Cam servizi di ristoro e acqua di rete: cambia la disciplina con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2025, n. 96.
Per effetto, è stato abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023 recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», con sostituzione integrale dell'allegato 1.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 aprile 2025.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 aprile 2025
Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti
relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete
a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023. (25A02458)
(Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2025, n. 96)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono adottati i «criteri ambientali
minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla
distribuzione di acqua di rete a fini potabili» di cui all'allegato
1, parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 6 novembre 2023 recante «Criteri ambientali minimi per gli
affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di
acqua di rete a fini potabili», e' abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 17 maggio 2024, «Modifiche al decreto 6 novembre 2023,
recante "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai
servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini
potabili"», e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI
RISTORO E ALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI RETE A FINI POTABILI
Sommario
1 PREMESSA
1.1 Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento
degli obiettivi ambientali
1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti
1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI DI RISTORO CON
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI,
BEVANDE ED ACQUA
2.1 Specifiche tecniche
2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
2.1.2 Distributori automatici di spremute
2.1.3 Distributori di acqua di rete
2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde
2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti
2.1.6 Imballaggi in plastica
2.2 Clausole contrattuali
2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM
2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti
2.2.2.1 Bevande fredde
2.2.2.2 Bevande calde
2.2.2.3 Frutta e ortaggi
2.2.2.4 Insalate
2.2.2.5 Panini e prodotti da forno
2.2.2.6 Prodotti esotici
2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini
2.2.2.8 Merende (snack) salate
2.2.2.9 Merende (snack) dolci
2.2.2.10 Uova
2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di
lattosio
2.2.3 Raccolta degli imballaggi
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari
2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei
consumi energetici
2.2.6 Comunicazione
2.3 Criteri premianti
2.3.1 Imballaggi in plastica
2.3.2 Riduzione degli imballaggi
2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale
2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici
2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta»
2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero»
2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale
2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale
2.3.5.2 Adozione di specifiche misure per la gestione
responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio
2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati
2.3.7 Report di sostenibilita'
3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO
(SERVIZIO BAR)
3.1 Clausole contrattuali
3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi
3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti
3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari
3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili
3.1.6 Efficienza energetica
3.1.7 Riduttori del flusso idrico
3.1.8 Arredi per punti ristoro
3.1.9 Comunicazione
3.2 Criteri premianti
3.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta
3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature
4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PANINI
4.1 Clausole contrattuali
4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
4.1.2 Requisiti dei prodotti
4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari
4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti
4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici dure e lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili.
4.1.6 Efficienza energetica
4.1.7 Arredi per punti ristoro
4.1.8 Comunicazione
4.2 Criteri premianti
4.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta
4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature
5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA
GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI
5.1 Specifiche tecniche
5.1.1 Distribuzione di acqua di rete mediante l'installazione
di macchine distributrici di acqua trattata
5.2 Clausole contrattuali
5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM
5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature
5.3 Criteri premianti
5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive
1 Premessa
Questo documento e' stato predisposto in attuazione dell'art. 4,
comma 4, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, e
nell'ambito di quanto previsto dal Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.
Nel primo capitolo e' fornito un quadro esplicativo generale. Nei
capitoli successivi stabilisce i Criteri ambientali minimi (di
seguito CAM) per:
1. l'affidamento dei servizi di ristoro con installazione e
gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande
fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;
2. gestione punti di ristoro (servizio bar);
3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;
4. fornitura, installazione e la gestione di «case dell'acqua»
e di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili.
L'applicazione di tali criteri e' obbligatori, ai sensi dell'art.
57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito
«Codice» e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti
ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi,
derivanti da regolamenti europei o norme nazionali, gia' vigenti per
il settore. I soggetti obbligati all'applicazione dei CAM sono le
stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari.
1.1 Approccio dei Criteri ambientali minimi per il conseguimento
degli obiettivi ambientali
I Criteri ambientali minimi mirano a ridurre gli impatti
ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso:
soluzioni e tecnologie che consentono di contribuire alla
prevenzione dei rifiuti promuovendo l'efficienza nell'uso della
materia, riducendo l'uso degli imballaggi, e gli impatti ambientali
legati ai trasporti dei prodotti imballati, con un potenziale
rilevante effetto moltiplicatore in quanto in grado di modificare
determinate abitudini di consumo degli utenti;
un miglioramento delle caratteristiche ambientali dei prodotti
offerti, con un accento posto alla presenza di prodotti freschi e
assicurare una maggiore quota di prodotti biologici e provenienti dal
commercio equo e solidale;
la promozione di criteri di ecodesign e dell'attuazione di
misure ed azioni rilevanti ai fini della promozione di modelli di
economia circolare e dell'efficientamento energetico.
Attraverso l'introduzione dei presenti Criteri ambientali minimi
nella documentazione progettuale e di gara, le stazioni appaltanti
hanno pertanto l'opportunita' di:
prevenire la produzione dei rifiuti, favorendo soluzioni e
tecnologie funzionali alla riduzione degli imballaggi;
promuovere un modello alimentare piu' rispettoso dell'ambiente,
equo e sano;
ridurre gli impatti ambientali e climalteranti della logistica
e favorire l'economia di prossimita';
contribuire al conseguimento di alcuni obiettivi dell'Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 12 «consumo e
produzione responsabili» con particolare riferimento al target 12.3
«Riduzione degli sprechi alimentari» e 12.7 «Promuovere pratiche in
materia di appalti pubblici che siano sostenibili», in accordo con le
politiche e le priorita' nazionali; obiettivo 13 «Lotta contro il
cambiamento climatico»; 2.4 garantire sistemi di produzione
alimentare sostenibili; 11 «Citta' e comunita' sostenibili»;
fornire un impulso allo sviluppo di modelli di economia
circolare e attuare gli obiettivi indicati nella COM (2020) 381 «Una
strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare
equo, sano e rispettoso dell'ambiente».
I criteri mirati alla modifica del modello di produzione e
consumo di alimenti e bevande sono in perfetta sintonia con gli assi
portanti della citata COM (2020) 381, in quanto puntano a sostenere
un modello produttivo a minor uso di agrofarmaci, a promuovere una
riformulazione dei prodotti alimentari conformemente alle linee guida
per regimi alimentari sani e sostenibili, ad aumentare la
disponibilita' e l'accessibilita' economica di opzioni alimentari
sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva del
sistema alimentare, a promuovere strategie di marketing tenendo conto
delle necessita' delle persone piu' vulnerabili, a ridurre gli
imballaggi. Il criterio premiante che valorizza i prodotti biologici
a chilometro zero e filiera corta supporta la diffusione di un
modello agricolo e agroalimentare piu' conservativo e consente di
prevenire gli impatti legati alla logistica.
1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti
Attraverso la definizione della documentazione di gara per
l'affidamento del servizio di ristoro con o senza l'installazione
automatica di distributori di alimenti, bevande e acqua, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti, introducendo almeno le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi
nella documentazione progettuale e di gara, cosi' come previsto
dall'art. 57, comma 2 del codice, possono svolgere una importante
funzione sociale contribuendo alla salute, al benessere degli utenti
e alla tutela dell'ambiente, cio':
sostenendo, attraverso la leva della domanda pubblica ed il
ruolo comunicativo che puo' avere questo canale distributivo, un
modello agricolo e zootecnico piu' salubre e sostenibile, anche
incoraggiando il settore agroindustriale a svolgere un ruolo
sinergico con le politiche agroalimentari nazionali e comunitarie,
che prevedono un incremento delle superfici agrarie coltivate con il
metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE)
2018/848 e della difesa integrata volontaria di cui alla legge 3
febbraio 2011, n. 4;
supportando le politiche mirate all'efficienza nell'uso delle
risorse e alla prevenzione dei rifiuti, in sintonia anche, a titolo
esemplificativo, con le disposizioni normative nazionali di
recepimento della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti, della
direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio,
della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente. A tal proposito ed,
in particolare, l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 196 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente» stabilisce quali «ulteriori misure volte alla
riduzione di prodotti in plastica monouso...omissis...le stazioni
appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in
plastica monouso anche mediante le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali dei Criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione...omissis...per gli
affidamenti pertinenti». A tali fini, la medesima norma dispone che
entro il 14 gennaio 2023, il Ministro della transizione ecologica
adotti con proprio decreto, dei «Criteri ambientali minimi per i
servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine
distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonche' i Criteri
ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni
cinematografiche e televisive».
