Comieco: ufficializzato il nuovo statuto

Definiti anche gli organi del consorzio: assemblea, consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente, collegio sindacale e direttore generale

Ufficializzato il nuovo statuto del consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 novembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292.

Definiti, tra gli altri:

  • natura, sede e durata del consorzio;
  • gli organi del consorzio (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente, collegio sindacale e direttore generale);
  • le norme sull'esercizio finanziario e il bilancio;
  • i rapporti con gli altri consorzi, a partire dal Conai.

Di seguito il testo del D.M. 23 novembre 2017, disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 novembre 2017 

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo

degli imballaggi a base cellulosica. (17A08324)


        in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

                             E DEL MARE 

                           di concerto con 

                             IL MINISTRO 

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 20 dicembre 1994, come integrata  e  modificata  dalla  direttiva

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e

i rifiuti di imballaggio, che prevede  misure  volte  a  limitare  la

produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio,  il

riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare  la  parte  IV,  Titolo  II,

Gestione degli imballaggi; 

  Visto l'art. 223 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  che

disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei

rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i

predetti Consorzi  adeguino  il  proprio  statuto  allo  schema  tipo

approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 

  Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo  per

i Consorzi  per  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di

imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio

2016; 

  Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto  24  giugno

2016 concernente l'approvazione dello schema di  statuto-tipo  per  i

Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

118 del 23 maggio 2017; 

  Visto lo Statuto del Consorzio nazionale recupero e  riciclo  degli

imballaggi a  base  cellulosica  (COMIECO)  approvato  dall'assemblea

straordinaria del 31 luglio 2017 trasmesso ai fini dell'approvazione,

ai sensi e per gli effetti  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del

decreto legislativo n. 152/2006, con nota del 3 agosto 2017; 

  Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni  del

suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017; 




                              Decreta: 

 

                               Art. 1 


  1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma  2,

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  lo  statuto  del

Consorzio nazionale  recupero  e  riciclo  degli  imballaggi  a  base

cellulosica (COMIECO) di cui all'allegato 1. 

Titolo I
 STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

                                                           Allegato 1 

 

   Allegato «A» all'atto in data 1° agosto 2017 n. 3608/1777 rep. 

                             STATUTO-TIPO 




                               Art. 1. 

                 Natura, sede e durata del Consorzio 

 

    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede  in  Milano

il Consorzio denominato "Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero

ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche  brevemente

denominato Consorzio Comieco, con il fine di perseguire gli obiettivi

e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. 

    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel

rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,

economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il

ritiro, la raccolta, il recupero e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di

imballaggio in  via  sussidiaria  all'attivita'  di  altri  operatori

economici  del  settore,  senza   limitare,   impedire   o   comunque

condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale  diritto

alla liberta' d'iniziativa economica individuale. 

    3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100,  salvo

quanto previsto al successivo  comma  4.,  e  puo'  essere  prorogata

qualora  a  tale  termine  permangano  i  presupposti  normativi   di

costituzione. 

    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,

qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno

prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del

Ministero per lo sviluppo economico. 

    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,

senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  dagli  articoli

2602 al 2615-bis del codice civile. 

    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non

comporta la modifica dello statuto. 

    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del

Ministero dello sviluppo economico. 

                               Art. 2. 

                             Consorziati 

    1. Partecipano al Consorzio: 

    a) fornitori di materiali di  imballaggio  a  base  di  fibra  di

cellulosa categoria che comprende i produttori e gli  importatori  di

materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»); 

    b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di  fibra  di

cellulosa, categoria che  comprende  gli  importatori  di  imballaggi

vuoti (di seguito «Trasformatori»); 

    c) imprese che non corrispondono alla categoria dei produttori  e

che, con riferimento ai rifiuti di imballaggio cellulosico,  svolgono

attivita'  di  recupero  e/o  riciclaggio,  come  definite  ai  sensi

dell'art. 218, comma 1, lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. n. 152  del

2006 (di seguito "Riciclatori e/o Recuperatori". Tali imprese vengono

suddivise  in  due  sottocategorie:  "Riciclatori  e/o   Recuperatori

lettera m" e "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)". 

