CO2: la regola tecnica per le reti di trasporto sono riportate nel decreto del Mase 10 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, n. 251.
In particolare, il documento riguarda:
- la progettazione,
- la costruzione,
- il collaudo,
- l'esercizio,
- la sorveglianza,
della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
Di seguito il testo del decreto del Mase 10 ottobre 2025.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 ottobre 2025
Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2
al sito di stoccaggio. (25A05766)
(Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, n. 251)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase
gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la
possibilita' di interconnessione e interoperabilita' dei sistemi
stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la
progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la
sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162», che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti
definiti in allegato A, agli impianti o sistemi di trasporto di nuova
realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonche' alle
riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2 , come
definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite in allegato A,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti
oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti
condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.
Art. 2
Clausola di reciproco riconoscimento
1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio le
valvole, i regolatori di pressione, le valvole di sicurezza, i
filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono
essere conformi al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di
attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi,
quando applicabili, anche regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e
che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi
futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni di
prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori
del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono
legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea, in Turchia o in uno stato dell'EFTA, parte
contraente dell'accordo SEE.
4. Se le autorita' competenti possono provare che un prodotto
specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato
membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell'EFTA,
parte contraente l'accordo SEE, non garantisce un livello di
protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa,
possono rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal
mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al
distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi
delle loro regole tecniche nazionali impediscono la
commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base
a tutti gli elementi scientifici pertinenti a disposizione delle
autorita' competenti, per quali motivi vincolanti di interesse
generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto
interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e
invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali
osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti
giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un
provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto
in questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella
motivazione della decisione definitiva. L'autorita' competente
notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi
di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si
applicano alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle
attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 sopra richiamato.
Art. 3
Procedure
1. Per le opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere
tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato
puo' presentare domanda motivata di deroga al Comitato centrale per
la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione
dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito, anche «Comitato»). Per
l'esame delle deroghe, il Comitato e' integrato da un rappresentante
del Ministero della salute e del Comitato italiano gas.
2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto soggette al rilascio del parere del Ministero delle
imprese e del made in Italy si applicano le procedure tecnico
amministrative di cui all'art. 56 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio
1971, n. 2445 e successive modificazioni si applicano le «Norme
tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto» di cui al decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 22
settembre 2022, n. 292.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2025
Allegato A
REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO
E SORVEGLIANZA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DI CO2
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Scopo ed ambito di applicazione
1.2 Definizioni
1.3 Classificazione delle condotte
1.4 Parametri del sistema di trasporto
1.4.1 Livelli di pressione
1.4.2 Composizione della miscela di CO2
1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto
1.5.1 Aspetti generali della sicurezza del sistema di trasporto
1.5.2 Sicurezza del flusso di CO2
1.5.3 Rilevamento delle perdite
2. CRITERI DI PROGETTAZIONE
2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione
2.2 Scelta del tracciato
2.3 Sezionamento in tronchi
2.4 Profondita' di interramento
2.5 Distanze di sicurezza delle condotte
2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati
2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati
2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di
concentrazione di persone
2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare
2.6 Distanze da linee elettriche
2.7 Parallelismi ed attraversamenti
2.8 Manufatti di protezione
2.9 Criteri di progetto dei punti di linea (punti di
intercettazione di linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento
apparati per la pulizia e l'ispezione interna)
2.10 Criteri di progetto delle centrali di spinta
2.11 Progettazione della protezione contro la corrosione
3. MATERIALI
3.1 Materiali metallici
3.2 Materiali non metallici
3.3 Lubrificanti
3.4 Rivestimento interno
4. COSTRUZIONE IN CANTIERE
4.1 Premessa
4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare
4.3. Giunzione delle condotte
4.4 Collaudo in opera delle condotte
4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e dei relativi
impianti all'esercizio
5. ESERCIZIO
5.1 Gestione della rete
5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento
5.3 Dati per il controllo della rete
5.4 Sistemi di comunicazione
5.5 Gestione delle emergenze
6. ISPEZIONE E MANUTENZIONE
6.1 Criteri generali
6.2 Sorveglianza delle condotte a terra
6.3 Sorveglianza delle condotte a mare
6.4 Misure e controlli per la protezione contro la corrosione
esterna
6.5 Ispezioni interne delle condotte
6.6 Manutenzione degli impianti, dei punti di linea e delle
centrali di spinta
6.7 Apparati a pressione
6.7.1 Recipienti
6.7.2 Accessori di sicurezza
7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE E DEGLI EMETTITORI INDUSTRIALI
7.1 Generalita'
7.2 Condotta di alimentazione
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno
delle utenze industriali
7.4 Rete di adduzione
8. RICONVERSIONE DI CONDOTTE ESISTENTI AL TRASPORTO DI CO2
8.1 Generalita'
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Scopo ed ambito di applicazione
Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la
progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la
sorveglianza delle reti di trasporto di CO2 in fase gassosa, ed i
relativi aspetti di sicurezza, allo scopo di garantire la sicurezza e
l'affidabilita' del sistema di trasporto stesso.
Esse si applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di
trasporto di CO2 gassosa, compresi nei seguenti limiti:
confine di Stato;
punto di ingresso dagli impianti di rigassificazione;
punto di ingresso dagli impianti degli emettitori;
punto di consegna agli impianti di stoccaggio;
punto di consegna alle utenze industriali.
Il sistema di trasporto di CO2 puo' quindi essere suddiviso nelle
seguenti parti:
condotte a terra (ad esclusione di quelle incluse negli
impianti di stoccaggio);
condotte a mare entro i limiti delle acque territoriali (ad
esclusione di quelle incluse negli impianti di stoccaggio);
punti di linea;
impianti di regolazione della pressione;
impianti di misura di portata, pressione, temperatura e
composizione della miscela di biossido di carbonio;
centrali di spinta (ad esclusione delle centrali di
compressione all'interno dei siti di stoccaggio e le apparecchiature
di compressione all'interno degli impianti degli emettitori).
Le prescrizioni riguardanti gli impianti degli emettitori che
alimentano la rete di trasporto, gli impianti di rigassificazione,
gli impianti di stoccaggio, gli impianti degli utenti industriali,
devono garantire la possibilita' di interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi, in maniera coerente con le
prescrizioni della presente regola tecnica.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente regola
tecnica, si applicano le norme emanate dall'Ente italiano di
normazione (UNI), dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e, in
mancanza di queste, le normative internazionali maggiormente
utilizzate in materia.
Per le condotte a mare, oltre a quanto riportato in questa
regola, si deve fare riferimento per tutti gli argomenti tecnici
specifici (quali, a titolo di esempio, il calcolo dello spessore, la
saldatura, i materiali) alle norme emanate dall'Ente italiano di
normazione (UNI) e, in mancanza di queste, le normative e gli
standard internazionali maggiormente utilizzate in materia.
1.2 Definizioni
Condotta: l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri
pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto di CO2 .
Impianti: complesso dei dispositivi ed elementi costituiti dagli
impianti di riduzione e regolazione della pressione e dagli impianti
di misura della miscela di CO2 .
Impianti di stoccaggio: complesso dei dispositivi ed elementi
costituiti dagli impianti di pertinenza dei siti di stoccaggio cosi'
come definiti nel decreto legislativo n. 162/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tra questi impianti si includono gli
impianti di compressione per l'iniezione della CO2 e le condotte per
tale scopo.
Punti di linea: aree destinate a contenere valvole e pezzi
speciali con funzioni di intercettazione di CO2 , di lancio e
ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle
condotte, di terminali marini; le stesse, sono assimilate alla
condotta.
Centrale di spinta: complesso dei dispositivi ed elementi posti
lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del flusso di CO2
per permetterne il trasporto.
Miscela di biossido di carbonio (CO2 ): miscela composta
prevalentemente da biossido di carbonio (di solito > 95% mol CO2 ).
Nel presente documento «CO2 ».
Emettitore: operatore delle strutture industriali, comprensive
dei sistemi di cattura, delle condotte e di tutte le apparecchiature
correlate, che collega dette strutture industriali al sistema di
trasporto presso un punto di ingresso. Le strutture dell'emittore non
sono parte del sistema di trasporto. L'emittore e' vincolato dalle
disposizioni di questo documento nelle modalita' di consegna di CO2
nella rete di trasporto.
Impianti degli emettitori: complesso dei dispositivi ed elementi
che costituiscono gli impianti di pertinenza degli emettitori. Tra
questi impianti, oltre all'impianto di processo dell'emettitore
industriale, si includono gli impianti di cattura, sistemi di
compressione, trattamento, regolazione e misura, o quant'altro
necessario alla messa a specifica della CO2 , a monte del punto di
ingresso alla rete di trasporto. Grado di utilizzazione del
materiale: coefficiente che definisce il livello di sollecitazione
ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento. E'
il reciproco del coefficiente di sicurezza.
Nucleo abitato: un fabbricato o un agglomerato di fabbricati la
cui popolazione sia superiore a 300 unita'.
Distanza della condotta dai fabbricati: la minima distanza,
misurata in orizzontale, intercorrente tra l'asse della condotta e il
perimetro del fabbricato. Per ulteriori dettagli sui fabbricati, fare
riferimento alla circolare prot. n. 10694 del 5 settembre 2014
emanata dai Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
Manufatto di protezione: si intende l'opera realizzata sulla
condotta, al fine di accrescere il grado di sicurezza della stessa,
costituita da un manufatto chiuso (tubo di protezione o cunicolo)
avente la funzione di protezione meccanica della tubazione o
manufatto aperto (beole in calcestruzzo, piastre, coppelle in
acciaio, cemento armato, polietilene o altro materiale idoneo allo
scopo) avente, oltre che funzione di protezione meccanica della
condotta, anche quella di ripartizione dei carichi. Qualora tale
manufatto abbia funzione drenante, esso sara' chiuso, sigillato alle
estremita' e provvisto di dispositivi (sfiati) per convogliare verso
l'esterno eventuali fuoriuscite di CO2 .