Attraverso le specifiche categorie di appalti previste in questo
documento e attraverso alcuni requisiti per le concessioni dei
servizi di ristoro, le stazioni appaltanti possono contribuire a
modificare determinate abitudini di consumo di prodotti alimentari ed
acqua e, parallelamente, assecondare diverse esigenze o desideri
nutrizionali, riducendo gli impatti ambientali associati a tale
fattispecie di servizio, contribuendo anche a diffondere una cultura
sul valore del cibo, sulla sana alimentazione, sui prodotti
certificati nell'ambito della sostenibilita' ambientale e sociale,
nonche' a favorire il consumo di acqua di rete, cio' anche in linea
con le indicazioni della COM (2020) 98 «Un nuovo piano d'azione per
l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva»,
che intende sostenere «in modo rigoroso l'attuazione delle
prescrizioni della direttiva sull'acqua potabile per fare in modo che
l'acqua potabile sia accessibile nei luoghi pubblici, riducendo in
questo modo sia la dipendenza dall'acqua in bottiglia sia i rifiuti
di imballaggio».
Tra gli obiettivi dei presenti CAM vi e' quello di facilitare e
indirizzare in tale direzione il ruolo degli enti concedenti e,
affinche' tali indicazioni vadano a buon fine, e' necessario porre
attenzione alle prescrizioni che incidono sull'equilibrio
economico-finanziario, ivi inclusa la quantificazione dell'importo
dei canoni. Si precisa a tal riguardo come, nel nuovo sistema delle
concessioni: i) sia divenuto obbligatorio effettuare una preliminare
verifica di convenienza e fattibilita' della concessione (art. 175,
comma secondo, del codice) e ii) prima di assegnare il punteggio
dell'offerta economica sia necessario verificare l'adeguatezza e la
sostenibilita' del piano economico e finanziario (art. 185, comma
quinto del codice).
La documentazione di gara per i servizi di ristoro tramite
l'installazione di distributori automatici di alimenti, bevande e
acqua, dovrebbe inoltre evitare di orientare la competizione sulla
valorizzazione dei minori prezzi dei prodotti destinati ad essere
messi in vendita, ma ad altri elementi qualitativi, con particolare
riguardo a quelli rilevanti dal punto di vista ambientale e sociale,
specialmente laddove il concessionario si trovi nelle condizioni di
dover essere competitivo, anche sotto il profilo economico, con altri
esercenti locali e con altri canali distributivi. A tale riguardo si
evidenzia invece l'utilita' di favorire la diffusione di una politica
dei prezzi di vendita all'utenza volta alla promozione di abitudini
di consumo piu' responsabili dal punto di vista ambientale, anche
legate all'utilizzo di contenitori di proprieta' per il consumo di
acqua e bevande, nonche' al cibo deperibile, prossimo alla scadenza e
ai prodotti certificati nell'ambito della sostenibilita'. Cio' e'
perseguibile attraverso un'allocazione dei margini di profitto dei
prodotti posti in vendita appositamente ponderata.
La stazione appaltante e' inoltre tenuta a prevedere che le
offerte possano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei
luoghi ove il servizio deve essere reso o ove i lavori debbono essere
effettuati, o a seguito di consultazione sul posto dei documenti di
gara e relativi allegati ed e' tenuta a fornire, nella documentazione
di gara, le informazioni di dettaglio, tra cui eventualmente anche la
planimetria degli edifici e dei locali, compresa l'ubicazione dei
punti per allacciare i distributori ad acqua, ed elettricita', la
redditivita' stimata in base al flusso stimato dei corrispettivi
pagati dagli utenti, ed altri elementi utili a consentire la
formulazione di un'adeguata offerta tecnica ed economica e
comprendere un equilibrio economico-finanziario.
1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita' ai criteri
ambientali, sono previsti degli adempimenti, i cui contenuti sono
parte di una specifica «Relazione CAM» in cui sono riportate le
informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertare
la conformita' ai criteri, siano essi quelli obbligatori o quelli
premianti eventualmente previsti dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante verifica il rispetto dei criteri durante
l'esecuzione contrattuale e gli impegni assunti dall'operatore
economico in sede di presentazione dell'offerta, collegando eventuali
inadempimenti a sanzioni ovvero, se del caso, alla risoluzione del
contratto.
Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche presente in
questo documento presuppone che nei documenti di gara sia fatto il
giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o
alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite
ovvero che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla
data di pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell'art. 87, comma 3 del codice e relativo allegato
II.8 , riguardo a «Rapporti di prova, certificazioni delle qualita',
mezzi di prova, registro on-line dei certificati e costi del ciclo
vita, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo
di valutazione della conformita'"», con questa dicitura si intende un
organismo che effettua attivita' di valutazione della conformita',
comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a
norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli Organismi di
valutazione della conformita' che rilasciano delle certificazioni,
sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021,
17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformita' che
effettuano attivita' di ispezione relativa ai requisiti richiesti
sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti rapporti di
prova ci si riferisce a rapporti rilasciati da laboratori, anche
universitari, accreditati da un Organismo unico di accreditamento in
base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove
richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero
competente per l'attivita' di prova in riferimento al regolamento
(UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e
modalita', riportate nella circolare prot. CSLLPP n. 983 in data 28
gennaio 2021. L'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal
Governo italiano e' Accredia.
2 Criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro con
l'installazione e la gestione di macchine distributrici di
alimenti, bevande ed acqua
2.1 Specifiche tecniche
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice.
2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
L'offerente deve elaborare una relazione CAM in cui, per ogni
specifica tecnica, di cui al presente documento descrive le scelte
adottate e le verifiche di conformita', allegando la relativa
documentazione.
2.1.2 Distributori automatici di spremute
Nei locali indicati nella documentazione di gara di edifici con
un numero di utenti maggiore di mille, e ove non diversamente
disposto dall'ente concedente nella documentazione di gara per
motivazioni oggettive, devono essere installati distributori
automatici di spremute. L'erogazione del bicchiere monouso deve
prevedere il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque
centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda qualora il
distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza
riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non
verra' erogato il bicchiere ne' addebitato l'importo. Tali sensori
devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica.
Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio.
2.1.3 Distributori di acqua di rete
Indicazioni alla stazione appaltante
La stazione appaltante e' tenuta a distribuire acqua di rete a
fini potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di
accesso alla rete idrica per l'erogazione diretta di acqua di rete a
fini potabili o attraverso gare per l'installazione di macchine
distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia
possibile, per motivazioni tecniche, garantire l'erogazione di acqua
di rete, in quanto l'acqua di rete non e' potabile o e' oggetto di
ordinanze restrittive per motivi di sicurezza.
La scelta del sistema di pagamento e' rimessa alla stazione
appaltante stessa.
