Cassa servizi energetici e ambientali: approvato lo statuto

il D.M. 1° giugno 2016 definisce natura giuridica e funzioni e composizione del comitato di gestione e del collegio dei revisori

Approvato lo statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2016, n. 170 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 1° giugno 2016.  Definiti, tra gli altri:

- natura giuridica e funzioni;

- composizione del comitato di gestione e del collegio dei revisori;

- indirizzo e vigilanza;

- regolamentazione patrimonio e bilancio.

Di seguito il testo integrale del D.M. 1° giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 1° giugno 2016 


Approvazione dello Statuto della Cassa per  i  servizi  energetici  e

ambientali. (16A05296)

in Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2016, n. 170


                             IL MINISTRO

                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,  che  reca  la

disciplina delle casse conguaglio prezzi;

  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941

del 29 agosto 1961, con il quale e'  stato  istituito  il  «Fondo  di

compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;

  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n.  34

del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del  Fondo  suddetto

e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  che

ha trasferito all'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  le

«funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite  dall'art.

5, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica  20

aprile 1994, n. 373, al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato»;

  Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), dell'allegato  A  alla  delibera

dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  del  21  dicembre

2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

le  attivita'  di  esazione,  erogazione  e  controllo  previste  per

l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;

  Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,

(legge di stabilita' 2016), con la quale la Cassa conguaglio  per  il

settore  elettrico  e'  trasformata  in  ente   pubblico   economico,

denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA),

  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il

gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre  2015,  recante

disposizioni conseguenti alla trasformazione della  Cassa  conguaglio

per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa

per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

  Visto l'art. 1, comrna 670, quarto periodo, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, (legge di  stabilita'  2016)  che  prevede  che  «Entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema

idrico, e' approvato lo statuto ... »;

  Vista la delibera 12 maggio 2016, n. 237/2016/I dell'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico  in  ordine  allo

Statuto della CSEA, con la quale ha espresso parere  favorevole  allo

schema di statuto medesimo;

                              Decreta:

                           Articolo unico

 1. E' approvato lo Statuto della Cassa  conguaglio  per  i  servizi

energetici e ambientali (CSEA) che, allegato al presente decreto,  ne

forma parte integrante.

  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegato

  Statuto della cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA


                               Art. 1.

                     Natura giuridica e funzioni




    1. La Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  -  CSEA  (di

seguito denominata anche Cassa) e'  un  ente  pubblico  economico  ai

sensi dell'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208

(legge di Stabilita' 2016),  operante  con  autonomia  organizzativa,

tecnica e  gestionale  e  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'Autorita'   per   l'energia

elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  (di  seguito  denominata

Autorita'). La Cassa ha sede in Roma e puo' avvalersi del  patrocinio

dell'Avvocatura dello Stato.

    2. La Cassa, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4,

comma 3, lett. d), adotta propri regolamenti interni.

    3.  L'attivita'  della  Cassa,  salvo  che  la   legge   disponga

diversamente, e' regolata  dal  presente  Statuto,  dalle  norme  del

codice civile, dalle altre leggi  relative  alle  persone  giuridiche

private, con riferimento alle  attivita'  economiche,  nonche'  dalle

deliberazioni dell'Autorita' e dai regolamenti della Cassa.

    4.  I  rapporti  di  lavoro   del   personale   dipendente   sono

disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e

dalla contrattazione collettiva del settore elettrico.

    5. La Cassa, nel rispetto  delle  competenze  e  delle  attivita'

affidate agli altri soggetti istituzionali  del  settore  energetico,

svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla  legge

e  dalle  delibere   dell'Autorita'   nell'ambito   delle   attivita'

funzionali agli interessi generali da essa  curati,  a  favore  degli

operatori nei settori dell'energia elettrica, del  gas,  del  sistema

idrico   e   dell'ambiente,   offrendo   anche   servizi   di    tipo

amministrativo, finanziario ed informatico. In particolare, la Cassa,

a normativa vigente, svolge nei settori dell'energia  elettrica,  del

gas, del sistema idrico ed ambientale:

      a.  attivita'  di  accertamento,  verificando  la   correttezza

formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei

settori regolati ed esercitando  i  necessari  poteri  di  controllo,

anche tramite lo svolgimento di ispezioni;

      b. attivita' di esazione delle componenti  tariffarie  e  degli

oneri di sistema;

      c.   attivita'   istruttorie   per   la   determinazione    dei

corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;

      d. attivita' di erogazione di somme dovute a vario titolo;

      e. ulteriori attivita' rispetto  a  quelle  riconducibili  agli

scopi statutari, eventualmente richieste  dall'Autorita'  alla  CSEA,

quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed  alle  attivita'

dell'Autorita' stessa.

    6. A norma dell'art. 2, comma 22, della legge 14  novembre  1995,

n. 481, la CSEA conclude con l'Autorita' gli accordi di cui  all'art.

15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  tali  accordi   possono

disciplinare  anche  l'oggetto,  le  forme  e  i  modi  con  i  quali

l'Autorita' stessa si avvale della  CSEA  per  lo  svolgimento  delle

ulteriori attivita' di cui alla lettera e) del precedente comma 5.

