro  zero  per  almeno  una  delle  categorie  di

prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei

prodotti».

Il punteggio e' attribuito in proporzione al  maggior  numero  di

categorie di prodotti biologici da km 0 offerti.

Per quanto riguarda i prodotti realizzati con  piu'  ingredienti,

si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire  la  materia  agricola

primaria, piu' rappresentativo in termini di peso.

Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione  di  impegno  al

rispetto  del  criterio  che  riporti  le  informazioni  idonee  alla

verifica del rispetto del criterio, insieme all'elenco  dei  prodotti

certificati biologici forniti.

La  conformita'  a  tali  requisiti  e'  verificata  in  sede  di

esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei  documenti

di trasporto, sia con eventuali sopralluoghi  in  situ.  In  sede  di

esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i  documenti  di

trasporto.

2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale

2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio e' pensato per premiare le imprese che si  dotano

di un sistema di gestione ambientale per l'attivita'  operativa  (non

quindi, la  sola  sede  legalo  amministrativa)  perche'  durante  le

attivita' si realizzano i maggiori impatti ambientali.

Criterio:  e' attribuito  un  punteggio  premiante  all'operatore

economico che dimostra la propria capacita' di  gestire  gli  aspetti

ambientali dell'intero servizio.

Il valore del punteggio e' pari a «x» se la dimostrazione avviene

attraverso il possesso della certificazione secondo la norma  tecnica

UNI EN ISO 14001.

Il valore del punteggio e' maggiore di «x»  se  la  dimostrazione

avviene attraverso  il  possesso  della  registrazione  sull'adesione

volontaria  delle  organizzazioni  a  un   sistema   comunitario   di

ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009.

Verifica: certificazione secondo la  norma  tecnica  UNI  EN  ISO

14001  in  corso  di  validita'  o  registrazione  EMAS  secondo   il

regolamento  (CE)  n.  1221/2009   sull'adesione   volontaria   delle

organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit

(EMAS).

2.3.5.2  Adozione  di   specifiche   misure   per   la   gestione

responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che:

a. almeno su una quota parte delle proprie referenze,  dimostra

di attuare una «dovuta  diligenza»  per  la  verifica  dei  contratti

collettivi nazionali (e, ove previsti, provinciali di settore), cosi'

come riportato nel criterio  premiante  dei  CAM  per  i  servizi  di

ristorazione   collettiva   adottati   con   decreto   del   Ministro

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 10  marzo  2020,

sub D, lettera c) punto 6 «Verifica delle condizioni di lavoro  lungo

le catene di fornitura» (punti X);

b. si impegna, nell'ambito di un progetto di durata  triennale,

ad  attivare  iniziative,  attraverso  il  coinvolgimento  di   enti,

societa' o personale specializzato e i propri subfornitori,  volte  a

far  si'  che  nei  prodotti  di   origine   animale   sia   promosso

l'ottenimento della certificazione relativa al  sistema  di  qualita'

nazionale  del  benessere  animale.   La   sottoscrizione   di   tale

sub-criterio include anche l'impegno a bandire l'utilizzo di prodotti

di origine animale provenienti o realizzati con alimenti  provenienti

da allevamenti in cui sono emerse  e  documentate  scarse  condizioni

igieniche, maltrattamenti o altre pratiche dannose  per  gli  animali

(punti Y).

A cadenza semestrale e' presentato un  report  che  dettaglia  le

attivita' svolte, descrive e documenta, con i mezzi  appropriati,  le

caratteristiche degli  allevamenti  in  riferimento  alle  condizioni

degli animali rilevanti rispetto  ai  requisiti  dello  standard  del

CReNBA del Centro di referenza nazionale  per  il  benessere  animale

degli allevamenti e descrive e comprova, con immagini ex ante  ed  ex

post, i miglioramenti conseguiti in base alle attivita' effettuate.