Laddove gli edifici non siano gia' dotati di punti per
l'erogazione diretta di acqua di rete potabile, devono essere
installati distributori di acqua di rete trattata. Tali
apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell'acqua in
accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7
febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con
il regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione
tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante
oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell'utente.
Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio.
2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde
I distributori che erogano caffe' e bevande calde solubili, ove
tecnicamente possibile, devono essere direttamente allacciati alla
rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo
con quanto previsto dal citato decreto del Ministero della salute 7
febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono
essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la
conformita' al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.
I distributori devono avere il macinacaffe' incorporato, per
erogare caffe' espresso senza necessita' di cialde o capsule. Solo
qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale
specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di
garantire la qualita' del caffe' in chicchi, e' consentito l'uso dei
monoporzionati.
Il distributore deve essere dotato di doppia campana per
consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze
di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare
modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.
Il distributore non deve erogare automaticamente zucchero ma
consentire all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito
selettore tramite il quale la quantita' massima di zucchero erogabile
per ciascuna bevanda deve essere di quattro grammi.
L'erogazione del bicchiere monouso deve prevedere il pagamento di
un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al
prezzo della bevanda qualora il distributore sia dotato di sensore
per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento
della tazza riutilizzabile non verra' erogato il bicchiere ne'
addebitato l'importo. Tali sensori devono essere sempre installati
nei distributori nuovi di fabbrica.
Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e
descrivere la documentazione utile alla verifica di conformita' al
criterio, per esempio indica la denominazione o la ragione sociale
del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le
relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti e'
verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei
mezzi di verifica sopra riportati, il direttore dell'esecuzione del
contratto si riserva di far sottoporre a test uno o piu' articoli
della fornitura, con costi a carico dell'esecutore del servizio. A
carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture che
dovessero risultare difformi.
2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti
Ove vengano forniti distributori nuovi di fabbrica, questi devono
appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile
sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il
regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo
2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza
energetica deve essere valutata secondo il Protocollo industriale
EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore regolamenti delegati
comunitari o altri analoghi standard tecnici disciplinanti metodiche
per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.
Qualora i distributori nuovi di fabbrica forniti, abbiano
funzione refrigerante, essi devono contenere gas refrigeranti con
potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1°
gennaio 2026) e, ove reperibili nel mercato di riferimento, tali gas
refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO2),
ammoniaca (NH3) e idrocarburi (HC, quali propano, propilene).
Ove vengano forniti forni a microonde nuovi di fabbrica o altre
apparecchiature nuove ricadenti nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate pertanto di etichettatura
energetica, devono appartenere alla piu' elevata classe di efficienza
energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente
inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.
Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e
descrivere la documentazione utile alla verifica di conformita' al
criterio. La relazione include copia dell'etichettatura energetica e
scheda tecnica o altra documentazione tecnica da cui da cui si possa
evincere la conformita' alle caratteristiche ambientali previste nel
criterio. In fase di consegna un'ulteriore verifica sara' eseguita
attraverso la consultazione del database EPREL - Banca dati europea
dei prodotti per l'etichettatura energetica
(https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdir
ectsalesfunction) per le apparecchiature distributrici di alimenti e
bevande.
In relazione ai distributori con funzione refrigerante, la
conformita' riguardo al potenziale di GWP dei gas utilizzati, deve
essere dimostrata tramite una nota tecnica o altra documentazione
tecnica del fabbricante che riporti il nome del gas refrigerante
utilizzato con relativo GWP (allegati I e II del regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti
e' necessario indicare il nome dei singoli gas refrigeranti, la
composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole
sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto
indicato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014.
2.1.6 Imballaggi in plastica
Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti
offerti, devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato.
Verifica: l'offerente fornisce la certificazione di prodotto
idonea ad attestare l'utilizzo di materiale riciclato (ad esempio
plastica seconda vita, ReMade in Italy).
2.2 Clausole contrattuali
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice.
2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM
L'aggiudicatario deve elaborare una relazione CAM in cui, per
ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le
scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la relativa
documentazione. Nella relazione CAM, sono riportate le informazioni
utili alla verifica di conformita' ai criteri seguenti con la
relativa documentazione a comprova.
2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti
2.2.2.1 Bevande fredde
L'acqua minerale in vendita deve essere imballata in formati di
capacita' non inferiore ai 50 cl..
Per le altre bevande, ad esempio, i nettari di frutta, te'
freddo, bibite, almeno un prodotto deve essere privo di edulcoranti
aggiunti, almeno un prodotto deve avere contenuto massimo di zuccheri
aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e almeno un prodotto deve essere
biologico, quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti.
Due o piu' di tali specifiche (privo di edulcoranti aggiunti,
contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e
biologico), possono essere considerate cumulativamente in un unico
prodotto tra quelli offerti.
Per quanto riguarda i prodotti biologici, se questi sono a base
di frutta tropicale, in alternativa all'essere biologico, il prodotto
puo' provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica
certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una
multistakeholder iniziative quali il Fairtrade labelling
organizations (FLO-cert), il World fair trade organization (WFTO) o
equivalenti).
2.2.2.2 Bevande calde
Nei distributori di caffe' a doppia campana, una delle due
miscele di caffe' deve essere biologica o proveniente da commercio
equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che
attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder
iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert), il
World fair trade organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP
114.
Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le
preparazioni per le bevande a base di the' e a base di cacao, devono
avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di
prodotto erogato.
Se sono presenti piu' prodotti a base di cacao, almeno uno di
questi, in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6
grammi per 100 ml. di prodotto erogato, puo' essere biologico o
proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di
certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative
quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World fair trade
organization o equivalenti oppure sono in possesso di una
certificazione riconosciuta dalla Commissione europea che ne
garantisca la sostenibilita' ambientale, inclusa l'origine non da
terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di carbonio, cosi'
come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001[1] https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1 ,riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una
certificazione che garantisca la tracciabilita' dei prodotti secondo
lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.
2.2.2.3 Frutta e ortaggi
Se presenti frutta o ortaggi, questi devono essere freschi di
stagione di IV gamma, provengono da coltivazioni italiane o di
nazioni europee, e biologici per almeno il 30%, durante ciascun
quadrimestre. Tale percentuale puo' essere soddisfatta facendo
riferimento al periodo di somministrazione (pertanto, ad esempio,
somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per
un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18 etc.).
La frutta tropicale deve essere biologica oppure proveniente da
commercio equo e solidale in possesso di specifica certificazione o
logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder
iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert), il
World fair trade organization (WFTO) o equivalenti.
Nelle macchine distributrici automatiche refrigerate deve essere
messa a disposizione anche frutta imballata priva di zuccheri
aggiunti (es. frutta essiccata e denocciolata, macedonie di frutta
etc.) e frutta secca proveniente da coltivazioni italiane o da
coltivazioni di nazioni europee.
2.2.2.4 Insalate
Se presenti insalate, tra queste, almeno un tipo tra quelle
disponibili, deve essere biologica.
Se presenti, in particolare, insalate contenenti cereali, almeno
un tipo tra quelle disponibili deve essere biologica oppure i cereali
in essa contenuti devono essere integrali.
2.2.2.5 Panini e prodotti da forno
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo tipo di servizio richiede la presenza quotidiana
dell'operatore sulla macchina. Pertanto, si puo' richiedere solo per
una utenza minima di cinquecento persone.
Se presenti panini e altri prodotti da forno (p.es focacce,
tramezzini, ecc), questi devono essere freschi, senza conservanti e
realizzati con pane privo di grassi.
Il pane e, se presenti, altri prodotti da forno quali tramezzini,
focacce, pizzette e similari, devono essere realizzati con le
seguenti farine o una combinazione di esse: farine di grano di tipo
0, 1, 2 e integrali, o farine di grano duro, cereali misti, farro,
segale.
