CO2: la regola tecnica per le reti di trasporto

CO2: la regola tecnica per le reti di trasporto
Pubblicato il decreto del Mase 10 ottobre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, n. 251.

CO2: la regola tecnica per le reti di trasporto sono riportate nel decreto del Mase 10 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, n. 251.

CO2: la regola tecnica per le reti di trasporto

In particolare, il documento riguarda:

  • la progettazione,
  • la costruzione,
  • il collaudo,
  • l'esercizio,
  • la sorveglianza,

della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.

Di seguito il testo del decreto del Mase 10 ottobre 2025.

CO2: la regola tecnica per le reti di trasporto

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 ottobre 2025

Regola tecnica per la progettazione,  la  costruzione,  il  collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture,  comprese  le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di  CO2
al sito di stoccaggio. (25A05766)
(Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, n. 251)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

e

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                    Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto  ha  per  scopo  l'emanazione  della  regola

tecnica  per  la  progettazione,   la   costruzione,   il   collaudo,

l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture,  comprese  le

stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto  di  CO2  in  fase

gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la

possibilita' di  interconnessione  e  interoperabilita'  dei  sistemi

stessi, di  cui  all'allegato  A,  recante  «Regola  tecnica  per  la

progettazione,  la  costruzione,  il  collaudo,  l'esercizio   e   la

sorveglianza delle reti di trasporto di  cui  all'art.  3,  comma  1,

lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162»,  che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  nei  limiti

definiti in allegato A, agli impianti o sistemi di trasporto di nuova

realizzazione  e  alle  loro  eventuali   modifiche,   nonche'   alle

riconversioni di condotte  esistenti  al  trasporto  di  CO2  ,  come

definite in allegato A.

3. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite in allegato  A,

le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  solo  alle  parti

oggetto di modifica, fermo restando il  rispetto  delle  preesistenti

condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.

 

                               Art. 2

                Clausola di reciproco riconoscimento

1. Le  attrezzature  a  pressione  standard  quali  ad  esempio  le

valvole, i regolatori  di  pressione,  le  valvole  di  sicurezza,  i

filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di  calore,  devono

essere conformi al decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  26  di

attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 15 maggio 2014.

2. Tutte le  apparecchiature  utilizzate  devono  essere  conformi,

quando applicabili, anche regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento

europeo e del  Consiglio  del  9  marzo  2011  che  fissa  condizioni

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione  e

che  abroga  la  direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio  e  successive

modificazioni ed integrazioni.

3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi

futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni  di

prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori

del campo  di  applicazione  delle  suddette  direttive  e  che  sono

legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro  Stato  membro

dell'Unione europea, in Turchia  o  in  uno  stato  dell'EFTA,  parte

contraente dell'accordo SEE.

4. Se le autorita'  competenti  possono  provare  che  un  prodotto

specifico legalmente fabbricato e/o  commercializzato  in  uno  Stato

membro dell'Unione europea, in Turchia, o  in  uno  Stato  dell'EFTA,

parte  contraente  l'accordo  SEE,  non  garantisce  un  livello   di

protezione equivalente a quello richiesto dalla  presente  normativa,

possono rifiutare l'immissione in  commercio  o  farlo  ritirare  dal

mercato  dopo  aver  indicato  per  iscritto  al  fabbricante  o   al

distributore (colui che commercializza il  prodotto)  quali  elementi

delle    loro    regole    tecniche    nazionali    impediscono    la

commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in  base

a tutti gli elementi  scientifici  pertinenti  a  disposizione  delle

autorita'  competenti,  per  quali  motivi  vincolanti  di  interesse

generale dette regole tecniche  devono  essere  imposte  al  prodotto

interessato e che non sono accettabili  regole  meno  restrittive,  e

invitato l'operatore  economico  a  formulare  le  proprie  eventuali

osservazioni, entro il termine di almeno quattro  settimane  o  venti

giorni lavorativi, prima che venga adottato  nei  suoi  confronti  un

provvedimento individuale di divieto di commercializzare il  prodotto

in questione e tenuto debitamente conto di  tali  osservazioni  nella

motivazione  della  decisione  definitiva.   L'autorita'   competente

notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando  i  mezzi

di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.

5. Le prescrizioni delle norme  indicate  nell'allegato  A  non  si

applicano alla progettazione, alla costruzione ed al  collaudo  delle

attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione

del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 sopra richiamato.

 

                               Art. 3

                              Procedure

1. Per le opere e gli impianti di cui  all'art.  1,  comma  1,  del

presente decreto,  qualora  per  particolari  esigenze  di  carattere

tecnico e/o di esercizio,  non  fosse  possibile  il  rispetto  delle

disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto  interessato

puo' presentare domanda motivata di deroga al Comitato  centrale  per

la sicurezza tecnica della transizione energetica e per  la  gestione

dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'art.  9  del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito, anche «Comitato»). Per

l'esame delle deroghe, il Comitato e' integrato da un  rappresentante

del Ministero della salute e del Comitato italiano gas.

2. Agli impianti ed alle opere di cui  all'art.  1,  comma  1,  del

presente decreto soggette al rilascio del parere del Ministero  delle

imprese e del  made  in  Italy  si  applicano  le  procedure  tecnico

amministrative di cui all'art. 56 del decreto legislativo  1°  agosto

2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Agli impianti ed alle opere di cui  all'art.  1,  comma  1,  del

presente decreto soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui  al

decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio

1971, n. 2445 e  successive  modificazioni  si  applicano  le  «Norme

tecniche per gli attraversamenti ed  i  parallelismi  di  condotte  e

canali convoglianti liquidi e gas con  ferrovie  ed  altre  linee  di

trasporto» di cui al  decreto  4  aprile  2014  del  Ministero  delle

infrastrutture e  dei  trasporti  come  modificato  dal  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  22

settembre 2022, n. 292.

 

                               Art. 4

                         Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2025

 

Allegato A

REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO

E SORVEGLIANZA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DI CO2

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo ed ambito di applicazione

1.2 Definizioni

1.3 Classificazione delle condotte

1.4 Parametri del sistema di trasporto

1.4.1 Livelli di pressione

1.4.2 Composizione della miscela di CO2

1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto

1.5.1 Aspetti generali della sicurezza del sistema di trasporto

1.5.2 Sicurezza del flusso di CO2

1.5.3 Rilevamento delle perdite

2. CRITERI DI PROGETTAZIONE

2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione

2.2 Scelta del tracciato

2.3 Sezionamento in tronchi

2.4 Profondita' di interramento

2.5 Distanze di sicurezza delle condotte

2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati

2.5.3  Distanze  di  sicurezza  nei  confronti  di  luoghi   di

concentrazione di persone

2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare

2.6 Distanze da linee elettriche

2.7 Parallelismi ed attraversamenti

2.8 Manufatti di protezione

2.9  Criteri  di  progetto  dei  punti   di   linea   (punti   di

intercettazione di linea, nodi,  stazioni  di  lancio  e  ricevimento

apparati per la pulizia e l'ispezione interna)

2.10 Criteri di progetto delle centrali di spinta

2.11 Progettazione della protezione contro la corrosione

3. MATERIALI

3.1 Materiali metallici

3.2 Materiali non metallici

3.3 Lubrificanti

3.4 Rivestimento interno

4. COSTRUZIONE IN CANTIERE

4.1 Premessa

4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare

4.3. Giunzione delle condotte

4.4 Collaudo in opera delle condotte

4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e  dei  relativi

impianti all'esercizio

5. ESERCIZIO

5.1 Gestione della rete

5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento

5.3 Dati per il controllo della rete

5.4 Sistemi di comunicazione

5.5 Gestione delle emergenze

6. ISPEZIONE E MANUTENZIONE

6.1 Criteri generali

6.2 Sorveglianza delle condotte a terra

6.3 Sorveglianza delle condotte a mare

6.4 Misure e controlli per la  protezione  contro  la  corrosione

esterna

6.5 Ispezioni interne delle condotte

6.6 Manutenzione degli impianti,  dei  punti  di  linea  e  delle

centrali di spinta

6.7 Apparati a pressione

6.7.1 Recipienti

6.7.2 Accessori di sicurezza

7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE E DEGLI EMETTITORI INDUSTRIALI

7.1 Generalita'

7.2 Condotta di alimentazione

7.3 Impianti di riduzione e misura  della  pressione  all'interno

delle utenze industriali

7.4 Rete di adduzione

8. RICONVERSIONE DI CONDOTTE ESISTENTI AL TRASPORTO DI CO2

8.1 Generalita'

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo ed ambito di applicazione

Le  presenti  norme  hanno   lo   scopo   di   regolamentare   la

progettazione,  la  costruzione,  il  collaudo,  l'esercizio   e   la

sorveglianza delle reti di trasporto di CO2 in  fase  gassosa,  ed  i

relativi aspetti di sicurezza, allo scopo di garantire la sicurezza e

l'affidabilita' del sistema di trasporto stesso.

Esse si applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di

trasporto di CO2 gassosa, compresi nei seguenti limiti:

confine di Stato;

punto di ingresso dagli impianti di rigassificazione;

punto di ingresso dagli impianti degli emettitori;

punto di consegna agli impianti di stoccaggio;

punto di consegna alle utenze industriali.

Il sistema di trasporto di CO2 puo' quindi essere suddiviso nelle

seguenti parti:

condotte  a  terra  (ad  esclusione  di  quelle  incluse  negli

impianti di stoccaggio);

condotte a mare entro i limiti  delle  acque  territoriali  (ad

esclusione di quelle incluse negli impianti di stoccaggio);

punti di linea;

impianti di regolazione della pressione;

impianti  di  misura  di  portata,  pressione,  temperatura   e

composizione della miscela di biossido di carbonio;

centrali  di  spinta   (ad   esclusione   delle   centrali   di

compressione all'interno dei siti di stoccaggio e le  apparecchiature

di compressione all'interno degli impianti degli emettitori).

Le prescrizioni riguardanti gli  impianti  degli  emettitori  che

alimentano la rete di trasporto, gli  impianti  di  rigassificazione,

gli impianti di stoccaggio, gli impianti  degli  utenti  industriali,

devono   garantire   la   possibilita'    di    interconnessione    e

l'interoperabilita'  dei  sistemi,  in  maniera   coerente   con   le

prescrizioni della presente regola tecnica.

Per quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  regola

tecnica,  si  applicano  le  norme  emanate  dall'Ente  italiano   di

normazione (UNI), dal Comitato elettrotecnico italiano  (CEI)  e,  in

mancanza  di  queste,  le   normative   internazionali   maggiormente

utilizzate in materia.

Per le condotte a  mare,  oltre  a  quanto  riportato  in  questa

regola, si deve fare riferimento  per  tutti  gli  argomenti  tecnici

specifici (quali, a titolo di esempio, il calcolo dello spessore,  la

saldatura, i materiali) alle  norme  emanate  dall'Ente  italiano  di

normazione (UNI) e,  in  mancanza  di  queste,  le  normative  e  gli

standard internazionali maggiormente utilizzate in materia.

1.2 Definizioni

Condotta: l'insieme di tubi, curve, raccordi,  valvole  ed  altri

pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto di CO2 .

Impianti: complesso dei dispositivi ed elementi costituiti  dagli

impianti di riduzione e regolazione della pressione e dagli  impianti

di misura della miscela di CO2 .

Impianti di stoccaggio: complesso  dei  dispositivi  ed  elementi

costituiti dagli impianti di pertinenza dei siti di stoccaggio  cosi'

come definiti  nel  decreto  legislativo  n.  162/2011  e  successive

modificazioni ed integrazioni. Tra questi impianti si  includono  gli

impianti di compressione per l'iniezione della CO2 e le condotte  per

tale scopo.

Punti di linea:  aree  destinate  a  contenere  valvole  e  pezzi

speciali con funzioni  di  intercettazione  di  CO2  ,  di  lancio  e

ricevimento  di  apparati  di  pulizia  ed  ispezione  interna  delle

condotte, di  terminali  marini;  le  stesse,  sono  assimilate  alla

condotta.

