Comitato Ets: riscritto il regolamento con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 gennaio 2024 (in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2024, n. 83) che abroga e sostituisce il precedente D.M. Mite 30 luglio 2021, recante la modalità di funzionamento del comitato e della segreteria tecnica.
Rivisti, tra gli altri:
- la costituzione del comitato;
- la decadenza, la revoca e la sostituzione dei membri;
- l'operatività e le deliberazioni;
- l'audizione dei soggetti interessati;
- componenti e funzioni della segreteria tecnica.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 gennaio 2024.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 gennaio 2024
Abrogazione e sostituzione del decreto 30 luglio 2021, recante:
«Modalita' di funzionamento del comitato ETS e della segreteria
tecnica». (24A01801)
(Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2024, n. 83)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11,
del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del
Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica di cui
all'art. 4, commi 6 e 7-bis, del medesimo decreto legislativo.
Art. 2
Costituzione del Comitato
1. Il Comitato si insedia con la nomina di tutti i suoi membri.
2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi
ruoli, a:
a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel
rispetto dei tempi assegnati;
b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la
Segreteria tecnica.
Art. 3
Il Presidente del Comitato
1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) indica le priorita' e gli indirizzi generali volti ad
assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita' all'attivita' del
Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia;
b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e
deliberativo e le presiede;
c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;
d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla
Segreteria tecnica;
e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;
f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della
liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una
dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco
dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna
seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative
funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro piu'
anziano del Comitato.
Art. 4
Decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Comitato
1. I membri del Comitato decadono dalla carica, oltre che nei casi
previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
47/2020, anche qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a
tre riunioni consecutive.
2. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del
Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni
false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita'
di competenza.
3. Il Presidente, autonomamente o su segnalazione di almeno due
componenti del Comitato, segnala tempestivamente la possibile
violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 2 al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' avviare il
procedimento di revoca dall'incarico in accordo con l'amministrazione
designante, assicurando il contradditorio.
4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di
uno o piu' membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede
la designazione all'amministrazione o all'ente che vi provvedono
entro il termine di sette giorni dalla richiesta.
Art. 5
Convocazione del Comitato
1. Il Comitato e' convocato dal Presidente almeno ogni trenta
giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessita'.
E', altresi', convocato quando ne facciano richiesta almeno due
membri aventi diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione e' trasmesso ai membri del Comitato e
al coordinatore della Segreteria tecnica almeno quattro giorni prima
della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta elettronica certificata che ciascun membro e' tenuto a
comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo
e dell'ora, nonche' i punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in
cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve
indicare le modalita' del collegamento.
3. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del
Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il
Presidente e la Segreteria tecnica, i quali provvedono alla stesura
dell'ordine del giorno.
4. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica in esito
alla preliminare attivita' istruttoria di cui all'art. 4, comma 6,
del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, e' consultabile dal
Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale ETS», di cui
all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
5. Per le attivita' di archiviazione e gestione degli atti, il
Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito
presso la direzione generale competente per materia.
Art. 6
Operativita' e deliberazioni del Comitato
1. Il Comitato e' regolarmente costituito ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Per il solo espletamento dei compiti inerenti all'attivita' di
trasporto aereo, il Comitato e' regolarmente costituito quando sono
presenti sei membri di cui almeno uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e uno all'ENAC.
3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza,
a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati
e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
4. Il Presidente, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una
nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica
anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del
suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta
assenza di uno o piu' componenti.
5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero
legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si
proceda, se previsto, alla votazione.
6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il
coordinatore della Segreteria tecnica, che riferisce sulla
preliminare attivita' istruttoria. Il Comitato puo' in ogni caso
richiedere informazioni o spiegazioni agli altri componenti della
Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti oggetto di
deliberazione.
7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone
preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede ad
illustrarli singolarmente.
8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra
i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione,
se prevista. Il voto e' palese.
9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze
istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di
integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al
coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini dei
successivi adempimenti.
10. Delle sedute del Comitato, e delle relative deliberazioni, e'
redatto apposito verbale da un segretario verbalizzante che viene
approvato e sottoscritto dal Presidente nonche' dai membri con
diritto di voto.
