Categoria 8 dell’Albo gestori: definiti i criteri di iscrizione

Il 15 dicembre 2010 è stata emanata la deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Prot. n.02/CN/Albo, che abroga la precedente deliberazione 4 aprile 2000, Prot.n.003/CN/Albo, ridefinendo i criteri per l’iscrizione degli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

La deliberazione del comitato nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali 15 dicembre 2010, prot. n.02/CN/Albo, ha definito i criteri per l'iscrizione all'Albo stesso nella categoria 8, relativa all'intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione. L'atto è stato perfezionato ed integrato dalle successive Deliberazioni 19 gennaio 2011 Prot. n.01/CN/Albo e 02/CN/Albo, che hanno definito rispettivamente: la data di entrata in vigore e la modulistica da presentare per l'iscrizione.

In base all'articolo 1 della Deliberazione 01 del 19 gennaio 2011, il provvedimento in oggetto è entrato in vigore ed è efficace a far data dal 18 febbraio 2011, giorno in cui è stato pubblicato il comunicato in Gazzetta Ufficiale.

Entro 60 giorni da tale data (quindi il termine è fissato per 19 aprile 2011), dunque, le imprese che esercitano attività di intermediazione e commercio di rifiuti alla data di entrata in vigore della deliberazione stessa devono presentare domanda d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per evitare la soluzione di continuità nell'attività.

In merito agli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, di cui all'articolo 212, comma 10, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more di nuove disposizioni, si applicano le modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente in data 23 aprile 1999.

Vale la pena di ricordare che il recente Decreto Legislativo n.205/2010, recependo la direttiva 2008/98/CE, ha definito all'art. 10 (modificando l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) le figure interessate, come segue:

  • intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
  • commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

Le figure dell'intermediario e del commerciante di rifiuti sono, peraltro, soggetti interessati dal sistema di tracciabilità del rifiuti (SISTRI) introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.M. 17 dicembre 2009[1] e s.m.i. e pienamente recepito nell'ultimo correttivo al codice dell'ambiente.

La deliberazione dell'ANGA nell'abrogare il precedente disposto di cui al Prot.n.003/CN/Albo del 4 aprile 2000:

  • ridefinisce le dotazioni minime di personale;
  • abroga la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • introduce gli importi delle capacità finanziarie e i requisiti minimi per assumere la carica di responsabile tecnico della categoria 8, definendo all'Allegato E anche gli elementi di base normativa che questa figura deve conoscere.

Requisiti per l'iscrizione

L'articolo 1 della deliberazione n. 2/2010 prevede che il rispetto dei requisiti definiti nell'allegato A siano condizioni necessaria all'iscrizione alla categoria 8 (si veda la tabella 1).

Tabella 1

Allegato A alla deliberazione Prot. n.02/CN/Albo

Il personale minimo necessario richiesto in tabella 1 per l'iscrizione è costituito dal legale rappresentante dell'impresa (o chi ne ha la responsabilità di gestione), dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato o a progetto e dai soci della società purché prestatori d'opera all'impresa stessa.

Concorrono, inoltre, al rispetto di questo requisito:

  • le unità di personale ricompresse nelle altre categorie dell'Albo in cui l'impresa risulta già iscritta;
  • lo stesso responsabile tecnico, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deliberazione n. 2/2010

I requisiti cambiano a seconda della classe alla quale si voglia iscrivere l'azienda:

  • un'impresa che volesse iscriversi nella classe A deve avere nel proprio personale almeno 3 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, n. 3;
  • qualora l'impresa voglia iscriversi nella classe B i requisiti sono meno restrittivi, infatti sono sufficienti nel personale, almeno 2 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, n. 3;
  • per l'iscrizione nella classe C, nella dotazione minima di personale deve essere ricompressa almeno 1 unità in possesso di diploma tecnico più 2 anni di esperienza o di diploma tecnico più l'attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla deliberazione 16 luglio 1999. n. 3. Gli anni di esperienza di cui ai precedenti punti devono essere maturati nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti;
  • non sono richieste condizioni particolari per le classi minori (D ed E).

L'impresa che rispetta le dotazioni di personale di cui alla tabella dell'Allegato A alla deliberazione n. 2/2010, deve, inoltre, rispettare i requisiti di capacità finanziaria secondo la tabella di cui all'Allegato B alla medesima deliberazione. Questo requisito è dimostrato con le modalità dell'articolo 11, comma 2, D.M. 28 aprile 1998, n.406[2], ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro 2.500.000,00 secondo la dicitura riportata nell'Allegato C alla deliberazione.

Tabella 2

Allegato B alla Deliberazione Prot. n.02/CN/Albo

Box 1

Allegato C alla deliberazione Prot. n.02/CN/Albo

Ulteriore condizione richiesta è la nomina di un responsabile tecnico individuato secondo le seguenti possibilità:

  • il legale rappresentante dell'impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
  • un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;
  • un socio della società purché prestatore d'opera all'interno dell'impresa;
  • un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa purché non ricopra lo stesso incarico per più di dieci imprese iscritte all'Albo.

I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 sono individuati nella tabella di cui all'Allegato D alla deliberazione n. 2/2010.

Tabella 3

Allegato D alla deliberazione Prot. n.02/CN/Albo

L'art. 2, comma 3, deliberazione n. 2/2010, sostituisce l'elenco delle materie d'insegnamento di cui al modulo D dell'allegato A alla deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 16 luglio 1999, n. 3, con l'elenco di cui all'Allegato E, che prevede la conoscenza dei seguenti argomenti:

  • gestione dei rifiuti;
  • responsabilità nella gestione dei rifiuti;
  • classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti;
  • registrazioni amministrative in materia ambientale;
  • iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  • spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
  • tecniche di gestione dei rifiuti;
  • autotrasporto e trasporto intermodale;
  • nozioni di diritto commerciale.

Il modulo ha una durata minima di 40 ore. Al momento di decorrenza della deliberazione, le imprese in attività a tale data presentano una domanda d'iscrizione all'Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D. M. n. 406/1998.

L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della deliberazione e che presentano domanda d'iscrizione nei termini definiti al capoverso precedente può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti richiesti, pur dovendo rispettare il termine massimo di 3 anni dall'iscrizione per soddisfare tali requisiti.

Lo svolgimento dell'attività di intermediazione o commercio dei rifiuti, alla data di entrata in vigore della deliberazione, viene dimostrata dalle imprese mediante la certificazione riportata nell'Allegato F, nel quale esse dichiarano di aver adempiuto all'obbligo di informazione al Sistri ai sensi dell'articolo 5, D.M. 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, relativamente all'anno precedente o all'anno nel quale viene effettuata la domanda d'iscrizione all'Albo.

Modulo di iscrizione

La Deliberazione Prot. 02/CN/Albo del 19 gennaio 2011 ha fissato la modulistica per l'iscrizione in Categoria 8.

Oltre alla domanda in bollo da euro 14,62 e relativi allegati, si segnala che per coloro che sono già in attività alla data di entrata in vigore della Deliberazione n.02 del 15 dicembre 2010 e che presentano domanda entro il 19 aprile 2011 è necessario, inoltre, allegare la dichiarazione di aver adempiuto all'obbligo di informazione al SISTRI o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e smi relativamente all'anno precedente o all'anno nel quale viene effettuata la domanda di iscrizione all'Albo.

 


[1] «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»(in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9). Si vedano i commenti a partire da Ambiente&Sicurezza n. 3/2010.

[2] «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti» (in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1998, n. 276).

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