Verifica:

lettera  a)  analoga  alla  verifica  riportata   nei   Criteri

ambientali minimi  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ristorazione

collettiva;

lettera b) presentare un progetto ove sono indicati l'ente,  la

societa' o  il  professionista  esperto  delle  misure  di  benessere

animale coinvolto, i prodotti che saranno offerti  e  su  cui  verra'

condotta l'attivita' (denominazione commerciale del produttore e tipo

di prodotto),  le  relative  modalita'  attuative.  Il  punteggio  e'

attribuito in base al  grado  di  affidabilita'  dello  stesso,  alle

competenze dei soggetti deputati  alla  promozione  delle  misure  di

benessere animale coinvolti, e al fatto che sono allegati i contratti

preliminari  con  i  subfornitori  in  cui  risulti  sottoscritta  la

relativa  disponibilita'  a  prendere  parte   a   tale   iniziativa,

attestando il relativo impegno a  consentire  la  tracciabilita'  dei

relativi sub-fornitori.

2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che, per la consegna dei prodotti e per gli  interventi  di

manutenzione, si impegna a utilizzare veicoli elettrici.

Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e

descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al

criterio.

2.3.7 Report di sostenibilita'

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che abbia redatto un report di sostenibilita' coerente  con

i GRI standards negli ultimi due anni.

Verifica: la stazione appaltante richiede  al  concessionario  il

report di sostenibilita' aziendale che deve essere coerente con i GRI

standards.

 

3 Criteri ambientali minimi per la  gestione  del  punto  di  ristoro

  (servizio bar)

 

3.1 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi

dell'art. 57, comma 2 del codice.

3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario deve elaborare una Relazione  CAM  in  cui,  per

ogni clausola contrattuale di cui al presente  capitolo  descrive  le

scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la  relativa

documentazione.

3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi

I prodotti in vendita sugli scaffali sono conformi ai criteri del

capitolo «2.2 Clausole contrattuali».

Il concessionario deve seguire le seguenti ulteriori indicazioni:

sacchi (buste) possono essere:

di carta;

di  plastica  riutilizzabile  con  contenuto   di   materiale

riciclato pari almeno al 50% in peso;

di  plastica  biodegradabile  e  compostabile  conformi  alle

caratteristiche definite rispettivamente dall'art. 226-bis,  comma  1

del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 226-ter, comma 2  del

decreto legislativo n. 152/2006.

Nel caso in cui nel  punto  ristoro  siano  somministrati  primi,

secondi piatti, insalate miste, contorni, i requisiti  da  rispettare

sono i seguenti:

preparazioni  presenti  nel  menu':  ogni  giorno  deve  essere

presente almeno l'offerta di una  categoria  di  prodotti  alimentari

biologica o una preparazione costituita  dal  principale  ingrediente

biologico fra le seguenti categorie di  prodotti  alimentari:  pasta;

riso; altri cereali; carne; formaggi o  latticini;  legumi;  ortaggi,

frutta. Ogni giorno  deve  essere  presente  un  piatto  con  cereali

integrali, il pane integrale ed almeno un  piatto  unico  vegetariano

che includa proteine vegetali;

acqua per il consumo  dei  pasti  nel  punto  ristoro:  per  il

consumo dei pasti nel punto ristoro, deve essere offerta anche  acqua

di rete, fatto salvo il caso in cui  le  caratteristiche  chimiche  e

fisico-chimiche dell'acqua non siano conformi al decreto  legislativo

2 febbraio 2001, n. 31.

Se  l'acqua  fosse  microfiltrata,  le  apparecchiature  devono

essere gestite in conformita' del decreto del Ministero della  salute

7 febbraio 2012, n. 25 e del regolamento (CE) n. 852/2004.

Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in

situ e su base documentale, attraverso la documentazione  pertinente,

che deve essere prontamente trasmessa su apposita richiesta.

3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti

Per  il  consumo  dei  pasti,  acqua  e  bevande  devono   essere

utilizzate   stoviglie,   bicchieri,   tazzine,   tazze   e    posate

riutilizzabili, fatta salva diversa indicazione normativa.

Non devono essere presenti confezioni monodose per i condimenti e

per lo zucchero, fatta salva diversa indicazione normativa.

Per la vendita di prodotti freschi, delle  bevande,  e  dei  cibi

cotti, deve essere possibile l'uso di contenitori  riutilizzabili  di

proprieta'   dell'utente,   che   potranno   essere   rifiutati   dal

commerciante se sporchi o non idonei.