    2.  Possono  altresi'  partecipare  al  Consorzio   commercianti,

distributori,  addetti  al   riempimento,   utenti   di   imballaggi,

importatori di imballaggi pieni a base  di  fibra  di  cellulosa  (di

seguito "Utilizzatori"). 

    3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in  materiali

compositi partecipano  al  Consorzio,  secondo  criteri  e  modalita'

determinati nel regolamento  consortile  da  adottarsi  a  norma  del

successivo art. 19. 

    4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio

tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente

rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono

esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,

pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano

esclusivamente sulle imprese rappresentate. 

    5. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'

categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente

secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da

adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si

applica in caso di societa' controllate e collegate. 

    6. Il numero dei consorziati e' illimitato. 



                               Art. 3. 

                         Oggetto del consorzio 




    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi

generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,

efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle

attivita' di settore. 

    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per

concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di

tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio a  base  di

fibra di cellulosa immessi nel territorio nazionale. In  particolare,

il  Consorzio  razionalizza,  organizza,   garantisce,   promuove   e

incentiva: 

    a) in via prioritaria, il ritiro dei  rifiuti  di  imballaggio  a

base di fibra  di  cellulosa,  conferiti  al  servizio  pubblico,  su

indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI)  di

cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

    b) in via accessoria, la raccolta dei rifiuti  di  imballaggio  a

base di fibra di cellulosa secondari e terziari su superfici private; 

    c) la ripresa degli imballaggi  a  base  di  fibra  di  cellulosa

usati; 

    d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio a base di

fibra di cellulosa; 

    e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e

dal recupero dei rifiuti di imballaggio; 

    f) lo  sviluppo  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di

imballaggio a base di fibra di cellulosa. 

    3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di

ritiro dei rifiuti di  imballaggio  a  base  di  fibra  di  cellulosa

provenienti dalla  raccolta  differenziata  effettuata  dal  servizio

pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti  nell'ambito  del

piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223,  comma

4, e del programma generale di  prevenzione  e  di  gestione  di  cui

all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

    4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI,  promuove  l'informazione

degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei

consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni

previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: 

    a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo

e di recupero disponibili; 

    b.  il  ruolo  degli  utilizzatori,   ed   in   particolare   dei

consumatori, nel processo di  riutilizzazione,  raccolta,  riciclo  e

recupero degli imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio  a  base  di

fibra di cellulosa; 

    c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi a  base  di

fibra di cellulosa; 

    d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e

dei rifiuti di imballaggi a base di fibra di cellulosa. 

    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti

commi, il Consorzio puo': 

    a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie,

direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali,

a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di  diritti  di

proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato di  oggetti  in

materiale riciclato; 

    b.  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,   immobiliari   e

finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento

dell'oggetto consortile; 

    c.  promuovere  campagne  d'informazione,   ricercare   sinergie,

realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma

con soggetti pubblici e privati; 

    d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o  applicazione

normativamente previsti. 

    6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed

interregionali, attraverso la  modifica  dello  statuto,  secondo  le

modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'

di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla

base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177,  comma  5,  del

decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,

coordinandosi con il CONAI per quanto  di  competenza  dello  stesso,

puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del

medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,

protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 

    a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del

mare,  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le

province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di

servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; 

    b. il CONAI medesimo; 

    c. i consorzi, le societa', gli enti e gli  istituti  di  ricerca

incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,

tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; 

    d. i soggetti pubblici  e/o  privati  interessati  alla  gestione

ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto

dell'attivita' del Consorzio. 

    7. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'

avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 

    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni

in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del

Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e

societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti

non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto

consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   statuto.

L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal

Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei

principi in materia di concorrenza,  e  eventuali  proventi  e  utili

derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati

esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 

    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.