Centrale di spinta: complesso dei dispositivi ed  elementi  posti

lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del flusso di CO2

per permetterne il trasporto.

Miscela  di  biossido  di  carbonio  (CO2  ):  miscela   composta

prevalentemente da biossido di carbonio (di solito > 95% mol  CO2  ).

Nel presente documento «CO2 ».

Emettitore: operatore delle  strutture  industriali,  comprensive

dei sistemi di cattura, delle condotte e di tutte le  apparecchiature

correlate, che collega dette  strutture  industriali  al  sistema  di

trasporto presso un punto di ingresso. Le strutture dell'emittore non

sono parte del sistema di trasporto. L'emittore  e'  vincolato  dalle

disposizioni di questo documento nelle modalita' di consegna  di  CO2

nella rete di trasporto.

Impianti degli emettitori: complesso dei dispositivi ed  elementi

che costituiscono gli impianti di pertinenza  degli  emettitori.  Tra

questi  impianti,  oltre  all'impianto  di  processo  dell'emettitore

industriale,  si  includono  gli  impianti  di  cattura,  sistemi  di

compressione,  trattamento,  regolazione  e  misura,  o   quant'altro

necessario alla messa a specifica della CO2 , a monte  del  punto  di

ingresso  alla  rete  di  trasporto.  Grado  di   utilizzazione   del

materiale: coefficiente che definisce il  livello  di  sollecitazione

ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento.  E'

il reciproco del coefficiente di sicurezza.

Nucleo abitato: un fabbricato o un agglomerato di  fabbricati  la

cui popolazione sia superiore a 300 unita'.

Distanza della  condotta  dai  fabbricati:  la  minima  distanza,

misurata in orizzontale, intercorrente tra l'asse della condotta e il

perimetro del fabbricato. Per ulteriori dettagli sui fabbricati, fare

riferimento alla circolare  prot.  n.  10694  del  5  settembre  2014

emanata dai Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico

e della difesa civile.

Manufatto di protezione:  si  intende  l'opera  realizzata  sulla

condotta, al fine di accrescere il grado di sicurezza  della  stessa,

costituita da un manufatto chiuso (tubo  di  protezione  o  cunicolo)

avente  la  funzione  di  protezione  meccanica  della  tubazione   o

manufatto  aperto  (beole  in  calcestruzzo,  piastre,  coppelle   in

acciaio, cemento armato, polietilene o altro  materiale  idoneo  allo

scopo) avente, oltre  che  funzione  di  protezione  meccanica  della

condotta, anche quella di  ripartizione  dei  carichi.  Qualora  tale

manufatto abbia funzione drenante, esso sara' chiuso, sigillato  alle

estremita' e provvisto di dispositivi (sfiati) per convogliare  verso

l'esterno eventuali fuoriuscite di CO2 .

Personale qualificato: personale che ha dimostrato  di  possedere

le specifiche capacita'  e  competenze  professionali  richieste  per

svolgere una determinata attivita' lavorativa.

Personale  certificato:  personale  in  possesso  di  certificato

rilasciato da un organismo di certificazione che attesta, sulla  base

di una procedura di certificazione, la competenza  per  svolgere  una

determinata attivita' lavorativa.

Profondita'  d'interramento:  la   distanza   compresa   tra   la

generatrice superiore del tubo e la superficie del terreno.

Pressione di progetto (DP):  pressione  relativa  alla  quale  si

riferiscono i calcoli di progetto.

Pressione di collaudo idraulico (TP): pressione  minima  relativa

alla quale la condotta o gli  impianti  sono  sottoposti  durante  il

collaudo idraulico.

Pressione  operativa  (OP):  pressione  relativa  che   si   puo'

verificare entro un sistema nelle condizioni di normale esercizio;  i

livelli di OP possono eccedere i valori di taratura  dei  dispositivi

di controllo e di regolazione a causa della dinamica del sistema.

Pressione massima di esercizio (MOP): massima pressione  relativa

alla quale un sistema puo' essere fatto funzionare in  modo  continuo

nelle condizioni di normale esercizio.

Pressione limite di  esercizio  temporaneo  (TOP):  pressione  di

taratura del sistema di sicurezza in condizioni di guasto del sistema

di controllo principale.

Pressione massima accidentale (MIP): massima pressione a cui  una

condotta puo' essere soggetta,  limitata  dal  sistema  di  sicurezza

stesso o quando  previsti,  da  altri  dispositivi  per  limitare  la

pressione nel caso  di  eventuale  mancanza  di  perfetta  tenuta  in

chiusura del sistema principale.

Modifiche sostanziali della condotta  e  degli  impianti  (MSCI):

variazioni concernenti la potenzialita', il tracciato, la  concezione

degli impianti  o  sistemi  stessi.  In  particolare,  per  modifiche

sostanziali alla condotta e agli impianti, si intendono:

interventi a fronte di  sviluppo  urbanistico  successivo  alla

posa della condotta che comportino variante al tracciato originario;

realizzazione di una variante significativa al tracciato;

sostituzione  di  tratti  di  condotte  con  variazione   delle

dimensioni geometriche della tubazione (esempio  sostituzione  di  un

tratto di condotta con tubazione di diametro superiore/inferiore  pur

mantenendo lo stesso tracciato);

modifiche dell'ubicazione dei punti di sezionamento della linea

(esempio per eliminazione e/o nuovi inserimenti);

le modifiche significative o rifacimento integrale del circuito

principale del gas, anche di singole sezioni di impianto;

modifica della pressione massima  di  esercizio  (MOP)  o  tipo

della condotta.

Non sono considerate modifiche sostanziali della condotta e degli

impianti:

le implementazioni e le manutenzioni  straordinarie  realizzate

su  tubazioni  e/o  apparati  impiantistici,  quali  ad  esempio   la

realizzazione di opere di protezione meccanica (esempio cunicoli  e/o

tubi di protezione realizzati per mantenere in norma  la  condotta  a

fronte di interferenze con  altri  servizi  interrati,  strade,  aree

pavimentate adibite al transito  di  automezzi  o  per  garantire  le

distanze minime di  sicurezza  dagli  edifici  isolati  o  per  altre

esigenze operative);

le  sostituzioni  di  tratti  di  condotta  in  loco   mediante

l'utilizzo di materiali con le stesse caratteristiche  meccaniche  di

classe e spessore;

gli adeguamenti impiantistici meccanici, pneumatici o elettrici

di processo,  realizzati  non  sul  circuito  principale  e  che  non

alterano le potenzialita' dell'impianto;

qualsiasi altra modifica non intesa  nell'elenco  di  modifiche

sostanziali.

1.3 Classificazione delle condotte

Le condotte per il trasporto di CO2 si classificano in:

condotte di tipo 1: le condotte che ricevono CO2 da una o  piu'

condotte e che lo trasportano o ad un'altra condotta o  al  punto  di

consegna per lo stoccaggio;

condotte di tipo 2: rientrano in questo tipo due  tipologie  di

condotte:

le condotte che ricevono CO2 da uno o piu' punti di  ingresso

e che lo trasportano ad una condotta di tipo 1;

le condotte che ricevono CO2 da una condotta di tipo 1 e  che

lo trasportano ad uno o piu' utenze industriali.

La classificazione delle condotte in tipo 1 e tipo 2 viene  fatta

al momento della progettazione. In caso di condotta che trasporta CO2

da un singolo emettitore ad un punto di consegna per  lo  stoccaggio,

essa puo' essere definita come una unica condotta di tipo  1  o  come

due condotte, una iniziale di tipo 2 e una successiva di tipo 1.

Le condotte di tipo 1 sono generalmente ubicate  all'esterno  dei

nuclei abitati.

Le condotte di tipo 2 allacciano emittori o utenze industriali  e

possono essere ubicate alla periferia dei nuclei abitati.

1.4 Parametri del sistema di trasporto

1.4.1 Livelli di pressione

La pressione di progetto (DP) deve essere uguale o superiore alla

pressione massima di esercizio (MOP) prevista.

La pressione massima di  esercizio  (MOP)  deve  essere  tale  da

garantire che, in  tutte  le  condizioni  di  esercizio  (incluse  le

condizioni temporanee) ed in tutti i  punti  dell'intero  sistema  di

trasporto, la CO2 sia solamente in fase gassosa.

La  relazione  tra  la  pressione  massima  di  esercizio  (MOP),

pressione operativa (OP), pressione limite  di  esercizio  temporaneo

(TOP) e pressione massima accidentale (MIP) deve essere  conforme  ai

valori sotto specificati:

Per garantire che la pressione all'interno di  una  condotta  non

superi i livelli sopra indicati, devono essere presenti due sistemi:

un sistema di controllo principale; il cui compito e' quello di

mantenere la pressione di valle entro  limiti  della  pressione  MOP;

tuttavia, a causa della dinamica d'esercizio del sistema a valle,  il

valore della pressione d'esercizio  puo'  eccedere  il  valore  della

pressione MOP, nei limiti ammessi per la pressione OP;

il sistema di controllo della pressione deve essere configurato

per evitare che  si  possa  formare  una  fase  liquida  in  caso  di

condizioni di chiusura della condotta;

un sistema di sicurezza; il cui scopo e'  quello  di  prevenire

che in caso di guasto del  sistema  principale,  la  pressione  nella

condotta di valle ecceda il valore ammesso; la pressione di  taratura

del sistema di sicurezza non puo' eccedere la pressione TOP.

Le caratteristiche principali del sistema di  sicurezza  sono  le

seguenti:

l'intervento deve essere di tipo automatico;

indipendente dal sistema di regolazione principale;

deve fornire un'adeguata protezione contro il superamento della

pressione nella condotta di valle in ogni situazione  ragionevolmente

ipotizzabile;

la mancanza dell'energia ausiliaria deve provocare un'azione di

sicurezza del sistema; eccezioni a tale requisito sono permesse se,

il fluido sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato

come energia ausiliaria e l'alimentazione di tale fluido e' continua;

l'energia ausiliaria (elettricita', aria o fluido  idraulico)

di una sorgente esterna viene sostituita dal fluido  proveniente  dal

sistema e l'alimentazione del fluido e' continua;

se vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali

ad esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la

perdita del segnale di tali strumenti  deve  provocare  un'azione  di

sicurezza del sistema;

il rilascio di CO2 nell'atmosfera per ripristinare i livelli di

pressione  all'interno  di  una  condotta  e'  ammissibile,  ma  deve

garantire che qualsiasi  rilascio  non  sia  pregiudizievole  per  la

sicurezza  delle  persone  o  che  non  influenzi  significativamente

l'ambiente e che non provochi danni alle cose.

Nel caso di centrali di spinta,  il  sistema  di  sicurezza  deve

essere seguito da un sistema di blocco, tarato alla pressione MIP,  a

salvaguardia di eventuali incrementi di pressione dovuti  al  mancato

intervento del sistema di  controllo  principale  e  del  sistema  di

sicurezza.

Nel caso di collegamento di condotte in cui la pressione  MOP  di

monte sia inferiore o uguale alla  pressione  MIP  di  valle,  potra'

essere prevista  l'installazione  del  solo  sistema  di  regolazione

principale o  in  alternativa  del  solo  sistema  di  sicurezza;  in

entrambi i casi la taratura di tali sistemi deve essere  eseguita  in

modo da non superare il valore di pressione  MOP  della  condotta  di

valle.

Per garantire la  continuita'  del  trasporto  in  condizioni  di

emergenza o per  assetti  operativi  particolari  della  rete  e  per

limitati periodi di tempo, e' ammesso il collegamento tra reti aventi

pressione massima di esercizio diversa purche' la pressione di  valle

sia mantenuta entro i limiti della pressione MOP  della  condotta  di

valle tramite:

sistema di controllo continuo a distanza della pressione  della

rete, oppure,

operazione  manuale   del   bypass,   con   presidio   continuo

dell'impianto, oppure,

l'installazione sul bypass di un solo sistema di sicurezza.