Devono essere rese disponibili una o piu'  tipologie  di  bevande

alla spina.

Nel locale del punto ristoro devono essere  presenti  contenitori

per la raccolta dei rifiuti prodotti per consentire  il  conferimento

delle diverse frazioni  coerentemente  con  il  sistema  di  raccolta

stabilito a livello  territoriale.  Su  tali  contenitori  vi  devono

essere chiare indicazioni per  consentire  il  conferimento  corretto

delle diverse frazioni di rifiuti.

3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli  sprechi

alimentari. Ai prodotti prossimi alla scadenza e  al  cibo  invenduto

deve essere  applicato  uno  sconto  oppure  devono  essere  attivate

collaborazioni  con  realta'   dedicate   (ad   esempio   nell'ambito

dell'iniziativa «to good to go») oppure, sulla base di un progetto da

condividere con il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  tali

prodotti e le eccedenze alimentari  devono  essere  donate  entro  la

scadenza  della  «Shelf-life»  ossia  entro  il  «termine  minimo  di

conservazione  del  prodotto»  ad  organizzazioni  non  lucrative  di

utilita' sociale, ovvero ai  soggetti  indicati  nell'art.  13  della

legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini  di  beneficenza,

distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Gli avanzi  deperibili

devono essere gestiti in modo  tale  da  evitare  lo  sviluppo  e  la

contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la

logistica, se prevista, con le soluzioni piu' appropriate al contesto

locale, quali ad esempio, il recupero delle  eccedenze  da  parte  di

associazioni,  organizzazioni,  banchi  alimentari   presenti   nelle

immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile etc.

Per prevenire gli sprechi alimentari, laddove negli esercizi sono

preparati anche dei pasti, devono essere consentite le mezze porzioni

e messi a disposizione dell'utenza le family o doggy  bag  oppure,  a

pagamento,  anche  riutilizzabili,  per  il  recupero  degli   avanzi

alimentari. Devono essere  accettati  altresi',  allo  stesso  scopo,

contenitori per l'asporto riutilizzabili di  proprieta'  dell'utenza,

fatto  salvo  inidonee  condizioni  di  igiene  o   inidoneita'   dei

contenitori stessi.

Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in

situ e su base documentale. Il concessionario descrive in un rapporto

semestrale  come  ha  attuato  tale  criterio  e,   almeno   in   via

approssimativa, riporta le tipologie di alimenti donati e le relative

quantita'.

3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici  dure,  lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili

Per la pulizia dei locali e delle  altre  superfici  dure  e  nei

lavaggi  in  lavastoviglie  devono  essere   usati   detergenti   con

l'etichetta di qualita' ecologica Ecolabel  (UE)  o  altre  etichette

ambientali equivalenti o, nel caso  di  pulizia  straordinaria  delle

superfici  dure,  conformi  alle  specifiche  tecniche  dei   Criteri

ambientali minimi per  i  detergenti  per  le  pulizie  periodiche  e

straordinarie, muniti dei mezzi di prova ivi previsti.

Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in

situ e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare

o a mostrare la documentazione probatoria su richiesta del  direttore

dell'esecuzione del contratto, tra cui i rapporti di  prova  previsti

nel CAM dei detergenti per le  pulizie  periodiche  e  straordinarie,

oltre che le fatture e/o i documenti di trasporto.

3.1.6 Efficienza energetica

Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano

nuovi di fabbrica, inclusi, ad  esempio,  i  corpi  illuminanti,  che

ricadono  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento   (UE)   n.

1369/2017,  dotati  pertanto  di  etichettatura  energetica,   devono

appartenere  alla  piu'  elevata  classe  di  efficienza   energetica

disponibile sul mercato o a quella immediatamente  inferiore  per  la

rispettiva categoria di apparecchio.

I frigoriferi e i congelatori  professionali,  che  ricadono  nel

campo di applicazione dei  regolamenti  delegati  (UE)  n.  1094/2015

sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non

devono, inoltre, contenere gas refrigeranti  con  potenziale  di  GWP

maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere  dal  1°  gennaio  2025)  e,  se

reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas  naturali

non brevettati.