223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il

Consorzio  mette  a  punto,  elabora  e  trasmette  alla   competente

direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ed al  CONAI  un  proprio  piano  specifico  di

prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del  programma

generale di prevenzione  e  di  gestione  di  cui  all'art.  225  del

predetto decreto. 

    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi

dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione

generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare ed a CONAI una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno

precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,

il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel

riciclo dei rifiuti di imballaggio a base di fibra di cellulosa. 

    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle

informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del

pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre

disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di

accesso alle informazioni ambientali. 

    12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o

iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la

concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare

riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni

di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai

sensi della vigente normativa. 




                               Art. 4. 

                 Quote di partecipazione al Consorzio 




    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse

categorie di consorziati come  segue,  allo  scopo  di  garantire  ai

Recuperatori e/o Riciclatori una posizione  dialettica  di  confronto

sulla gestione delle risorse e delle attivita': 

    a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto]: 32,5%; 

    b) Trasformatori [art. 2,  comma  1,  lett.  b)  dello  statuto]:

32,5%; 

    c) Riciclatori e/o Recuperatori [art. 2, comma 1, lett. c)  dello

statuto]: 25%. Nell'ambito di questa categoria, ai  "Riciclatori  e/o

Recuperatori  lettera  m"  spetta   una   quota   di   partecipazione

complessivamente pari al 20% del totale delle quote di partecipazione

al Consorzio; il residuo 5% spetta ai "Riciclatori  e/o  Recuperatori

lettere l), n) ed o)"; 

    d) Utilizzatori  [art.  2,  comma  2,  dello  statuto]:  10%  (se

presenti). 

    2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati le  quote  di

partecipazione vengono assegnate alla singola impresa sulla base  dei

seguenti criteri, riferiti all'anno solare precedente a quello in cui

viene effettuata la determinazione delle quote: 

    a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto]: la quota

di partecipazione spettante al singolo consorziato viene  determinata

in base al rapporto tra la quantita' di materiale di  imballaggio  in

fibra di cellulosa che risulta immessa sul mercato nazionale da  quel

consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati

appartenenti alla medesima categoria; 

    b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. b)  dello  Statuto]:  la

quota  di  partecipazione  spettante  al  singolo  consorziato  viene

determinata in base al rapporto tra la quantita'  di  imballaggio  in

fibra di cellulosa e relativi semilavorati che  risulta  immessa  sul

mercato nazionale da quel  consorziato  e  la  quantita'  complessiva

immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria; 

    c) Recuperatori/Riciclatori [art. 2,  comma  1,  lett.  c)  dello

Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato

viene determinata in base al rapporto tra la quantita' di rifiuto  di

imballaggio a  base  cellulosica  che  attraverso  le  operazioni  di

recupero, incluso il riciclaggio, indicate nell'Allegato C, Parte IV,

del D.lgs. 152/2006, risulta recuperata/riciclata -  come  si  evince

dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui  al  D.lgs.

152/2006) - da ciascun consorziato e quella di rifiuti di imballaggio

cellulosico  gestiti  complessivamente   da   tutti   i   consorziati

appartenenti alla medesima sottocategoria; 

    d) Utilizzatori [art. 2, comma 2, dello  Statuto]:  la  quota  di

partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata  in

base al  rapporto  tra  la  quantita'  di  imballaggio  in  fibra  di

cellulosa  che  risulta  immessa  sul  mercato  nazionale   da   quel

consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati

appartenenti alla medesima categoria. 

    3. In sede di  prima  applicazione  della  presente  disposizione

possono  essere  transitoriamente  stabiliti  -  con  il  regolamento

consortile da adottarsi ai sensi del successivo art.  19  -  appositi

criteri di determinazione delle  quote  di  partecipazione  spettanti

agli Utilizzatori ed ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l),  n)

ed o)". 

    4. La ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate

e' disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a  norma  del

successivo art. 19. 

    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della

convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel

regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati

di ciascuna delle categorie. 

    6. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato

puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In

tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli

importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare

all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il

passato. 

    7. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare

domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di

possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a

conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti

consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari

vincolanti per i consorziati. 