1.4.2 Composizione della miscela di CO2

La composizione della miscela di CO2 da trasportare  deve  essere

definita per  garantire  l'integrita'  e  il  corretto  funzionamento

dell'infrastruttura di trasporto. Le  specifiche  della  composizione

devono:

a) garantire che la miscela contenga:

a. CO2 ≥ 95% in mol;

b. contenuto combinato di non condensabili e impurezze  <  5%

in mol;

b) garantire che idrati o fase liquida non siano  mai  presenti

durante qualsiasi scenario operativo, inclusi gli  eventi  transitori

(ad esempio, il blowdown);

c) considerare gli impatti di tutte le impurita' nel flusso  di

CO2 in tutte le condizioni operative  nelle  quale  si  determina  il

valore massimo della pressione di saturazione;

d) considerare  il  livello  di  idrogeno  presente  e  i  suoi

eventuali effetti;

e) assicurare che il pericolo associato all'eventuale  rilascio

in presenza  di  qualsiasi  componente  di  impurita'  sia  inferiore

rispetto al pericolo associato alla CO2 stessa;

f) considerare il pericolo associato al rilascio in ambiente di

un'impurita' liquida o solida;

g) considerare il pericolo associato a  possibili  accumuli  di

impurezze in qualsiasi punto del sistema trasporto;

h) considerare il rischio di corrosione interna delle  condotte

per effetto di eventuali fasi liquide dovute a componenti igroscopici

che potrebbero essere presenti in miscela  (come  glicoli,  ammine  e

metanolo);

i) considerare l'effetto sulla corrosione di cui  al  punto  h)

dato dallo scioglimento nella fase liquida  indotta  da  un'impurita'

igroscopica di componenti polari;

j) considerare gli impatti di possibili reazioni chimiche,  sia

tra diverse impurita', sia tra impurita' e CO2 ;

k)  minimizzare  la  presenza   di   liquidi   che   potrebbero

accumularsi e prevenire l'accumulo di liquidi nelle condotte;

l) minimizzare la presenza di solidi e considerare l'impatto su

attrezzature come compressori e serbatoi.

1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto

1.5.1 Aspetti generali della sicurezza del sistema di trasporto

La continuita' e la sicurezza del trasporto di CO2 devono  essere

garantiti dalla societa'  di  trasporto  attraverso  l'attuazione  di

sistemi di prevenzione degli incidenti e la gestione delle  eventuali

emergenze. Tali sistemi devono essere attuati mediante la definizione

di procedure e disposizioni aziendali  che  permettano  di  assegnare

ruoli e responsabilita' per la  gestione  di  aspetti  di  sicurezza,

assicurando un'adeguata formazione ed  addestramento  del  personale,

l'adozione di adeguate misure per l'esercizio e  la  manutenzione  di

impianti  e  condotte  e  la  gestione  di  eventuali  situazioni  di

emergenza.

L'impresa di trasporto di CO2  deve  poter  accedere  liberamente

alle proprie condotte  ed  impianti  con  il  personale  ed  i  mezzi

necessari alla sorveglianza, all'esercizio e alla manutenzione.

Sara' cura dell'impresa di trasporto di CO2 acquisire i necessari

titoli, permessi, autorizzazioni e nulla osta che gli  consentano  di

realizzare la condotta  e  i  relativi  impianti  ed  esercitarne  la

sorveglianza e la manutenzione.

E' pure compito dell'impresa di trasporto di CO2 apporre apposita

segnaletica lungo il tracciato della  condotta,  onde  permettere  ai

terzi l'agevole individuazione della sua collocazione.  Il  tutto  al

fine di consentire l'adeguamento dei  progetti  interferenti  con  la

presenza delle condotte stesse e/o per l'esecuzione in  sicurezza  di

eventuali lavori da realizzarsi in prossimita' di queste.

Tale  segnaletica,  oltre  ad  individuare   indicativamente   il

tracciato   della   condotta,   dovra'   riportare   i    riferimenti

identificativi dell'impresa di trasporto.

La  segnaletica  dovra'  essere  ubicata,  di  norma,  in   punti

significativi del tracciato (es. attraversamenti, cambi di direzione,

ecc.)  onde,  all'occorrenza,  permettere  un  agevole  ed  immediata

individuazione della sua collocazione.

Gli enti locali preposti alla gestione  del  territorio  dovranno

tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle  condotte  di

trasporto di CO2  nella  predisposizione  e/o  nella  variazione  dei

propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente

normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di permessi,

autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Il trasportatore ove possibile  realizza  condotte  ispezionabili

con apparati di ispezione interna della condotta.  Di  norma,  devono

essere realizzate come ispezionabili condotte con DN  ≥  200  mm,  di

lunghezza maggiore di 15 km. Le  condotte  di  tipo  1  di  lunghezza

maggiore di 6 km devono essere ispezionabili.

Il  trasportatore,  in  progettazione  ed  in   esercizio,   deve

garantire  la  corretta  gestione  della  integrita'  della  rete  di

trasporto in tutte le fasi  di  vita  della  infrastruttura,  tenendo

opportunamente in conto tutte  le  possibili  azioni  presenti  sulle

condotte  (ad  esempio  la  pressione  interna,   eventuali   carichi

longitudinali  dovuti  all'interazione  tubo-terreno,  la  corrosione

interna ed esterna).

Agli    approdi    costieri,    ultimata     la     realizzazione

dell'attraversamento marino,  deve  essere  creato  un  corridoio  di

rispetto che deve essere segnalato ai suoi estremi, per ognuno  degli

approdi, da appositi pali segnaletici con idonei simboli e  luci.  Le

norme seguite si attengono al codice della navigazione.

Le prescrizioni contenute nel  presente  allegato  devono  essere

rispettate anche dagli altri utenti del suolo e sottosuolo  nel  caso

in cui le condotte di CO2 siano preesistenti.

1.5.2 Sicurezza del flusso di CO2

E' compito dell'impresa  di  trasporto  eseguire  uno  studio  di

sicurezza del trasporto di CO2 tramite condotte che includa:

la definizione  delle  condizioni  ammissibili  in  termini  di

portata e di condizioni operative  e  la  gestione  delle  condizioni

operative per contrastare la formazione di fase liquida;

la gestione delle operazioni transitorie, come  quelle  causate

da   variazioni   delle   velocita'   di    iniezione,    cambiamenti

nell'approvvigionamento del flusso di  CO2  ,  aumento  repentino  di

pressione, avvio,  aumento  progressivo,  diminuzione  progressiva  e

chiusura (e riempimento dopo la  chiusura  dell'impianto  a  valle  e

svuotamento dopo la chiusura dell'impianto a monte);

la verifica che la temperatura del fluido sia  entro  i  limiti

operativi  previsti,   in   diversi   scenari:   raffreddamento   per

espansione, scambi di calore con l'ambiente circostante e  variazioni

della temperatura ambiente;

la prevenzione della formazione di idrati;

la verifica della  sicurezza  di  qualsiasi  depressurizzazione

dovuta ad operazione manutentiva pianificata o non pianificata  o  ad

incidente;

l'identificazione di eventuali  impatti  sull'integrita'  della

condotta e delle attrezzature associate  dovuti  alle  condizioni  di

flusso.

1.5.3 Rilevamento delle perdite

Si deve garantire che le perdite di contenimento siano rilevate e

che siano disponibili misure per rispondere a questi eventi. Il tempo

per il rilevamento dipendera' dalla dimensione della perdita.

Laddove  un  sistema  di  rilevamento  delle  perdite   non   sia

applicabile, si richiede una valutazione degli impatti specifici.

2. CRITERI DI PROGETTAZIONE

2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione

Lo spessore minimo, inteso come spessore nominale al netto  delle

tolleranze negative di fabbricazione e  dell'eventuale  sovraspessore

di corrosione, deve essere calcolato utilizzando la seguente formula:

 

tmin = (DP x D)/(20 x Sp ), con Sp minore o uguale a f x Rt0,5 dove:

 

tmin e' lo spessore minimo del tubo espresso in mm;

DP e' la pressione di progetto, in bar;

D e' il diametro esterno della condotta, in mm;

Sp e' la sollecitazione circonferenziale ammissibile in MPa;

f e' il grado di utilizzazione;

Rt0,5 e' il carico unitario di snervamento minimo garantito, in

MPa.

Il grado di utilizzazione per il calcolo dello  spessore  per  le

condotte tipo 1 non deve superare 0,72 purche' siano  soddisfatte  le

maggiorazioni sulle distanze di sicurezza di cui  alla  tabella  1  o

0,57 in caso contrario.

Il grado di utilizzazione per il calcolo dello  spessore  per  le

condotte di tipo 2 non deve superare 0,30.

Il grado di utilizzazione per il calcolo dello  spessore  per  le

condotte delle linee a mare non deve superare 0,72.

Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore dei  tubi

degli impianti di linea, degli impianti di riduzione e/o misura della

pressione, delle centrali, inclusi i tubi del circuito principale non

deve superare:

0,57 per la parte di circuito di impianti di condotte  di  tipo

1;

0,30 per la parte di circuito di impianti di condotte  di  tipo

2.

Devono essere garantiti almeno i seguenti spessori minimi,  anche

se dall'applicazione delle formule di progetto risultino spessori  di

calcolo inferiori:

1,8 mm per diametri esterni fino a 30 mm;

2,3 mm per diametri esterni oltre 30 e fino a 65 mm;

2,6 mm per diametri esterni oltre 65 e fino a 160 mm;

3,5 mm per diametri esterni oltre 160 e fino a 325 mm;

4,5 mm per diametri esterni oltre 325 e fino a 450 mm;

1% del diametro esterno per diametri esterni oltre 450 mm.

La progettazione dei raccordi (pezzi a T, collettori,  riduzioni,

fondelli, inserti  da  saldare,  ecc.)  e  delle  curve  prodotte  in

fabbrica deve essere eseguita  in  conformita'  con  quanto  previsto

dalla norma UNI EN 1594.

Il grado di utilizzazione da assumere per  la  progettazione  dei

raccordi e  delle  curve  prodotte  in  fabbrica  non  dovra'  essere

superiore a quello previsto per la linea di trasporto o impianto  sui

quali saranno inseriti.

2.2 Scelta del tracciato

Sicurezza,  fattori  ambientali  e  tecnici  sono  le  principali

grandezze influenti per il tracciato di una condotta. Occorre  tenere

debito  conto  dei  vincoli  e  delle  infrastrutture  presenti   sul

territorio.

Per  la  pianificazione  del   tracciato   deve   essere   svolta

un'indagine conoscitiva del territorio e in particolare devono essere

acquisiti  i  fattori  geologici,  topografici,  idrogeologici,   gli

insediamenti urbani e i programmi dei Piani  regolatori,  l'esistenza

di eventuali aree protette  ed  i  vincoli  che  su  queste  gravano,

l'esistenza di vincoli archeologici, la presenza di infrastrutture di

trasporto quali ad esempio strade, ferrovie e  linee  elettriche,  di

corsi d'acqua e di aree di bonifica.

La  scelta  dell'ubicazione  dei  punti  di   linea   muniti   di

dispositivi di scarico, di cui al  punto  2.3,  deve  essere  attuata

verificando che le eventuali  operazioni  di  scarico,  in  qualsiasi

condizione di  esercizio,  non  possano  arrecare  alcun  danno  alle

persone.

La  scelta  del  tracciato  deve  escludere  il  passaggio  della

condotta in siti le  cui  caratteristiche  morfologiche  (ad  esempio

conche o valli strette) comportino potenziali accumuli di CO2 in caso

di eventuale fuoriuscita a seguito di danneggiamento della  condotta.

Se il passaggio attraverso siti di questo  tipo  non  viene  escluso,

devono essere attuate opportune specifiche  azioni  per  ridurre  gli

effetti di eventuali rilasci.  Analoghe  indagini  preventive  devono

essere condotte per definire il sito piu' idoneo per  la  costruzione

delle centrali di spinta.