Personale qualificato: personale che ha dimostrato di possedere
le specifiche capacita' e competenze professionali richieste per
svolgere una determinata attivita' lavorativa.
Personale certificato: personale in possesso di certificato
rilasciato da un organismo di certificazione che attesta, sulla base
di una procedura di certificazione, la competenza per svolgere una
determinata attivita' lavorativa.
Profondita' d'interramento: la distanza compresa tra la
generatrice superiore del tubo e la superficie del terreno.
Pressione di progetto (DP): pressione relativa alla quale si
riferiscono i calcoli di progetto.
Pressione di collaudo idraulico (TP): pressione minima relativa
alla quale la condotta o gli impianti sono sottoposti durante il
collaudo idraulico.
Pressione operativa (OP): pressione relativa che si puo'
verificare entro un sistema nelle condizioni di normale esercizio; i
livelli di OP possono eccedere i valori di taratura dei dispositivi
di controllo e di regolazione a causa della dinamica del sistema.
Pressione massima di esercizio (MOP): massima pressione relativa
alla quale un sistema puo' essere fatto funzionare in modo continuo
nelle condizioni di normale esercizio.
Pressione limite di esercizio temporaneo (TOP): pressione di
taratura del sistema di sicurezza in condizioni di guasto del sistema
di controllo principale.
Pressione massima accidentale (MIP): massima pressione a cui una
condotta puo' essere soggetta, limitata dal sistema di sicurezza
stesso o quando previsti, da altri dispositivi per limitare la
pressione nel caso di eventuale mancanza di perfetta tenuta in
chiusura del sistema principale.
Modifiche sostanziali della condotta e degli impianti (MSCI):
variazioni concernenti la potenzialita', il tracciato, la concezione
degli impianti o sistemi stessi. In particolare, per modifiche
sostanziali alla condotta e agli impianti, si intendono:
interventi a fronte di sviluppo urbanistico successivo alla
posa della condotta che comportino variante al tracciato originario;
realizzazione di una variante significativa al tracciato;
sostituzione di tratti di condotte con variazione delle
dimensioni geometriche della tubazione (esempio sostituzione di un
tratto di condotta con tubazione di diametro superiore/inferiore pur
mantenendo lo stesso tracciato);
modifiche dell'ubicazione dei punti di sezionamento della linea
(esempio per eliminazione e/o nuovi inserimenti);
le modifiche significative o rifacimento integrale del circuito
principale del gas, anche di singole sezioni di impianto;
modifica della pressione massima di esercizio (MOP) o tipo
della condotta.
Non sono considerate modifiche sostanziali della condotta e degli
impianti:
le implementazioni e le manutenzioni straordinarie realizzate
su tubazioni e/o apparati impiantistici, quali ad esempio la
realizzazione di opere di protezione meccanica (esempio cunicoli e/o
tubi di protezione realizzati per mantenere in norma la condotta a
fronte di interferenze con altri servizi interrati, strade, aree
pavimentate adibite al transito di automezzi o per garantire le
distanze minime di sicurezza dagli edifici isolati o per altre
esigenze operative);
le sostituzioni di tratti di condotta in loco mediante
l'utilizzo di materiali con le stesse caratteristiche meccaniche di
classe e spessore;
gli adeguamenti impiantistici meccanici, pneumatici o elettrici
di processo, realizzati non sul circuito principale e che non
alterano le potenzialita' dell'impianto;
qualsiasi altra modifica non intesa nell'elenco di modifiche
sostanziali.
1.3 Classificazione delle condotte
Le condotte per il trasporto di CO2 si classificano in:
condotte di tipo 1: le condotte che ricevono CO2 da una o piu'
condotte e che lo trasportano o ad un'altra condotta o al punto di
consegna per lo stoccaggio;
condotte di tipo 2: rientrano in questo tipo due tipologie di
condotte:
le condotte che ricevono CO2 da uno o piu' punti di ingresso
e che lo trasportano ad una condotta di tipo 1;
le condotte che ricevono CO2 da una condotta di tipo 1 e che
lo trasportano ad uno o piu' utenze industriali.
La classificazione delle condotte in tipo 1 e tipo 2 viene fatta
al momento della progettazione. In caso di condotta che trasporta CO2
da un singolo emettitore ad un punto di consegna per lo stoccaggio,
essa puo' essere definita come una unica condotta di tipo 1 o come
due condotte, una iniziale di tipo 2 e una successiva di tipo 1.
Le condotte di tipo 1 sono generalmente ubicate all'esterno dei
nuclei abitati.
Le condotte di tipo 2 allacciano emittori o utenze industriali e
possono essere ubicate alla periferia dei nuclei abitati.
1.4 Parametri del sistema di trasporto
1.4.1 Livelli di pressione
La pressione di progetto (DP) deve essere uguale o superiore alla
pressione massima di esercizio (MOP) prevista.
La pressione massima di esercizio (MOP) deve essere tale da
garantire che, in tutte le condizioni di esercizio (incluse le
condizioni temporanee) ed in tutti i punti dell'intero sistema di
trasporto, la CO2 sia solamente in fase gassosa.
La relazione tra la pressione massima di esercizio (MOP),
pressione operativa (OP), pressione limite di esercizio temporaneo
(TOP) e pressione massima accidentale (MIP) deve essere conforme ai
valori sotto specificati:
Per garantire che la pressione all'interno di una condotta non
superi i livelli sopra indicati, devono essere presenti due sistemi:
un sistema di controllo principale; il cui compito e' quello di
mantenere la pressione di valle entro limiti della pressione MOP;
tuttavia, a causa della dinamica d'esercizio del sistema a valle, il
valore della pressione d'esercizio puo' eccedere il valore della
pressione MOP, nei limiti ammessi per la pressione OP;
il sistema di controllo della pressione deve essere configurato
per evitare che si possa formare una fase liquida in caso di
condizioni di chiusura della condotta;
un sistema di sicurezza; il cui scopo e' quello di prevenire
che in caso di guasto del sistema principale, la pressione nella
condotta di valle ecceda il valore ammesso; la pressione di taratura
del sistema di sicurezza non puo' eccedere la pressione TOP.
Le caratteristiche principali del sistema di sicurezza sono le
seguenti:
l'intervento deve essere di tipo automatico;
indipendente dal sistema di regolazione principale;
deve fornire un'adeguata protezione contro il superamento della
pressione nella condotta di valle in ogni situazione ragionevolmente
ipotizzabile;
la mancanza dell'energia ausiliaria deve provocare un'azione di
sicurezza del sistema; eccezioni a tale requisito sono permesse se,
il fluido sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato
come energia ausiliaria e l'alimentazione di tale fluido e' continua;
l'energia ausiliaria (elettricita', aria o fluido idraulico)
di una sorgente esterna viene sostituita dal fluido proveniente dal
sistema e l'alimentazione del fluido e' continua;
se vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali
ad esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la
perdita del segnale di tali strumenti deve provocare un'azione di
sicurezza del sistema;
il rilascio di CO2 nell'atmosfera per ripristinare i livelli di
pressione all'interno di una condotta e' ammissibile, ma deve
garantire che qualsiasi rilascio non sia pregiudizievole per la
sicurezza delle persone o che non influenzi significativamente
l'ambiente e che non provochi danni alle cose.
Nel caso di centrali di spinta, il sistema di sicurezza deve
essere seguito da un sistema di blocco, tarato alla pressione MIP, a
salvaguardia di eventuali incrementi di pressione dovuti al mancato
intervento del sistema di controllo principale e del sistema di
sicurezza.
Nel caso di collegamento di condotte in cui la pressione MOP di
monte sia inferiore o uguale alla pressione MIP di valle, potra'
essere prevista l'installazione del solo sistema di regolazione
principale o in alternativa del solo sistema di sicurezza; in
entrambi i casi la taratura di tali sistemi deve essere eseguita in
modo da non superare il valore di pressione MOP della condotta di
valle.
Per garantire la continuita' del trasporto in condizioni di
emergenza o per assetti operativi particolari della rete e per
limitati periodi di tempo, e' ammesso il collegamento tra reti aventi
pressione massima di esercizio diversa purche' la pressione di valle
sia mantenuta entro i limiti della pressione MOP della condotta di
valle tramite:
sistema di controllo continuo a distanza della pressione della
rete, oppure,
operazione manuale del bypass, con presidio continuo
dell'impianto, oppure,
l'installazione sul bypass di un solo sistema di sicurezza.
1.4.2 Composizione della miscela di CO2
La composizione della miscela di CO2 da trasportare deve essere
definita per garantire l'integrita' e il corretto funzionamento
dell'infrastruttura di trasporto. Le specifiche della composizione
devono:
a) garantire che la miscela contenga:
a. CO2 ≥ 95% in mol;
b. contenuto combinato di non condensabili e impurezze < 5%
in mol;
b) garantire che idrati o fase liquida non siano mai presenti
durante qualsiasi scenario operativo, inclusi gli eventi transitori
(ad esempio, il blowdown);
c) considerare gli impatti di tutte le impurita' nel flusso di
CO2 in tutte le condizioni operative nelle quale si determina il
valore massimo della pressione di saturazione;
d) considerare il livello di idrogeno presente e i suoi
eventuali effetti;
e) assicurare che il pericolo associato all'eventuale rilascio
in presenza di qualsiasi componente di impurita' sia inferiore
rispetto al pericolo associato alla CO2 stessa;
f) considerare il pericolo associato al rilascio in ambiente di
un'impurita' liquida o solida;
g) considerare il pericolo associato a possibili accumuli di
impurezze in qualsiasi punto del sistema trasporto;
h) considerare il rischio di corrosione interna delle condotte
per effetto di eventuali fasi liquide dovute a componenti igroscopici
che potrebbero essere presenti in miscela (come glicoli, ammine e
metanolo);
i) considerare l'effetto sulla corrosione di cui al punto h)
dato dallo scioglimento nella fase liquida indotta da un'impurita'
igroscopica di componenti polari;
j) considerare gli impatti di possibili reazioni chimiche, sia
tra diverse impurita', sia tra impurita' e CO2 ;
k) minimizzare la presenza di liquidi che potrebbero
accumularsi e prevenire l'accumulo di liquidi nelle condotte;
l) minimizzare la presenza di solidi e considerare l'impatto su
attrezzature come compressori e serbatoi.
