Caporalato: con il decreto del ministero del Lavoro 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2019) è stato istituito il tavolo operativo utile a monitorare e organizzare gli interventi per contrastare il fenomeno in agricoltura.
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Del dettaglio, le funzioni del tavolo sono le seguenti: predisposizione del Piano triennale che individua le principali linee di intervento; indirizzo e programmazione delle attività istituzionali finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura; monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti dal Piano triennale; monitoraggio sull'attuazione della legge n. 199 del 4 novembre 2016; coordinamento delle azioni intraprese dalle diverse istituzioni attraverso la gestione condivisa degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno, ferme restando le competenze delle forze di polizia e dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121; condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale e loro possibile riproduzione in altre realtà territoriali; condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti fondi europei per il finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al caporalato; elaborazione di proposte normative relative al contrasto e alla prevenzione del fenomeno; collaborazione con la cabina di regia e con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
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Di seguito il testo integrale del provvedimento.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 luglio 2019
Organizzazione e funzionamento del tavolo operativo per la
definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura. (19A05490)
(GU n.206 del 3-9-2019)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in
materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo», ed, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede la
necessita' di predisporre un apposito piano di interventi al fine di
migliorare le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa
stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, che preveda apposite
misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori,
anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e
amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e
dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore,
nonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali
della Rete del lavoro agricolo di qualita';
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'art. 6, il quale
istituisce, presso l'INPS, la «Rete del lavoro agricolo di qualita'»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Visto, in particolare, l'art. 25-quater, comma 1, del citato
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni in materia
di contrasto al fenomeno del caporalato, il quale, allo scopo di
promuovere la programmazione di una proficua strategia per il
contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento
lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di
una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura»;
Visto, inoltre, l'art. 25-quater, comma 2, del citato decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, il quale prevede che i componenti del
Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici e che con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e
il funzionamento del Tavolo, nonche' eventuali forme di
collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro
agricolo di qualita';
Visto, inoltre, l'art. 25-quater, comma 6, del citato decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, il quale prevede che la spesa complessiva
relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere sul Fondo
nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo operativo per la
definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonche' delle eventuali forme
di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro
agricolo di qualita';
Acquisiti i concerti del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo con nota prot. n. 5676 del 27
maggio 2019, del Ministro della giustizia, con nota prot. n. 5689 del
23 maggio 2019 e del Ministro dell'interno con nota prot. n. 35775
del 27 maggio 2019;
Decreta:
Art. 1
Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di
contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura.
- E' costituito il Tavolo operativo per la definizione di una
nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura, di seguito denominato «Tavolo».
- Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:a) predisposizione del Piano triennale che individua le
principali linee di intervento;
b) indirizzo e programmazione delle attivita' istituzionali
finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura;
c) monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti dal
Piano triennale;
d) monitoraggio sull'attuazione della legge n. 199 del 4 novembre
2016;
e) coordinamento delle azioni intraprese dalle diverse
istituzioni attraverso la gestione condivisa degli interventi volti
alla prevenzione del fenomeno, ferme restando le competenze delle
Forze di polizia e dell'Autorita' di pubblica sicurezza ai sensi
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
f) condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale
e loro possibile riproduzione in altre realta' territoriali;
g) condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti
Fondi europei per il finanziamento di azioni di prevenzione e
contrasto al caporalato;
h) elaborazione di proposte normative relative al contrasto e
alla prevenzione del fenomeno;
i) collaborazione con la Cabina di regia e con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
Art. 2
Composizione del Tavolo
- Il Tavolo e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato ed e' composto da un
rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del
Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL); un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del
lavoro (INL); un rappresentante dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS); un rappresentante del Comando Carabinieri
per la tutela del lavoro; un rappresentante del Corpo della Guardia
di finanza; un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI).
- Per ogni membro, designato con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, puo' essere nominato un supplente.
- Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori del settore, nonche' delle
organizzazioni del Terzo settore. Tali enti richiedono di partecipare
agli incontri del Tavolo previa apposita manifestazione di interesse
da presentare alla Presidenza ed alla segreteria del Tavolo.
- Agli incontri del Tavolo possono partecipare in qualita' di
uditori, su invito della Presidenza o dei componenti istituzionali,
rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei settori
dell'immigrazione e del lavoro, qualora le riunioni riguardino i
rispettivi ambiti di competenza.