    7. Alla Cassa e' attribuita la facolta' di  costituire  patrimoni

separati  per  specifiche  finalita'  rientranti  nell'ambito   delle

proprie attivita' istituzionali.


                              Art. 2.
                               Organi


    1. Sono organi della Cassa:

    a. il Presidente;

    b. il Comitato di gestione;

    c. il Collegio dei revisori.

                               Art. 3.
                             Presidente

    1. Il Presidente  ha  la  legale  rappresentanza  della  Cassa  e

sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il  Comitato  di

gestione.

    2. In caso di assenza,  anche  per  cessazione  della  carica,  o

impedimento  del   Presidente,   le   sue   funzioni   sono   assunte

temporaneamente dal componente del Comitato di gestione con  maggiore

anzianita' nell'ufficio, ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu'

anziano per eta'.


                               Art. 4.
                        Comitato di gestione

    1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente e da  altri

due componenti. Il Presidente e i componenti del Comitato di gestione

sono  nominati  per  un  triennio  dall'Autorita',  d'intesa  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze  e  sono  scelti  fra  persone

dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza in una  o

piu' tra le  seguenti  materie:  economia,  diritto,  contabilita'  e

finanza, energia, servizi idrici, ambiente.

    2. Il Comitato di gestione  ha  poteri  di  programmazione  e  di

indirizzo ed esercita tutte le funzioni della  Cassa  che  non  siano

attribuite dal presente Statuto  ad  altri  organi.  Il  Comitato  di

gestione nomina il Direttore generale della Cassa.

    3. Il Comitato di gestione, su proposta del  Direttore  generale,

delibera sui seguenti atti e temi:

    a.   bilancio   di   esercizio,   che   viene   trasmesso,    per

l'approvazione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e

all'Autorita' ;

    b. budget economico e le sue eventuali rimodulazioni;

    c. regolamenti e altri atti  di  carattere  generale  riguardanti

l'amministrazione e la gestione della Cassa;

    d. proposte inerenti lo Statuto, il regolamento di organizzazione

e funzionamento e il regolamento di amministrazione  e  contabilita',

che sono trasmesse al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e

all'Autorita' ai fini della loro approvazione;

    e.  le  scelte  strategiche   dell'ente   e   le   politiche   di

remunerazione ed incentivazione del personale, nonche' le nomine  dei

dirigenti della Cassa.

    4. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella  sede  della

Cassa e ad esse assiste il Collegio dei revisori. Nel caso in cui  le

sedute si debbano svolgere in altra sede o con modalita' telematiche,

ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

    5. Per la validita' delle sedute  del  Comitato  di  gestione  e'

necessaria la presenza di almeno due componenti.

    6. Le decisioni  sono  adottate  con  il  voto  favorevole  della

maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in  cui  le  sedute  si

svolgano con la presenza di  due  componenti,  per  l'adozione  delle

decisioni e' richiesta l'unanimita'.

    7. Nel caso  di  provvedimenti  di  competenza  del  Comitato  di

gestione non procrastinabili,  i  provvedimenti  stessi,  qualora  si

verifichino  contestualmente  l'assenza  o   l'impedimento   di   due

componenti, possono essere adottati, in via d'urgenza, dal Presidente

o da un componente suo delegato, salva ratifica del medesimo Comitato

che e' convocato per una data immediatamente successiva  nella  quale

sussistano le condizioni per l'integrazione del quorum costitutivo  e

deliberativo di cui al presente articolo.

    8. Con regolamento interno, la Cassa, nel rispetto  dei  principi

stabiliti dal presente articolo, disciplina le  specifiche  modalita'

di funzionamento del Comitato di gestione.


                               Art. 5.
                        Collegio dei revisori

    1. Il Collegio  dei  revisori  e'  composto  dal  Presidente  del

Collegio, da due componenti effettivi e da  due  supplenti  nominati,

per un triennio, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze d'intesa con l'Autorita'.  Un  componente  effettivo  ed  uno

supplente sono designati dall'Autorita'.

    2. I revisori svolgono le funzioni dei sindaci delle societa' per

azioni  secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,   in   quanto

compatibili   con   la   particolarita'   dell'ordinamento   e    del

funzionamento della Cassa, nonche' i compiti  previsti  dall'art.  20

del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

    3. I componenti del Collegio dei revisori  sono  scelti  tra  gli

iscritti al registro dei  revisori  legali  o  tra  i  dirigenti  del

Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   o   di    pubbliche

amministrazioni operanti nei settori attinenti a quello di  attivita'

della Cassa.


                               Art. 6.
                      Norme comuni agli organi

    1. I componenti del Comitato  di  gestione  e  del  Collegio  dei

revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza,  direttamente

o indirettamente, rapporti di  dipendenza,  di  collaborazione  o  di

consulenza  con  le  imprese  operanti   nei   settori   dell'energia

elettrica, del gas, del settore idrico  ed  ambientale,  avere  nelle

medesime imprese interessi diretti  od  indiretti,  ricoprire  uffici

pubblici elettivi. La verifica dell'incompatibilita'  dei  componenti

del Comitato di gestione e del  Collegio  dei  revisori  e'  rimessa,

rispettivamente, all'Autorita' e al Ministero dell'economia  e  delle

finanze che, accertandola, pronunciano la decadenza del componente.