1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto
1.5.1 Aspetti generali della sicurezza del sistema di trasporto
La continuita' e la sicurezza del trasporto di CO2 devono essere
garantiti dalla societa' di trasporto attraverso l'attuazione di
sistemi di prevenzione degli incidenti e la gestione delle eventuali
emergenze. Tali sistemi devono essere attuati mediante la definizione
di procedure e disposizioni aziendali che permettano di assegnare
ruoli e responsabilita' per la gestione di aspetti di sicurezza,
assicurando un'adeguata formazione ed addestramento del personale,
l'adozione di adeguate misure per l'esercizio e la manutenzione di
impianti e condotte e la gestione di eventuali situazioni di
emergenza.
L'impresa di trasporto di CO2 deve poter accedere liberamente
alle proprie condotte ed impianti con il personale ed i mezzi
necessari alla sorveglianza, all'esercizio e alla manutenzione.
Sara' cura dell'impresa di trasporto di CO2 acquisire i necessari
titoli, permessi, autorizzazioni e nulla osta che gli consentano di
realizzare la condotta e i relativi impianti ed esercitarne la
sorveglianza e la manutenzione.
E' pure compito dell'impresa di trasporto di CO2 apporre apposita
segnaletica lungo il tracciato della condotta, onde permettere ai
terzi l'agevole individuazione della sua collocazione. Il tutto al
fine di consentire l'adeguamento dei progetti interferenti con la
presenza delle condotte stesse e/o per l'esecuzione in sicurezza di
eventuali lavori da realizzarsi in prossimita' di queste.
Tale segnaletica, oltre ad individuare indicativamente il
tracciato della condotta, dovra' riportare i riferimenti
identificativi dell'impresa di trasporto.
La segnaletica dovra' essere ubicata, di norma, in punti
significativi del tracciato (es. attraversamenti, cambi di direzione,
ecc.) onde, all'occorrenza, permettere un agevole ed immediata
individuazione della sua collocazione.
Gli enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno
tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di
trasporto di CO2 nella predisposizione e/o nella variazione dei
propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente
normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di permessi,
autorizzazioni, concessioni e nulla osta.
Il trasportatore ove possibile realizza condotte ispezionabili
con apparati di ispezione interna della condotta. Di norma, devono
essere realizzate come ispezionabili condotte con DN ≥ 200 mm, di
lunghezza maggiore di 15 km. Le condotte di tipo 1 di lunghezza
maggiore di 6 km devono essere ispezionabili.
Il trasportatore, in progettazione ed in esercizio, deve
garantire la corretta gestione della integrita' della rete di
trasporto in tutte le fasi di vita della infrastruttura, tenendo
opportunamente in conto tutte le possibili azioni presenti sulle
condotte (ad esempio la pressione interna, eventuali carichi
longitudinali dovuti all'interazione tubo-terreno, la corrosione
interna ed esterna).
Agli approdi costieri, ultimata la realizzazione
dell'attraversamento marino, deve essere creato un corridoio di
rispetto che deve essere segnalato ai suoi estremi, per ognuno degli
approdi, da appositi pali segnaletici con idonei simboli e luci. Le
norme seguite si attengono al codice della navigazione.
Le prescrizioni contenute nel presente allegato devono essere
rispettate anche dagli altri utenti del suolo e sottosuolo nel caso
in cui le condotte di CO2 siano preesistenti.
1.5.2 Sicurezza del flusso di CO2
E' compito dell'impresa di trasporto eseguire uno studio di
sicurezza del trasporto di CO2 tramite condotte che includa:
la definizione delle condizioni ammissibili in termini di
portata e di condizioni operative e la gestione delle condizioni
operative per contrastare la formazione di fase liquida;
la gestione delle operazioni transitorie, come quelle causate
da variazioni delle velocita' di iniezione, cambiamenti
nell'approvvigionamento del flusso di CO2 , aumento repentino di
pressione, avvio, aumento progressivo, diminuzione progressiva e
chiusura (e riempimento dopo la chiusura dell'impianto a valle e
svuotamento dopo la chiusura dell'impianto a monte);
la verifica che la temperatura del fluido sia entro i limiti
operativi previsti, in diversi scenari: raffreddamento per
espansione, scambi di calore con l'ambiente circostante e variazioni
della temperatura ambiente;
la prevenzione della formazione di idrati;
la verifica della sicurezza di qualsiasi depressurizzazione
dovuta ad operazione manutentiva pianificata o non pianificata o ad
incidente;
l'identificazione di eventuali impatti sull'integrita' della
condotta e delle attrezzature associate dovuti alle condizioni di
flusso.
1.5.3 Rilevamento delle perdite
Si deve garantire che le perdite di contenimento siano rilevate e
che siano disponibili misure per rispondere a questi eventi. Il tempo
per il rilevamento dipendera' dalla dimensione della perdita.
Laddove un sistema di rilevamento delle perdite non sia
applicabile, si richiede una valutazione degli impatti specifici.
2. CRITERI DI PROGETTAZIONE
2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione
Lo spessore minimo, inteso come spessore nominale al netto delle
tolleranze negative di fabbricazione e dell'eventuale sovraspessore
di corrosione, deve essere calcolato utilizzando la seguente formula:
tmin = (DP x D)/(20 x Sp ), con Sp minore o uguale a f x Rt0,5 dove:
tmin e' lo spessore minimo del tubo espresso in mm;
DP e' la pressione di progetto, in bar;
D e' il diametro esterno della condotta, in mm;
Sp e' la sollecitazione circonferenziale ammissibile in MPa;
f e' il grado di utilizzazione;
Rt0,5 e' il carico unitario di snervamento minimo garantito, in
MPa.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore per le
condotte tipo 1 non deve superare 0,72 purche' siano soddisfatte le
maggiorazioni sulle distanze di sicurezza di cui alla tabella 1 o
0,57 in caso contrario.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore per le
condotte di tipo 2 non deve superare 0,30.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore per le
condotte delle linee a mare non deve superare 0,72.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore dei tubi
degli impianti di linea, degli impianti di riduzione e/o misura della
pressione, delle centrali, inclusi i tubi del circuito principale non
deve superare:
0,57 per la parte di circuito di impianti di condotte di tipo
1;
0,30 per la parte di circuito di impianti di condotte di tipo
2.
Devono essere garantiti almeno i seguenti spessori minimi, anche
se dall'applicazione delle formule di progetto risultino spessori di
calcolo inferiori:
1,8 mm per diametri esterni fino a 30 mm;
2,3 mm per diametri esterni oltre 30 e fino a 65 mm;
2,6 mm per diametri esterni oltre 65 e fino a 160 mm;
3,5 mm per diametri esterni oltre 160 e fino a 325 mm;
4,5 mm per diametri esterni oltre 325 e fino a 450 mm;
1% del diametro esterno per diametri esterni oltre 450 mm.
La progettazione dei raccordi (pezzi a T, collettori, riduzioni,
fondelli, inserti da saldare, ecc.) e delle curve prodotte in
fabbrica deve essere eseguita in conformita' con quanto previsto
dalla norma UNI EN 1594.
Il grado di utilizzazione da assumere per la progettazione dei
raccordi e delle curve prodotte in fabbrica non dovra' essere
superiore a quello previsto per la linea di trasporto o impianto sui
quali saranno inseriti.
2.2 Scelta del tracciato
Sicurezza, fattori ambientali e tecnici sono le principali
grandezze influenti per il tracciato di una condotta. Occorre tenere
debito conto dei vincoli e delle infrastrutture presenti sul
territorio.
Per la pianificazione del tracciato deve essere svolta
un'indagine conoscitiva del territorio e in particolare devono essere
acquisiti i fattori geologici, topografici, idrogeologici, gli
insediamenti urbani e i programmi dei Piani regolatori, l'esistenza
di eventuali aree protette ed i vincoli che su queste gravano,
l'esistenza di vincoli archeologici, la presenza di infrastrutture di
trasporto quali ad esempio strade, ferrovie e linee elettriche, di
corsi d'acqua e di aree di bonifica.
La scelta dell'ubicazione dei punti di linea muniti di
dispositivi di scarico, di cui al punto 2.3, deve essere attuata
verificando che le eventuali operazioni di scarico, in qualsiasi
condizione di esercizio, non possano arrecare alcun danno alle
persone.
La scelta del tracciato deve escludere il passaggio della
condotta in siti le cui caratteristiche morfologiche (ad esempio
conche o valli strette) comportino potenziali accumuli di CO2 in caso
di eventuale fuoriuscita a seguito di danneggiamento della condotta.
Se il passaggio attraverso siti di questo tipo non viene escluso,
devono essere attuate opportune specifiche azioni per ridurre gli
effetti di eventuali rilasci. Analoghe indagini preventive devono
essere condotte per definire il sito piu' idoneo per la costruzione
delle centrali di spinta.
Per il tracciato delle condotte a mare devono essere realizzate
delle ispezioni del corridoio di posa e del fondale marino
circostante per individuare e localizzare le caratteristiche
geologiche, le proprieta' geotecniche, la presenza di ostacoli come
relitti navali, residuati bellici e rottami vari, nonche' l'esistenza
di vincoli archeologici e di tutela ambientale. Devono inoltre essere
acquisiti i dati meteorologici ed oceanografici necessari per una
pianificazione dello specifico progetto e costruzione.
Nella definizione del tracciato devono essere considerate inoltre
le distanze di sicurezza delle condotte di cui al punto 2.5.
2.3 Sezionamento in tronchi
Le condotte a terra devono essere sezionate mediante
apparecchiature di intercettazione in accordo con quanto previsto
dalla norma UNI EN 1594.
