Certificazione ambientale degli aeromobili: modificato il regolamento n. 748/2012

Pubblicato il regolamento delegato 2025/1065 sulla G.U.U.E. L del 12 agosto 2025

Certificazione ambientale degli aeromobili: modificato il regolamento n. 748/2012 per effetto della pubblicazione del regolamento delegato 2025/1065 sulla G.U.U.E. L del 12 agosto 2025.

Certificazione ambientale degli aeromobili

Numerose le novità a partire dal titolo che ora recita: «Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione)».

Modificati anche:

  • l’articolo 1, paragrafo 1;
  • l’articolo 9;
  • gli allegati I e II.

Di seguito il testo del regolamento delegato (UE) 2025/1065 della Commissione, del 28 maggio 2025; il testo degli allegati come modificati è disponibile cliccando sul link in fondo alla pagina.

Certificazione ambientale degli aeromobili

Regolamento delegato (UE) 2025/1065 della Commissione, del 28 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e che rettifica tale regolamento

(G.U.U.E. L del 12 agosto 2025)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(omissis)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione)»;

(2) all’articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti delle unità di controllo e monitoraggio, specificando:

(3) l’articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti, pertinenze o componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installate in un prodotto omologato o in un’unità di controllo e monitoraggio, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e delle relative parti può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti che possono essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»;

c) il paragrafo 8 è soppresso;

(4) l’allegato I (parte 21) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

(1) l’allegato I (parte 21) è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

(2) nell’allegato Ib (parte 21 Light), prima dell’indice è inserito il titolo seguente:

« ALLEGATO Ib

PARTE 21 LIGHT

Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione».
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;

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