Almeno un prodotto su tre deve essere biologico o con i
principali ingredienti biologici (ad esempio la farina).
2.2.2.6 Prodotti esotici
Se presenti (ananas, banane, zucchero di canna), questi devono
essere biologici oppure provenienti da commercio equo e solidale
nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una
multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling
Organizations, il World fair trade organization o equivalenti oppure
sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione
europea che ne garantisca la sostenibilita' ambientale, inclusa
l'origine non da terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di
carbonio, cosi' come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n.
2018/2001[2]https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1, riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della
cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilita'
dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao
sostenibile.
2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini
Se presenti formaggi o latticini, almeno un prodotto deve essere
biologico oppure a marchio di qualita' DOP o «di montagna» in
conformita' al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n.
665/2014.
2.2.2.8 Merende (snack) salate
Le merende o snack salati, se presenti, possono contenere, tra i
grassi utilizzati,olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio
di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i
loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilita'
quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon
Certification), DTP 112 di CSQA, tavola rotonda sull'olio di palma
sostenibile (RSPO), gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di
palma (POIG), tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS),
protocollo di garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP), pro-terra
nonche' condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi
certificati.
Almeno un prodotto su tre deve essere biologico.
Almeno un prodotto su tre deve essere a basso (0,12 g di sodio
per 100 g) o bassissimo (0,04 g di sodio per 100 g) contenuto di
sodio con riferimento ai limiti previsti dal regolamento (CE) n.
1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari.
Almeno un prodotto su tre deve essere a basso contenuto di grassi
o senza grassi, con riferimento ai limiti previsti dal regolamento
(CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari.
Due o piu' di tali specifiche (biologico, a basso o bassissimo
contenuto di sodio e a basso contenuto di grassi o senza grassi)
possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra
quelli offerti.
2.2.2.9 Merende (snack) dolci
a) Prodotti da forno: almeno un prodotto su tre deve essere
biologico; almeno un prodotto deve essere a ridotto contenuto di
zuccheri, ossia meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di
prodotto, ai sensi del regolamento n. 1924/2006; almeno un prodotto
deve essere a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3
grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Due o piu' di tali
specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di sodio e a
basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere considerate
cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.
I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine
di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri
oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di
certificazioni di sostenibilita' quali: ISCC plus (International
Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, tavola
rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), gruppo per
l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), tavola rotonda
per la soia responsabile (RTRS), protocollo di garanzia di
sostenibilita' della soia (SSAP), pro-terra nonche' condimenti
spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se
presenti, devono avere una concentrazione di cacao almeno pari al
50%. Il cacao deve essere biologico oppure proveniente da commercio
equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che
attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder
iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert), il
World fair trade organization (WFTO).»
2.2.2.10 Uova
Indicazioni alla stazione appaltante
Per ridurre gli impatti ambientali dovuti al sistema di
allevamento delle galline, sarebbe auspicabile approvvigionarsi solo
di prodotti con uova biologiche o da allevamento all'aperto
(categoria 1) e solo secondariamente da allevamento a terra in
capannoni (categoria 2).
Le uova, sia quelle pastorizzate liquide che quelle con guscio,
utilizzate all'interno delle pietanze, nei panini e altri prodotti da
forno, escluse le merende/snack, devono avere un codice di
allevamento tra i seguenti: «0 - Allevamento biologico» oppure «1 -
Allevamento di galline all'aperto», oppure «2 - Allevamento a terra».
Sono escluse le uova con codice di allevamento «3 - Allevamento
nelle gabbie».
2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio
Devono essere messi a disposizione prodotti privi di glutine e
prodotti privi di lattosio.
Le informazioni devono essere segnalate con apposita
etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet
dell'impresa di gestione del distributore automatico con indicazione
sulla macchina di QR-code o indirizzo internet, per facilitare la
corretta selezione degli alimenti piu' appropriati per l'utenza.
2.2.3 Raccolta degli imballaggi
Indicazioni alla stazione appaltante
Si richiama qui il rispetto di quanto previsto dai CAM per
l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici (approvato con
decreto ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021, in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2021), in cui la
clausola contrattuale sub C, c), n. 6 sulla gestione dei rifiuti,
prevede che i rifiuti urbani prodotti nell'edificio, devono essere
conferiti secondo le modalita' di conferimento stabilite dal comune
della struttura servita o, nel caso di trasporto su ferrovia o via
mare e assimilati, secondo le modalita' di raccolta stabilite dal
comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti».
Per consentire, quindi, un corretto recupero dei diversi
materiali, e' opportuno che gli enti prevedano la collocazione,
presso le macchine distributrici di alimenti e bevande, di
contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche
conformi alla norma tecnica UNI 11686 «Waste visual elements», con
istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto
delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e
delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti
impartite a livello territoriale.
La stazione appaltante dovrebbe anche fare le opportune scelte in
relazione ai diversi materiali usati durante l'esecuzione del
servizio per aumentare e migliorare la raccolta differenziata. Ad
esempio, se per i distributori vengono usati i bicchieri di carta,
deve essere collocato un contenitore per la carta e cosi' via per i
diversi materiali usati per gli imballaggi dei prodotti presenti nel
distributore. Il mescolatore potra' essere in plastica biodegradabile
e compostabile o in legno e quindi va previsto il corrispondente
contenitore. Per altri imballaggi in plastica tradizionale, prevedere
appositi contenitori. Deve quindi essere fatta opportuna analisi
della situazione per razionalizzare la presenza dei contenitori in
relazione ai prodotti e imballaggi presenti nei distributori e
rendere la raccolta piu' semplice e coerente con i rifiuti realmente
producibili nell'ambito del servizio di ristoro.
A tutto questo si puo' aggiungere un sistema di raccolta
monomateriale organizzato dal fornitore del servizio che puo'
riguardare alcune precise tipologie di imballaggio.
Al momento e' noto il sistema RiVending per gli imballaggi in PS
(bicchierini in plastica) e PET (bottiglie in plastica), ma si
richiede alla stazione appaltante di indagare la possibilita' di
adottare sistemi simili anche per altre tipologie di materiale, al
fine di destinare in modo certo la raccolta al recupero monomateriale
di qualita'.
La fattibilita' di tali sistemi di raccolta deve essere promossa
e valutata insieme agli enti preposti per la raccolta dei rifiuti e
ai consorzi competenti. Nel caso che la stazione appaltante
verificasse l'impossibilita' di attivare tali sistemi di raccolta
monomateriale, tale criterio non va utilizzato o va utilizzato solo
per i materiali per i quali tali sistemi sono attivabili.
E', quindi, particolarmente importante applicare opportunamente e
coerentemente i criteri di cui ai CAM per l'affidamento dei servizi
di pulizia di edifici e i presenti CAM per l'affidamento dei servizi
di ristoro, affinche' la raccolta e la corretta destinazione dei
rifiuti prodotti sia la massina possibile, distinguendo tra gli
adempimenti a carico dei differenti gestori dei due servizi.
Deve essere applicato un sistema di raccolta, preferibilmente
monomateriale, per il miglior recupero e riciclo dei seguenti
imballaggi, qualora presenti:
1. bicchieri in PS (polistirene) e bottiglie in PET
(polietilene tereftalato), da conferire negli appositi contenitori o,
se attivata una modalita' di raccolta monomateriale, nei contenitori
messi a disposizione dal gestore del servizio;
2. imballaggi compostabili da conferire nei contenitori
monomateriale della raccolta dei rifiuti organici;
3. imballaggi in carta;
4. imballaggi in alluminio, da conferire nei contenitori
dedicati in funzione del modello di raccolta esistente a livello
locale.