    2. Il Presidente, il Presidente del Collegio  dei  revisori  e  i

componenti  degli  organi  collegiali  cessano  dalle  funzioni  allo

scadere del triennio, ancorche' siano nominati nel corso di  esso  in

sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

    3. Qualora cessi dalla carica  il  Presidente  o  un  componente,

l'Autorita', d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,

procede alla sua sostituzione. Nel caso di contemporanea  vacanza  di

almeno due dei componenti del Comitato di gestione, l'Autorita',  per

assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  della  Cassa,  procede

tempestivamente alla  nomina  di  un  Commissario  e,  ai  sensi  del

precedente art. 4, comma 1, procede alla nomina di un nuovo  Comitato

di gestione.

    4. I compensi  dei  componenti  degli  organi  della  Cassa  sono

stabiliti dall'Autorita' d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze,  sulla  base  delle  direttive  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri in materia di determinazione dei compensi  dei

componenti di organi di amministrazione e di controllo degli  enti  e

degli organismi pubblici.


                               Art. 7.
                       Indirizzo e vigilanza


    1. La Cassa esercita le  proprie  funzioni,  nel  rispetto  delle

deliberazioni dell'Autorita' e secondo gli indirizzi  generali  dalla

stessa disposti, con particolare riferimento agli oneri  generali  di

sistema.

    2. In caso di impossibilita' di  funzionamento  del  Comitato  di

gestione ovvero di gravi irregolarita' o  illegittimita'  degli  atti

dal Comitato stesso adottati, l'Autorita', d'intesa con il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre   lo   scioglimento

dell'organo e nominare un Commissario  per  la  provvisoria  gestione

della Cassa.

                               Art. 8.
                             Patrimonio

    l. Il patrimonio, fondo di dotazione iniziale, della Cassa,  pari

a 100 milioni di euro, e' costituito con provvedimento del  Ministero

dell'economia e delle finanze.

    2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il  patrimonio

di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto  da  disposizioni

legislative vigenti in materia,  sara'  destinato  ad  usi  stabiliti

dall'Autorita', d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze.

                               Art. 9.
                              Bilancio

    1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31

dicembre di ogni anno. Il  bilancio  d'esercizio,  redatto  ai  sensi

delle pertinenti disposizioni del codice civile,  e'  deliberato,  su

proposta del Direttore generale, dal Comitato di gestione.

    2. Il Direttore generale, quindici giorni prima della seduta  del

Comitato di gestione, prevista per  la  deliberazione  del  Bilancio,

trasmette la relativa proposta al Collegio dei revisori per l'esame e

l'adozione degli atti di competenza.

    3. Il Bilancio d'esercizio e' deliberato dal Comitato di gestione

entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato, entro 10  giorni,

al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  all'Autorita',  per

l'approvazione  da  parte  del  Ministero   medesimo   d'intesa   con

l'Autorita'.

    4. Il Comitato di gestione approva entro il 31 dicembre il Budget

economico e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e

all'Autorita'.

    5. Le riscossioni e le erogazioni istituzionali non hanno effetti

sul conto economico ai fini della  determinazione  del  risultato  di

esercizio.

    6.  Al  fine  di  salvaguardare  i  saldi  di  finanza  pubblica,

permangono inalterati gli obblighi di CSEA di versamento al  bilancio

dello  Stato  delle  riduzioni  di  spesa  approvate   nel   bilancio

consuntivo per il 2015, fatta  salva  la  possibilita'  per  CSEA  di

sostenere i maggiori  oneri  derivanti  dall'espletamento  dei  nuovi

compiti assegnati all'Ente.

    7. Fermo restando l'obbligo  di  riversare  gli  eventuali  utili

derivanti dalla gestione economica  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato, CSEA puo' costituire riserve patrimoniali ai sensi del  codice

civile.

                              Art. 10.
                       Modifiche allo Statuto

    1.  Lo  Statuto  e'   modificato   con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita', anche su proposta

del Comitato di gestione della Cassa.


                              Art. 11.
                      Disposizioni transitorie

    1. La Cassa succede a  titolo  universale  in  tutti  i  rapporti

giuridici sostanziali e processuali della  Cassa  conguaglio  per  il

settore elettrico alla data della sua trasformazione.

    2.  La  Cassa  succede  altresi'  in  tutti  compiti  e  funzioni

attribuiti dalle disposizioni vigenti alla Cassa  conguaglio  per  il

settore elettrico alla data della sua trasformazione.

    3. Al fine di garantire la continuita' operativa delle  attivita'

istituzionali affidate alla CSEA, fermo  restando  la  necessita'  di

svolgere procedure di selezione pubblica per la copertura del proprio

fabbisogno di organico, laddove dovessero risultare  vincitori  delle

procedure medesime risorse gia' impiegate presso  CSEA  in  forza  di

distacco, si potranno prevedere cessioni di contratto.

 

 

Allegati

D.M. 1° giugno 2016

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