Sicurezza stradale: novità per i certificati medici di idoneità alla guida

Le disposizioni nel decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138

Novità per la sicurezza stradale con le modifiche dei certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. È quanto ha disposto il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54 «Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore» (in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138).

In allegato al decreto il nuovo modello per la relazione medica per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida.

Di seguito il testo del decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).

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Decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2019, n. 54 

Regolamento  recante  modifica  dell'articolo  331  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  concernente  i
certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei  conducenti
di veicoli a motore. (19G00061) 

 

                       in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138

Vigente al: 1-6-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo

per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della

circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il

nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121,

concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e  psichici  per  il

conseguimento e la conferma di validita' della  patente  di  guida  e

l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il

codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice

dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione

I;

Vista la legge 29 luglio 2010,  n.  120,  recante  Disposizioni  in

materia di sicurezza stradale e, in particolare,  l'articolo  21,  in

materia di rinnovo di validita' della patente di guida;

Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante

attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la

patente di guida e, in  particolare,  l'allegato  III  concernente  i

requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per  la  guida  di  un

veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione  del  nuovo

codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e  i  relativi

modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5  e  IV-6  allegati  al

Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;

Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni

previste  dal  citato  codice  dell'amministrazione   digitale,   che

prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche  al

fine  di  favorire  il  loro  processo  di  dematerializzazione,  con

conseguente riduzione dei termini di conclusione dei  procedimenti  e

della documentazione in formato cartaceo;

Considerata la necessita' di  tutelare  la  riservatezza  dei  dati

sanitari contenuti nei documenti attestanti  l'idoneita'  psicofisica

alla guida dei conducenti di veicoli a motore;

Considerato, altresi', necessario informatizzare la  procedura  per

il rilascio delle patenti di guida in  sede  di  conseguimento  della

stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo  di

validita'  e,  conseguentemente,  prevedere  un  unico   modello   di

trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente  di

veicolo a motore,  anziche'  i  suindicati  tre  diversi  modelli  di

certificazione sanitaria;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover   uniformare   l'applicazione   del

richiamato articolo 331 del decreto del Presidente  della  Repubblica

n. 495 del 1992 alle  disposizioni  del  codice  dell'amministrazione

digitale, prediligendo la trasmissione in via  telematica  dell'esito

della visita medica per il  rilascio  della  patente  di  guida  agli

uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli  affari

generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il

Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1 

Modifiche  all'articolo  331  del  decreto   del   Presidente   della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 

 

1. L'articolo 331 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

«Art. 331 (Art. 119  cod.  str.)  (Attestazione  dei  requisiti  di

idoneita'  psicofisica  alla  guida  di  veicoli  a  motore).  -   1.

L'attestazione del possesso dei requisiti  di  idoneita'  psicofisica

necessari per il rilascio della patente di guida  e'  comunicata  per

via telematica, dal sanitario o dalla commissione  medica  locale  di

cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto   del

Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottato  previo

parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere

conforme al modello  informatizzato  di  cui  all'Allegato  IV.4,  al

Titolo IV - Parte II.

2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti  di

idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di

guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero  ritiene

necessario  imporre  al   richiedente   specifiche   prescrizioni   o

adattamenti, ovvero ancora prevede  una  conferma  di  validita'  del

documento per un termine inferiore a quello  ordinariamente  previsto

dall'articolo    126    del    codice,    rilascia    all'interessato

un'attestazione adeguatamente motivata avverso la  quale  e'  ammesso

ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».

                               Art. 2 

            Modifiche dei modelli dei certificati medici 

 

1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato  al  Titolo  IV,

Parte II, del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre

1992,  n.  495,  e'  sostituito  da  quello  allegato   al   presente

regolamento.

2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al  Titolo

IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, sono abrogati.

                               Art. 3 

                         Disposizioni finali 

1. Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  dal  1°

giugno 2019.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

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