    8.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere

trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo

dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di

fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote

consortili e' nullo e privo di effetti giuridici. 




                               Art. 5. 

                  Fondo consortile - Fondi di riserva 




    1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla

costituzione del fondo consortile versando una  somma  corrispondente

al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4. 

    Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio  e'

determinato dall'Assemblea. 

    2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del

Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    consiglio    di

amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti  le

altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel

corso dell'esercizio successivo. 

    3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli  consorziati  per

il mantenimento del fondo consortile sono determinati  dall'assemblea

su proposta del consiglio di amministrazione. 

    4.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla

formazione del reddito, e sono  gestiti  in  conformita'  ai  criteri

definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate.

E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. 

    5.  Al  fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli

articoli 2614 e 2615 del codice civile. 

    6. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'

dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 

    7. L'Assemblea puo'  costituire  un  fondo  di  riserva  con  gli

eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 




                               Art. 6. 

              Finanziamento delle attivita' del Consorzio 




    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria. 

    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio

provengono: 

    a) dai contributi versati dai  consorziati  o  da  terzi,  ed  in

particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo

art. 9, comma 2, lettera i); 

    b) dal contributo ambientale attribuito al  Consorzio  da  CONAI,

con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  CONAI  medesimo  ai

sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale

costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via

prioritaria, per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque

conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per

l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio

degli imballaggi secondari e  terziari,  nel  rispetto  della  libera

concorrenza nelle attivita' di settore; 

    c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi e  delle

frazioni merceologiche similari a base di fibra di cellulosa  ripresi

raccolti o ritirati, delle Materie Prime Seconde da questi  ricavate,

nonche' delle prestazioni di servizi connesse; 

    d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale   ivi   comprese

eventuali liberalita'; 

    e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 

    f) dall'eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile  con  le

modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; 

    g) da eventuali contributi e finanziamenti  provenienti  da  enti

pubblici e/o privati; 

    h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art.  14

dello statuto del CONAI,  versate  al  Consorzio  dal  CONAI  per  le

finalita' consortili. 




                               Art. 7. 

                     Diritti e obblighi consortili 

    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del

Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari,  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire

dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 

    2. I consorziati sono tenuti ad attenersi alle decisioni  assunte

dal consiglio di amministrazione di Comieco per quanto  attiene  alle

modalita' di ritiro e riciclo dei rifiuti di imballaggio, al fine del

raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclo  indicati   dal   piano

specifico  di  prevenzione.  Il   Consorzio   accerta   il   corretto

adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla

partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie  per

accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi. 

    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata alla gravita' dell'infrazione. 

    Con regolamento consortile, da adottarsi a norma  del  successivo

art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima  e  massima

delle sanzioni applicabili e le norme del relativo  procedimento.  In

sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non puo'  esercitare  il

diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata. 

    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a: 

    a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; 

    b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea

ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i); 

    c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e  le

informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; 

    d) sottoporsi a tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio  di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza

dei dati dei consorziati; 

    e) osservare lo statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli

organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 

    f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere  attivita'

contrastante con le finalita' dello stesso. 

    5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'art.

221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono

obbligati ad indicare al CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,

costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera  b),  del  citato

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

Titolo II
 ORGANI




                               Art. 8.

                         Organi del Consorzio 

     1. Sono organi del Consorzio: 

    (a) l'Assemblea; 

    (b) il Consiglio di amministrazione; 

    (c)  il  Presidente  ed,  in  sua  assenza  o   impedimento,   il

Vicepresidente; 

    (d) il Collegio sindacale; 

    (e) il Direttore generale, laddove previsto. 

                               Art. 9.

          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 

     1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti

nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione

al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in

regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al

precedente art. 7. 