Le  lavastoviglie  professionali   devono   avere   le   seguenti

caratteristiche tecniche:

sistemi di recupero di calore o, in alternativa,  capacita'  di

uso diretto di acqua calda di rete;

«doppia parete»;

possibilita' di effettuare prelavaggi integrati.

Verifica:    il    concessionario    comunica,    al    direttore

dell'esecuzione del contratto, l'acquisto effettuato e  ad  invia  le

schede  tecniche  o  altra  documentazione  tecnica  dalle  quali  si

evincano  l'identificazione  dell'attrezzatura  (numero  di   serie),

l'appartenenza  alla  classe  di  efficienza  energetica   richiesta,

nonche' le ulteriori caratteristiche tecniche ed ambientali  previste

dal criterio.

3.1.7 Riduttori del flusso idrico

Il concessionario deve installare, ove  non  gia'  presenti,  dei

riduttori  del  flusso  idrico,  anche  nei   servizi   igienici   di

pertinenza.

3.1.8 Arredi per punti ristoro

Nel caso in cui fosse previsto l'uso di arredi per l'allestimento

di locali interni destinati al consumo  dei  pasti,  o  nel  caso  di

sostituzione di arredi in corso di esecuzione  del  contatto,  questi

devono essere arredi progettati per il riutilizzo o prodotti usati  o

ricondizionati. In tal caso  e'  necessario  fornire  evidenza  della

conformita'  alle  norme  tecniche  concernenti  le   caratteristiche

prestazionali e la sicurezza. Nel caso di acquisto di arredi nuovi di

fabbrica, i prodotti devono essere conformi alle specifiche  tecniche

dei Criteri ambientali minimi per le forniture di arredi per  interni

vigenti, adottati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica del 23 giugno 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2022,  n.  184  -  Serie

generale - rispettando le verifiche di conformita' ivi previsti.

Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e

descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al

criterio.

Nel caso di utilizzo di arredi ricondizionati da preparazione per

il riutilizzo o riuso, e' descritto il tipo  di  recupero  effettuato

sugli arredi, il tipo di operazioni e  di  trattamenti  eseguiti  per

ricondizionarli, la loro provenienza, cio' sia  nel  caso  di  arredi

usati, sia nel caso  di  arredi  dismessi  collocati  nei  centri  di

preparazione per il riutilizzo. Nel caso  in  cui  siano  disponibili

prodotti ricondizionati, le certificazioni sul rispetto  delle  norme

tecniche concernenti le caratteristiche prestazionali e la  sicurezza

sono fornite su specifica previsione del  capitolato  di  gara  o  su

richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto.

3.1.9 Comunicazione

Devono essere attuate iniziative di comunicazione per  diffondere

le  informazioni  sulle  misure  di  sostenibilita'  ambientale   del

servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e  la  scelta

di prodotti biologici e provenienti dal commercio  equo  e  solidale,

nonche' per assicurare  una  corretta  gestione  dei  rifiuti  e  per

prevenire gli sprechi alimentari. In particolare:

le informazioni sulla presenza dei  prodotti  biologici,  anche

all'interno delle pietanze offerte, sono  indicate  nel  menu'  o  in

altro genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna);

il  consumo  di  prodotti  biologici  e  da  commercio  equo  e

solidale,  della  frutta,  degli  ortaggi  e,  se  del  caso,   delle

centrifughe   e   delle   spremute,   e'   promosso   con    apposita

cartellonistica o con altri idonei mezzi;

nei contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti

prodotti presso i locali  del  punto  ristoro,  sono  apposte  chiare

istruzioni per  garantire  il  corretto  conferimento  delle  diverse

frazioni nei contenitori di destinazione;

la conformita' ai CAM del servizio di ristoro e le  misure  per

la prevenzione degli sprechi alimentari poste in essere, e' divulgata

in apposita cartellonistica o con altre idonee forme e  strumenti  di

comunicazione.

I contenuti, le modalita' e la tipologia  di  comunicazione  sono

condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto.

3.2 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto

qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in

considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,

secondo  quanto  previsto  dall'art.  57,   comma   2   del   codice,

assegnandovi  una   significativa   quota   del   punteggio   tecnico

attribuibile.  La  scelta  di  quali  e  quanti   criteri   premianti

utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla

stazione appaltante stessa, il  valore  dell'appalto  e  i  risultati

attesi.

