Cicli produttivi della plastica monouso: al via i fondi per la riconversione con la pubblicazione del decreto dirigenziale del Mase 27 settembre 2024, n. 84.
Il provvedimento, che dà seguito a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2023, n. 439, mette a disposizione delle imprese richiedenti per l’annualità 2024, dieci milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti del massimale di aiuti previsto per impresa unica, pari a euro 300.000,00.
Ciascun soggetto proponente può inoltrare la propria domanda a decorrere dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024 e fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.
Negli allegati sono riportati:
- schema del modulo di domanda;
- schema della descrizione dell’intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo;
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Cciaa (antimafia);
- dichiarazione familiari conviventi (antimafia);
- facsimile della dichiarazione dei beni usati;
- oneri informativi;
- informativa sui dati personali - infografiche.
Di seguito il testo del D.D. 27 settembre 2024, n. 84.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, direzione generale economia circolare e bonifiche 27 settembre 2024 n. 84
Bando riconversione dei cicli produttivi della plastica monouso - modalità e criteri per l’attribuzione del contributo alle imprese
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
(omissis)
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
a) “CUP”: il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d’investimento pubblico e che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
b) “decreto legislativo n.196/2021”: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
c) “decreto ministeriale”: il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, n. 439, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2024, recante “Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso”;
d) “impresa unica”: tutte le imprese fra le quali intercorre, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
e) “Ministero”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale economia circolare e bonifiche;
f) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;
g) “Registro delle imprese”: il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
h) “Registro nazionale degli aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
i) “soggetto attuatore”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
j) “soggetto beneficiario”: il soggetto proponente cui sono concesse le agevolazioni previste dal decreto ministeriale;
k) “soggetto proponente”: il soggetto di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale che presenta la domanda di agevolazioni previste dal medesimo decreto.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché la documentazione da fornire a corredo delle stesse, da parte delle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021, che intendono procedere alla modifica dei propri cicli produttivi e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
Articolo 3
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento alla dotazione indicata all’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale, esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2024, pari a 10 (dieci) milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti del massimale di aiuti ivi previsto per impresa unica, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), calcolato sui tre anni precedenti, nonché secondo quanto disciplinato ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.
2. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale, nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale, non sono cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Articolo 4
(Ulteriori disposizioni in merito ai progetti e alle spese ammissibili)
1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere diretti alla finalità di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale che sostiene le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo delle medesime imprese verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi. A tal fine l’intervento oggetto di agevolazione deve consentire alle imprese di realizzare prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Ai fini della determinazione delle spese agevolabili, nell’ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese descritte all’articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale come: imposte e tasse, quelle riferite ai costi legati all’ordinario funzionamento dell’impresa, nonché gli acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
3. In ottemperanza a quanto previsto allo stesso articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale, sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese i cui giustificativi, nonché i relativi documenti attestanti l’avvenuto pagamento, riportano una data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo articolo 5. Nel caso in cui l’impresa sostenga spese nell’arco temporale tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e quella di adozione del decreto di concessione di cui all’articolo 7, i giustificativi di spesa, ai fini dell’ammissibilità, devono riportare la dicitura “Spesa dichiarata a valere sull’agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196”.
Articolo 5
(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n.196/2021, ciascun soggetto proponente, a decorrere dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024 e fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024, può presentare domanda di ammissione alle agevolazioni redatta secondo quanto disciplinato al successivo comma 3. La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentate del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero da altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione, corredata di tutti gli allegati, deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: riconversione.plastica@pec.mase.gov.it . Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda per l’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196”. Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il Ministero non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata. Ciascun soggetto proponente può trasmettere una sola domanda di ammissione. Qualora, in relazione ad un medesimo proponente, pervengano più domande nell’arco temporale di apertura dello sportello, il Ministero prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, identificata sulla base dell’ordine temporale di ricevimento.
2. Il soggetto proponente che presenta domanda di cui al comma 1 assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 (sedici) euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto proponente per eventuali successivi controlli.
3. Il soggetto proponente, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la domanda di agevolazione redatta secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”.
4. La domanda deve, a pena di esclusione, essere corredata da:
a) descrizione dell’intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale – da redigere secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”;
b) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazione dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – da redigere secondo gli schemi disponibili nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”;
c) copia dei preventivi delle spese dettagliate nel modulo di domanda e nella descrizione dell’intervento, nonché, nel caso di spese per l’acquisto di beni usati di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale, la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio resa dal rivenditore autorizzato, secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”;
d) esclusivamente per le domande di agevolazione firmate da un soggetto delegato, copia dell’atto con il quale risulti conferito al firmatario dell’istanza lo specifico potere di rappresentanza;
5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito web del Ministero (www.mase.gov.it) dedicata alla misura.
6. Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 1, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Articolo 6
(Istruttoria della domanda)
1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni presentate ai sensi del precedente articolo 5, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale.
2. Il Ministero potrà avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art.8, comma 2 del decreto ministeriale, di un’apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale della DG ECB una volta scaduto il termine per la presentazione delle istanze, che opererà senza diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o indennità comunque denominata.
3. Il soggetto attuatore, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale, verifica che il soggetto proponente sia effettivamente un’impresa produttrice di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021. Tale verifica sarà effettuata tramite la consultazione delle informazioni presenti nel Registro delle imprese.
4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, il Ministero può richiederli mediante l’invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.
Articolo 7
(Concessione delle agevolazioni)
1. Terminate le attività istruttorie di cui all’articolo 6, il Ministero procede all’adozione del decreto di approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale, contenente l’indicazione dell’importo ammesso, dell’ammontare dell’agevolazione concessa e del codice CUP. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti giustificativi di spesa unitamente alla dicitura di cui all’articolo 4, comma 3 del presente decreto.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione rispetto ai dati dichiarati nella predetta istanza, relativi al soggetto proponente ovvero al progetto presentato, devono essere tempestivamente comunicate via PEC al Ministero all’indirizzo riconversione.plastica@pec.mase.gov.it , affinché il medesimo Ministero possa procedere alle opportune verifiche e valutazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il soggetto proponente è tenuto a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nell’apposita sezione dedicata al presente decreto del sito internet del Ministero.
Articolo 9
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’apposita sezione dedicata al presente decreto del sito internet del Ministero è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto ministeriale e dal presente provvedimento.
2. Come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale, le modalità di rendicontazione delle spese oggetto dell’agevolazione e di erogazione dell’importo concesso, inclusa la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di erogazione saranno rese note con il decreto di approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto ministeriale, i soggetti beneficiari dopo aver realizzato l’intervento oggetto di agevolazione devono trasmettere al Ministero apposita istanza di erogazione entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “News” e “Bandi e Avvisi” e legge nella piattaforma telematica “incentivi.gov.it”. Con la predetta modalità è assolto l’obbligo di pubblicità legale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per i previsti adempimenti di competenza.
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