Centri di competenza: entra Isin

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

(Centri di competenza: entra Isin)

Con il decreto 13 settembre 2023, l'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è entrato a far parte dei Centri di competenza della Protezione civile.

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I Centri di competenza forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. Possono coincidere con i centri funzionali o essere esterni, ma partecipare alla rete dei centri funzionali attraverso la stipula di convenzioni che individuano gli ambiti di attività di ciascuna struttura. Tra i centri di competenza che collaborano con la rete dei centri funzionali rientrano amministrazioni statali, agenzie, istituti di ricerca, università e autorità di bacino.

Con il decreto 13 settembre 2023, fra i Centri di competenza entra Isin.

Qui di seguito il testo del decreto e, in coda, l'allegato con i compiti dettagliati di Isin.

Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile
Decreto 13 settembre 2023

Integrazione dell'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto
24 luglio 2013, come integrato dai decreti 15 aprile 2014, 24 maggio
2016 e 19 giugno 2018 con l'ISIN (Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione). (24A00112)

(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello
Stato»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 21 concernente l'articolazione
del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022
dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con
il quale e' stato conferito all' Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli
articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all' ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» ed in particolare l'art. 21, comma 1 che
prevede che nell'ambito della comunita' scientifica e in coerenza con
le tipologie dei rischi di cui all'art. 16 del medesimo decreto
legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e
istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono
titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti
derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, che possono essere
integrati nelle attivita' di protezione civile, possono essere
individuati quali centri di competenza;
Visto l'art. 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. l che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti
attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e
l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalita' di
protezione civile e dei centri di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
settembre 2012, recante «Definizione dei principi per
l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri
di competenza;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati
ulteriori centri di competenza;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati
ulteriori centri di competenza;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
19 giugno 2018, n. 2616, con il quale sono stati rettificati e
integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio
2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016,
rep. n. 1692;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con
successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza
potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla
base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere
a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;
Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei
centri di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre
2012 e dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, il ruolo di universita', dipartimenti universitari, centri di
ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o
di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e
della ricerca scientifica;
Vista la nota prot. 0007641 del 13 dicembre 2022 nella quale il
direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN) chiede che l'Ispettorato sia individuato quale
Centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell'art. 21,
comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del
Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo,
che le caratteristiche dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione e le motivazioni esposte nella
richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per
l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata
istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della
protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei
centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive
modifiche e integrazioni;
Su proposta del direttore dell'Ufficio per le attivita' tecnico
scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

Decreta:

Art. 1

Integrazione dei Centri di competenza

1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di
competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti
del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n.
1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, e' integrato
con il centro specificato nell'allegato al presente atto.
2. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, e' riportata
l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di
competenza.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione
civile.

(Centri di competenza: entra Isin)

ALLEGATO

=====================================================================
|            |Requisiti soggettivi, |                               |
|            | Leggi, provvedimenti |                               |
|            |     normativi e      |                               |
| Centro di  | regolamentari - fini |                               |
| Competenza |    istituzionali     |      Compiti e Funzioni       |
+============+======================+===============================+
|            |                      |Supporto tecnico alle Autorita'|
|            |                      |di Protezione Civile in materia|
|            |                      |di gestione delle emergenze    |
|            |                      |nucleari e radiologiche e nelle|
|            |                      |situazioni di esposizioni      |
|            |                      |prolungate. Elaborazione della |
|            |                      |previsione dell'impatto radio  |
|            |                      |logico sul territorio nazionale|
|            |                      |a seguito della dispersione dei|
|            |                      |radionuclidi rilasciati        |
|            |                      |accidentalmente in atmosfera.  |
|            |                      |Effettuazione delle valutazioni|
|            |                      |delle analisi incidentali per  |
|            |                      |la predisposizione dei piani di|
|            |                      |emergenza. Attivita' di        |
|            |                      |controllo della radioattivita' |
|            |                      |ambientale sul territorio      |
|            |                      |italiano. Concorso al sistema  |
|            |                      |nazionale di allertamento      |
|            |                      |attraverso le proprie reti di  |
|            |                      |pronto allarme. Partecipazione |
|            |                      |in rappresentanza dello Stato  |
|            |                      |italiano nell'ambito delle     |
|            |                      |attivita' svolte dalle         |
|            |                      |organizzazioni internazionali e|
|            |                      |dall'Unione Europea in materia |
|            |                      |di rischio radiologico e       |
|            |                      |nucleare. Partecipazione alle  |
|            |                      |attivita' dei comitati di      |
|            |                      |pianificazione nella           |
|            |                      |predisposizione dei piani di   |
|            |                      |emergenza nazionali e locali.  |
|            |                      |Autorita' nazionale competente |
|            |                      |nell'ambito dei sistemi        |
|            |                      |comunitari e delle convenzioni |
|            |                      |internazionali per la pronta   |
|            |                      |notifica in caso di un         |
|            |                      |incidente nucleare o di una    |
|            |                      |emergenza radiologica.         |
|            |                      |Coordinamento del Centro di    |
|            |                      |Elaborazione e Valutazione Dati|
|            |                      |(CEVaD)- art 184 del decreto   |
|            |                      |legislativo n. 101/2020, quale |
|            |                      |organo tecnico di supporto al  |
|            |                      |Dipartimento della protezione  |
|            |                      |civile. Attivazione e          |
|            |                      |coordinamento della Rete       |
|            |                      |Nazionale di Sorveglianza della|
|            |                      |Radioattivita' Ambientale (RES |
|            |                      |ORAD).Raccolta e gestione dei  |
|            |                      |dati radiometrici prodotti nel |
|            |                      |corso dell'emergenza.          |
|            |                      |Coordinamento del Centro       |
|            |                      |emergenze nucleari (CEN),      |
|            |                      |dotato dei sistemi tecnici e   |
|            |                      |delle capacita' operative atte |
|            |                      |ad assicurare il necessario    |
|            |                      |supporto nella gestione delle  |
|            |Decreto Legislativo 4 |emergenze nucleari e           |
|    ISIN    |   marzo 2014 n. 45   |radiologiche.                  |
+------------+----------------------+-------------------------------+
 
(Centri di competenza: entra Isin)





	



        

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