11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse
pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma
8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi
sostituire nelle sedute da un delegato.
13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il
segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in
presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del quorum
costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.
Art. 7
Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta
1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente puo' ricorrere
alla approvazione delle deliberazioni mediante procedura scritta, con
l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo adeguati
termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato
esprime il proprio voto.
2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono
preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria
tecnica.
Art. 8
Audizione dei soggetti interessati
1. I soggetti interessati alle attivita' del Comitato possono
presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica
certificata.
2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora
dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi
puo' chiedere il rinvio a data successiva.
4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla
presenza del coordinatore della Segreteria tecnica e dei componenti
di quest'ultima competenti per materia. E' facolta' dei membri del
Comitato partecipare alle audizioni.
5. Dell'audizione e' redatto apposito verbale stilato da un
segretario verbalizzante individuato tra i componenti della
Segreteria tecnica. Il verbale e' sottoscritto dai presenti.
Art. 9
La Segreteria tecnica
1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6
e 7-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e svolge la
preliminare attivita' istruttoria ai fini della predisposizione degli
atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la
valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate
dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.
2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni
quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita', al fine
di valutare e programmare le attivita' istruttorie.
3. Alle riunioni della Segreteria tecnica i cinque membri
presentano l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi
riferimenti telematici al «Portale ETS», riferendo sulle attivita'
istruttorie svolte al coordinatore, il quale puo' chiedere motivate
integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori.
4. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli
eventuali allegati, sottoscritto dai presenti. Il verbale e'
trasmesso dal coordinatore ai membri assenti che ne prendono atto.
5. La Segreteria tecnica cura i rapporti con Accredia e con
l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47.
Art. 10
Componenti della Segreteria tecnica
1. Ai fini della nomina di cui al comma 7-bis dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 47/2020, i componenti della Segreteria tecnica
designati dai diversi enti, nonche' il coordinatore designato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono scelti fra
soggetti con elevata qualifica professionale e comprovata esperienza
nei settori interessati e non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interessi rispetto alle attivita' attribuite, restando
ferma altresi' la disciplina in materia di inconferibilita' ed
incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. I componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore,
sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina,
rinnovabile per una sola volta.
3. I membri della Segreteria tecnica decadono dalla carica oltre
che nei casi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 47/2020, anche qualora, senza giustificato motivo, non
partecipino a tre riunioni consecutive.
4. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro
della Segreteria tecnica, quali comportamenti illegittimi o
ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita'
di competenza.
5. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di almeno due
componenti della Segreteria tecnica, segnala tempestivamente la
possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 4 al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo'
avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con il
soggetto designante, assicurando il contradditorio.
6. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da
parte di un componente della Segreteria tecnica, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a
richiedere la nuova designazione all'ente o alla societa' ovvero a
individuare un nuovo coordinatore.
7. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:
a) collaborare con i membri del Comitato;
b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza professionale
e nel rispetto delle tempistiche previste nonche' impartite dal
coordinatore;
c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal
Comitato;
d) rispettare le attivita' e le tempistiche previste nelle
Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4, commi
6,7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
Art. 11
Funzioni del coordinatore della Segreteria tecnica
1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti
funzioni:
a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle
sedute del Comitato;
b) e' responsabile dell'organizzazione delle attivita'
istruttorie;
c) trasmette al Comitato le risultanze delle attivita'
istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5,
comma 4;
d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6,
comma 6:
e) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della
liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica,
una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della
Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento
nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.
f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno
trimestrale alla direzione generale competente per materia
relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni
in atto ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo
del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attivita' di supporto e avvalimento
di cui all'art. 33, comma 4 del medesimo decreto.
Art. 12
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione 30 luglio 2021, (Gazzetta
Ufficiale Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021) con cui sono
state definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della
Segreteria tecnica.
2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29
luglio 2016, n. 179, e' abrogato alla data di costituzione del
Comitato e della segreteria tecnica ai sensi del vigente art. 4 del
decreto legislativo n. 47/2020.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.