Tutte le valvole di intercettazione devono essere telecomandate e
facilmente raggiungibili. Il sistema deve essere progettato per
rimanere attivo e funzionante anche in assenza di energia elettrica
dalla rete. Il sistema deve essere progettato per rimanere attivo e
funzionante anche in assenza di energia elettrica dalla rete.
Il sezionamento deve essere eseguito in modo tale che la distanza
tra le valvole di intercettazione non sia superiore a 10km per le
condotte di tipo 1 e 6km per le condotte di tipo 2.
Le condotte di tipo 2 devono essere isolabili dalle condotte di
tipo 1 tramite una valvola di intercettazione.
Le condotte, in ciascun tronco ottenuto a seguito del
sezionamento sopra indicato, devono essere munite di idonei
dispositivi di scarico, da ubicare di norma nell'area dei punti di
linea, che consentano di procedere rapidamente allo svuotamento del
tratto di condotta qualora se ne determini la necessita'. Le
operazioni di scarico, peraltro eccezionali e non automatiche, devono
essere effettuate con la massima cautela e in modo da non recare
pregiudizio alla sicurezza di persone o cose.
Quando non e' possibile alcun altro percorso, le condotte di tipo
2 possono attraversare nuclei abitati, a condizione che le stesse
siano sezionabili in tronchi con distanza tra le valvole di
intercettazione non superiore a 2km.
Eventi involontari di fuoriuscita per danneggiamento da una
rilevante sezione della condotta devono essere rilevati
tempestivamente e devono comportare, a valle della rilevazione,
l'immediata chiusura delle valvole telecontrollate di
intercettazione.
2.4 Profondita' di interramento
a) Le condotte devono essere di regola interrate ad una
profondita' di norma non inferiore a 0,90 m.
b) In terreni che presentano ondulazioni, fossi di scolo, cunette
e simili, e' consentita per brevi tratti una profondita' di
interramento minore di 0,90 m ma mai inferiore a 0,50 m.
c) In terreni rocciosi, e' consentita una profondita' di
interramento fino ad un minimo di 0,40 m.
d) Nel caso di condotte poste in sede stradale (carreggiata e
relative fasce di pertinenza), le stesse devono essere posate ad una
profondita' minima di interramento di 1,00 metro rispetto al piano di
rotolamento (carreggiata). E' consentita una profondita' minore, fino
ad un minimo di 0,50 metri, purche' si provveda alla realizzazione di
un manufatto di protezione della condotta che resista ai carichi
massimi del traffico. La protezione deve essere prolungata per almeno
0,50 m oltre il bordo della carreggiata nei tratti di accesso e di
abbandono della sede stradale.
Questa riduzione di profondita' di interramento non e' consentita
nel caso di strade statali, regionali, provinciali e autostrade.
Fatto salvo quanto prima detto che deve essere tenuto in
considerazione in funzione di un possibile ampliamento della strada,
nelle fasce di pertinenza per le quali possono esserci dislivelli
diversi rispetto alla carreggiata, si applicano le stesse profondita'
di interramento prevista ai paragrafi a), b), c). Nei tratti di
condotta posti in aiuole spartitraffico a distanza maggiore di 0,50 m
dal bordo della carreggiata, la profondita' di interramento puo'
essere ridotta fino ad un minimo di 0,50 metri. In tutti i casi e'
ammessa una profondita' di interramento di 0,50 m rispetto al fondo
delle cunette o del fosso di guardia.
e) Quando le condotte sono posate al di fuori della sede stradale
in manufatti di protezione o in protezioni equivalenti, e' consentita
una profondita' di interramento ridotta fino ad un minimo di 0,50 m e
nelle zone non destinate a traffico di veicoli, fino ad un minimo di
0,30 m.
f) Non e' concessa l'ubicazione delle condotte fuori terra al di
fuori delle aree recintate.
g) In tutti i casi assimilabili a quelli sopra descritti possono
essere adottate le stesse condizioni di posa.
Le prescrizioni sopraindicate non sono applicabili per le
condotte posate nelle aree recintate dei punti di linea, degli
impianti e delle centrali di spinta.
Le condotte a mare sono normalmente interrate solo in
corrispondenza degli approdi costieri. Particolari condizioni
ambientali potranno richiedere in determinate zone l'interramento o
la protezione della condotta con altri mezzi.
2.5 Distanze di sicurezza delle condotte
2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati
Fatto salvo quanto indicato ai punti 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4, le
distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di tipo 1
e tipo 2 sono determinate in base al diametro della condotta, al
grado di utilizzazione f e alla natura del terreno come indicato
nella tabella 1.
Tutte le soluzioni deducibili da detta tabella, ai fini delle
determinazioni delle distanze minime di sicurezza dai fabbricati,
sono indifferentemente applicabili.
Tabella 1. Correlazione tra le distanze in m delle condotte dai
fabbricati - Il diametro della condotta - la categoria di posa - il
grado di utilizzazione f.
Ai fini dell'applicazione della tabella 1 sono contemplate le
seguenti condizioni di posa delle condotte:
categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale
impermeabile, intendendo tali le pavimentazioni di asfalto, in
lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o
artificiale simile. Si considerano rientranti in questa categoria
anche quei terreni nei quali all'atto dello scavo di posa si
riscontri in profondita' una permeabilita' nettamente superiore a
quella degli strati superficiali;
categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto
superficiale impermeabile, purche' tale condizione sussista per una
striscia larga almeno due metri e coassiale alla condotta. Si
considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei
quali, all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondita' una
permeabilita' inferiore o praticamente equivalente a quella degli
strati superficiali;
categoria D - Tronchi contenuti in manufatti di protezione
chiusi drenanti di cui al punto 2.8, lungo i quali devono essere
disposti diaframmi alla distanza massima di 150 m e dispositivi di
sfiato verso l'esterno protetti contro l'intasamento.
I fabbricati ausiliari, destinati esclusivamente a contenere
apparecchiature e dispositivi finalizzati all'esercizio del servizio
di trasporto, devono mantenere una distanza di sicurezza dalle
condotte interrate o fuori terra, poste all'interno della recinzione
di punti di linea, impianti e centrali, pari almeno alla quota di
interramento della condotta stessa e tale da consentire la
manovrabilita' degli apparati per le condotte fuori terra, comunque
non inferiore a 0,90 m.
2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati
Le condotte di tipo 1 devono trovarsi ad una distanza non
inferiore a 100 m da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con
popolazione superiore a 300 unita'.
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia
possibile osservare la distanza di 100 m dai fabbricati appartenenti
a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unita', e'
consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori
che si desumono dalla tabella 1, purche' si impieghino tubi il cui
spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio
aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza
inferiore a 100 m.
In alternativa, nello stesso tratto, possono essere utilizzati
sulla condotta manufatti di protezione di cui al paragrafo 2.8,
rispettando:
le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa A
in caso di utilizzo di manufatti aperti con funzione di sola
protezione meccanica;
le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa B
in caso di utilizzo di manufatti chiusi con funzione di protezione
meccanica e drenaggio.
Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo
sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino
piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
Le condotte di tipo 2 possono attraversare i nuclei abitati a
condizione che le stesse, come detto al paragrafo 2.3, siano
sezionabili in tronchi con distanza tra le valvole di intercettazione
non superiore a 2km e che vengano rispettate le distanze che si
desumono dalla tabella 1.
2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di
concentrazione di persone
Le condotte di tipo 1 devono trovarsi ad una distanza non
inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettivita' (es.
ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a
trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a
100 unita', di seguito denominati «luoghi di concentrazione di
persone».
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia
possibile osservare la distanza di 100 m da «luoghi di concentrazione
di persone», e' consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque
non inferiore alle distanze di cui alla tabella 1, categoria di posa
A e B, purche' si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in
base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto
il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello
stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D
garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista
per la categoria di posa B.
Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori
calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una
distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella
tabella 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore
a quello previsto per la categoria di posa B.
Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo
sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino
piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
Nel caso di condotte di tipo 2 poste in prossimita' di «luoghi di
concentrazione di persone», dovra' essere garantita la distanza
minima in tabella 1 eccetto che per la categoria di posa D per la
quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non
superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per
tutto il tratto estendentesi a distanza minore.
2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare
Per quanto riguarda le condotte a mare, devono essere valutate
dalle autorita' competenti, lungo il tracciato della condotta, aree
di divieto di pesca, d'ancoraggio e comunque afferenti ad altre
attivita' che possano comportare un potenziale pericolo per la
sicurezza. Devono essere emanate dalle autorita' competenti eventuali
valutazioni di natura tecnica e divieti specifici.
2.6 Distanze da linee elettriche
Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori
per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le
distanze minime fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.
Per linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di
30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche
sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di
opere di protezione a difesa di tensioni indotte.
La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione
meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere
inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di
parallelismi. Tale distanza puo' essere eccezionalmente ridotta a 0,3
m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per
esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel
caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di
energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno
che non venga interposto un elemento separatore non metallico.
Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di
protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7. Non devono mai
essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia
e condotte per il trasporto di CO2 .
2.7 Parallelismi ed attraversamenti
Le procedure seguite e le attrezzature utilizzate durante la
realizzazione dell'attraversamento non devono causare danno o rendere
pericoloso l'utilizzo di ogni struttura attraversata o adiacente alla
condotta. Per quanto possibile, inoltre, gli attraversamenti devono
essere realizzati in modo tale che l'uso e la manutenzione della
condotta non intralci la circolazione su strade, ferrovie e tranvie e
non limiti l'utilizzo e la manutenzione degli altri servizi
attraversati.
Qualora la condotta sia preesistente, sara' cura degli
interessati alla realizzazione dell'opera interferente adottare le
precauzioni atte ad impedire danni o pericoli all'esercizio e alla
manutenzione della tubazione.
La progettazione dell'attraversamento deve considerare tutte le
sollecitazioni agenti sulla condotta, comprendendo sia le
sollecitazioni longitudinali che quelle circonferenziali.
Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie
e tranviarie extraurbane, si applicano le norme emanate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti a tutela degli impianti di
propria competenza.