3.2.1 Prodotti biologici  a  chilometro  zero  e  filiera  corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

Si veda il criterio «2.3.4  Distanza  di  approvvigionamento  dei

prodotti biologici» e relativa verifica.

3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature

Sono attribuiti punti tecnici premianti  agli  offerenti  che  si

impegnano ad  installare  apparecchiature  per  la  preparazione  del

caffe', per l'erogazione di spremute o  di  altre  bevande  o  simili

alimenti liquidi o semiliquidi alla spina,  o  altre  fattispecie  di

macchine, progettate e realizzate sulla base di criteri di ecodesign,

vale a dire in possesso delle seguenti caratteristiche o almeno delle

caratteristiche  di  tre  dei  quattro  punti  elenco   nel   seguito

riportati:

a) le  parti  soggette  ad  usura  o  a  malfunzionamenti  sono

riparabili e/o sostituibili; le parti  di  ricambio  sono  facilmente

accessibili o riproducibili (ad esempio possono essere realizzate con

i sistemi di stampa tridimensionale);

b) i componenti realizzati in materiali diversi sono facilmente

separabili per essere avviati a riciclo;

c) i componenti in plastica presentano un contenuto di plastica

riciclata complessivamente almeno pari al 30%;

d) hanno funzionalita' o soluzioni tecnologiche utili a ridurre

i consumi energetici, il consumo di materia (esempio gli  imballaggi)

e/o altri impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

Il  punteggio  va  assegnato   in   funzione   della   quota   di

apparecchiature  con  tali  caratteristiche  installate  rispetto  al

totale.

Verifica: indicare la denominazione commerciale  del  produttore,

il codice identificativo della o  delle  apparecchiature  offerte  ed

allegare la documentazione tecnica contenente  anche  uno  schema  di

disassemblaggio, con le informazioni utili a dimostrare  i  requisiti

di ecodesign propri dell'apparecchiatura,  necessari  all'ottenimento

dei punteggi.

 

4 Criteri  ambientali  minimi  per  il  servizio  di  preparazione  e

  somministrazione di panini

 

4.1 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi

dell'art. 57, comma 2 del codice.

4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario deve elaborare una relazione  CAM  in  cui,  per

ogni clausola contrattuale di cui al presente  capitolo  descrive  le

scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la  relativa

documentazione.

4.1.2 Requisiti dei prodotti

I  prodotti  devono  essere  conformi  ai  criteri  del  capitolo

«2.2.2.5 Panini e prodotti da forno».

4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari

I  panini  devono  essere  preparati  al  momento,   secondo   le

indicazioni dell'utenza, che puo' scegliere gli ingredienti  con  cui

imbottire il panino.

A ridosso  del  termine  della  shelf-life,  i  panini  imbottiti

invenduti, qualora non ceduti a titolo gratuito, devono essere  messi

a disposizione a prezzi scontati oppure  sono  messi  a  disposizione

nell'ambito di iniziative per ridurre gli sprechi alimentari.

Tali pratiche sono oggetto di idonea comunicazione come  indicato

al criterio «4.1.8 Comunicazione».

4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti

Gli  ingredienti  destinati  alla  preparazione  dei  panini  che

necessitano di essere  conservati  in  ambienti  refrigerati,  devono

essere riposti in contenitori riutilizzabili in plastica o vetro.

Non devono essere presenti  condimenti  in  confezione  monodose,

fatta salva diversa indicazione normativa.

4.1.5 Pulizie dei locali, di  altre  superfici  dure  e  lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili.

Per  la  pulizia  delle  superfici  dure   e   nei   lavaggi   in

lavastoviglie devono  essere  usati  detergenti  con  l'etichetta  di

qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)  o  altre  etichette   ambientali

equivalenti, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi  alle

specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi

previsti.

Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in

situ e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare

o a mostrare la documentazione, anche tecnica, richiesta, tra  cui  i

rapporti di prova previsti  nel  CAM,  per  i  prodotti  privi  delle

etichette ambientali richieste.