- La Presidenza e i componenti istituzionali del Tavolo si
riservano di poter invitare a partecipare agli incontri del Tavolo in
qualita' di uditori altri soggetti, tra cui le consigliere di
parita', qualora le riunioni riguardino ambiti di loro competenza.
Art. 3
Convocazione e funzionamento del Tavolo
- Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio.
- Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque, in
caso di necessita', puo' esserne chiesta la convocazione su richiesta
del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti istituzionali
o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro di cui all'art. 5.
- Le riunioni sono convocate dalla Presidenza con il supporto
della segreteria del Tavolo.
- La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine del
giorno, e' trasmessa, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo
procedure urgenti, con modalita' telematica, alle amministrazioni
pubbliche e agli enti di cui all'art. 2.
- Qualora non si possa garantire la presenza di un proprio
rappresentante al Tavolo potranno essere inviate osservazioni
inerenti l'ordine del giorno prima della data prefissata per la
riunione.
- Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che
viene inviato in via telematica a tutti i componenti del Tavolo
nonche' ai partecipanti dei diversi gruppi di lavoro di cui all'art.
5 del presente decreto. Tale verbale sara' approvato, a maggioranza
dei presenti, nella seduta immediatamente successiva.
- Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle
ordinarie risorse umane e strumentali.
Art. 4
Deliberazioni del Tavolo
- Le sedute del Tavolo sono valide con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti istituzionali.
- Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte a maggioranza dei
componenti istituzionali presenti.
Art. 5
Gruppi di lavoro
- Il Tavolo e' organizzato in sei gruppi di lavoro, ognuno dei
quali e' coordinato da un'Amministrazione capofila, competente
ratione materiae. Tali gruppi sono funzionali alla programmazione
strategica, nell'ambito del Piano triennale di interventi di cui
contribuiscono alla redazione, per quanto di competenza, di azioni
afferenti alle seguenti macro-aree di intervento:
a) gruppo 1 - Prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno
del caporalato, coordinato dall'INL, ferme restando le competenze
delle Forze di polizia e dell'Autorita' di pubblica sicurezza ai
sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) gruppo 2 - Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei
prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;
c) gruppo 3 - Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e
valorizzazione del ruolo dei Centri per l'impiego, coordinato
dall'ANPAL;
d) gruppo 4 - Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata;
e) gruppo 5 - Alloggi e foresterie temporanee, coordinato
dall'ANCI;
f) gruppo 6 - Rete del lavoro agricolo di qualita', coordinato
dall'INPS.
- I gruppi di lavoro, nell'ambito della materia di loro
competenza, esercitano il monitoraggio sull'attuazione del Piano
triennale di interventi definito dal Tavolo.
- Ognuno dei coordinatori stabilisce l'organizzazione e le
modalita' di funzionamento nonche' la programmazione dei lavori dei
singoli gruppi. L'adesione ai gruppi e' aperta anche a soggetti
diversi da quelli designati per la partecipazione ai lavori del
Tavolo.
- I componenti di un determinato gruppo hanno la facolta' di
partecipare ai lavori degli altri gruppi, compatibilmente con le
proprie funzioni istituzionali. Saranno indette apposite riunioni dei
coordinatori dei diversi gruppi di lavoro al fine di addivenire, per
le rispettive parti di competenza, alla redazione del Piano triennale
di cui all'art. 1. I coordinatori relazionano periodicamente al
Tavolo sullo stato delle attivita' svolte dai singoli gruppi di
lavoro.
- La segreteria del Tavolo, assicurata dalla Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di agevolare la
partecipazione, coordinando adeguatamente la programmazione degli
incontri, dei quali deve essere preventivamente informata.
- I coordinatori dei diversi gruppi di lavoro hanno comunque la
facolta' di riunirsi in caso di necessita' avvalendosi del supporto
amministrativo della segreteria del Tavolo.
Art. 6
Forme di collaborazione con le sezioni territoriali
della Rete del lavoro agricolo di qualita'
- Il Tavolo ed, in particolare, il gruppo di lavoro dedicato,
collabora attivamente con la Cabina di regia e con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita' al fine di
rafforzare tale strumento, in coordinamento con le attivita' del
Tavolo.
Art. 7
Partecipazione ai lavori del Tavolo
- La partecipazione al Tavolo e ai gruppi di lavoro e' gratuita e
non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno.
Art. 8
Oneri di funzionamento
- La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del
Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di
cui all'art. 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.