Nel caso di attraversamenti di strade ed autostrade oltre a
quanto di seguito indicato si devono rispettare le prescrizioni del
codice della strada.
Per le condotte tipo 1, posate in sede stradale (carreggiata e
relative fasce di pertinenza) di autostrade e di strade statali,
regionali e provinciali, per attraversamenti o con percorso parallelo
alla carreggiata, deve essere previsto l'impiego di tubi il cui
spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio
aumentata del 25% oppure in alternativa la posa entro un manufatto di
protezione chiuso adeguatamente dimensionato per resistere ai carichi
esterni.
Per tali condotte i requisiti relativi alla maggiorazione dello
spessore (o all'applicazione del manufatto di protezione) devono
essere applicati per l'intera sede stradale e comunque per non meno
di 3 m dal limite della carreggiata.
Nei casi di attraversamento di linee tranviarie urbane la
profondita' di interramento della condotta non deve mai essere
inferiore ad 1 m misurata tra la generatrice superiore della condotta
stessa ed il piano di ferro; nel caso di condotte di tipo 1, i tubi
devono essere calcolati in base ad una pressione massima di esercizio
maggiorata del 25% fino ad una distanza di 1 m dalla rotaia piu'
vicina oppure la condotta deve essere collocata in manufatto di
protezione chiuso drenante per la stessa estensione.
Nei casi di percorsi paralleli a linee tranviarie urbane, la
distanza minima, misurata in senso orizzontale tra la superficie
esterna della condotta e la rotaia piu' vicina, non deve essere
inferiore a 3 m.
In prossimita' di opere d'arte l'attraversamento deve essere
realizzato in modo tale da non interessarne le strutture e consentire
la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento
delle opere stesse.
Nei casi di percorsi paralleli fra condotte non drenate ed altre
canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per
cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima
tra le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla
profondita' di interramento adottata per la condotta, salvo l'impiego
di diaframmi continui di separazione o manufatti di protezione chiusi
drenanti.
Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni
in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovra' essere
assicurata una distanza minima tra le superfici affacciate non
inferiore a 0,50 m. E' ammessa una distanza inferiore purche' si
mettano in atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra
le condotte e che non interferiscano con le operazioni di
manutenzione.
Tale ultima soluzione dovra' essere adottata anche nei casi di
parallelismi e di attraversamenti con impianti di irrigazione.
Nei casi di attraversamenti di condotte non drenate ad altre
canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per
cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza
misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non deve
essere inferiore a 1,50 m. Qualora non sia possibile osservare tale
distanza, la condotta deve essere collocata entro un manufatto di
protezione chiuso drenante che deve essere prolungato da una parte e
dall'altra dell'incrocio per almeno 3 m nei sovrappassi e 1 m nei
sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti
esterne della canalizzazione ed in ogni caso deve essere evitato il
contatto metallico tra le superfici affacciate. Quando tecnicamente
fattibile il manufatto di protezione chiuso drenante, di cui sopra,
puo' essere invece realizzato a protezione della canalizzazione
interferente.
Nel caso di percorsi paralleli o attraversamenti fra condotte non
contenute in un manufatto di protezione e tubi portacavi di usi
diversi non in pressione, al servizio della condotta, quali ad
esempio tubi portacavi per posa cavo telecomunicazione, e' consentito
che le distanze minime prescritte non vengano rispettate, purche' la
continuita' della canalizzazione sia interrotta mediante idonei
diaframmi o tappi di separazione, in ingresso ed in uscita dai
pozzetti e da edifici chiusi, ad evitare che le canalizzazioni siano
veicolo di trasporto di CO2 .
Per tali tubi portacavi, negli attraversamenti di strade,
ferrovie e tranvie urbane ed extraurbane e' ammessa la posa in
posizione adiacente alla condotta.
2.8 Manufatti di protezione
I manufatti di protezione citati ai punti 2.5, 2.6, 2.7 devono
essere dimensionati in relazione ai carichi a cui saranno sottoposti
in opera e potranno essere costituiti da:
manufatti di protezione aperti quali beole in calcestruzzo,
piastre o coppelle in acciaio, cemento armato, polietilene o altro
materiale idoneo allo scopo;
manufatti chiusi quali,
tubi in acciaio o in cemento o altro materiale idoneo allo
scopo, oppure,
cunicoli in muratura, in calcestruzzo realizzati in opera su
canalette o con elementi prefabbricati.
I manufatti di protezione aperti hanno funzione di protezione
meccanica e/o di ripartitori dei carichi e sono collocati al di sopra
della generatrice superiore della condotta.
I manufatti di protezione chiusi contengono completamente la
condotta e possono essere realizzati con funzione di:
protezione meccanica e drenaggio;
sola protezione meccanica.
Nel primo caso tra condotta e manufatto di protezione deve essere
assicurata una intercapedine libera o riempita con materiale drenante
che sara' resa comunicante con l'esterno mediante il collegamento di
uno o piu' sfiati.
Nel secondo caso invece l'intercapedine tra condotta ed il
manufatto potra' essere riempita con materiale non drenante; non sono
richiesti sfiati.
Nel caso di tubi di protezione devono essere applicati sulla
condotta distanziatori di materiale plastico per evitare il contatto
metallico tra condotta e manufatto di protezione o il danneggiamento
al rivestimento.
La giunzione dei vari elementi costituenti i manufatti di
protezione drenanti deve garantire la sigillatura e la continuita'
della protezione.
Le estremita' dei manufatti di protezione chiusi devono essere
sigillate alle estremita' con idonei dispositivi e/o materiali.
I manufatti di protezione con funzione drenante dovranno essere
suddivisi in tratti con diaframmi come indicato al punto 2.5 per la
categoria di posa D.
Gli sfiati devono essere costruiti con tubi di diametro non
inferire a 30 mm e devono essere in numero di uno per i tratti di
lunghezza inferiori o uguali a 30 m e in numero di due per i tratti
di lunghezza maggiore.
Gli sfiati potranno essere ubicati sul manufatto di protezione o
lateralmente ad esso, ad una distanza non inferiore a 10 m (condotta
con grado di utilizzazione f<=0,57) o 15 m (condotta con grado di
utilizzazione f>0,57) dal fabbricato piu' vicino e comunque in
posizione tale:
da non arrecare disturbo e pericolo al transito di veicoli o
persone;
da evitare che eventuali perdite possano interessare fabbricati
o arrecare danno a persone;
da essere accessibili per il controllo.
2.9 Criteri di progetto dei punti di linea (punti di
intercettazione di linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento
apparati per la pulizia e l'ispezione interna)
I punti di linea devono essere progettati in accordo con la norma
UNI EN 1594.
Il circuito principale di CO2 dei punti di linea interrati e'
soggetto alle stesse regole riguardanti le condotte di cui al punto
2.5 per le modalita' di posa B e D purche', in quest'ultimo caso, sia
assicurato il drenaggio di CO2 in modo che eventuali perdite non
interessino fabbricati.
Qualora il circuito principale dei punti di linea sia realizzato
fuori terra si deve rispettare una distanza minima dai fabbricati di
10 metri.
Gli impianti con condotte o apparati fuori terra, o con
dispositivi di manovra delle valvole fuori terra devono essere
recintati e tali recinzioni devono essere posizionate in modo che
eventuali fuoriuscite da tubazioni fuori terra non mettano in
pericolo la vita di persone al di fuori dell'impianto. Nel caso di
impianti completamente interrati non e' richiesta la recinzione
purche' i dispositivi di manovra delle valvole di intercettazione e
gli altri apparati da manovrare siano contenuti in appositi pozzetti
che permettano la manovra degli stessi dall'esterno.
2.10 Criteri di progetto delle centrali di spinta
Le centrali di spinta devono essere progettate in accordo alle
norme emanate dall'Ente italiano di normazione (UNI), dal Comitato
elettrotecnico Italiano (CEI) e, in mancanza di queste, le normative
internazionali maggiormente utilizzate in materia.
L'area di centrale deve essere opportunamente recintata e devono
essere attivate adeguate misure per evitare che personale non
autorizzato possa avere accesso all'area.
Nell'area della centrale, la distanza minima tra gli apparati
fuori terra in pressione e la recinzione, non deve essere inferiore a
10 m; in casi particolari, qualora non sia rispettata tale distanza,
devono essere implementate misure di mitigazione.
La limitazione della pressione in uscita deve essere assicurata
con il sistema di controllo e protezione descritto al paragrafo 1.4.1
e nei limiti di pressione stabiliti nello stesso paragrafo.
Qualora la pressione MOP della centrale sia superiore alla
pressione MOP della condotta, la limitazione della pressione sulla
condotta a valle della centrale di spinta potra' essere ottenuta con
lo stesso sistema di controllo e protezione di cui sopra, purche' per
il controllo del sistema sia utilizzata la misura di pressione della
stessa.
Il sistema di arresto di emergenza della centrale deve
permettere, in presenza di ben definiti eventi anomali, una corretta
procedura di arresto della centrale stessa, in grado di minimizzare
possibili danneggiamenti alle apparecchiature o l'insorgere di
situazioni di possibile pericolosita'.
Tale sistema deve attivare l'arresto di emergenza delle unita' di
compressione e chiudere le valvole di centrale secondo una sequenza
programmata, isolando cosi' la centrale dalla condotta. Il ripristino
dell'esercizio della centrale deve essere effettuato da personale in
sito, applicando una specifica procedura di controllo e verifica
funzionale.
L'arresto di emergenza deve essere attivabile sia in remoto che
in locale attraverso il sistema di controllo e supervisione della
Centrale, tramite opportuni comandi distribuiti nell'area
dell'impianto. Deve essere possibile isolare la centrale dalla
condotta collegata con il sistema di trasporto.
2.11 Progettazione della protezione contro la corrosione
I tubi e tutte le strutture metalliche interrate devono essere
opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento
isolante e protezione catodica. Le strutture posate fuori terra
soggette a condizioni di aggressivita' ambientale devono essere
opportunamente trattate con appositi cicli di pitturazione.