Verifica: la relazione CAM deve riportare la documentazione utile
alla verifica di conformita' al criterio e descrivere le modalita'
del servizio.
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari
Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli sprechi
alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend
di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i
prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il direttore
dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della
«Shelf-life» ossia il «termine minimo di conservazione del prodotto»
ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ovvero ai
soggetti indicati nell'art. 13 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti
alimentari ed e' gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la
contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la
logistica con le soluzioni piu' appropriate al contesto locale, quali
ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni,
organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze,
i trasporti a pieno carico, etc.
Verifica: il concessionario deve dimostrare, al responsabile
dell'esecuzione del contratto, le modalita' di gestione
dell'invenduto attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto
elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute
dall'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale scelta per la
donazione.
2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi
energetici
Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e,
successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso, al
responsabile dell'esecuzione del contratto, il calendario delle
specifiche attivita' di manutenzione e pulizia programmate sulle
apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad
esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori;
il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle
apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni
fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione
del fabbricante.
Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate
tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.
I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del
fabbricante devono essere trasmessi unitamente alla comunicazione
della prima programmazione delle attivita' di manutenzione. In un
registro devono essere annotate e descritte le operazioni di
manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su richiesta
del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro
responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di
monitorare l'effettiva esecuzione delle attivita' manutentive e di
pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.
Le attivita' manutentive delle «case dell'acqua» e delle
apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata (esempio,
microfiltrata), devono essere eseguite anche tenendo conto del Piano
di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto
d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea
guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali
associazioni di categoria settoriali[3]http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf e R. Colagrossi, G. Temporelli, "Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi.e del manuale di corretta
prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata
e/o gasata da unita' distributive automatiche aperte al pubblico
(MCDA), redatto da Aqua Italia e Utilitalia, validato dall'ISS e dal
Ministero della salute.
Per la manutenzione dei distributori automatici si deve essere
fatto riferimento al manuale di corretta prassi igienica per la
distribuzione automatica di alimenti e bevande di Confida, edizione
2018 validato dal Ministero della salute sulla base del regolamento
(CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari. A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il
gestore si dota di certificazione «TQS Vending».
Le bevande fredde erogate tramite distributori automatici
allacciati alla rete idrica devono essere sottoposte ad analisi
batteriologiche almeno a cadenza semestrale a carico del
concessionario. L'acqua trattata deve essere sottoposta alle analisi
previste nel citato manuale di corretta prassi igienica, a cadenza
almeno annuale. I risultati di tali analisi sono inviati al direttore
dell'esecuzione del contratto e resi disponibili all'utenza. In una
apposita segnaletica e' riportata la data delle manutenzioni
effettuate.
Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale deve essere
altresi' inviato, al direttore dell'esecuzione del contratto, un
«Piano per la riduzione dei consumi energetici», che indichi, sulla
base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle
tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalita'
operative da impostare (ad esempio la modalita' stand-by tenendo
conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature
specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine
di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le
adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il
gestore deve applicare le misure previste dal piano.
Verifica: presentazione del calendario delle attivita' di
manutenzione e pulizia programmate, del piano per la riduzione dei
consumi energetici e dei monitoraggi eseguiti. Il direttore
dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle attivita'
manutentive e di pulizia programmate e dei monitoraggi sui consumi
energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e si
riserva di prendere visione del registro delle attivita' di pulizia e
manutenzione. Certificazione TQS Vending rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita'.
2.2.6 Comunicazione
L'esecutore del servizio:
deve fornire indicazioni per l'utenza sui materiali con cui
sono realizzati gli imballaggi, nonche' i mescolatori e le posate per
il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un
corretto conferimento nel contenitore di destinazione;
in ciascuna apparecchiatura collegata alla rete idrica, ivi
incluso nei distributori automatici di spremute, deve fornire idoneo
avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente
il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere o tazza
riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al
bicchiere monouso, sono previsti ai fini della prevenzione dei
rifiuti nonche' degli impatti ambientali connessi alla produzione e
al trasporto dei prodotti monouso;
deve elencare i principali criteri ambientali (o sociali)
applicati che derivano dall'attuazione delle specifiche tecniche,
delle clausole contrattuali ed eventualmente dei criteri premianti
dei CAM;
deve rendere evidente ai consumatori le caratteristiche dei
prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni
dietetiche;
deve rendere riconoscibili da parte del consumatore i prodotti
biologici, cosi' come quelli provenienti dal commercio equo e
solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati
nel distributore;
in caso di servizio reso con macchine collegate alla rete
idrica per l'erogazione di bevande, nettari di frutta e/o acqua
trattata, deve rendere disponibile direttamente sugli erogatori (per
esempio con l'apposizione di infografiche con QR code o cartellino di
manutenzione) le informazioni relative alla qualita' dell'acqua e
alla frequenza e risultati delle analisi effettuate come descritto al
criterio «2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei
consumi energetici»;
deve esporre le informazioni relative ai prodotti con minor
contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno
dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli
alimenti piu' appropriati per l'utenza.
I contenuti, modalita' e tipologie della comunicazione sono
condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto.
Verifica: la relazione CAM deve riportare e descrivere la
documentazione utile alla verifica di conformita' ai punti sopra
descritti.
2.3 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del codice,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico
attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati
attesi.
2.3.1 Imballaggi in plastica
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che si impegna a mettere a disposizione bottiglie e
vaschette in plastica, utilizzate per i prodotti offerti, che
contengano almeno il 40% di materiale riciclato.
Verifica: l'offerente, fornisce la certificazione di prodotto
idonea ad attestare l'utilizzo di materiale riciclato (ad esempio
plastica seconda vita, ReMade in Italy).
2.3.2 Riduzione degli imballaggi
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che si impegna a mettere a disposizione esclusivamente
acqua e bevande prive di imballaggi, attraverso l'installazione di
distributori automatici allacciati alla rete idrica. Tali macchine
dispongono di soluzioni tecnologiche per garantire la sicurezza in
merito alla contaminazione da microrganismi anche al punto di
erogazione. Le operazioni di pulizia dovranno avvenire con una
frequenza idonea rispetto all'obiettivo di favorirne l'utilizzo da
parte dell'utenza.
Verifica: l'offerente presenta la documentazione tecnica a
comprova del rispetto del criterio, per esempio indica la
denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio,
il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto
di tutti i requisiti e' verificato in sede di esecuzione
contrattuale. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra
riportati, il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di
far sottoporre a test uno o piu' articoli della fornitura, con costi
a carico dell'esecutore del servizio. A carico del medesimo permane
l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare
difformi.
2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che si impegna a mettere a disposizione acqua minerale la
cui sorgente e luogo di imbottigliamento siano situati nella regione
ove si trova il luogo di vendita o comunque non piu' lontano di 300
km.
Verifica: l'offerente presenta la documentazione tecnica a
comprova del rispetto del criterio.
2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici
Indicazioni alla stazione appaltante
I prodotti agricoli e alimentari biologici a «chilometro zero» e
«filiera corta» sono i prodotti agricoli e alimentari biologici in
possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) e
lettera b) della legge 17 maggio 2022, n. 61 «Norme per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui
all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i
prodotti alimentari di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una
distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di
vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui
al comma 1 dell'art. 130 del codice e i prodotti freschi della pesca
in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da
punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di
raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di
ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'art. 130
del codice, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli
uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze
di pesca tenuti presso le province competenti;
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da
filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti
caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero
composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o
associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati
intermediari.
