Carta del Forum internazionale dell’energia: l’Italia approva

Il documento internazionale è stato ratificato con la legge 1° giugno 2021, n. 96

Carta del Forum internazionale dell'energia. L'Italia ha ratificato l'accordo internazionale con la legge 1° giugno 2021, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 giugno 2021.

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Il Forum internazionale dell'energia è un accordo intergovernativo che serve da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali definitivo di natura informale, aperto, informato e continuativo. Fra i membri: gli Stati produttori di energia (inclusi gli Stati di transito).

La Carta non crea alcun diritto legalmente vincolante o obbligazioni fra i suoi membri. Ciascun Stato aderente si impegna al dialogo energetico globale. In conformità con il proprio diritto interno e gli obblighi internazionali, i Paesi aderenti partecipano al Forum e si sforzano in buona fede di implementare i termini della Carta e realizzarne gli obiettivi.

Carta del Forum internazionale dell'energia: trasparenza e sostenibilità

Fra gli obiettivi sottoscritti dagli Stati membri spicca l'impegno alla raccolta, compilazione e diffusione di dati, informazioni e analisi che contribuiscono a una maggiore trasparenza del mercato, stabilità e sostenibilità.

In coda al provvedimento di recepimento, in allegato, i due testi integrali (in inglese e in italiano) della Carta.

Legge 1 giugno 2021, n. 96

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum
internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22
febbraio 2011. (21G00102

(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 giugno 2021)
Vigente al: 29 giugno 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con
Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Carta di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dalla sezione XVI della Carta
stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a
51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione
e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il
contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 2021

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

IEF versione inglese

IEF versione in italiano

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