I rivestimenti isolanti devono essere scelti tenendo conto del
tipo di struttura da proteggere e di ambiente di posa, della presenza
della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento
e' soggetto nella fase di stoccaggio, trasporto, messa in opera ed
esercizio, al fine di garantire una funzionalita' ed una durata
adeguate.
Le caratteristiche dei rivestimenti per la condotta in relazione
al tipo di posa e le norme di applicazione dei rivestimenti sono
riportate nella norma UNI EN 1594.
Il sistema di protezione catodica deve essere progettato e
realizzato in accordo con la norma UNI EN 1594 al fine di garantire
il mantenimento della condotta nelle condizioni di immunita' dalla
corrosione.
Il sezionamento elettrico delle condotte, ottenuto tramite
l'inserimento di giunti isolanti, deve essere previsto qualora sia
necessario limitare l'interferenza dei campi elettrici esterni.
Le tensioni elevate provocate da parallelismi o incroci con linee
elettriche ad alta tensione o linee ferroviarie esercite in corrente
alternata, devono essere adeguatamente controllate e se necessario
limitate con opportuni interventi.
Si deve prevenire la formazione degli idrati garantendo una
sufficiente disidratazione di CO2 prima che entri nella rete. Il
contenuto di acqua deve essere specificato in termini di
concentrazione massima determinata in modo tale che la formazione di
fase acquosa e la corrosione non si verifichino. La pressione, la
temperatura e il contenuto di acqua devono essere misurati in
continuo a monte dei punti di ingresso nella rete.
Deve essere sviluppato e attuato un piano di gestione della
corrosione interna. Il suo ambito deve includere un piano in caso di
guasto del sistema di misura di controllo.
3. MATERIALI
3.1 Materiali metallici
I tubi ed i componenti utilizzati per la costruzione di condotte
per il trasporto di CO2 devono essere di acciaio.
I tubi devono essere conformi alle norme previste dalla UNI EN
1594 per condotte a terra e a norme specifiche per condotte a mare.
In aggiunta a quanto previsto da tali norme, devono essere applicati
i seguenti ulteriori requisiti:
per il rivestimento interno quanto previsto al paragrafo 3.4;
in relazione a spessore minimo, geometria e caratteristiche del
materiale delle tubazioni, deve essere verificato che sia garantito
l'arresto della frattura duttile longitudinale nelle condizioni di
pressione previste.
Per i componenti le condotte di trasporto di CO2 devono essere
rispettati i requisiti chimico fisici previsti per i materiali, la
conformita' alle norme tecniche indicate dalla norma UNI EN 1594. In
aggiunta a quanto previsto dalla UNI EN 1594, devono essere applicati
i seguenti ulteriori requisiti:
per le parti con componenti non metallici quanto indicato al
paragrafo 3.2;
per i lubrificanti, ove previsti, quanto indicato al paragrafo
3.3;
per il rivestimento interno quanto previsto al paragrafo 3.4.
I componenti stessi devono essere inoltre conformi anche alle
pertinenti direttive europee, ove applicabili, ed a quanto prescritto
nei relativi decreti legislativi di attuazione nazionale. Devono
inoltre riportare la relativa marcatura CE ove prevista.
I tubi ed i componenti previsti per condotte con MOP > 16 bar
possono essere utilizzati su condotte con MOP ≤ 16.
3.2 Materiali non metallici
I materiali non metallici devono essere qualificati per
garantire:
capacita' di resistere ad una rapida decompressione del fluido;
compatibilita' chimica con la CO2 senza causare decomposizione,
indurimento o un impatto negativo significativo sulle principali
proprieta' del materiale.
3.3 Lubrificanti
La compatibilita' del lubrificante deve essere documentata per la
composizione specifica della miscela di CO2 e per l'intervallo
operativo in termini di pressione e temperatura.
3.4 Rivestimento interno
Se viene applicato un rivestimento interno, il materiale deve
essere compatibile con i flussi di CO2 e in grado di resistere agli
scenari di decompressione rilevanti della condotta.
4. COSTRUZIONE IN CANTIERE
4.1 Premessa
Le imprese impiegate per la costruzione devono possedere le
caratteristiche necessarie per i lavori da eseguire. I lavori devono
essere effettuati in modo da garantire la sicurezza del personale
impiegato per la costruzione, la sicurezza di terzi, la salvaguardia
dell'ambiente e delle aree interessate dai lavori stessi, nonche'
l'integrita' dei materiali impiegati.
I lavori di costruzione devono essere eseguiti nel rispetto della
legislazione vigente e delle disposizioni e/o regolamenti locali.
4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare
La posa delle condotte e degli impianti a terra deve essere
eseguita in accordo con le modalita' e gli accorgimenti tecnici
previsti dalla norma UNI-EN 1594.
In caso di lavori di costruzione di condotte in prossimita' di
servizi di terzi interrati, il metodo di esecuzione dello scavo deve
essere tale da garantire la salvaguardia di tali servizi.
La posa di condotte in mare deve essere effettuata con mezzi
navali idonei per le varie fasi di lavorazione che la compongono.
4.3. Giunzione delle condotte
La giunzione in campo dei tubi per la formazione delle condotte
deve essere eseguita normalmente mediante saldatura per fusione.
Collegamenti mediante flange, filettature e giunti speciali di
accertata idoneita' devono essere limitati agli impianti e alle
centrali, e solo per casi particolari alle condotte (es. prese per
funzioni ausiliarie).
Le saldature delle condotte a terra devono essere eseguite in
accordo con la norma UNI EN 1594.
Le saldature della condotta devono essere effettuate da personale
certificato secondo procedure di saldatura qualificate.
Le saldature della linea e del circuito principale nei punti di
linea e negli impianti, devono essere ispezionate al 100% con
controllo non distruttivo utilizzando i metodi indicati dalla norma
UNI EN 1594.
Le operazioni di controllo non distruttivo devono essere
effettuate da personale certificato secondo procedure di controllo
qualificate.
4.4 Collaudo in opera delle condotte
Dopo la posa in opera delle condotte, si deve procedere alla
prova combinata di resistenza e di tenuta a pressione secondo le
modalita' ammesse dalla norma UNI EN 1594.
La condotta ed il circuito principale negli impianti di linea,
impianti di riduzione e centrali di spinta devono essere collaudati
ad una pressione pari ad almeno 1,30 MOP per le condotte di tipo uno
e di 1,50 MOP per condotte di tipo due;
Durante il collaudo, la pressione nella sezione piu' sollecitata
del tronco non deve dar luogo ad una tensione superiore al carico
unitario di snervamento minimo garantito per il tipo di materiale
impiegato. Durante il collaudo, la pressione non deve superare di
norma la pressione di prova idraulica in stabilimento dei componenti
e le pressioni di collaudo ammesse per i componenti.
Il collaudo della condotta puo' essere eseguito per tronchi.
Il collaudo delle condotte e' considerato favorevole se, dopo
almeno 48 ore, la pressione si e' mantenuta costante a meno delle
variazioni dovute all'influenza della temperatura ovvero se, in
relazione alle variazioni di temperatura e pressione, il volume del
liquido e' rimasto costante nei limiti della precisione degli
strumenti di misura utilizzati.
Nel caso di tronchi costituiti da tubazioni fuori terra di breve
lunghezza nei punti di linea o da impianti di riduzione e simili, il
collaudo e' considerato favorevole se, dopo almeno quattro ore, la
pressione si e' mantenuta costante a meno delle variazioni dovute
all'influenza della temperatura; in questi casi il collaudo puo'
essere eseguito fuori opera.
Per le condotte delle centrali di compressione la durata minima
del collaudo idraulico e' di 24 ore.
Dal collaudo su indicato possono essere esclusi i riduttori di
pressione, i contatori, i filtri e gli altri componenti per i quali
e' previsto il collaudo in fabbrica.
E' consentito l'inserimento in linea di spezzoni di tubo,
raccordi e pezzi speciali senza l'esecuzione del suddetto collaudo
purche' gli stessi siano collaudati in stabilimento ad una pressione
non inferiore a quella di collaudo prevista per la condotta.
Sono escluse dall'obbligo del collaudo idraulico quelle parti per
le quali il collaudo prima dell'inserimento in linea non sia
tecnicamente fattibile (ad esempio pezzi speciali per l'esecuzione di
una derivazione da una condotta in esercizio).
Tutte le saldature di collegamento dei tronchi di collaudo o di
inserimento nella condotta di pezzi speciali o spezzoni di tubo che
non sono state collaudate, dovranno essere controllate con metodo non
distruttivo in conformita' alle norme di riferimento indicate dalla
norma UNI EN 1594.
Sulle saldature di cui al punto precedente dovranno inoltre
essere eseguiti controlli alla ricerca di eventuali perdite che
potranno essere effettuati durante o dopo la messa in esercizio della
condotta. Per le condotte a mare, per le loro caratteristiche di
opere monolitiche realizzate solamente attraverso la saldatura di
tubi, senza valvole ne' collegamenti, il collaudo idraulico puo' non
essere eseguito se sostituito da altre opportune misure
precauzionali, eseguite in accordo a normative o standard tecnici di
riferimento in materia di collaudo di condotte a mare.
4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e dei relativi
impianti all'esercizio
Dopo lo svuotamento dell'acqua utilizzata per il collaudo a
pressione e prima della messa in esercizio della condotta,
dell'impianto o della centrale di spinta, si deve procedere
all'eliminazione dell'acqua residua con un idoneo procedimento (es.
essiccamento ad aria secca, essiccamento a vuoto, lavaggio con aria)
in modo da evitare la formazione di idrati durante l'esercizio e che
la presenza di acqua libera generi corrosione una volta immessa la
CO2 .
Le attivita' di messa in esercizio devono essere eseguite in
accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN 1594.
I disegni che riportano il tracciato della condotta e la
documentazione relativa ai collaudi devono essere raccolti in modo
organico e conservati per la vita dell'opera da parte dell'impresa di
trasporto di CO2 .