Per il tracciato delle condotte a mare devono  essere  realizzate

delle  ispezioni  del  corridoio  di  posa  e  del   fondale   marino

circostante  per  individuare  e   localizzare   le   caratteristiche

geologiche, le proprieta' geotecniche, la presenza di  ostacoli  come

relitti navali, residuati bellici e rottami vari, nonche' l'esistenza

di vincoli archeologici e di tutela ambientale. Devono inoltre essere

acquisiti i dati meteorologici ed  oceanografici  necessari  per  una

pianificazione dello specifico progetto e costruzione.

Nella definizione del tracciato devono essere considerate inoltre

le distanze di sicurezza delle condotte di cui al punto 2.5.

2.3 Sezionamento in tronchi

Le  condotte   a   terra   devono   essere   sezionate   mediante

apparecchiature di intercettazione in  accordo  con  quanto  previsto

dalla norma UNI EN 1594.

Tutte le valvole di intercettazione devono essere telecomandate e

facilmente raggiungibili.  Il  sistema  deve  essere  progettato  per

rimanere attivo e funzionante anche in assenza di  energia  elettrica

dalla rete. Il sistema deve essere progettato per rimanere  attivo  e

funzionante anche in assenza di energia elettrica dalla rete.

Il sezionamento deve essere eseguito in modo tale che la distanza

tra le valvole di intercettazione non sia superiore  a  10km  per  le

condotte di tipo 1 e 6km per le condotte di tipo 2.

Le condotte di tipo 2 devono essere isolabili dalle  condotte  di

tipo 1 tramite una valvola di intercettazione.

Le  condotte,  in  ciascun  tronco   ottenuto   a   seguito   del

sezionamento  sopra  indicato,  devono  essere   munite   di   idonei

dispositivi di scarico, da ubicare di norma nell'area  dei  punti  di

linea, che consentano di procedere rapidamente allo  svuotamento  del

tratto  di  condotta  qualora  se  ne  determini  la  necessita'.  Le

operazioni di scarico, peraltro eccezionali e non automatiche, devono

essere effettuate con la massima cautela e  in  modo  da  non  recare

pregiudizio alla sicurezza di persone o cose.

Quando non e' possibile alcun altro percorso, le condotte di tipo

2 possono attraversare nuclei abitati, a  condizione  che  le  stesse

siano  sezionabili  in  tronchi  con  distanza  tra  le  valvole   di

intercettazione non superiore a 2km.

Eventi involontari  di  fuoriuscita  per  danneggiamento  da  una

rilevante   sezione   della   condotta   devono    essere    rilevati

tempestivamente e  devono  comportare,  a  valle  della  rilevazione,

l'immediata    chiusura    delle    valvole    telecontrollate     di

intercettazione.

2.4 Profondita' di interramento

a)  Le  condotte  devono  essere  di  regola  interrate  ad   una

profondita' di norma non inferiore a 0,90 m.

b) In terreni che presentano ondulazioni, fossi di scolo, cunette

e  simili,  e'  consentita  per  brevi  tratti  una  profondita'   di

interramento minore di 0,90 m ma mai inferiore a 0,50 m.

c)  In  terreni  rocciosi,  e'  consentita  una  profondita'   di

interramento fino ad un minimo di 0,40 m.

d) Nel caso di condotte poste in  sede  stradale  (carreggiata  e

relative fasce di pertinenza), le stesse devono essere posate ad  una

profondita' minima di interramento di 1,00 metro rispetto al piano di

rotolamento (carreggiata). E' consentita una profondita' minore, fino

ad un minimo di 0,50 metri, purche' si provveda alla realizzazione di

un manufatto di protezione della  condotta  che  resista  ai  carichi

massimi del traffico. La protezione deve essere prolungata per almeno

0,50 m oltre il bordo della carreggiata nei tratti di  accesso  e  di

abbandono della sede stradale.

Questa riduzione di profondita' di interramento non e' consentita

nel caso di strade  statali,  regionali,  provinciali  e  autostrade.

Fatto  salvo  quanto  prima  detto  che   deve   essere   tenuto   in

considerazione in funzione di un possibile ampliamento della  strada,

nelle fasce di pertinenza per le  quali  possono  esserci  dislivelli

diversi rispetto alla carreggiata, si applicano le stesse profondita'

di interramento prevista ai paragrafi  a),  b),  c).  Nei  tratti  di

condotta posti in aiuole spartitraffico a distanza maggiore di 0,50 m

dal bordo della carreggiata,  la  profondita'  di  interramento  puo'

essere ridotta fino ad un minimo di 0,50 metri. In tutti  i  casi  e'

ammessa una profondita' di interramento di 0,50 m rispetto  al  fondo

delle cunette o del fosso di guardia.

e) Quando le condotte sono posate al di fuori della sede stradale

in manufatti di protezione o in protezioni equivalenti, e' consentita

una profondita' di interramento ridotta fino ad un minimo di 0,50 m e

nelle zone non destinate a traffico di veicoli, fino ad un minimo  di

0,30 m.

f) Non e' concessa l'ubicazione delle condotte fuori terra al  di

fuori delle aree recintate.

g) In tutti i casi assimilabili a quelli sopra descritti  possono

essere adottate le stesse condizioni di posa.

Le  prescrizioni  sopraindicate  non  sono  applicabili  per   le

condotte posate nelle  aree  recintate  dei  punti  di  linea,  degli

impianti e delle centrali di spinta.

Le  condotte  a  mare  sono   normalmente   interrate   solo   in

corrispondenza  degli  approdi   costieri.   Particolari   condizioni

ambientali potranno richiedere in determinate zone  l'interramento  o

la protezione della condotta con altri mezzi.

2.5 Distanze di sicurezza delle condotte

2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

Fatto salvo quanto indicato ai punti 2.5.2,  2.5.3  e  2.5.4,  le

distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di tipo 1

e tipo 2 sono determinate in base  al  diametro  della  condotta,  al

grado di utilizzazione f e alla  natura  del  terreno  come  indicato

nella tabella 1.

Tutte le soluzioni deducibili da detta  tabella,  ai  fini  delle

determinazioni delle distanze minime  di  sicurezza  dai  fabbricati,

sono indifferentemente applicabili.

Tabella 1. Correlazione tra le distanze in m delle  condotte  dai

fabbricati - Il diametro della condotta - la categoria di posa  -  il

grado di utilizzazione f.

Ai fini dell'applicazione della tabella  1  sono  contemplate  le

seguenti condizioni di posa delle condotte:

categoria A - Tronchi posati in terreno con manto  superficiale

impermeabile,  intendendo  tali  le  pavimentazioni  di  asfalto,  in

lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra  copertura  naturale  o

artificiale simile. Si considerano  rientranti  in  questa  categoria

anche quei  terreni  nei  quali  all'atto  dello  scavo  di  posa  si

riscontri in profondita' una  permeabilita'  nettamente  superiore  a

quella degli strati superficiali;

categoria B - Tronchi posati in  terreno  sprovvisto  di  manto

superficiale impermeabile, purche' tale condizione sussista  per  una

striscia larga  almeno  due  metri  e  coassiale  alla  condotta.  Si

considerano rientranti in questa categoria  anche  quei  terreni  nei

quali, all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondita'  una

permeabilita' inferiore o praticamente  equivalente  a  quella  degli

strati superficiali;

categoria D - Tronchi  contenuti  in  manufatti  di  protezione

chiusi drenanti di cui al punto 2.8,  lungo  i  quali  devono  essere

disposti diaframmi alla distanza massima di 150 m  e  dispositivi  di

sfiato verso l'esterno protetti contro l'intasamento.

I fabbricati  ausiliari,  destinati  esclusivamente  a  contenere

apparecchiature e dispositivi finalizzati all'esercizio del  servizio

di trasporto,  devono  mantenere  una  distanza  di  sicurezza  dalle

condotte interrate o fuori terra, poste all'interno della  recinzione

di punti di linea, impianti e centrali, pari  almeno  alla  quota  di

interramento  della  condotta  stessa  e  tale   da   consentire   la

manovrabilita' degli apparati per le condotte fuori  terra,  comunque

non inferiore a 0,90 m.

2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati

Le condotte di  tipo  1  devono  trovarsi  ad  una  distanza  non

inferiore a 100 m da fabbricati appartenenti  a  nuclei  abitati  con

popolazione superiore a 300 unita'.

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia

possibile osservare la distanza di 100 m dai fabbricati  appartenenti

a  nuclei  abitati  con  popolazione  superiore  a  300  unita',   e'

consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore  ai  valori

che si desumono dalla tabella 1, purche' si impieghino  tubi  il  cui

spessore venga calcolato in base alla pressione massima di  esercizio

aumentata del 25%,  per  tutto  il  tratto  estendentesi  a  distanza

inferiore a 100 m.

In alternativa, nello stesso tratto,  possono  essere  utilizzati

sulla condotta manufatti di  protezione  di  cui  al  paragrafo  2.8,

rispettando:

le distanze di sicurezza previste per la condizione di  posa  A

in caso  di  utilizzo  di  manufatti  aperti  con  funzione  di  sola

protezione meccanica;

le distanze di sicurezza previste per la condizione di  posa  B

in caso di utilizzo di manufatti chiusi con  funzione  di  protezione

meccanica e drenaggio.

Le stesse condizioni devono  essere  rispettate  quando,  per  lo

sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non  risultino

piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Le condotte di tipo 2 possono attraversare  i  nuclei  abitati  a

condizione  che  le  stesse,  come  detto  al  paragrafo  2.3,  siano

sezionabili in tronchi con distanza tra le valvole di intercettazione

non superiore a 2km e che  vengano  rispettate  le  distanze  che  si

desumono dalla tabella 1.

2.5.3  Distanze  di  sicurezza  nei  confronti   di   luoghi   di

concentrazione di persone

Le condotte di  tipo  1  devono  trovarsi  ad  una  distanza  non

inferiore a 100  m  da  fabbricati  destinati  a  collettivita'  (es.

ospedali, scuole, alberghi,  centri  commerciali,  uffici,  ecc.),  a

trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento  superiore  a

100 unita',  di  seguito  denominati  «luoghi  di  concentrazione  di

persone».

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia

possibile osservare la distanza di 100 m da «luoghi di concentrazione

di persone», e' consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque

non inferiore alle distanze di cui alla tabella 1, categoria di  posa

A e B, purche' si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato  in

base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto

il tratto estendentesi a distanza inferiore a  100  m  oppure,  nello

stesso tratto,  la  condotta  sia  posata  in  categoria  di  posa  D

garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella  prevista

per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino  spessori

calcolati con la MOP aumentata del 25%,  deve  essere  garantita  una

distanza di sicurezza pari al doppio della  distanza  prevista  nella

tabella 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore

a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono  essere  rispettate  quando,  per  lo

sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non  risultino

piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di tipo 2 poste in prossimita' di «luoghi di

concentrazione di  persone»,  dovra'  essere  garantita  la  distanza

minima in tabella 1 eccetto che per la categoria di  posa  D  per  la

quale la distanza deve essere raddoppiata,  fino  ad  un  valore  non

superiore alla distanza prevista per la  categoria  di  posa  B,  per

tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare

Per quanto riguarda le condotte a mare,  devono  essere  valutate

dalle autorita' competenti, lungo il tracciato della  condotta,  aree

di divieto di pesca,  d'ancoraggio  e  comunque  afferenti  ad  altre

attivita' che  possano  comportare  un  potenziale  pericolo  per  la

sicurezza. Devono essere emanate dalle autorita' competenti eventuali

valutazioni di natura tecnica e divieti specifici.

2.6 Distanze da linee elettriche

Tra condotte interrate ed i sostegni con  i  relativi  dispersori

per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate  le

distanze minime fissate dal decreto del Ministro dei lavori  pubblici

21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.

