Secondo la sentenza del Tar Brescia n. 155/2020, non è necessaria una perfetta corrispondenza con la programmazione urbanistica, in considerazione delle differenti finalità sottese alle due tipologie di pianificazione. In altre parole, si deve tenere conto della qualità dei luoghi e la tutela della salute collettiva, da un lato, e della presenza di attività (produttive e non) legittimamente esistenti sul territorio del Comune interessato, dall’altro
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