2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta»
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che
dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti
biologici da «filiera corta» per almeno una delle categorie di
prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei
prodotti».
Il punteggio e' attribuito in proporzione al maggior numero di
categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti.
Per quanto riguarda i prodotti realizzati con piu' ingredienti,
si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola
primaria, piu' rappresentativo in termini di peso.
2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero»
E' attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque
maggiore rispetto al subcriterio «filiera corta» all'offerente che
dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti
biologici da chilometro zero per almeno una delle categorie di
prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei
prodotti».
Il punteggio e' attribuito in proporzione al maggior numero di
categorie di prodotti biologici da km 0 offerti.
Per quanto riguarda i prodotti realizzati con piu' ingredienti,
si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola
primaria, piu' rappresentativo in termini di peso.
Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione di impegno al
rispetto del criterio che riporti le informazioni idonee alla
verifica del rispetto del criterio, insieme all'elenco dei prodotti
certificati biologici forniti.
La conformita' a tali requisiti e' verificata in sede di
esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei documenti
di trasporto, sia con eventuali sopralluoghi in situ. In sede di
esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i documenti di
trasporto.
2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale
2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio e' pensato per premiare le imprese che si dotano
di un sistema di gestione ambientale per l'attivita' operativa (non
quindi, la sola sede legalo amministrativa) perche' durante le
attivita' si realizzano i maggiori impatti ambientali.
Criterio: e' attribuito un punteggio premiante all'operatore
economico che dimostra la propria capacita' di gestire gli aspetti
ambientali dell'intero servizio.
Il valore del punteggio e' pari a «x» se la dimostrazione avviene
attraverso il possesso della certificazione secondo la norma tecnica
UNI EN ISO 14001.
Il valore del punteggio e' maggiore di «x» se la dimostrazione
avviene attraverso il possesso della registrazione sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009.
Verifica: certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO
14001 in corso di validita' o registrazione EMAS secondo il
regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
2.3.5.2 Adozione di specifiche misure per la gestione
responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che:
a. almeno su una quota parte delle proprie referenze, dimostra
di attuare una «dovuta diligenza» per la verifica dei contratti
collettivi nazionali (e, ove previsti, provinciali di settore), cosi'
come riportato nel criterio premiante dei CAM per i servizi di
ristorazione collettiva adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020,
sub D, lettera c) punto 6 «Verifica delle condizioni di lavoro lungo
le catene di fornitura» (punti X);
b. si impegna, nell'ambito di un progetto di durata triennale,
ad attivare iniziative, attraverso il coinvolgimento di enti,
societa' o personale specializzato e i propri subfornitori, volte a
far si' che nei prodotti di origine animale sia promosso
l'ottenimento della certificazione relativa al sistema di qualita'
nazionale del benessere animale. La sottoscrizione di tale
sub-criterio include anche l'impegno a bandire l'utilizzo di prodotti
di origine animale provenienti o realizzati con alimenti provenienti
da allevamenti in cui sono emerse e documentate scarse condizioni
igieniche, maltrattamenti o altre pratiche dannose per gli animali
(punti Y).
A cadenza semestrale e' presentato un report che dettaglia le
attivita' svolte, descrive e documenta, con i mezzi appropriati, le
caratteristiche degli allevamenti in riferimento alle condizioni
degli animali rilevanti rispetto ai requisiti dello standard del
CReNBA del Centro di referenza nazionale per il benessere animale
degli allevamenti e descrive e comprova, con immagini ex ante ed ex
post, i miglioramenti conseguiti in base alle attivita' effettuate.
Verifica:
lettera a) analoga alla verifica riportata nei Criteri
ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di ristorazione
collettiva;
lettera b) presentare un progetto ove sono indicati l'ente, la
societa' o il professionista esperto delle misure di benessere
animale coinvolto, i prodotti che saranno offerti e su cui verra'
condotta l'attivita' (denominazione commerciale del produttore e tipo
di prodotto), le relative modalita' attuative. Il punteggio e'
attribuito in base al grado di affidabilita' dello stesso, alle
competenze dei soggetti deputati alla promozione delle misure di
benessere animale coinvolti, e al fatto che sono allegati i contratti
preliminari con i subfornitori in cui risulti sottoscritta la
relativa disponibilita' a prendere parte a tale iniziativa,
attestando il relativo impegno a consentire la tracciabilita' dei
relativi sub-fornitori.
2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che, per la consegna dei prodotti e per gli interventi di
manutenzione, si impegna a utilizzare veicoli elettrici.
Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e
descrivere la documentazione utile alla verifica di conformita' al
criterio.
2.3.7 Report di sostenibilita'
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che abbia redatto un report di sostenibilita' coerente con
i GRI standards negli ultimi due anni.
Verifica: la stazione appaltante richiede al concessionario il
report di sostenibilita' aziendale che deve essere coerente con i GRI
standards.
3 Criteri ambientali minimi per la gestione del punto di ristoro
(servizio bar)
3.1 Clausole contrattuali
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice.
3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
L'aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM in cui, per
ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le
scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la relativa
documentazione.
3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi
I prodotti in vendita sugli scaffali sono conformi ai criteri del
capitolo «2.2 Clausole contrattuali».
Il concessionario deve seguire le seguenti ulteriori indicazioni:
sacchi (buste) possono essere:
di carta;
di plastica riutilizzabile con contenuto di materiale
riciclato pari almeno al 50% in peso;
di plastica biodegradabile e compostabile conformi alle
caratteristiche definite rispettivamente dall'art. 226-bis, comma 1
del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 226-ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 152/2006.
Nel caso in cui nel punto ristoro siano somministrati primi,
secondi piatti, insalate miste, contorni, i requisiti da rispettare
sono i seguenti:
preparazioni presenti nel menu': ogni giorno deve essere
presente almeno l'offerta di una categoria di prodotti alimentari
biologica o una preparazione costituita dal principale ingrediente
biologico fra le seguenti categorie di prodotti alimentari: pasta;
riso; altri cereali; carne; formaggi o latticini; legumi; ortaggi,
frutta. Ogni giorno deve essere presente un piatto con cereali
integrali, il pane integrale ed almeno un piatto unico vegetariano
che includa proteine vegetali;
acqua per il consumo dei pasti nel punto ristoro: per il
consumo dei pasti nel punto ristoro, deve essere offerta anche acqua
di rete, fatto salvo il caso in cui le caratteristiche chimiche e
fisico-chimiche dell'acqua non siano conformi al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31.
Se l'acqua fosse microfiltrata, le apparecchiature devono
essere gestite in conformita' del decreto del Ministero della salute
7 febbraio 2012, n. 25 e del regolamento (CE) n. 852/2004.
Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato in
situ e su base documentale, attraverso la documentazione pertinente,
che deve essere prontamente trasmessa su apposita richiesta.
3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti
Per il consumo dei pasti, acqua e bevande devono essere
utilizzate stoviglie, bicchieri, tazzine, tazze e posate
riutilizzabili, fatta salva diversa indicazione normativa.
Non devono essere presenti confezioni monodose per i condimenti e
per lo zucchero, fatta salva diversa indicazione normativa.
Per la vendita di prodotti freschi, delle bevande, e dei cibi
cotti, deve essere possibile l'uso di contenitori riutilizzabili di
proprieta' dell'utente, che potranno essere rifiutati dal
commerciante se sporchi o non idonei.
Devono essere rese disponibili una o piu' tipologie di bevande
alla spina.
Nel locale del punto ristoro devono essere presenti contenitori
per la raccolta dei rifiuti prodotti per consentire il conferimento
delle diverse frazioni coerentemente con il sistema di raccolta
stabilito a livello territoriale. Su tali contenitori vi devono
essere chiare indicazioni per consentire il conferimento corretto
delle diverse frazioni di rifiuti.
