Assoggettabilità a Via statale: vale la riduzione del 50% dimensionale?

Assoggettabilità a Via statale
Il tema, al centro di un interpello ambientale della Regione Lazio relativo agli impianti fotovoltaici

Assoggettabilità a Via statale: vale la riduzione del 50% dimensionale? È quanto ha chiesto la Regione Lazio al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica tramite un interpello ambientale.

In pratica, l'amministrazione regionale, dopo avere ricordato come il D.M. n. 52/2015 preveda che le soglie dimensionali per le opere ricadenti nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (opere sottoposte a Via regionale) possano essere ridotte del 50% a determinate condizioni, chiede di sapere se l'applicabilità al D.M. n. 52/2015 possa essere esteso anche all’allegato II (opere sottoposte a Via statale).

Di seguito il testo dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Regione Lazio 27 novembre 2024, n. 192724

Oggetto: Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. n.152/2006 in ordine a chiarimenti interpretativi sull’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Spett. le Ministero, con la presente, siamo a chiedere la Vostra collaborazione al fine di acquisire un contributo interpretativo ufficiale circa la possibilità di applicare il del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evidenziando quanto segue:

  • il D.M. 52/2015 prevede che le soglie dimensionale per le opere ricadenti nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 possono essere ridotte del 50% a determinate condizioni.
  • alla data di pubblicazione del D.M. 52/2015 gli impianti fotovoltaici erano previsti esclusivamente alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi sottoposti a procedura di Verifica regionale.
  • successivamente è stato introdotto il punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede la procedura per i fotovoltaici superiori ai 10 MW in capo al Ministero dell’Ambiente.

Chiede a Codesto Spett.le Ministero se l’applicabilità del D.M. 52/2015 che prevede che a determinate condizioni le soglie delle opere ricadenti nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 possono essere ridotte del 50% sia da estendere all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 29 aprile 2024, n. 78117

 

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006. Chiarimenti interpretativi sull’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con nota acquisita al prot. MASE -registro ufficiale ingresso n. 00192724 del 27-11-2023 codesta Regione Direzione Regionale Ambiente -Area Valutazione di Impatto Ambientale - ha presentato l’istanza di interpello di cui all’oggetto.

L’interpellante, ha posto un quesito avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine all’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Nello specifico l’interpellante evidenzia che il D.M. 52/2015 prevede che le soglie dimensionali per le opere ricadenti nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 possono essere ridotte del 50% a determinate condizioni.

Rappresenta altresì che alla data di pubblicazione del D.M. 52/2015 gli impianti fotovoltaici erano previsti esclusivamente alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi sottoposti a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale. Successivamente è stato introdotto il punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede per gli impianti fotovoltaici superiori ai 10 MW l’assoggettamento a procedura di VIA in capo al Ministero dell’Ambiente.

Tanto premesso l’istante chiede se la riduzione delle soglie come prevista dal D.M. 52/2015 possa essere applicata estensivamente all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Con riferimento al quesito posto con l’interpello in oggetto, va premesso in via preliminare

che l’allegato II del D.Lgs 152/2006 fa riferimento alle opere da sottoporre a VIA di competenza statale, mentre le opere da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, sempre statale, sono contenute nell’allegato II bis e pertanto il quesito per come formulato non appare trovare alcun riferimento analogico nell’Allegato II.

In ogni caso con specifico riferimento alla possibile applicazione in via generale, per analogia, del DM richiamato si precisa quanto segue.

Il D.M. n. 52 del 2015 è stato adottato per superare la procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell’Italia a causa di “imperfetto recepimento” di alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA di seguito alle modifiche apportate dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (ad oggi tutte contenute nella Direttiva 2011/92/UE).

La predetta procedura di infrazione contestava la non conformità del D.Lgs 152/2006 all’art. 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva VIA, ed il mancato rispetto dei criteri di cui all’Allegato III della Direttiva stessa (procedura di screening).

Con l’adozione del richiamato D.M. 52/2015, la procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea in data 19 novembre 2015.

L’adozione del DM 52/2015 si è resa necessaria quindi, per un verso per integrare le soglie di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome), dall’altro, per definire i criteri e le soglie per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell’autorità compente.

Come noto il decreto ministeriale pone norme tecniche di dettaglio, o generiche relative ad uno specifico argomento. Nel caso oggetto di attenzione le linee guida hanno la precipua finalità di indicare i criteri per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome.

L’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n. 52/2015 è espressamente riferita ai progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Alla luce della declinata finalità non è possibile quindi ipotizzare un’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie sopra indicati.

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