Caporalato in agricoltura: istituito il tavolo operativo

Fra le diverse funzioni: la condivisione e il confronto sulla programmazione dei fondi europei per il finanziamento di  azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno

Caporalato: con il decreto del ministero del Lavoro 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2019) è stato istituito il tavolo operativo utile a monitorare e organizzare gli interventi per contrastare il fenomeno in agricoltura.

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Del dettaglio, le funzioni del tavolo sono le seguenti: predisposizione  del Piano  triennale che individua le principali linee di intervento; indirizzo  e  programmazione  delle  attività istituzionali finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura; monitoraggio sull'attuazione degli  interventi  previsti dal Piano triennale; monitoraggio sull'attuazione della legge n. 199 del 4 novembre 2016; coordinamento   delle azioni intraprese dalle diverse istituzioni attraverso la gestione condivisa degli  interventi volti alla prevenzione del fenomeno, ferme  restando  le  competenze  delle forze di polizia e dell'autorità  di pubblica  sicurezza  ai  sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121; condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale e loro possibile riproduzione in altre realtà territoriali; condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti fondi europei  per  il  finanziamento  di  azioni  di  prevenzione  e contrasto al caporalato; elaborazione di proposte normative relative  al  contrasto e alla prevenzione del fenomeno; collaborazione con la cabina  di  regia  e  con  le  sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

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Di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2019

Organizzazione  e  funzionamento  del   tavolo   operativo   per   la

definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e  allo

sfruttamento lavorativo in agricoltura. (19A05490)

(GU n.206 del 3-9-2019)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 29 ottobre 2016, n. 199,  recante  «Disposizioni  in

materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello  sfruttamento

del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore

agricolo», ed, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede la

necessita' di predisporre un apposito piano di interventi al fine  di

migliorare le condizioni  di  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa

stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,  che  preveda  apposite

misure per la sistemazione logistica e il  supporto  dei  lavoratori,

anche attraverso il coinvolgimento di regioni,  province  autonome  e

amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di  lavoro  e

dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo  settore,

nonche' idonee forme di collaborazione con  le  sezioni  territoriali

della Rete del lavoro agricolo di qualita';

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni

urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e

l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea», convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto  2014,  n.  116,  ed,  in  particolare,  l'art.  6,  il  quale

istituisce, presso l'INPS, la «Rete del lavoro agricolo di qualita'»;

Visto  il  decreto-legge  23  ottobre   2018,   n.   119,   recante

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto, in  particolare,  l'art.  25-quater,  comma  1,  del  citato

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni in materia

di contrasto al fenomeno del caporalato,  il  quale,  allo  scopo  di

promuovere  la  programmazione  di  una  proficua  strategia  per  il

contrasto al fenomeno del  caporalato  e  del  connesso  sfruttamento

lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di

una nuova strategia di contrasto al caporalato  e  allo  sfruttamento

lavorativo in agricoltura»;

Visto, inoltre, l'art. 25-quater, comma 2, del citato decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2018, n. 136, il  quale  prevede  che  i  componenti  del

Tavolo sono nominati in numero non superiore a  quindici  e  che  con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole   alimentari,

forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da  adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto, sono stabiliti  l'organizzazione  e

il   funzionamento   del   Tavolo,   nonche'   eventuali   forme   di

collaborazione con le sezioni  territoriali  della  Rete  del  lavoro

agricolo di qualita';

Visto, inoltre, l'art. 25-quater, comma 6, del citato decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2018, n. 136, il quale prevede che la  spesa  complessiva

relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere sul Fondo

nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del  decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Ritenuto,   pertanto,   di   dover   procedere   alla    disciplina

dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo operativo  per  la

definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e  allo

sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonche' delle eventuali forme

di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete  del  lavoro

agricolo di qualita';

Acquisiti  i  concerti  del  Ministro  delle   politiche   agricole

alimentari, forestali e del turismo con nota prot.  n.  5676  del  27

maggio 2019, del Ministro della giustizia, con nota prot. n. 5689 del

23 maggio 2019 e del Ministro dell'interno con nota  prot.  n.  35775

del 27 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1

Tavolo operativo  per  la  definizione  di  una  nuova  strategia  di

contrasto  al  caporalato  e  allo   sfruttamento   lavorativo   in

agricoltura.