3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari
Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli sprechi
alimentari. Ai prodotti prossimi alla scadenza e al cibo invenduto
deve essere applicato uno sconto oppure devono essere attivate
collaborazioni con realta' dedicate (ad esempio nell'ambito
dell'iniziativa «to good to go») oppure, sulla base di un progetto da
condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, tali
prodotti e le eccedenze alimentari devono essere donate entro la
scadenza della «Shelf-life» ossia entro il «termine minimo di
conservazione del prodotto» ad organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della
legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Gli avanzi deperibili
devono essere gestiti in modo tale da evitare lo sviluppo e la
contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la
logistica, se prevista, con le soluzioni piu' appropriate al contesto
locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di
associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle
immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile etc.
Per prevenire gli sprechi alimentari, laddove negli esercizi sono
preparati anche dei pasti, devono essere consentite le mezze porzioni
e messi a disposizione dell'utenza le family o doggy bag oppure, a
pagamento, anche riutilizzabili, per il recupero degli avanzi
alimentari. Devono essere accettati altresi', allo stesso scopo,
contenitori per l'asporto riutilizzabili di proprieta' dell'utenza,
fatto salvo inidonee condizioni di igiene o inidoneita' dei
contenitori stessi.
Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato in
situ e su base documentale. Il concessionario descrive in un rapporto
semestrale come ha attuato tale criterio e, almeno in via
approssimativa, riporta le tipologie di alimenti donati e le relative
quantita'.
3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili
Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei
lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detergenti con
l'etichetta di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette
ambientali equivalenti o, nel caso di pulizia straordinaria delle
superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei Criteri
ambientali minimi per i detergenti per le pulizie periodiche e
straordinarie, muniti dei mezzi di prova ivi previsti.
Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato in
situ e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare
o a mostrare la documentazione probatoria su richiesta del direttore
dell'esecuzione del contratto, tra cui i rapporti di prova previsti
nel CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie,
oltre che le fatture e/o i documenti di trasporto.
3.1.6 Efficienza energetica
Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano
nuovi di fabbrica, inclusi, ad esempio, i corpi illuminanti, che
ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, devono
appartenere alla piu' elevata classe di efficienza energetica
disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la
rispettiva categoria di apparecchio.
I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel
campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non
devono, inoltre, contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP
maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2025) e, se
reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas naturali
non brevettati.
Le lavastoviglie professionali devono avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
sistemi di recupero di calore o, in alternativa, capacita' di
uso diretto di acqua calda di rete;
«doppia parete»;
possibilita' di effettuare prelavaggi integrati.
Verifica: il concessionario comunica, al direttore
dell'esecuzione del contratto, l'acquisto effettuato e ad invia le
schede tecniche o altra documentazione tecnica dalle quali si
evincano l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie),
l'appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta,
nonche' le ulteriori caratteristiche tecniche ed ambientali previste
dal criterio.
3.1.7 Riduttori del flusso idrico
Il concessionario deve installare, ove non gia' presenti, dei
riduttori del flusso idrico, anche nei servizi igienici di
pertinenza.
3.1.8 Arredi per punti ristoro
Nel caso in cui fosse previsto l'uso di arredi per l'allestimento
di locali interni destinati al consumo dei pasti, o nel caso di
sostituzione di arredi in corso di esecuzione del contatto, questi
devono essere arredi progettati per il riutilizzo o prodotti usati o
ricondizionati. In tal caso e' necessario fornire evidenza della
conformita' alle norme tecniche concernenti le caratteristiche
prestazionali e la sicurezza. Nel caso di acquisto di arredi nuovi di
fabbrica, i prodotti devono essere conformi alle specifiche tecniche
dei Criteri ambientali minimi per le forniture di arredi per interni
vigenti, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica del 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2022, n. 184 - Serie
generale - rispettando le verifiche di conformita' ivi previsti.
Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e
descrivere la documentazione utile alla verifica di conformita' al
criterio.
Nel caso di utilizzo di arredi ricondizionati da preparazione per
il riutilizzo o riuso, e' descritto il tipo di recupero effettuato
sugli arredi, il tipo di operazioni e di trattamenti eseguiti per
ricondizionarli, la loro provenienza, cio' sia nel caso di arredi
usati, sia nel caso di arredi dismessi collocati nei centri di
preparazione per il riutilizzo. Nel caso in cui siano disponibili
prodotti ricondizionati, le certificazioni sul rispetto delle norme
tecniche concernenti le caratteristiche prestazionali e la sicurezza
sono fornite su specifica previsione del capitolato di gara o su
richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto.
3.1.9 Comunicazione
Devono essere attuate iniziative di comunicazione per diffondere
le informazioni sulle misure di sostenibilita' ambientale del
servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e la scelta
di prodotti biologici e provenienti dal commercio equo e solidale,
nonche' per assicurare una corretta gestione dei rifiuti e per
prevenire gli sprechi alimentari. In particolare:
le informazioni sulla presenza dei prodotti biologici, anche
all'interno delle pietanze offerte, sono indicate nel menu' o in
altro genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna);
il consumo di prodotti biologici e da commercio equo e
solidale, della frutta, degli ortaggi e, se del caso, delle
centrifughe e delle spremute, e' promosso con apposita
cartellonistica o con altri idonei mezzi;
nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
prodotti presso i locali del punto ristoro, sono apposte chiare
istruzioni per garantire il corretto conferimento delle diverse
frazioni nei contenitori di destinazione;
la conformita' ai CAM del servizio di ristoro e le misure per
la prevenzione degli sprechi alimentari poste in essere, e' divulgata
in apposita cartellonistica o con altre idonee forme e strumenti di
comunicazione.
I contenuti, le modalita' e la tipologia di comunicazione sono
condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto.
3.2 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del codice,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico
attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati
attesi.
3.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta
Si veda il criterio «2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei
prodotti biologici» e relativa verifica.
3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature
Sono attribuiti punti tecnici premianti agli offerenti che si
impegnano ad installare apparecchiature per la preparazione del
caffe', per l'erogazione di spremute o di altre bevande o simili
alimenti liquidi o semiliquidi alla spina, o altre fattispecie di
macchine, progettate e realizzate sulla base di criteri di ecodesign,
vale a dire in possesso delle seguenti caratteristiche o almeno delle
caratteristiche di tre dei quattro punti elenco nel seguito
riportati:
a) le parti soggette ad usura o a malfunzionamenti sono
riparabili e/o sostituibili; le parti di ricambio sono facilmente
accessibili o riproducibili (ad esempio possono essere realizzate con
i sistemi di stampa tridimensionale);
b) i componenti realizzati in materiali diversi sono facilmente
separabili per essere avviati a riciclo;
c) i componenti in plastica presentano un contenuto di plastica
riciclata complessivamente almeno pari al 30%;
d) hanno funzionalita' o soluzioni tecnologiche utili a ridurre
i consumi energetici, il consumo di materia (esempio gli imballaggi)
e/o altri impatti ambientali lungo il ciclo di vita.
Il punteggio va assegnato in funzione della quota di
apparecchiature con tali caratteristiche installate rispetto al
totale.
Verifica: indicare la denominazione commerciale del produttore,
il codice identificativo della o delle apparecchiature offerte ed
allegare la documentazione tecnica contenente anche uno schema di
disassemblaggio, con le informazioni utili a dimostrare i requisiti
di ecodesign propri dell'apparecchiatura, necessari all'ottenimento
dei punteggi.
4 Criteri ambientali minimi per il servizio di preparazione e
somministrazione di panini
4.1 Clausole contrattuali
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice.
