Ceneri vulcaniche: come si possono riutilizzare?

Ceneri vulcaniche
Il tema al centro di un interpello ambientale del Comune di Zafferana etnea al Mase

Ceneri vulcaniche: come si possono riutilizzare? La domanda è stata posta, sotto forma di interpello ambientale, dal Comune di Zafferana etnea al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

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In particolare, l'amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti su:

  • le modalità di presentazione delle istanze e dei progetti e delle attività di riutilizzo (Cila, Scia, permesso a costruire eccetera);
  • riferimenti normativi e procedure tecnico-amministrative e analitiche per l’autorizzazione di progetti di riutilizzo nonché l’individuazione degli enti che hanno l’onere o la possibilità di concedere detta autorizzazione;
  • eventuali differenti modalità di gestione fra i materiali raccolti da tetti e pertinenze degli edifici e i materiali rimossi dalle strade.

Di seguito i testi dell'interpello e della risposta del Mase.

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Interpello ambientale del Comune di Zafferana etnea 8 febbraio 2023, n. 18341

Oggetto: Interpello urgente ai sensi dell'art 3 septies del D.Lgs. 152/2006 - Chiarimenti circa 'applicazione dell'art. 185 comma e. 1 lett c) dei D.Lgs 152/2006 alle ceneri vulcaniche.

I pesantissimi eventi parossistici dell'Etna. iniziati a febbraio 2021, hanno determinato la ricaduta di , ingente quantità di ceneri vulcaniche nei territori del versante orientale dell'Etna e nel comune di Zafferana Etnea in particolare.

Le amministrazioni comunali, non senza grandi difficoltà, si sono attivate con la massima celerità, per rimuovere tali materiali da strade, tetti, grondaie così da garantire la pubblica incolumità, il ripristino della viabilità e la vivibilità dei propri territori.

Il conferimento delle ceneri presso impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti determina costi insostenibili a carico dei Comuni.

Tuttavia, si possono individuare numerosi processi in cui utilizzare tali materiali quali a titolo di esempio ripristini morfologici, componenti di malte, ammendanti per terreni di coltivazione, ecc.

La stessa Università di Catania ha avviato, anche in collaborazione col MITE, alcuni studi circa la possibilità di riutilizzare la cenere vulcanica in attività produttive, con particolare riferimento al "progetto REUCET — Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee".

La normativa di riferimento prevede all'art. 185 comma 1 lettera C del dgls 152/2006, come modificato dal DI, 77/2021, l'esclusione dall'ambito di applicazione dei rifiuti delle ceneri vulcaniche "laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Considerato che lo scrivente Ente è stato in diverse occasioni, contattato in maniera informale da aziende che ritengono di poter riutilizzare le ceneri vulcaniche nel contesto dei propri processi produttivi, con la presente, al fine di poter adottare tutti i provvedimenti utili e confacenti al recupero e/o riutilizzo del materiale di ricaduta accumulato, si richiedono indicazioni e chiarimenti circa le procedure da adottare ed in particolar modo dare riscontro ai seguenti quesiti:

Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti delle attività di riutilizzo (CILA, SCIA, permesso a costruire, etc.)

Riferimenti normativi e procedure tecnico-amministrative ed analitiche per l'autorizzazione di progetti di riutilizzo delle ceneri vulcaniche e chiarimenti circa l'individuazione degli Enti che hanno l'onere o la possibilità di concedere detta autorizzazione.

Eventuali differenti modalità di gestione fra i materiali raccolti da tetti e pertinenze degli edifici ed i materiali rimossi dalle strade.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 giugno 2023, n. 93168

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comune di Zafferana Etnea - città metropolitana di Catania - ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale su recupero e/o riutilizzo delle ceneri vulcaniche ed in particolare sui seguenti aspetti:

1) Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti e delle attività di riutilizzo (CILA, SCIA, permesso a costruire etc..);

2) Riferimenti normativi e procedure tecnico-amministrative ed analitiche per l’autorizzazione di progetti di riutilizzo delle ceneri vulcaniche e chiarimenti circa l’individuazione degli Enti che hanno l’onere o la possibilità di concedere detta autorizzazione;

3) Eventuali differenti modalità di gestione fra i materiali raccolti da tetti e pertinenze degli edifici ed i materiali rimossi dalle strade.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” e in particolare:

- l’articolo185“esclusioni dall’ambito di applicazione” ed in particolare il comma 1, lett. c):il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Nel 2021, con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il legislatore ha introdotto nel D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) un preciso riferimento alla gestione delle ceneri vulcaniche, disponendo, all’art. 185, comma 1, lett. c), che «le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana» non rientrino nel campo di applicazione della parte quarta del predetto decreto, dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. Pertanto, nel rispetto delle suddette prescrizioni, le ceneri vulcaniche, in determinate circostanze, non sono da considerare “rifiuto” ma materiale che può essere utilizzato in nuovi cicli produttivi. Dunque, le stesse potranno essere utilizzate nell’ottica dell’economia circolare, in sostituzione di materie prime, purché i processi o metodi utilizzati non arrechino danni all’ambiente e/o alla salute umana.

Qualora, diversamente, vengano meno i requisiti di cui all’art. 185, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152/2006 e le ceneri vulcaniche non siano pertanto riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esse costituiscono rifiuto e debbono sottostare alla disciplina di settore, in termini di prescrizioni ed atti autorizzativi, per quanto attiene alla raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento agli idonei impianti di trattamento.

Inoltre, nell’ottica di una “circolarità” nell’uso delle risorse, ma anche in previsione di un abbattimento dei costi che gravano sui Comuni per lo svolgimento di attività quali la raccolta delle ceneri, e il trasporto delle stesse, sono auspicabili accordi tra il settore pubblico e i soggetti privati (ad esempio imprese agricole, imprese di costruzione, produttori di fertilizzanti), al fine di organizzare e programmare le successive lavorazioni del materiale prodotto dalle eruzioni vulcaniche.

Con riguardo alle procedure tecnico-amministrative, di cui al primo e secondo quesito, utilizzabili per procedere al recupero e/o al riutilizzo delle ceneri vulcaniche – fermo restando quanto sopra, circa la stipula di convenzioni o accordi preliminari tra amministrazioni e interessati, da valutare, pur sempre, nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici – è evidente che le stesse dipenderanno dal ciclo produttivo in cui le ceneri in parola saranno impiegate (es. dichiarazione di utilizzo, VIA, AIA, ecc.) come materie prime, nonché dalle caratteristiche specifiche del sito presso il quale il prodotto finale sarà adoperato (es. destinazione urbanistica).

In merito all’ultimo punto, l’esclusione delle ceneri vulcaniche dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 si fonda sul loro utilizzo nei processi produttivi e pertanto non sembra rilevare la differenza tra i materiali raccolti da tetti e dalle pertinenze degli edifici ed i materiali rimossi dalle strade.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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