Per linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore  di

30 kV occorre verificare le eventuali interferenze  elettromagnetiche

sulla condotta in modo da  prevedere  eventualmente  l'esecuzione  di

opere di protezione a difesa di tensioni indotte.

La distanza tra  linee  elettriche  interrate,  senza  protezione

meccanica,  e  condotte  interrate,  non  drenate,  non  deve  essere

inferiore  a  0,5  m  sia  nel  caso  di   attraversamenti   che   di

parallelismi. Tale distanza puo' essere eccezionalmente ridotta a 0,3

m quando venga interposto un elemento separatore non  metallico  (per

esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante  rigido).  Nel

caso degli attraversamenti non si devono avere  giunti  sui  cavi  di

energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno

che non  venga  interposto  un  elemento  separatore  non  metallico.

Qualora le linee  elettriche  siano  contenute  in  un  manufatto  di

protezione valgono le prescrizioni del  punto  2.7.  Non  devono  mai

essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di  energia

e condotte per il trasporto di CO2 .

2.7 Parallelismi ed attraversamenti

Le procedure seguite e  le  attrezzature  utilizzate  durante  la

realizzazione dell'attraversamento non devono causare danno o rendere

pericoloso l'utilizzo di ogni struttura attraversata o adiacente alla

condotta. Per quanto possibile, inoltre, gli  attraversamenti  devono

essere realizzati in modo tale che  l'uso  e  la  manutenzione  della

condotta non intralci la circolazione su strade, ferrovie e tranvie e

non  limiti  l'utilizzo  e  la  manutenzione  degli   altri   servizi

attraversati.

Qualora  la  condotta  sia   preesistente,   sara'   cura   degli

interessati alla realizzazione dell'opera  interferente  adottare  le

precauzioni atte ad impedire danni o pericoli  all'esercizio  e  alla

manutenzione della tubazione.

La progettazione dell'attraversamento deve considerare  tutte  le

sollecitazioni   agenti   sulla   condotta,   comprendendo   sia   le

sollecitazioni longitudinali che quelle circonferenziali.

Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di linee  ferroviarie

e tranviarie extraurbane, si applicano le norme emanate dal  Ministro

delle infrastrutture e dei  trasporti  a  tutela  degli  impianti  di

propria competenza.

Nel caso di attraversamenti  di  strade  ed  autostrade  oltre  a

quanto di seguito indicato si devono rispettare le  prescrizioni  del

codice della strada.

Per le condotte tipo 1, posate in sede  stradale  (carreggiata  e

relative fasce di pertinenza) di  autostrade  e  di  strade  statali,

regionali e provinciali, per attraversamenti o con percorso parallelo

alla carreggiata, deve essere  previsto  l'impiego  di  tubi  il  cui

spessore venga calcolato in base alla pressione massima di  esercizio

aumentata del 25% oppure in alternativa la posa entro un manufatto di

protezione chiuso adeguatamente dimensionato per resistere ai carichi

esterni.

Per tali condotte i requisiti relativi alla  maggiorazione  dello

spessore (o all'applicazione  del  manufatto  di  protezione)  devono

essere applicati per l'intera sede stradale e comunque per  non  meno

di 3 m dal limite della carreggiata.

Nei  casi  di  attraversamento  di  linee  tranviarie  urbane  la

profondita' di  interramento  della  condotta  non  deve  mai  essere

inferiore ad 1 m misurata tra la generatrice superiore della condotta

stessa ed il piano di ferro; nel caso di condotte di tipo 1,  i  tubi

devono essere calcolati in base ad una pressione massima di esercizio

maggiorata del 25% fino ad una distanza di  1  m  dalla  rotaia  piu'

vicina oppure la condotta  deve  essere  collocata  in  manufatto  di

protezione chiuso drenante per la stessa estensione.

Nei casi di percorsi paralleli  a  linee  tranviarie  urbane,  la

distanza minima, misurata in  senso  orizzontale  tra  la  superficie

esterna della condotta e la  rotaia  piu'  vicina,  non  deve  essere

inferiore a 3 m.

In prossimita' di  opere  d'arte  l'attraversamento  deve  essere

realizzato in modo tale da non interessarne le strutture e consentire

la eventuale esecuzione di lavori di  manutenzione  o  consolidamento

delle opere stesse.

Nei casi di percorsi paralleli fra condotte non drenate ed  altre

canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli  per

cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza  minima

tra le due  superfici  affacciate  non  deve  essere  inferiore  alla

profondita' di interramento adottata per la condotta, salvo l'impiego

di diaframmi continui di separazione o manufatti di protezione chiusi

drenanti.

Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni

in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovra' essere

assicurata una  distanza  minima  tra  le  superfici  affacciate  non

inferiore a 0,50 m. E' ammessa  una  distanza  inferiore  purche'  si

mettano in atto soluzioni che impediscano il contatto  metallico  tra

le  condotte  e  che  non  interferiscano  con   le   operazioni   di

manutenzione.

Tale ultima soluzione dovra' essere adottata anche  nei  casi  di

parallelismi e di attraversamenti con impianti di irrigazione.

Nei casi di attraversamenti di  condotte  non  drenate  ad  altre

canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli  per

cavi  elettrici  e  telefonici,  fognature  e  simili),  la  distanza

misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non  deve

essere inferiore a 1,50 m. Qualora non sia possibile  osservare  tale

distanza, la condotta deve essere collocata  entro  un  manufatto  di

protezione chiuso drenante che deve essere prolungato da una parte  e

dall'altra dell'incrocio per almeno 3 m nei sovrappassi  e  1  m  nei

sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali  alle  pareti

esterne della canalizzazione ed in ogni caso deve essere  evitato  il

contatto metallico tra le superfici affacciate.  Quando  tecnicamente

fattibile il manufatto di protezione chiuso drenante, di  cui  sopra,

puo' essere  invece  realizzato  a  protezione  della  canalizzazione

interferente.

Nel caso di percorsi paralleli o attraversamenti fra condotte non

contenute in un manufatto di  protezione  e  tubi  portacavi  di  usi

diversi non in  pressione,  al  servizio  della  condotta,  quali  ad

esempio tubi portacavi per posa cavo telecomunicazione, e' consentito

che le distanze minime prescritte non vengano rispettate, purche'  la

continuita'  della  canalizzazione  sia  interrotta  mediante  idonei

diaframmi o tappi di  separazione,  in  ingresso  ed  in  uscita  dai

pozzetti e da edifici chiusi, ad evitare che le canalizzazioni  siano

veicolo di trasporto di CO2 .

Per  tali  tubi  portacavi,  negli  attraversamenti  di   strade,

ferrovie e tranvie urbane  ed  extraurbane  e'  ammessa  la  posa  in

posizione adiacente alla condotta.

2.8 Manufatti di protezione

I manufatti di protezione citati ai punti 2.5,  2.6,  2.7  devono

essere dimensionati in relazione ai carichi a cui saranno  sottoposti

in opera e potranno essere costituiti da:

manufatti di protezione aperti  quali  beole  in  calcestruzzo,

piastre o coppelle in acciaio, cemento armato,  polietilene  o  altro

materiale idoneo allo scopo;

manufatti chiusi quali,

tubi in acciaio o in cemento o altro  materiale  idoneo  allo

scopo, oppure,

cunicoli in muratura, in calcestruzzo realizzati in opera  su

canalette o con elementi prefabbricati.

I manufatti di protezione aperti  hanno  funzione  di  protezione

meccanica e/o di ripartitori dei carichi e sono collocati al di sopra

della generatrice superiore della condotta.

I manufatti di  protezione  chiusi  contengono  completamente  la

condotta e possono essere realizzati con funzione di:

protezione meccanica e drenaggio;

sola protezione meccanica.

Nel primo caso tra condotta e manufatto di protezione deve essere

assicurata una intercapedine libera o riempita con materiale drenante

che sara' resa comunicante con l'esterno mediante il collegamento  di

uno o piu' sfiati.

Nel secondo  caso  invece  l'intercapedine  tra  condotta  ed  il

manufatto potra' essere riempita con materiale non drenante; non sono

richiesti sfiati.

Nel caso di tubi di  protezione  devono  essere  applicati  sulla

condotta distanziatori di materiale plastico per evitare il  contatto

metallico tra condotta e manufatto di protezione o il  danneggiamento

al rivestimento.

La  giunzione  dei  vari  elementi  costituenti  i  manufatti  di

protezione drenanti deve garantire la sigillatura  e  la  continuita'

della protezione.

Le estremita' dei manufatti di protezione  chiusi  devono  essere

sigillate alle estremita' con idonei dispositivi e/o materiali.

I manufatti di protezione con funzione drenante  dovranno  essere

suddivisi in tratti con diaframmi come indicato al punto 2.5  per  la

categoria di posa D.

Gli sfiati devono essere  costruiti  con  tubi  di  diametro  non

inferire a 30 mm e devono essere in numero di uno  per  i  tratti  di

lunghezza inferiori o uguali a 30 m e in numero di due per  i  tratti

di lunghezza maggiore.

Gli sfiati potranno essere ubicati sul manufatto di protezione  o

lateralmente ad esso, ad una distanza non inferiore a 10 m  (condotta

con grado di utilizzazione f<=0,57) o 15 m  (condotta  con  grado  di

utilizzazione f>0,57)  dal  fabbricato  piu'  vicino  e  comunque  in

posizione tale:

da non arrecare disturbo e pericolo al transito  di  veicoli  o

persone;

da evitare che eventuali perdite possano interessare fabbricati

o arrecare danno a persone;

da essere accessibili per il controllo.

2.9  Criteri  di  progetto  dei  punti   di   linea   (punti   di

intercettazione di linea, nodi,  stazioni  di  lancio  e  ricevimento

apparati per la pulizia e l'ispezione interna)

I punti di linea devono essere progettati in accordo con la norma

UNI EN 1594.

Il circuito principale di CO2 dei punti  di  linea  interrati  e'

soggetto alle stesse regole riguardanti le condotte di cui  al  punto

2.5 per le modalita' di posa B e D purche', in quest'ultimo caso, sia

assicurato il drenaggio di CO2 in  modo  che  eventuali  perdite  non

interessino fabbricati.

Qualora il circuito principale dei punti di linea sia  realizzato

fuori terra si deve rispettare una distanza minima dai fabbricati  di

10 metri.

Gli  impianti  con  condotte  o  apparati  fuori  terra,  o   con

dispositivi di  manovra  delle  valvole  fuori  terra  devono  essere

recintati e tali recinzioni devono essere  posizionate  in  modo  che

eventuali  fuoriuscite  da  tubazioni  fuori  terra  non  mettano  in

pericolo la vita di persone al di fuori dell'impianto.  Nel  caso  di

impianti completamente  interrati  non  e'  richiesta  la  recinzione

purche' i dispositivi di manovra delle valvole di  intercettazione  e

gli altri apparati da manovrare siano contenuti in appositi  pozzetti

che permettano la manovra degli stessi dall'esterno.

2.10 Criteri di progetto delle centrali di spinta

Le centrali di spinta devono essere progettate  in  accordo  alle

norme emanate dall'Ente italiano di normazione  (UNI),  dal  Comitato

elettrotecnico Italiano (CEI) e, in mancanza di queste, le  normative

internazionali maggiormente utilizzate in materia.

L'area di centrale deve essere opportunamente recintata e  devono

essere  attivate  adeguate  misure  per  evitare  che  personale  non

autorizzato possa avere accesso all'area.

Nell'area della centrale, la distanza  minima  tra  gli  apparati

fuori terra in pressione e la recinzione, non deve essere inferiore a

10 m; in casi particolari, qualora non sia rispettata tale  distanza,

devono essere implementate misure di mitigazione.

La limitazione della pressione in uscita deve  essere  assicurata

con il sistema di controllo e protezione descritto al paragrafo 1.4.1

e nei limiti di pressione stabiliti nello stesso paragrafo.