4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
L'aggiudicatario deve elaborare una relazione CAM in cui, per
ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le
scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la relativa
documentazione.
4.1.2 Requisiti dei prodotti
I prodotti devono essere conformi ai criteri del capitolo
«2.2.2.5 Panini e prodotti da forno».
4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari
I panini devono essere preparati al momento, secondo le
indicazioni dell'utenza, che puo' scegliere gli ingredienti con cui
imbottire il panino.
A ridosso del termine della shelf-life, i panini imbottiti
invenduti, qualora non ceduti a titolo gratuito, devono essere messi
a disposizione a prezzi scontati oppure sono messi a disposizione
nell'ambito di iniziative per ridurre gli sprechi alimentari.
Tali pratiche sono oggetto di idonea comunicazione come indicato
al criterio «4.1.8 Comunicazione».
4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti
Gli ingredienti destinati alla preparazione dei panini che
necessitano di essere conservati in ambienti refrigerati, devono
essere riposti in contenitori riutilizzabili in plastica o vetro.
Non devono essere presenti condimenti in confezione monodose,
fatta salva diversa indicazione normativa.
4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici dure e lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili.
Per la pulizia delle superfici dure e nei lavaggi in
lavastoviglie devono essere usati detergenti con l'etichetta di
qualita' ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali
equivalenti, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi alle
specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi
previsti.
Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato in
situ e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare
o a mostrare la documentazione, anche tecnica, richiesta, tra cui i
rapporti di prova previsti nel CAM, per i prodotti privi delle
etichette ambientali richieste.
4.1.6 Efficienza energetica
Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano
nuovi di fabbrica, inclusi, ad esempio, i corpi illuminanti, che
ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, devono
appartenere alla piu' elevata classe di efficienza energetica
disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la
rispettiva categoria di apparecchio.
I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel
campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non
devono, inoltre, contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP
maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2025) e, se
reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas naturali
non brevettati.
Le lavastoviglie professionali devono avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
sistemi di recupero di calore o, in alternativa, capacita' di
uso diretto di acqua calda di rete;
«doppia parete»;
possibilita' di effettuare prelavaggi integrati.
Verifica: Il concessionario si impegna a comunicare al direttore
dell'esecuzione del contratto l'acquisto effettuato e ad inviare le
schede tecniche dalle quali si evincano l'identificazione
dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza alla classe di
efficienza energetica richiesta, nonche' le ulteriori caratteristiche
tecniche ed ambientali previste dal criterio.
4.1.7 Arredi per punti ristoro
Nel caso in cui sia necessario acquisire nuovi elementi di arredo
per i locali interni o esterni destinati al consumo dei panini, gli
stessi devono essere conformi al criterio «3.1.8 Arredi per punti
ristoro».
4.1.8 Comunicazione
Devono essere attuate iniziative di comunicazione per incentivare
corrette abitudini alimentari e la scelta di prodotti biologici e
provenienti dal commercio equo e solidale, nonche' per assicurare una
corretta gestione dei rifiuti e per prevenire gli sprechi alimentari.
In particolare:
le informazioni sulla presenza dei prodotti biologici, anche
all'interno dei panini offerti, sono indicate nel menu' o in altro
genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna);
la prassi di vendere a prezzi scontati o di donare i panini
imbottiti a ridosso della relativa shelf-life e' divulgata in
apposita cartellonistica o con altre idonee forme e strumenti di
comunicazione;
nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
prodotti presso i locali del punto di distribuzione dei panini, sono
apposte chiare istruzioni per garantire il corretto conferimento
delle diverse frazioni nei contenitori di destinazione, se gestiti
dal concessionario.
4.2 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del codice,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico
attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati
attesi.
4.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta
Si veda il criterio «2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei
prodotti biologici» e relativa verifica.
4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature
Si veda il criterio «3.2.2 Criteri di ecodesign delle
apparecchiature» e relativa verifica.
5 Criteri ambientali minimi per la fornitura, l'installazione e la
gestione di case dell'acqua o per l'affidamento di lavori per la
realizzazione di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili
Indicazioni per la stazione appaltante.
La stazione appaltante stabilisce se bandire una gara d'appalto
di lavori per l'erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili o
se affidare in concessione l'installazione e la gestione di macchine
distributrici di acqua di rete trattata.
5.1 Specifiche tecniche
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice.
5.1.1 Distribuzione di acqua di rete mediante l'installazione di
macchine distributrici di acqua trattata
Le apparecchiature nuove di fabbrica per l'erogazione di acqua di
rete trattata devono essere dotate di sistemi di trattamento
dell'acqua in accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero
della salute 7 febbraio 2012, n. 25, utilizzano gas refrigeranti
naturali e con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a
decorrere dal 1° gennaio 2026), e hanno casse in acciaio inox e
alluminio anodizzato.
Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del
produttore di acqua trattata, il codice identificativo della o delle
apparecchiature offerte, allegare le schede tecniche o altra
documentazione tecnico-informativa.
5.2 Clausole contrattuali
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice.
5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM
L'aggiudicatario elabora una relazione CAM in cui, per ogni
clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le scelte
adottate e le verifiche di conformita', allegando la relativa
documentazione.
5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature
Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e,
successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso, al
responsabile dell'esecuzione del contratto, il calendario delle
specifiche attivita' di manutenzione e pulizia programmate sulle
apparecchiature installate e gestite nell'ambito del contratto (ad
esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori;
il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle
apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni
fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione
del fabbricante. I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la
manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente alla
comunicazione della prima programmazione delle attivita' di
manutenzione. In un registro devono essere annotate e descritte le
operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che e' esibito su
richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto o ad altro
responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di
monitorare l'effettiva esecuzione delle attivita' manutentive e di
pulizia nelle giornate indicate nel programma.
Le attivita' manutentive delle «case dell'acqua» e delle
apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata (esempio,
microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo conto del Piano di
sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso
specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea guida
di pari oggetto, redatta per conto delle principali associazioni di
categoria settoriali[4]http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_5_file.pdf e e R. Colagrossi, G. Temporelli, "Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi. e dal manuale di corretta prassi igienica
per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o gasata da
unita' distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da
Aqua Italia e Utilitalia e dal manuale di corretta prassi igienica
per gli impianti di trattamento dell'acqua potabile nei pubblici
esercizi validati dall'ISS e dal Ministero della salute.
In particolare, per gli erogatori di acqua trattata e per le case
dell'acqua, devono essere eseguite analisi batteriologiche e
chimico-fisiche previste dal citato manuale per la corretta prassi
igienica almeno a cadenza annuale. I risultati di tali analisi, la
data e l'ente che li ha eseguiti sono resi visibili all'utenza. In
una apposita segnaletica e' riportata la data delle manutenzioni
effettuate.
Verifica: presentazione della documentazione richiesta nel
criterio. Il direttore dell'esecuzione del contratto controlla
l'esecuzione delle attivita' manutentive e di pulizia programmate con
sopralluoghi durante lo svolgimento delle medesime.
5.3 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del
punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri
premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita'
stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e
i risultati attesi.
5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore
economico che, per gli interventi di manutenzione, si impegna a
utilizzare veicoli elettrici.
Verifica: l'offerente fornisce la documentazione utile alla
verifica di conformita' al criterio, quale, ad esempio, il libretto
di circolazione dei veicoli utilizzati.
Note
1. | ↑ | https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1 |
2. | ↑ | https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1 |
3. | ↑ | http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf e R. Colagrossi, G. Temporelli, "Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi. |
4. | ↑ | http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_5_file.pdf e e R. Colagrossi, G. Temporelli, "Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi. |