Carrozzerie mobili: prorogato l’aggiornamento dell’iscrizione all’Albo gestori

A renderlo noto è lo stesso Comitato nazionale con la deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 1

Carrozzerie mobili: prorogato l'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali. A renderlo noto è lo stesso Comitato nazionale con la deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 1.

Per effetto è stato modificato l'articolo 4 della deliberazione 24 giugno 2020, n. 3; la nuova scadenza del 29 giugno 2022 riguarda:

  • i provvedimenti d’iscrizione  in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3/2020;
  • le variazioni dell’iscrizione successive alla data di entrata in vigore della nuova delibera n. 1/2022.

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Di seguito il testo della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 31 gennaio 2022, n. 1.

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Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 31 gennaio 2022, n. 1

Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: “Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.”

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b) e lettera h);

Vista la propria deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 relativa all’ iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili che modifica le deliberazioni n. 6 del 9 settembre 2014 e n. 3 del 22 febbraio 2017;

Vista la propria deliberazione n. 12 del 30 novembre 2021 relativa al differimento del termine entro cui adeguarsi alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;

Considerato che con il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 marzo 2022;

Considerato tra l’altro, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Tenuto conto che da parte degli operatori economici, stante il perdurare dell’emergenza stessa, è stata rappresentata la difficoltà a svolgere le procedure di aggiornamento entro i termini precedentemente stabiliti;

Ritenuto, pertanto, che le suddette richieste appaiono giustificate;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche all’art.4 della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020)

L'articolo 4 della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 è sostituito dal seguente: “I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono aggiornati entro il 29 giugno 2022 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione stessa”.

 

Articolo 2

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dal 01 febbraio 2022

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