Qualora la  pressione  MOP  della  centrale  sia  superiore  alla

pressione MOP della condotta, la limitazione  della  pressione  sulla

condotta a valle della centrale di spinta potra' essere ottenuta  con

lo stesso sistema di controllo e protezione di cui sopra, purche' per

il controllo del sistema sia utilizzata la misura di pressione  della

stessa.

Il  sistema  di  arresto  di  emergenza   della   centrale   deve

permettere, in presenza di ben definiti eventi anomali, una  corretta

procedura di arresto della centrale stessa, in grado  di  minimizzare

possibili  danneggiamenti  alle  apparecchiature  o  l'insorgere   di

situazioni di possibile pericolosita'.

Tale sistema deve attivare l'arresto di emergenza delle unita' di

compressione e chiudere le valvole di centrale secondo  una  sequenza

programmata, isolando cosi' la centrale dalla condotta. Il ripristino

dell'esercizio della centrale deve essere effettuato da personale  in

sito, applicando una specifica  procedura  di  controllo  e  verifica

funzionale.

L'arresto di emergenza deve essere attivabile sia in  remoto  che

in locale attraverso il sistema di  controllo  e  supervisione  della

Centrale,   tramite   opportuni   comandi    distribuiti    nell'area

dell'impianto.  Deve  essere  possibile  isolare  la  centrale  dalla

condotta collegata con il sistema di trasporto.

2.11 Progettazione della protezione contro la corrosione

I tubi e tutte le strutture metalliche  interrate  devono  essere

opportunamente protetti mediante sistemi  integrati  di  rivestimento

isolante e protezione  catodica.  Le  strutture  posate  fuori  terra

soggette a  condizioni  di  aggressivita'  ambientale  devono  essere

opportunamente trattate con appositi cicli di pitturazione.

I rivestimenti isolanti devono essere scelti  tenendo  conto  del

tipo di struttura da proteggere e di ambiente di posa, della presenza

della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento

e' soggetto nella fase di stoccaggio, trasporto, messa  in  opera  ed

esercizio, al fine di  garantire  una  funzionalita'  ed  una  durata

adeguate.

Le caratteristiche dei rivestimenti per la condotta in  relazione

al tipo di posa e le norme  di  applicazione  dei  rivestimenti  sono

riportate nella norma UNI EN 1594.

Il sistema  di  protezione  catodica  deve  essere  progettato  e

realizzato in accordo con la norma UNI EN 1594 al fine  di  garantire

il mantenimento della condotta nelle condizioni  di  immunita'  dalla

corrosione.

Il  sezionamento  elettrico  delle  condotte,  ottenuto   tramite

l'inserimento di giunti isolanti, deve essere  previsto  qualora  sia

necessario limitare l'interferenza dei campi elettrici esterni.

Le tensioni elevate provocate da parallelismi o incroci con linee

elettriche ad alta tensione o linee ferroviarie esercite in  corrente

alternata, devono essere adeguatamente controllate  e  se  necessario

limitate con opportuni interventi.

Si deve prevenire  la  formazione  degli  idrati  garantendo  una

sufficiente disidratazione di CO2 prima  che  entri  nella  rete.  Il

contenuto  di  acqua  deve   essere   specificato   in   termini   di

concentrazione massima determinata in modo tale che la formazione  di

fase acquosa e la corrosione non si  verifichino.  La  pressione,  la

temperatura e  il  contenuto  di  acqua  devono  essere  misurati  in

continuo a monte dei punti di ingresso nella rete.

Deve essere sviluppato e  attuato  un  piano  di  gestione  della

corrosione interna. Il suo ambito deve includere un piano in caso  di

guasto del sistema di misura di controllo.

3. MATERIALI

3.1 Materiali metallici

I tubi ed i componenti utilizzati per la costruzione di  condotte

per il trasporto di CO2 devono essere di acciaio.

I tubi devono essere conformi alle norme previste  dalla  UNI  EN

1594 per condotte a terra e a norme specifiche per condotte  a  mare.

In aggiunta a quanto previsto da tali norme, devono essere  applicati

i seguenti ulteriori requisiti:

per il rivestimento interno quanto previsto al paragrafo 3.4;

in relazione a spessore minimo, geometria e caratteristiche del

materiale delle tubazioni, deve essere verificato che  sia  garantito

l'arresto della frattura duttile longitudinale  nelle  condizioni  di

pressione previste.

Per i componenti le condotte di trasporto di  CO2  devono  essere

rispettati i requisiti chimico fisici previsti per  i  materiali,  la

conformita' alle norme tecniche indicate dalla norma UNI EN 1594.  In

aggiunta a quanto previsto dalla UNI EN 1594, devono essere applicati

i seguenti ulteriori requisiti:

per le parti con componenti non metallici  quanto  indicato  al

paragrafo 3.2;

per i lubrificanti, ove previsti, quanto indicato al  paragrafo

3.3;

per il rivestimento interno quanto previsto al paragrafo 3.4.

I componenti stessi devono essere  inoltre  conformi  anche  alle

pertinenti direttive europee, ove applicabili, ed a quanto prescritto

nei relativi decreti  legislativi  di  attuazione  nazionale.  Devono

inoltre riportare la relativa marcatura CE ove prevista.

I tubi ed i componenti previsti per condotte con  MOP  >  16  bar

possono essere utilizzati su condotte con MOP ≤ 16.

3.2 Materiali non metallici

I  materiali  non  metallici  devono   essere   qualificati   per

garantire:

capacita' di resistere ad una rapida decompressione del fluido;

compatibilita' chimica con la CO2 senza causare decomposizione,

indurimento o un  impatto  negativo  significativo  sulle  principali

proprieta' del materiale.

3.3 Lubrificanti

La compatibilita' del lubrificante deve essere documentata per la

composizione specifica  della  miscela  di  CO2  e  per  l'intervallo

operativo in termini di pressione e temperatura.

3.4 Rivestimento interno

Se viene applicato un rivestimento  interno,  il  materiale  deve

essere compatibile con i flussi di CO2 e in grado di  resistere  agli

scenari di decompressione rilevanti della condotta.

4. COSTRUZIONE IN CANTIERE

4.1 Premessa

Le imprese impiegate  per  la  costruzione  devono  possedere  le

caratteristiche necessarie per i lavori da eseguire. I lavori  devono

essere effettuati in modo da garantire  la  sicurezza  del  personale

impiegato per la costruzione, la sicurezza di terzi, la  salvaguardia

dell'ambiente e delle aree interessate  dai  lavori  stessi,  nonche'

l'integrita' dei materiali impiegati.

I lavori di costruzione devono essere eseguiti nel rispetto della

legislazione vigente e delle disposizioni e/o regolamenti locali.

4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare

La posa delle condotte e  degli  impianti  a  terra  deve  essere

eseguita in accordo con  le  modalita'  e  gli  accorgimenti  tecnici

previsti dalla norma UNI-EN 1594.

In caso di lavori di costruzione di condotte  in  prossimita'  di

servizi di terzi interrati, il metodo di esecuzione dello scavo  deve

essere tale da garantire la salvaguardia di tali servizi.

La posa di condotte in mare  deve  essere  effettuata  con  mezzi

navali idonei per le varie fasi di lavorazione che la compongono.

4.3. Giunzione delle condotte

La giunzione in campo dei tubi per la formazione  delle  condotte

deve essere eseguita  normalmente  mediante  saldatura  per  fusione.

Collegamenti  mediante  flange,  filettature  e  giunti  speciali  di

accertata idoneita' devono  essere  limitati  agli  impianti  e  alle

centrali, e solo per casi particolari alle condotte  (es.  prese  per

funzioni ausiliarie).

Le saldature delle condotte a terra  devono  essere  eseguite  in

accordo con la norma UNI EN 1594.

Le saldature della condotta devono essere effettuate da personale

certificato secondo procedure di saldatura qualificate.

Le saldature della linea e del circuito principale nei  punti  di

linea e  negli  impianti,  devono  essere  ispezionate  al  100%  con

controllo non distruttivo utilizzando i metodi indicati  dalla  norma

UNI EN 1594.

Le  operazioni  di  controllo  non  distruttivo   devono   essere

effettuate da personale certificato secondo  procedure  di  controllo

qualificate.

4.4 Collaudo in opera delle condotte

Dopo la posa in opera delle  condotte,  si  deve  procedere  alla

prova combinata di resistenza e di  tenuta  a  pressione  secondo  le

modalita' ammesse dalla norma UNI EN 1594.

La condotta ed il circuito principale negli  impianti  di  linea,

impianti di riduzione e centrali di spinta devono  essere  collaudati

ad una pressione pari ad almeno 1,30 MOP per le condotte di tipo  uno

e di 1,50 MOP per condotte di tipo due;

Durante il collaudo, la pressione nella sezione piu'  sollecitata

del tronco non deve dar luogo ad una  tensione  superiore  al  carico

unitario di snervamento minimo garantito per  il  tipo  di  materiale

impiegato. Durante il collaudo, la pressione  non  deve  superare  di

norma la pressione di prova idraulica in stabilimento dei  componenti

e le pressioni di collaudo ammesse per i componenti.

Il collaudo della condotta puo' essere eseguito per tronchi.

Il collaudo delle condotte e'  considerato  favorevole  se,  dopo

almeno 48 ore, la pressione si e' mantenuta  costante  a  meno  delle

variazioni dovute  all'influenza  della  temperatura  ovvero  se,  in

relazione alle variazioni di temperatura e pressione, il  volume  del

liquido  e'  rimasto  costante  nei  limiti  della  precisione  degli

strumenti di misura utilizzati.

Nel caso di tronchi costituiti da tubazioni fuori terra di  breve

lunghezza nei punti di linea o da impianti di riduzione e simili,  il

collaudo e' considerato favorevole se, dopo almeno  quattro  ore,  la

pressione si e' mantenuta costante a  meno  delle  variazioni  dovute

all'influenza della temperatura; in  questi  casi  il  collaudo  puo'

essere eseguito fuori opera.

Per le condotte delle centrali di compressione la  durata  minima

del collaudo idraulico e' di 24 ore.

Dal collaudo su indicato possono essere esclusi  i  riduttori  di

pressione, i contatori, i filtri e gli altri componenti per  i  quali

e' previsto il collaudo in fabbrica.

E'  consentito  l'inserimento  in  linea  di  spezzoni  di  tubo,

raccordi e pezzi speciali senza l'esecuzione  del  suddetto  collaudo

purche' gli stessi siano collaudati in stabilimento ad una  pressione

non inferiore a quella di collaudo prevista per la condotta.

Sono escluse dall'obbligo del collaudo idraulico quelle parti per

le  quali  il  collaudo  prima  dell'inserimento  in  linea  non  sia

tecnicamente fattibile (ad esempio pezzi speciali per l'esecuzione di

una derivazione da una condotta in esercizio).

Tutte le saldature di collegamento dei tronchi di collaudo  o  di

inserimento nella condotta di pezzi speciali o spezzoni di  tubo  che

non sono state collaudate, dovranno essere controllate con metodo non

distruttivo in conformita' alle norme di riferimento  indicate  dalla

norma UNI EN 1594.

Sulle saldature di  cui  al  punto  precedente  dovranno  inoltre

essere eseguiti controlli  alla  ricerca  di  eventuali  perdite  che

potranno essere effettuati durante o dopo la messa in esercizio della

condotta. Per le condotte a mare,  per  le  loro  caratteristiche  di

opere monolitiche realizzate solamente  attraverso  la  saldatura  di

tubi, senza valvole ne' collegamenti, il collaudo idraulico puo'  non

essere   eseguito   se   sostituito   da   altre   opportune   misure

precauzionali, eseguite in accordo a normative o standard tecnici  di

riferimento in materia di collaudo di condotte a mare.