  1. E' costituito il Tavolo operativo per  la  definizione  di  una

nuova strategia  di  contrasto  al  caporalato  e  allo  sfruttamento

lavorativo in agricoltura, di seguito denominato «Tavolo».

  1. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:a) predisposizione  del  Piano  triennale   che   individua   le

principali linee di intervento;

b) indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  istituzionali

finalizzate  al  contrasto  del  caporalato  e   dello   sfruttamento

lavorativo in agricoltura;

c) monitoraggio sull'attuazione degli  interventi  previsti  dal

Piano triennale;

d) monitoraggio sull'attuazione della legge n. 199 del 4 novembre

2016;

e) coordinamento   delle   azioni   intraprese   dalle   diverse

istituzioni attraverso la gestione condivisa degli  interventi  volti

alla prevenzione del fenomeno, ferme  restando  le  competenze  delle

Forze di polizia e dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  ai  sensi

della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale

e loro possibile riproduzione in altre realta' territoriali;

g) condivisione e confronto sulla programmazione dei  pertinenti

Fondi europei  per  il  finanziamento  di  azioni  di  prevenzione  e

contrasto al caporalato;

h) elaborazione di proposte normative relative  al  contrasto  e

alla prevenzione del fenomeno;

i) collaborazione con la  Cabina  di  regia  e  con  le  sezioni

territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.

Art. 2

Composizione del Tavolo

  1. Il Tavolo  e'  presieduto  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali  o  da  un  suo  delegato  ed  e'  composto  da  un

rappresentante del  Ministero  dell'interno;  un  rappresentante  del

Ministero della giustizia;  un  rappresentante  del  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo;   un

rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un

rappresentante dell'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive  del

lavoro (ANPAL);  un  rappresentante  dell'Ispettorato  nazionale  del

lavoro  (INL);  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per  la

previdenza sociale (INPS); un rappresentante del Comando  Carabinieri

per la tutela del lavoro; un rappresentante del Corpo  della  Guardia

di finanza; un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome

di Trento e Bolzano; un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale

dei comuni italiani (ANCI).

  1. Per ogni membro, designato con apposito decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, puo' essere nominato un supplente.

  1. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti dei

datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore,  nonche'  delle

organizzazioni del Terzo settore. Tali enti richiedono di partecipare

agli incontri del Tavolo previa apposita manifestazione di  interesse

da presentare alla Presidenza ed alla segreteria del Tavolo.

  1. Agli incontri del Tavolo possono  partecipare  in  qualita'  di

uditori, su invito della Presidenza o dei  componenti  istituzionali,

rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei  settori

dell'immigrazione e del lavoro,  qualora  le  riunioni  riguardino  i

rispettivi ambiti di competenza.

  1. La Presidenza  e  i  componenti  istituzionali  del  Tavolo  si

riservano di poter invitare a partecipare agli incontri del Tavolo in

qualita' di  uditori  altri  soggetti,  tra  cui  le  consigliere  di

parita', qualora le riunioni riguardino ambiti di loro competenza.

Art. 3

Convocazione e funzionamento del Tavolo

  1. Il Tavolo opera per tre anni  dalla  sua  costituzione  e  puo'

essere prorogato per un ulteriore triennio.

  1. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque,  in

caso di necessita', puo' esserne chiesta la convocazione su richiesta

del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti  istituzionali

o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro di cui all'art. 5.

  1. Le riunioni sono convocate dalla  Presidenza  con  il  supporto

della segreteria del Tavolo.

  1. La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine del

giorno, e' trasmessa, con un preavviso di almeno dieci giorni,  salvo

procedure urgenti, con  modalita'  telematica,  alle  amministrazioni

pubbliche e agli enti di cui all'art. 2.

  1. Qualora non si  possa  garantire  la  presenza  di  un  proprio

rappresentante  al  Tavolo  potranno  essere   inviate   osservazioni

inerenti l'ordine del giorno  prima  della  data  prefissata  per  la

riunione.

  1. Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che

viene inviato in via telematica  a  tutti  i  componenti  del  Tavolo

nonche' ai partecipanti dei diversi gruppi di lavoro di cui  all'art.