4.1.6 Efficienza energetica

Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano

nuovi di fabbrica, inclusi, ad  esempio,  i  corpi  illuminanti,  che

ricadono  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento   (UE)   n.

1369/2017,  dotati  pertanto  di  etichettatura  energetica,   devono

appartenere  alla  piu'  elevata  classe  di  efficienza   energetica

disponibile sul mercato o a quella immediatamente  inferiore  per  la

rispettiva categoria di apparecchio.

I frigoriferi e i congelatori  professionali,  che  ricadono  nel

campo di applicazione dei  regolamenti  delegati  (UE)  n.  1094/2015

sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non

devono, inoltre, contenere gas refrigeranti  con  potenziale  di  GWP

maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere  dal  1°  gennaio  2025)  e,  se

reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas  naturali

non brevettati.

Le  lavastoviglie  professionali   devono   avere   le   seguenti

caratteristiche tecniche:

sistemi di recupero di calore o, in alternativa,  capacita'  di

uso diretto di acqua calda di rete;

«doppia parete»;

possibilita' di effettuare prelavaggi integrati.

Verifica: Il concessionario si impegna a comunicare al  direttore

dell'esecuzione del contratto l'acquisto effettuato e ad  inviare  le

schede   tecniche   dalle   quali   si   evincano   l'identificazione

dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza  alla  classe  di

efficienza energetica richiesta, nonche' le ulteriori caratteristiche

tecniche ed ambientali previste dal criterio.

4.1.7 Arredi per punti ristoro

Nel caso in cui sia necessario acquisire nuovi elementi di arredo

per i locali interni o esterni destinati al consumo dei  panini,  gli

stessi devono essere conformi al criterio  «3.1.8  Arredi  per  punti

ristoro».

4.1.8 Comunicazione

Devono essere attuate iniziative di comunicazione per incentivare

corrette abitudini alimentari e la scelta  di  prodotti  biologici  e

provenienti dal commercio equo e solidale, nonche' per assicurare una

corretta gestione dei rifiuti e per prevenire gli sprechi alimentari.

In particolare:

le informazioni sulla presenza dei  prodotti  biologici,  anche

all'interno dei panini offerti, sono indicate nel menu'  o  in  altro

genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna);

la prassi di vendere a prezzi scontati o  di  donare  i  panini

imbottiti  a  ridosso  della  relativa  shelf-life  e'  divulgata  in

apposita cartellonistica o con altre  idonee  forme  e  strumenti  di

comunicazione;

nei contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti

prodotti presso i locali del punto di distribuzione dei panini,  sono

apposte chiare istruzioni  per  garantire  il  corretto  conferimento

delle diverse frazioni nei contenitori di  destinazione,  se  gestiti

dal concessionario.

4.2 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto

qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in

considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,

secondo  quanto  previsto  dall'art.  57,   comma   2   del   codice,

assegnandovi  una   significativa   quota   del   punteggio   tecnico

attribuibile.  La  scelta  di  quali  e  quanti   criteri   premianti

utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla

stazione appaltante stessa, il  valore  dell'appalto  e  i  risultati

attesi.

4.2.1 Prodotti biologici  a  chilometro  zero  e  filiera  corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

Si veda il criterio «2.3.4  Distanza  di  approvvigionamento  dei

prodotti biologici» e relativa verifica.

4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature

Si  veda  il  criterio  «3.2.2   Criteri   di   ecodesign   delle

apparecchiature» e relativa verifica.

 

5 Criteri ambientali minimi per la fornitura,  l'installazione  e  la

gestione di case dell'acqua o per l'affidamento di  lavori  per  la

realizzazione di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili

 

Indicazioni per la stazione appaltante.

La stazione appaltante stabilisce se bandire una  gara  d'appalto

di lavori per l'erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili o

se affidare in concessione l'installazione e la gestione di  macchine

distributrici di acqua di rete trattata.

5.1 Specifiche tecniche

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi

dell'art. 57, comma 2 del codice.