4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e  dei  relativi

impianti all'esercizio

Dopo lo svuotamento  dell'acqua  utilizzata  per  il  collaudo  a

pressione  e  prima  della  messa  in   esercizio   della   condotta,

dell'impianto  o  della  centrale  di  spinta,  si   deve   procedere

all'eliminazione dell'acqua residua con un idoneo  procedimento  (es.

essiccamento ad aria secca, essiccamento a vuoto, lavaggio con  aria)

in modo da evitare la formazione di idrati durante l'esercizio e  che

la presenza di acqua libera generi corrosione una  volta  immessa  la

CO2 .

Le attivita' di messa in  esercizio  devono  essere  eseguite  in

accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN 1594.

I  disegni  che  riportano  il  tracciato  della  condotta  e  la

documentazione relativa ai collaudi devono essere  raccolti  in  modo

organico e conservati per la vita dell'opera da parte dell'impresa di

trasporto di CO2 .

La necessita' di preservare la condotta tra le fasi di collaudo e

la  entrata  in  esercizio  deve  essere  valutata  considerando   la

compatibilita' con i requisiti di qualita' del gas (gas come azoto  o

aria secca possono  essere  utilizzati  per  la  preservazione  della

condotta). I fluidi utilizzati per  la  conservazione  devono  essere

selezionati con una corretta  considerazione  dei  requisiti  per  la

entrata in esercizio della condotta.

Dopo  il  completamento  delle  attivita'  di  costruzione,   dei

collaudi idraulici, dello svuotamento e dell'essicamento, la condotta

e' considerata pronta per la messa in funzione.  La  pressurizzazione

di  una  condotta  di   CO2   richiede   particolari   considerazioni

progettuali. Il flusso di CO2 deve essere iniettato nella condotta in

modo da evitare la formazione di solidi, formazione di idrati,  o  il

raggiungimento di temperature al di sotto dei valori progettuali.

5. ESERCIZIO

5.1 Gestione della rete

Il  servizio  di  trasporto  viene  effettuato  sulla  base   dei

programmi  richiesti  dagli  emettitori  e  utenti  della  rete,   in

condizioni  di  efficienza,  affidabilita'  e  sicurezza,   garantite

dall'impresa di trasporto di CO2 attraverso l'esercizio della rete.

A tale scopo, l'impresa di trasporto di CO2  deve  stabilire  una

propria   politica   inerente   alle    attivita'    di    esercizio,

dispacciamento, sorveglianza e manutenzione e dotarsi di  un'adeguata

organizzazione e sistemi anche per far fronte ad eventuali emergenze.

Salvo quanto di seguito indicato i  criteri  da  utilizzare  sono

quelli riportati nella norma UNI EN 1594.

L'impresa di  trasporto  di  CO2  deve  prevedere  nella  propria

organizzazione  una  struttura  di   dispacciamento   in   grado   di

assicurare, in relazione all'estensione  e  alla  complessita'  della

propria rete, le attivita' sopra esposte.

5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento

In questo paragrafo sono descritte le  attivita'  minime  che  il

dispacciamento deve essere in grado  di  assicurare  per  l'esercizio

della rete di trasporto di CO2 .

L'organizzazione del  dispacciamento  deve  essere  in  grado  di

assicurare la programmazione operativa del trasporto secondo le  fasi

temporali concordate con gli  emettitori  e  le  utenze  industriali,

operatori esteri e il sistema di stoccaggio.

L'esercizio deve essere gestito in  modo  continuativo  nell'arco

delle ventiquattrore. In particolare, esso deve garantire:

il bilanciamento fisico della rete;

l'attivazione delle procedure di emergenza;

il coordinamento degli interventi di emergenza;

il  coordinamento  operativo   in   occasione   di   lavori   e

manutenzioni straordinarie;

il coordinamento operativo con gli altri operatori del sistema;

il controllo e l'accettazione del flusso in ingresso alla rete.

5.3 Dati per il controllo della rete

Per svolgere  le  attivita'  sopra  descritte  il  dispacciamento

utilizzera', in relazione all'estensione e  alla  complessita'  della

struttura di trasporto dell'impresa, un sistema di  acquisizione  dei

dati fondamentali per l'esercizio del sistema stesso.

Devono essere acquisiti  in  via  continuativa  o  su  evento,  e

conservati per un congruo periodo i  dati  di  pressione,  portata  e

qualita' del flusso dai principali punti d'ingresso e punti  di  rete

significativi.

Per acquisizione dati di qualita' della miscela di CO2 si intende

sia il campionamento e l'analisi composizionale, sia  la  misurazione

della portata, per consentire la determinazione di:

il livello delle impurita' definite;

la portata massica totale della miscela  di  CO2  (biossido  di

carbonio con impurezze);

la portata massica di CO2 pura all'interno della miscela;

il contenuto d'acqua  e  il  punto  di  rugiada  devono  essere

misurati utilizzando un analizzatore di umidita'.

La misurazione deve garantire:

l'operazione e la gestione sicura del sistema;

la conformita' alle specifiche di composizione  del  flusso  di

CO2 ;

la segnalazione della quantita' di CO2 trasferita e la gestione

commerciale.

Al fine di proteggere le condotte e le apparecchiature della rete

a valle, in base all'impatto potenziale e alla natura e al  grado  di

superamento, si devono  implementare  misure  per  garantire  che  il

sistema sia mantenuto in  modalita'  operativa  sicura,  ad  esempio,

rifiutando la CO2 fuori specifica o, in casi  estremi,  spegnendo  il

sistema.

5.4 Sistemi di comunicazione

L'impresa  di  trasporto  deve  disporre   di   un   sistema   di

telecomunicazione   che,   oltre   a   supportare   l'attivita'   del

dispacciamento, assicuri il collegamento e la trasmissione  dei  dati

con tutti gli operatori del sistema  (compresi  i  dispacciamenti  di

altre imprese di trasporto nazionali ed estere).

E' inoltre necessario che l'impresa di trasporto disponga  di  un

sistema sufficientemente affidabile di collegamento in fonia  con  il

personale che assicura gli interventi sugli impianti in occasione  di

manutenzioni ordinarie, straordinarie e di emergenza.

5.5 Gestione delle emergenze

Si  definisce   «emergenza»   ogni   evento   che   si   verifica

nell'esercizio  del  sistema  di  trasporto   che   possa   risultare

pregiudizievole per la sicurezza di persone, delle cose e dei beni di

terzi,   per   l'ambiente   in   generale,   o   per   la   sicurezza

dell'impiantistica e la continuita' del trasporto.

Per far fronte a  queste  tipologie  di  emergenza  l'impresa  di

trasporto di CO2 deve dotarsi  di  una  struttura  organizzativa  sul

territorio interessato dalla propria rete, in grado di assicurare  un

servizio di rintracciabilita', reperibilita'  e  intervento  in  modo

continuativo nell'arco  delle  ventiquattro  ore  al  fine  di  poter

assicurare, qualora  necessario,  un  rapido  intervento  sui  propri

impianti.

L'impresa di trasporto deve  dotarsi  di  una  procedura  per  la

gestione delle emergenze, nella quale devono essere definiti i ruoli,

le responsabilita',  i  criteri  organizzativi  e  attuativi  per  la

predisposizione  e  l'impiego  di  personale,  mezzi,   attrezzature,

materiali e impianti per  la  prevenzione  e  protezione  e  relativi

controlli.  Tale  procedura  deve  essere   costantemente   mantenuta

aggiornata e tutto  il  personale  operativo  dell'impresa  coinvolto

nella gestione delle emergenze deve  essere  opportunamente  istruito

(formazione,  addestramento  e  simulazioni  scenari)  per  una   sua

corretta applicazione. E' fatto obbligo all'impresa di  trasporto  di

dotarsi di un sistema di recapito automatico,  presso  un  centro  di

smistamento  delle  informazioni  attivo  e   funzionante   in   modo

continuativo  nell'arco  delle  ventiquattrore,  delle   segnalazioni

telefoniche  che  dovessero  pervenire   da   Terzi   in   merito   a

problematiche connesse con l'attivita' di trasporto.

6. ISPEZIONE E MANUTENZIONE

6.1 Criteri generali

Allo scopo di garantire il corretto esercizio e  il  mantenimento

delle necessarie condizioni  di  affidabilita'  e  di  sicurezza,  le

condotte per il trasporto di CO2  ,  le  centrali  di  spinta  e  gli

impianti,  devono  essere  oggetto  delle  necessarie  attivita'   di

ispezione e di manutenzione ordinarie e straordinarie.

L'impresa  di  trasporto  di  CO2  deve  preparare  un  piano  di

ispezione  e  manutenzione  e  quindi  documentare  in  un   apposito

registro, che puo' essere anche  di  tipo  elettronico,  l'esecuzione

degli interventi di manutenzione, gli esiti degli interventi stessi e

le eventuali anomalie riscontrate.

Salvo quanto di seguito indicato, i criteri generali da  adottare

per la sorveglianza della condotta e la manutenzione dei  componenti,

l'integrita' della condotta, l'esecuzione di  lavori  di  riparazione

e/o inserimento su condotte in esercizio, sono quelli riportati nelle

norme UNI EN 1594.

L'integrita' e la funzionalita' dei componenti  installati  lungo

la  condotta,  negli  impianti  di  riduzione  e  nelle  centrali  di

compressione in particolare deve essere periodicamente verificata.

La manutenzione deve essere mirata a mantenere o a  riportare  le

apparecchiature e  gli  impianti  nella  condizione  in  cui  possano

espletare efficacemente la  funzione  richiesta,  quale  garanzia  di

affidabilita'  e   sicurezza   del   servizio.   Le   operazioni   di

manutenzione,  a  seconda  della  natura  dell'intervento   e   delle

operazioni da eseguire, devono essere svolte da personale qualificato

ed opportunamente formato.

Le operazioni di ispezione e di  manutenzione  devono  tenere  in

considerazione sia le procedure e  le  prescrizioni  di  sicurezza  a

tutela  del  personale  operante,  che  il  corretto  utilizzo  delle

attrezzature necessarie alla loro effettuazione.

Le frequenze delle attivita' manutentive  (ove  non  previste  da

norme), per tutte  le  apparecchiature,  attrezzature,  sistemi,  ivi

inclusi quelli di prevenzione e protezione, devono  essere  stabilite

sulla base  di  valutazioni  tecniche  specifiche  quali  ad  esempio

esperienza operativa pregressa, indicazioni presenti nei  manuali  di

uso e manutenzione, consigli del fabbricante.

6.2 Sorveglianza delle condotte a terra

Il controllo delle condotte deve essere attuato allo scopo di:

verificare  la  buona  conservazione  dei  manufatti  e   della

segnaletica  delle  condotte,  prevedendo  appositi   controlli   per

rivelare la presenza di CO2 nei cunicoli e  nei  tubi  di  protezione

delle condotte stesse;

accertare eventuali azioni di terzi che possano interessare  le

aree di rispetto delle condotte e le relative distanze di sicurezza;

verificare le condizioni morfologiche del territorio  lungo  il

tracciato della condotta e degli attraversamenti dei corsi d'acqua.

La frequenza di esecuzione del controllo di  una  condotta  sara'

definita in base alle condizioni di progetto  e  di  esercizio  della

condotta stessa e dalle caratteristiche  dei  territori  attraversati

(livello di urbanizzazione del territorio, grado  di  stabilita'  dei

terreni attraversati, tipologia  d'uso  del  territorio  attraversato

dalla condotta).

6.3 Sorveglianza delle condotte a mare

In funzione delle specifiche condizioni di  posa  delle  condotte

marine, delle caratteristiche  dei  fondali  e  dell'ambiente  marino

attraversati, dell'attivita'  antropica  eventualmente  presente  nei

tratti marini, dell'eventuale ispezionabilita' interna delle condotte

e  delle  caratteristiche  meccaniche   dei   materiali   utilizzati,

l'impresa  di  trasporto  deve  definire  ed  attuare  una  opportuna

politica di sorveglianza delle condotte sottomarine.