5 del presente decreto. Tale verbale sara' approvato,  a  maggioranza

dei presenti, nella seduta immediatamente successiva.

  1. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione  generale

dell'immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione,  presso  il

Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nell'ambito  delle

ordinarie risorse umane e strumentali.

Art. 4

Deliberazioni del Tavolo

  1. Le  sedute  del  Tavolo  sono  valide  con  la  presenza  della

maggioranza assoluta dei componenti istituzionali.

  1. Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte a  maggioranza  dei

componenti istituzionali presenti.

Art. 5

Gruppi di lavoro

  1. Il Tavolo e' organizzato in sei gruppi di  lavoro,  ognuno  dei

quali  e'  coordinato  da  un'Amministrazione  capofila,   competente

ratione materiae. Tali gruppi  sono  funzionali  alla  programmazione

strategica, nell'ambito del Piano  triennale  di  interventi  di  cui

contribuiscono alla redazione, per quanto di  competenza,  di  azioni

afferenti alle seguenti macro-aree di intervento:

a) gruppo 1 - Prevenzione, vigilanza e repressione del  fenomeno

del caporalato, coordinato dall'INL,  ferme  restando  le  competenze

delle Forze di polizia e  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  ai

sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) gruppo 2 -  Filiera  produttiva  agroalimentare,  prezzi  dei

prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche  agricole

alimentari, forestali e del turismo;

c) gruppo 3 - Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro  e

valorizzazione  del  ruolo  dei  Centri  per  l'impiego,   coordinato

dall'ANPAL;

d) gruppo 4 - Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata;

e) gruppo  5  -  Alloggi  e  foresterie  temporanee,  coordinato

dall'ANCI;

f) gruppo 6 - Rete del lavoro agricolo di  qualita',  coordinato

dall'INPS.

  1. I  gruppi  di  lavoro,  nell'ambito  della  materia   di   loro

competenza, esercitano  il  monitoraggio  sull'attuazione  del  Piano

triennale di interventi definito dal Tavolo.

  1. Ognuno  dei  coordinatori  stabilisce  l'organizzazione  e   le

modalita' di funzionamento nonche' la programmazione dei  lavori  dei

singoli gruppi. L'adesione ai  gruppi  e'  aperta  anche  a  soggetti

diversi da quelli designati  per  la  partecipazione  ai  lavori  del

Tavolo.

  1. I componenti di un determinato  gruppo  hanno  la  facolta'  di

partecipare ai lavori degli  altri  gruppi,  compatibilmente  con  le

proprie funzioni istituzionali. Saranno indette apposite riunioni dei

coordinatori dei diversi gruppi di lavoro al fine di addivenire,  per

le rispettive parti di competenza, alla redazione del Piano triennale

di cui all'art.  1.  I  coordinatori  relazionano  periodicamente  al

Tavolo sullo stato delle  attivita'  svolte  dai  singoli  gruppi  di

lavoro.

  1. La segreteria del Tavolo, assicurata dalla  Direzione  generale

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali,  ha  il  compito  di  agevolare  la

partecipazione, coordinando  adeguatamente  la  programmazione  degli

incontri, dei quali deve essere preventivamente informata.

  1. I coordinatori dei diversi gruppi di lavoro hanno  comunque  la

facolta' di riunirsi in caso di necessita' avvalendosi  del  supporto

amministrativo della segreteria del Tavolo.

Art. 6

Forme di collaborazione con le sezioni territoriali

della Rete del lavoro agricolo di qualita'

  1. Il Tavolo ed, in particolare, il  gruppo  di  lavoro  dedicato,

collabora attivamente con  la  Cabina  di  regia  e  con  le  sezioni

territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'  al  fine  di

rafforzare tale strumento, in  coordinamento  con  le  attivita'  del

Tavolo.

Art. 7

Partecipazione ai lavori del Tavolo

  1. La partecipazione al Tavolo e ai gruppi di lavoro e' gratuita e

non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,  indennita'  o

emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e

di soggiorno.

Art. 8

Oneri di funzionamento

  1. La spesa complessiva relativa agli oneri di  funzionamento  del

Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di

cui all'art. 45 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286.

 

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