La necessita' di preservare la condotta tra le fasi di collaudo e
la entrata in esercizio deve essere valutata considerando la
compatibilita' con i requisiti di qualita' del gas (gas come azoto o
aria secca possono essere utilizzati per la preservazione della
condotta). I fluidi utilizzati per la conservazione devono essere
selezionati con una corretta considerazione dei requisiti per la
entrata in esercizio della condotta.
Dopo il completamento delle attivita' di costruzione, dei
collaudi idraulici, dello svuotamento e dell'essicamento, la condotta
e' considerata pronta per la messa in funzione. La pressurizzazione
di una condotta di CO2 richiede particolari considerazioni
progettuali. Il flusso di CO2 deve essere iniettato nella condotta in
modo da evitare la formazione di solidi, formazione di idrati, o il
raggiungimento di temperature al di sotto dei valori progettuali.
5. ESERCIZIO
5.1 Gestione della rete
Il servizio di trasporto viene effettuato sulla base dei
programmi richiesti dagli emettitori e utenti della rete, in
condizioni di efficienza, affidabilita' e sicurezza, garantite
dall'impresa di trasporto di CO2 attraverso l'esercizio della rete.
A tale scopo, l'impresa di trasporto di CO2 deve stabilire una
propria politica inerente alle attivita' di esercizio,
dispacciamento, sorveglianza e manutenzione e dotarsi di un'adeguata
organizzazione e sistemi anche per far fronte ad eventuali emergenze.
Salvo quanto di seguito indicato i criteri da utilizzare sono
quelli riportati nella norma UNI EN 1594.
L'impresa di trasporto di CO2 deve prevedere nella propria
organizzazione una struttura di dispacciamento in grado di
assicurare, in relazione all'estensione e alla complessita' della
propria rete, le attivita' sopra esposte.
5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento
In questo paragrafo sono descritte le attivita' minime che il
dispacciamento deve essere in grado di assicurare per l'esercizio
della rete di trasporto di CO2 .
L'organizzazione del dispacciamento deve essere in grado di
assicurare la programmazione operativa del trasporto secondo le fasi
temporali concordate con gli emettitori e le utenze industriali,
operatori esteri e il sistema di stoccaggio.
L'esercizio deve essere gestito in modo continuativo nell'arco
delle ventiquattrore. In particolare, esso deve garantire:
il bilanciamento fisico della rete;
l'attivazione delle procedure di emergenza;
il coordinamento degli interventi di emergenza;
il coordinamento operativo in occasione di lavori e
manutenzioni straordinarie;
il coordinamento operativo con gli altri operatori del sistema;
il controllo e l'accettazione del flusso in ingresso alla rete.
5.3 Dati per il controllo della rete
Per svolgere le attivita' sopra descritte il dispacciamento
utilizzera', in relazione all'estensione e alla complessita' della
struttura di trasporto dell'impresa, un sistema di acquisizione dei
dati fondamentali per l'esercizio del sistema stesso.
Devono essere acquisiti in via continuativa o su evento, e
conservati per un congruo periodo i dati di pressione, portata e
qualita' del flusso dai principali punti d'ingresso e punti di rete
significativi.
Per acquisizione dati di qualita' della miscela di CO2 si intende
sia il campionamento e l'analisi composizionale, sia la misurazione
della portata, per consentire la determinazione di:
il livello delle impurita' definite;
la portata massica totale della miscela di CO2 (biossido di
carbonio con impurezze);
la portata massica di CO2 pura all'interno della miscela;
il contenuto d'acqua e il punto di rugiada devono essere
misurati utilizzando un analizzatore di umidita'.
La misurazione deve garantire:
l'operazione e la gestione sicura del sistema;
la conformita' alle specifiche di composizione del flusso di
CO2 ;
la segnalazione della quantita' di CO2 trasferita e la gestione
commerciale.
Al fine di proteggere le condotte e le apparecchiature della rete
a valle, in base all'impatto potenziale e alla natura e al grado di
superamento, si devono implementare misure per garantire che il
sistema sia mantenuto in modalita' operativa sicura, ad esempio,
rifiutando la CO2 fuori specifica o, in casi estremi, spegnendo il
sistema.
5.4 Sistemi di comunicazione
L'impresa di trasporto deve disporre di un sistema di
telecomunicazione che, oltre a supportare l'attivita' del
dispacciamento, assicuri il collegamento e la trasmissione dei dati
con tutti gli operatori del sistema (compresi i dispacciamenti di
altre imprese di trasporto nazionali ed estere).
E' inoltre necessario che l'impresa di trasporto disponga di un
sistema sufficientemente affidabile di collegamento in fonia con il
personale che assicura gli interventi sugli impianti in occasione di
manutenzioni ordinarie, straordinarie e di emergenza.
5.5 Gestione delle emergenze
Si definisce «emergenza» ogni evento che si verifica
nell'esercizio del sistema di trasporto che possa risultare
pregiudizievole per la sicurezza di persone, delle cose e dei beni di
terzi, per l'ambiente in generale, o per la sicurezza
dell'impiantistica e la continuita' del trasporto.
Per far fronte a queste tipologie di emergenza l'impresa di
trasporto di CO2 deve dotarsi di una struttura organizzativa sul
territorio interessato dalla propria rete, in grado di assicurare un
servizio di rintracciabilita', reperibilita' e intervento in modo
continuativo nell'arco delle ventiquattro ore al fine di poter
assicurare, qualora necessario, un rapido intervento sui propri
impianti.
L'impresa di trasporto deve dotarsi di una procedura per la
gestione delle emergenze, nella quale devono essere definiti i ruoli,
le responsabilita', i criteri organizzativi e attuativi per la
predisposizione e l'impiego di personale, mezzi, attrezzature,
materiali e impianti per la prevenzione e protezione e relativi
controlli. Tale procedura deve essere costantemente mantenuta
aggiornata e tutto il personale operativo dell'impresa coinvolto
nella gestione delle emergenze deve essere opportunamente istruito
(formazione, addestramento e simulazioni scenari) per una sua
corretta applicazione. E' fatto obbligo all'impresa di trasporto di
dotarsi di un sistema di recapito automatico, presso un centro di
smistamento delle informazioni attivo e funzionante in modo
continuativo nell'arco delle ventiquattrore, delle segnalazioni
telefoniche che dovessero pervenire da Terzi in merito a
problematiche connesse con l'attivita' di trasporto.
6. ISPEZIONE E MANUTENZIONE
6.1 Criteri generali
Allo scopo di garantire il corretto esercizio e il mantenimento
delle necessarie condizioni di affidabilita' e di sicurezza, le
condotte per il trasporto di CO2 , le centrali di spinta e gli
impianti, devono essere oggetto delle necessarie attivita' di
ispezione e di manutenzione ordinarie e straordinarie.
L'impresa di trasporto di CO2 deve preparare un piano di
ispezione e manutenzione e quindi documentare in un apposito
registro, che puo' essere anche di tipo elettronico, l'esecuzione
degli interventi di manutenzione, gli esiti degli interventi stessi e
le eventuali anomalie riscontrate.
Salvo quanto di seguito indicato, i criteri generali da adottare
per la sorveglianza della condotta e la manutenzione dei componenti,
l'integrita' della condotta, l'esecuzione di lavori di riparazione
e/o inserimento su condotte in esercizio, sono quelli riportati nelle
norme UNI EN 1594.
L'integrita' e la funzionalita' dei componenti installati lungo
la condotta, negli impianti di riduzione e nelle centrali di
compressione in particolare deve essere periodicamente verificata.
La manutenzione deve essere mirata a mantenere o a riportare le
apparecchiature e gli impianti nella condizione in cui possano
espletare efficacemente la funzione richiesta, quale garanzia di
affidabilita' e sicurezza del servizio. Le operazioni di
manutenzione, a seconda della natura dell'intervento e delle
operazioni da eseguire, devono essere svolte da personale qualificato
ed opportunamente formato.
Le operazioni di ispezione e di manutenzione devono tenere in
considerazione sia le procedure e le prescrizioni di sicurezza a
tutela del personale operante, che il corretto utilizzo delle
attrezzature necessarie alla loro effettuazione.
Le frequenze delle attivita' manutentive (ove non previste da
norme), per tutte le apparecchiature, attrezzature, sistemi, ivi
inclusi quelli di prevenzione e protezione, devono essere stabilite
sulla base di valutazioni tecniche specifiche quali ad esempio
esperienza operativa pregressa, indicazioni presenti nei manuali di
uso e manutenzione, consigli del fabbricante.
6.2 Sorveglianza delle condotte a terra
Il controllo delle condotte deve essere attuato allo scopo di:
verificare la buona conservazione dei manufatti e della
segnaletica delle condotte, prevedendo appositi controlli per
rivelare la presenza di CO2 nei cunicoli e nei tubi di protezione
delle condotte stesse;
accertare eventuali azioni di terzi che possano interessare le
aree di rispetto delle condotte e le relative distanze di sicurezza;
verificare le condizioni morfologiche del territorio lungo il
tracciato della condotta e degli attraversamenti dei corsi d'acqua.
La frequenza di esecuzione del controllo di una condotta sara'
definita in base alle condizioni di progetto e di esercizio della
condotta stessa e dalle caratteristiche dei territori attraversati
(livello di urbanizzazione del territorio, grado di stabilita' dei
terreni attraversati, tipologia d'uso del territorio attraversato
dalla condotta).
6.3 Sorveglianza delle condotte a mare
In funzione delle specifiche condizioni di posa delle condotte
marine, delle caratteristiche dei fondali e dell'ambiente marino
attraversati, dell'attivita' antropica eventualmente presente nei
tratti marini, dell'eventuale ispezionabilita' interna delle condotte
e delle caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati,
l'impresa di trasporto deve definire ed attuare una opportuna
politica di sorveglianza delle condotte sottomarine.
6.4 Misure e controlli per la protezione contro la corrosione
esterna
Lungo le condotte a terra devono essere opportunamente
posizionati posti di misura per accertare l'efficacia dei sistemi di
protezione catodica. La protezione passiva applicata alle condotte
aeree ed agli apparati fuori terra deve essere oggetto di ispezioni
allo scopo di accertarne il buono stato di conservazione.