6.4 Misure e controlli per la  protezione  contro  la  corrosione

esterna

Lungo  le  condotte  a   terra   devono   essere   opportunamente

posizionati posti di misura per accertare l'efficacia dei sistemi  di

protezione catodica. La protezione passiva  applicata  alle  condotte

aeree ed agli apparati fuori terra deve essere oggetto  di  ispezioni

allo scopo di accertarne il buono stato di conservazione.

Lungo le condotte a mare protette con  anodi  sacrificali  devono

essere eseguite ispezioni periodiche con adeguata strumentazione  per

verificare  l'efficienza  del  sistema  di  protezione  catodica  con

frequenza e modalita' stabilite nei piani di ispezione.

6.5 Ispezioni interne delle condotte

Al fine di verificarne l'integrita', le condotte a terra e a mare

possono essere ispezionate mediante il  passaggio  all'interno  della

condotta di idonei dispositivi.  Le  frequenze  di  ispezione  devono

essere stabilite in funzione delle condizioni e delle caratteristiche

di ogni singola condotta. Eventuali difetti riscontrati devono essere

valutati  in  base  a  criteri  riconosciuti  di  buona  tecnica  che

garantiscano l'integrita' della condotta.

Eventuali difetti per  i  quali  la  valutazione  sopra  definita

richieda un intervento,  potranno  essere  riparati  con  sistemi  di

rinforzo che garantiscano il ripristino delle condizioni di progetto.

6.6 Manutenzione degli impianti,  dei  punti  di  linea  e  delle

centrali di spinta

Le operazioni di manutenzione da  eseguire  negli  impianti,  nei

punti di linea e nelle centrali di spinta, si suddividono in:

a) operazioni di conduzione, quali:

le verifiche ispettive;

il controllo delle perdite;

il controllo dei livelli su apparati  di  contenimento  o  di

raccolta liquidi;

le verifiche di funzionamento;

il  controllo   della   manovrabilita'   delle   valvole   di

intercettazione;

le verifiche delle tarature.

b) operazioni di manutenzione, ovvero operazioni che  di  norma

comportano lo smontaggio e il successivo  rimontaggio  delle  singole

apparecchiature.

Sugli apparati posti sul circuito principale di CO2 devono essere

eseguite le necessarie  operazioni  di  manutenzione  allo  scopo  di

garantire il corretto esercizio degli impianti.

6.7 Apparati a pressione

Sulle  attrezzature  a  pressione  standard  di  cui  al  decreto

legislativo 15  febbraio  2016,  n.  26  devono  essere  eseguite  le

operazioni di ispezione e di manutenzione previste dal manuale di uso

e manutenzione dell'apparato redatto dal costruttore.

Per recipienti a pressione  di  cui  al  decreto  legislativo  15

febbraio 2016, n. 26 e per  quelli  realizzati  in  conformita'  alla

normativa previgente, aventi volume maggiore di 25 litri  e,  se  con

pressione massima ammissibile inferiore o uguale  a  12  bar,  aventi

capacita' maggiore di  50  litri,  tali  operazioni  devono  comunque

comprendere le operazioni di ispezione e di manutenzione indicate  al

punto 6.7.1.

Per gli accessori di sicurezza  invece,  tali  operazioni  devono

comprendere le operazioni di verifica di funzionalita' cui  al  punto

6.7.2.

6.7.1 Recipienti

I recipienti a pressione devono essere oggetto di  operazioni  di

ispezione per verificarne l'integrita'.

Qualora  dette  operazioni  di  ispezione  dovessero  riscontrare

difetti che possano in qualche modo pregiudicare l'esercibilita'  del

recipiente, dovranno essere intraprese le azioni  piu'  opportune  di

ripristino  della  integrita'  strutturale  del  componente,   oppure

valutarne il grado di sicurezza commisurato  al  tempo  di  ulteriore

esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.

Tali  operazioni  di  ispezione  devono   avere   una   frequenza

decennale; la frequenza di tali verifiche va  modificata  qualora  il

fabbricante  delle  singole  attrezzature   nel   manuale   d'uso   e

manutenzione indichi periodicita' di interventi inferiori.

Le  operazioni  di  ispezione  per  le  verifiche  di  integrita'

consistono in esame visivo eseguito dall'esterno  e,  ove  possibile,

dall'interno delle varie membrature, in  controlli  spessimetrici  ed

eventuali altri controlli  che  si  rendano  necessari  a  fronte  di

situazioni evidenti di danno.

Qualora il recipiente a pressione abbia caratteristiche  tali  da

non consentire un'esaustiva ispezionabilita' a causa della  presenza,

su  parti  rappresentative  del  recipiente,  di  masse   interne   o

rivestimenti interni o esterni inamovibili, l'ispezione  deve  essere

integrata, limitatamente alle camere interessate,  da  una  prova  di

pressione a 1,125 volte la massima  pressione  ammissibile  che  puo'

essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

La prova a pressione con fluido allo stato  liquido  puo'  essere

sostituita,  previa  predisposizione   di   opportuni   provvedimenti

cautelativi, con una prova di pressione  con  un  gas  inerte  ad  un

valore di 1,1 volte la massima pressione ammissibile.

Ispezioni alternative e/o con periodicita' differenti, ma tali da

garantire  un  livello  di  protezione  equivalente,  possono  essere

accettate per casi  specifici,  fatto  salvo  quanto  previsto  nelle

istruzioni per l'uso  rilasciate  dal  fabbricante  dell'attrezzatura

stessa.

6.7.2 Accessori di sicurezza

Gli accessori di sicurezza devono essere  oggetto  di  operazioni

per la constatazione della loro funzionalita'.

La verifica di funzionalita' degli accessori  di  sicurezza  puo'

essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove sia

possibile e non sia pregiudizievole per le condizioni  di  esercizio,

determinandone l'intervento in opera.

La verifica di funzionalita' degli accessori  di  sicurezza  deve

essere eseguita di norma ogni due anni. La frequenza di esecuzione di

tale verifica e' specifica per ogni tipologia di attrezzatura e  deve

essere individuata tenendo presente le condizioni di esercizio  e  le

modalita'  di  gestione  dell'accessorio  stesso.   L'analisi   delle

condizioni di esercizio e delle modalita' di gestione dell'accessorio

di sicurezza potrebbero determinare l'esecuzione  della  verifica  di

funzionalita' con frequenza diversa (inferiore o superiore)  rispetto

a quanto sopra indicato.

7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE E DEGLI EMETTITORI INDUSTRIALI

7.1 Generalita'

Per le installazioni interne degli emettitori industriali e delle

eventuali utenze industriali vengono  prescritte  soluzioni  tecniche

analoghe a quanto previsto  per  la  rete  di  trasporto.  Le  minori

distanze di sicurezza disponibili per l'installazione delle  condotte

e degli impianti di riduzione e misura, nell'ambito  di  un  impianto

industriale sono compensate dalla presenza all'interno  dell'impianto

di solo personale a conoscenza dei rischi relativi alle attivita' che

all'interno dell'impianto si svolgono.

Le  installazioni  interne  degli  emettitori  industriali   sono

generalmente costituite da:

l'impianto di cattura e trattamento della miscela di CO2 ;

l'impianto  di  compressione  (con  regolazione)  e  di  misura

(composizione e portata);

una condotta che  dal  sistema  di  compressione  e  di  misura

conduce CO2 al punto di ingresso della rete in una condotta di tipo 2

(condotta di alimentazione).

Le  installazioni   interne   delle   utenze   industriali   sono

generalmente costituite da:

una condotta di tipo  2  che  dalla  rete  esterna  adduce  CO2

all'impianto di riduzione della pressione  e  di  misura  dell'utenza

(condotta di alimentazione);

l'impianto di riduzione della pressione (se  necessario)  e  di

misura (composizione e portata);

rete di  condotte  che  da  tale  impianto  adducono  CO2  agli

apparecchi di utilizzazione (rete di adduzione).

La rete di  adduzione  realizzata  in  conformita'  ai  requisiti

decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  26,  dovra'   comunque

rispettare le modalita' di installazione e le distanze  di  sicurezza

previste nel presente decreto.

7.2 Condotta di alimentazione

La condotta di alimentazione deve essere progettata, costruita  e

collaudata secondo le prescrizioni stabilite  per  la  rete  esterna,

salvo quanto sotto riportato.

Il tracciato della condotta deve essere scelto in modo da evitare

la vicinanza di opere, manufatti,  cumuli  di  materiale,  ecc.,  che

possano danneggiare la condotta oppure creare pericoli  derivanti  da

eventuali fughe.

Nei tratti fuori terra la  condotta  deve  essere  opportunamente

protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne.

Qualora per particolari ragioni di  carattere  tecnico  si  fosse

costretti a  prescegliere  un  tracciato  lungo  il  quale  dovessero

incontrarsi degli edifici, deve essere tenuto presente quanto segue:

e' vietato il sottopasso degli edifici;

e' vietato l'attraversamento degli edifici entrando  nel  corpo

degli edifici stessi;

e' consentito il sorpasso di un edificio, purche' i tronchi  di

condotta non interrati siano opportunamente protetti contro eventuali

danneggiamenti da azioni meccaniche esterne e siano fissati  ai  muri

dell'edificio con staffe di distanziamento; in tal caso la  pressione

della condotta non deve essere superiore a 12 bar.

7.3 Impianti di riduzione e misura  della  pressione  all'interno

delle utenze industriali

L'ubicazione  dell'impianto  di  riduzione  della  pressione   va

prevista come segue:

se la  pressione  massima  prevista  e'  maggiore  di  24  bar,

l'impianto deve essere addossato o quanto  meno  vicino  al  muro  di

cinta;

se la pressione massima  prevista  e'  superiore  a  5  bar  ed

inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto  deve  essere  ubicato  alla

maggiore distanza possibile  dagli  edifici  e  dai  capannoni  dello

stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al  muro

di cinta.

7.4 Rete di adduzione

La  rete  di  adduzione  deve  essere  progettata,  costruita   e

collaudata per quanto possibile secondo le prescrizioni stabilite per

le condotte di alimentazioni.

In caso di reti estese o  ramificate  deve  essere  accuratamente

studiata l'ubicazione delle apparecchiature di intercettazione.

8. RICONVERSIONE DI CONDOTTE ESISTENTI AL TRASPORTO DI CO2

8.1 Generalita'

Condotte esistenti, realizzate ed esercite per  il  trasporto  di

gas naturale in conformita' alla regola tecnica di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo  economico  del  17  aprile  2008  ovvero  in

conformita' con le preesistenti disposizioni gia' vigenti per  quegli

impianti o sistemi  di  trasporto  di  precedente  realizzazione  con

riferimento alle parti di  essi  che  non  abbiano  subito  modifiche

sostanziali  come  definite  all'Allegato  A  del  medesimo  decreto,

possono essere convertite al trasporto di CO2 solo a  condizione  che

vengano riqualificate per tale servizio in conformita'  ai  requisiti

descritti in questa regola.

Tale riqualificazione deve comprendere:

la verifica dei requisiti descritti in questa regola;

la valutazione e la realizzazione di  eventuali  modifiche  per

adeguare  a  questa  regola  caratteristiche  specifiche  della  rete

altrimenti non adeguate (a titolo di esempio: distanze  di  sicurezza

da fabbricati e nuclei abitati, adeguatezza  di  tutti  i  materiali,

dimensioni degli impianti, il posizionamento degli  sfiati,  distanze

tra le valvole di intercettazione ed il loro  controllo,  sistemi  di

misura della composizione chimica e blocco, sistemi di misura  idonei

al trasporto di CO2 );

valutazioni ed interventi preliminari alla  conversione,  quali

ad esempio:

la valutazione dell'idoneita' alla conversione dello stato di

integrita' della condotta;

la  valutazione,  la  progettazione  e  l'esecuzione   -   se

necessario - di un'attivita' di pulizia  e  bonifica  della  condotta

prima della conversione al nuovo trasporto;

una valutazione delle potenziali reazioni del flusso  di  CO2

con il fluido precedente;

il cambio di direzione del flusso e le sue implicazioni.

[photo credits]

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