Cassa integrazione per temperature elevate: in vigore il Dl

Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

Cassa integrazione per temperature elevate. Per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche - non ultime le anomale ondate di calore che hanno interessato la Penisola - il Dl 28 luglio 2023, n. 98 riconosce la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione.

Le istruzioni dell'Inps

I periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. La cifra stanziata è pari a 8,6 milioni di euro per 2023, con corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La nota dell'Inl

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento, in attesa della sua conversione in legge.

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Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di
emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00110)

(Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2023)
Vigente al 29 luglio 2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramento ai
trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per
l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» e, in
particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare,
l'articolo 12;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo
1, commi da 115 a 119;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 8;
Considerato che l'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, esclude dai limiti di durata, in relazione agli
interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, le
imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o), operanti nel settore edile, lapideo e delle
escavazioni;
Considerato che l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,
sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro
non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell'anno;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici
verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare
riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di disporre
modalita' e termini di graduale applicazione del versamento del
contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' di intervenire in
materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici
di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e della salute;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le
imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di
eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1°
luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non
trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di
cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A
carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del presente articolo non si applica il contributo
addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai
agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e'
riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso
di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario
giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati
ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate
all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito
delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo
8.
3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il
trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla sede INPS
territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

Art. 3

Linee guida in materia in salute e sicurezza

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali
e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per
l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che
sono esposti alle emergenze climatiche.
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Art. 4

Disposizioni in materia di proroga
di termini di versamento

1. Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1, commi da
115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, puo' essere versato
entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e
interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra
l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma
116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che
sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente
abrogate.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30
marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 ottobre 2023».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Cassa integrazione per temperature elevate)

 

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