Lungo le condotte a mare protette con anodi sacrificali devono
essere eseguite ispezioni periodiche con adeguata strumentazione per
verificare l'efficienza del sistema di protezione catodica con
frequenza e modalita' stabilite nei piani di ispezione.
6.5 Ispezioni interne delle condotte
Al fine di verificarne l'integrita', le condotte a terra e a mare
possono essere ispezionate mediante il passaggio all'interno della
condotta di idonei dispositivi. Le frequenze di ispezione devono
essere stabilite in funzione delle condizioni e delle caratteristiche
di ogni singola condotta. Eventuali difetti riscontrati devono essere
valutati in base a criteri riconosciuti di buona tecnica che
garantiscano l'integrita' della condotta.
Eventuali difetti per i quali la valutazione sopra definita
richieda un intervento, potranno essere riparati con sistemi di
rinforzo che garantiscano il ripristino delle condizioni di progetto.
6.6 Manutenzione degli impianti, dei punti di linea e delle
centrali di spinta
Le operazioni di manutenzione da eseguire negli impianti, nei
punti di linea e nelle centrali di spinta, si suddividono in:
a) operazioni di conduzione, quali:
le verifiche ispettive;
il controllo delle perdite;
il controllo dei livelli su apparati di contenimento o di
raccolta liquidi;
le verifiche di funzionamento;
il controllo della manovrabilita' delle valvole di
intercettazione;
le verifiche delle tarature.
b) operazioni di manutenzione, ovvero operazioni che di norma
comportano lo smontaggio e il successivo rimontaggio delle singole
apparecchiature.
Sugli apparati posti sul circuito principale di CO2 devono essere
eseguite le necessarie operazioni di manutenzione allo scopo di
garantire il corretto esercizio degli impianti.
6.7 Apparati a pressione
Sulle attrezzature a pressione standard di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 devono essere eseguite le
operazioni di ispezione e di manutenzione previste dal manuale di uso
e manutenzione dell'apparato redatto dal costruttore.
Per recipienti a pressione di cui al decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 26 e per quelli realizzati in conformita' alla
normativa previgente, aventi volume maggiore di 25 litri e, se con
pressione massima ammissibile inferiore o uguale a 12 bar, aventi
capacita' maggiore di 50 litri, tali operazioni devono comunque
comprendere le operazioni di ispezione e di manutenzione indicate al
punto 6.7.1.
Per gli accessori di sicurezza invece, tali operazioni devono
comprendere le operazioni di verifica di funzionalita' cui al punto
6.7.2.
6.7.1 Recipienti
I recipienti a pressione devono essere oggetto di operazioni di
ispezione per verificarne l'integrita'.
Qualora dette operazioni di ispezione dovessero riscontrare
difetti che possano in qualche modo pregiudicare l'esercibilita' del
recipiente, dovranno essere intraprese le azioni piu' opportune di
ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure
valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore
esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.
Tali operazioni di ispezione devono avere una frequenza
decennale; la frequenza di tali verifiche va modificata qualora il
fabbricante delle singole attrezzature nel manuale d'uso e
manutenzione indichi periodicita' di interventi inferiori.
Le operazioni di ispezione per le verifiche di integrita'
consistono in esame visivo eseguito dall'esterno e, ove possibile,
dall'interno delle varie membrature, in controlli spessimetrici ed
eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di
situazioni evidenti di danno.
Qualora il recipiente a pressione abbia caratteristiche tali da
non consentire un'esaustiva ispezionabilita' a causa della presenza,
su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o
rivestimenti interni o esterni inamovibili, l'ispezione deve essere
integrata, limitatamente alle camere interessate, da una prova di
pressione a 1,125 volte la massima pressione ammissibile che puo'
essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
La prova a pressione con fluido allo stato liquido puo' essere
sostituita, previa predisposizione di opportuni provvedimenti
cautelativi, con una prova di pressione con un gas inerte ad un
valore di 1,1 volte la massima pressione ammissibile.
Ispezioni alternative e/o con periodicita' differenti, ma tali da
garantire un livello di protezione equivalente, possono essere
accettate per casi specifici, fatto salvo quanto previsto nelle
istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura
stessa.
6.7.2 Accessori di sicurezza
Gli accessori di sicurezza devono essere oggetto di operazioni
per la constatazione della loro funzionalita'.
La verifica di funzionalita' degli accessori di sicurezza puo'
essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove sia
possibile e non sia pregiudizievole per le condizioni di esercizio,
determinandone l'intervento in opera.
La verifica di funzionalita' degli accessori di sicurezza deve
essere eseguita di norma ogni due anni. La frequenza di esecuzione di
tale verifica e' specifica per ogni tipologia di attrezzatura e deve
essere individuata tenendo presente le condizioni di esercizio e le
modalita' di gestione dell'accessorio stesso. L'analisi delle
condizioni di esercizio e delle modalita' di gestione dell'accessorio
di sicurezza potrebbero determinare l'esecuzione della verifica di
funzionalita' con frequenza diversa (inferiore o superiore) rispetto
a quanto sopra indicato.
7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE E DEGLI EMETTITORI INDUSTRIALI
7.1 Generalita'
Per le installazioni interne degli emettitori industriali e delle
eventuali utenze industriali vengono prescritte soluzioni tecniche
analoghe a quanto previsto per la rete di trasporto. Le minori
distanze di sicurezza disponibili per l'installazione delle condotte
e degli impianti di riduzione e misura, nell'ambito di un impianto
industriale sono compensate dalla presenza all'interno dell'impianto
di solo personale a conoscenza dei rischi relativi alle attivita' che
all'interno dell'impianto si svolgono.
Le installazioni interne degli emettitori industriali sono
generalmente costituite da:
l'impianto di cattura e trattamento della miscela di CO2 ;
l'impianto di compressione (con regolazione) e di misura
(composizione e portata);
una condotta che dal sistema di compressione e di misura
conduce CO2 al punto di ingresso della rete in una condotta di tipo 2
(condotta di alimentazione).
Le installazioni interne delle utenze industriali sono
generalmente costituite da:
una condotta di tipo 2 che dalla rete esterna adduce CO2
all'impianto di riduzione della pressione e di misura dell'utenza
(condotta di alimentazione);
l'impianto di riduzione della pressione (se necessario) e di
misura (composizione e portata);
rete di condotte che da tale impianto adducono CO2 agli
apparecchi di utilizzazione (rete di adduzione).
La rete di adduzione realizzata in conformita' ai requisiti
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, dovra' comunque
rispettare le modalita' di installazione e le distanze di sicurezza
previste nel presente decreto.
7.2 Condotta di alimentazione
La condotta di alimentazione deve essere progettata, costruita e
collaudata secondo le prescrizioni stabilite per la rete esterna,
salvo quanto sotto riportato.
Il tracciato della condotta deve essere scelto in modo da evitare
la vicinanza di opere, manufatti, cumuli di materiale, ecc., che
possano danneggiare la condotta oppure creare pericoli derivanti da
eventuali fughe.
Nei tratti fuori terra la condotta deve essere opportunamente
protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico si fosse
costretti a prescegliere un tracciato lungo il quale dovessero
incontrarsi degli edifici, deve essere tenuto presente quanto segue:
e' vietato il sottopasso degli edifici;
e' vietato l'attraversamento degli edifici entrando nel corpo
degli edifici stessi;
e' consentito il sorpasso di un edificio, purche' i tronchi di
condotta non interrati siano opportunamente protetti contro eventuali
danneggiamenti da azioni meccaniche esterne e siano fissati ai muri
dell'edificio con staffe di distanziamento; in tal caso la pressione
della condotta non deve essere superiore a 12 bar.
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno
delle utenze industriali
L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va
prevista come segue:
se la pressione massima prevista e' maggiore di 24 bar,
l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di
cinta;
se la pressione massima prevista e' superiore a 5 bar ed
inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla
maggiore distanza possibile dagli edifici e dai capannoni dello
stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro
di cinta.
7.4 Rete di adduzione
La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e
collaudata per quanto possibile secondo le prescrizioni stabilite per
le condotte di alimentazioni.
In caso di reti estese o ramificate deve essere accuratamente
studiata l'ubicazione delle apparecchiature di intercettazione.
8. RICONVERSIONE DI CONDOTTE ESISTENTI AL TRASPORTO DI CO2
8.1 Generalita'
Condotte esistenti, realizzate ed esercite per il trasporto di
gas naturale in conformita' alla regola tecnica di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 17 aprile 2008 ovvero in
conformita' con le preesistenti disposizioni gia' vigenti per quegli
impianti o sistemi di trasporto di precedente realizzazione con
riferimento alle parti di essi che non abbiano subito modifiche
sostanziali come definite all'Allegato A del medesimo decreto,
possono essere convertite al trasporto di CO2 solo a condizione che
vengano riqualificate per tale servizio in conformita' ai requisiti
descritti in questa regola.
Tale riqualificazione deve comprendere:
la verifica dei requisiti descritti in questa regola;
la valutazione e la realizzazione di eventuali modifiche per
adeguare a questa regola caratteristiche specifiche della rete
altrimenti non adeguate (a titolo di esempio: distanze di sicurezza
da fabbricati e nuclei abitati, adeguatezza di tutti i materiali,
dimensioni degli impianti, il posizionamento degli sfiati, distanze
tra le valvole di intercettazione ed il loro controllo, sistemi di
misura della composizione chimica e blocco, sistemi di misura idonei
al trasporto di CO2 );
valutazioni ed interventi preliminari alla conversione, quali
ad esempio:
la valutazione dell'idoneita' alla conversione dello stato di
integrita' della condotta;
la valutazione, la progettazione e l'esecuzione - se
necessario - di un'attivita' di pulizia e bonifica della condotta
prima della conversione al nuovo trasporto;
una valutazione delle potenziali reazioni del flusso di CO2
con il fluido precedente;
il cambio di direzione del flusso e le sue implicazioni.