5.1.1 Distribuzione di acqua di rete mediante l'installazione  di
macchine distributrici di acqua trattata

Le apparecchiature nuove di fabbrica per l'erogazione di acqua di

rete  trattata  devono  essere  dotate  di  sistemi  di   trattamento

dell'acqua in accordo con quanto previsto dal decreto  del  Ministero

della salute 7 febbraio 2012,  n.  25,  utilizzano  gas  refrigeranti

naturali e con potenziale  di  GWP  inferiore  o  uguale  a  9  (4  a

decorrere dal 1° gennaio 2026), e  hanno  casse  in  acciaio  inox  e

alluminio anodizzato.

Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del

produttore di acqua trattata, il codice identificativo della o  delle

apparecchiature  offerte,  allegare  le  schede  tecniche   o   altra

documentazione tecnico-informativa.

5.2 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi

dell'art. 57, comma 2 del codice.

5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario elabora una  relazione  CAM  in  cui,  per  ogni

clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le  scelte

adottate  e  le  verifiche  di  conformita',  allegando  la  relativa

documentazione.

5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature

Entro   trenta   giorni   dalla   decorrenza   contrattuale    e,

successivamente,  a  cadenza  annuale,  deve  essere  trasmesso,   al

responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  il  calendario  delle

specifiche attivita' di  manutenzione  e  pulizia  programmate  sulle

apparecchiature installate e gestite nell'ambito  del  contratto  (ad

esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei  condensatori;

il settaggio delle temperature;  la  sostituzione  dei  filtri  delle

apparecchiature microfiltranti etc.),  coerente  con  le  indicazioni

fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione

del fabbricante. I manuali tecnici  di  istruzioni  per  l'uso  e  la

manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente  alla

comunicazione  della  prima   programmazione   delle   attivita'   di

manutenzione. In un registro devono essere annotate  e  descritte  le

operazioni di manutenzione e  pulizia  eseguite  che  e'  esibito  su

richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto  o  ad  altro

responsabile  indicato  dalla  stazione  appaltante,   al   fine   di

monitorare l'effettiva esecuzione delle attivita'  manutentive  e  di

pulizia nelle giornate indicate nel programma.

Le  attivita'  manutentive  delle  «case  dell'acqua»   e   delle

apparecchiature distributrici di acqua  di  rete  trattata  (esempio,

microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo  conto  del  Piano  di

sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al  punto  d'uso

specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea  guida

di pari oggetto, redatta per conto delle principali  associazioni  di

categoria settoriali[4]http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_5_file.pdf  e e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano di sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi. e dal manuale di  corretta  prassi  igienica

per la distribuzione di acqua affinata,  refrigerata  e/o  gasata  da

unita' distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da

Aqua Italia e Utilitalia e dal manuale di  corretta  prassi  igienica

per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  potabile  nei  pubblici

esercizi validati dall'ISS e dal Ministero della salute.

In particolare, per gli erogatori di acqua trattata e per le case

dell'acqua,  devono  essere  eseguite   analisi   batteriologiche   e

chimico-fisiche previste dal citato manuale per  la  corretta  prassi

igienica almeno a cadenza annuale. I risultati di  tali  analisi,  la

data e l'ente che li ha eseguiti sono resi  visibili  all'utenza.  In

una apposita segnaletica e'  riportata  la  data  delle  manutenzioni

effettuate.

Verifica:  presentazione  della  documentazione   richiesta   nel

criterio.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto   controlla

l'esecuzione delle attivita' manutentive e di pulizia programmate con

sopralluoghi durante lo svolgimento delle medesime.

5.3 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto

qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in

considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,

secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legislativo

31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa  quota  del

punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e  quanti  criteri

premianti utilizzare dipende  da  vari  fattori  quali  le  priorita'

stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto  e

i risultati attesi.

5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive

E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore

economico che, per gli  interventi  di  manutenzione,  si  impegna  a

utilizzare veicoli elettrici.

Verifica:  l'offerente  fornisce  la  documentazione  utile  alla

verifica di conformita' al criterio, quale, ad esempio,  il  libretto

di circolazione dei veicoli utilizzati.

[photo credits]

Note   [ + ]

1. https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1
2. https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1
3. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf  e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano di sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi.
4. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_5_file.pdf  e e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano di sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi.

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