“Tipologie di attività”, “attività soggette” e “attività non soggette”: sono questi i tre punti fondamentali sui quali si sofferma il dipartimento dei vigili del fuoco. Ecco come sono evidenziati i principali elementi di novità delle modifiche già apportate al «Codice» e come devono essere recepiti in sede di progettazione, di realizzazione e di esercizio. La circolare 15 ottobre 2019, n. 15406, “illumina” alcuni aspetti del D.M. 12 aprile 2019
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