    2. L'Assemblea ordinaria: 

    a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione; 

    b) elegge tre componenti effettivi e tre  supplenti,  nonche'  il

Presidente,  del  collegio  sindacale  ed,  occorrendo,  ratifica  le

designazioni di cui all'art. 15, comma 1; 

    c) delibera l'affidamento dell'incarico  della  revisione  legale

dei conti al collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai

sensi del successivo art. 16; 

    d) approva  il  bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai

documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio

consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo

art. 18, comma 6; 

    e) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio; 

    f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione  al

Consorzio; 

    g) delibera circa l'eventuale assegnazione  di  un'indennita'  di

carica al Presidente ed al  Vicepresidente,  dell'emolumento  annuale

e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  consiglio   di

amministrazione e del collegio sindacale; 

    h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla  gestione

del Consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o

dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  consiglio  di

amministrazione; 

    i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto  al  precedente

art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'

statutarie; 

    j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma

specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati

conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di  imballaggi,  di

cui all'art. 3, comma 10; 

    k) delibera ogni  opportuno  provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari menzionati al precedente art. 6. 




                              Art. 10.

                Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 




    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il luogo  di

convocazione deve trovarsi in Italia. 

    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la

sede del Consorzio, divulgato attraverso  il  relativo  sito  web,  o

pubblicato su tre quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno

economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per

l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine  del  giorno,  il

luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro

ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. 

    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera

raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno

quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare

urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di

cinque giorni. 

    4.  L'Assemblea   e'   inoltre   convocata   dal   consiglio   di

amministrazione quando lo ritenga necessario.  La  convocazione  puo'

essere richiesta, con  l'indicazione  degli  argomenti  da  trattare,

anche da  un  numero  di  consorziati  detentori,  sulla  base  della

ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di

tutte  le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  o  dal  Collegio

sindacale. In tali casi il Consiglio di Amministrazione e'  tenuto  a

procedere alla convocazione dell'Assemblea entro  quindici  giorni  a

norma del precedente comma 2. 

    5. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale

rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi

rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del

consorzio. Non sono ammesse piu' di due deleghe alla stessa persona. 

    Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di

categoria. 

    6. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,

quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti

costituiscono   piu'   della    meta'    delle    quote    consortili

complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, quando  le

quote superino un terzo. 

    7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari

alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento

consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate

le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente

comma. 

    10. L'Assemblea delibera in sede  ordinaria  con  la  maggioranza

assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo  la  possibilita'

di prevedere una maggioranza piu' elevata. 

    11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio  o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente  ovvero,  in

assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 

    12.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole

assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per

quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal

consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In

mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per

la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che

deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al

Consorzio. 

    13.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli

amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio. 

    14. Per quanto non espressamente  disciplinato  dalle  precedenti

disposizioni, si applicano alle  assemblee,  compatibilmente  con  la

natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni  di  cui

agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile. 




                              Art. 11. 

                        Assemblea straordinaria 




    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita, in  prima

Convocazione,  quando  i  rappresentanti  dei  consorziati   presenti

rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al

Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi

dei voti  presenti,  anche  per  delega,  salvo  la  possibilita'  di

prevedere una maggioranza piu' elevata. In seconda convocazione e con

il  medesimo  ordine  del  giorno,  l'assemblea  straordinaria   puo'

deliberare con  la  presenza  di  almeno  la  meta'  delle  quote  di

partecipazione assegnate dal Consorzio,  e  le  deliberazioni  devono

essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per  delega,

salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 

    2. L'assemblea straordinaria delibera: 

    a) sulle modificazioni  da  apportare  al  presente  statuto.  Le

deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte

all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del

territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; 

    b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle  relative

modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 

    c)   sull'eventuale   scioglimento   anticipato   del   Consorzio

nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo

ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 

    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.

10 in materia di assemblea ordinaria. 




                              Art. 12. 

        Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione




    1. Il Consiglio di amministrazione  si  compone  di  16  (sedici)

membri, salvo quanto previsto al comma 2. I membri del  consiglio  di

amministrazione sono eletti  dall'assemblea,  in  rappresentanza  dei

consorziati, secondo la seguente ripartizione: 

    a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza  della  categoria  dei

Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto); 

    b) 5 (cinque) componenti in rappresentanza  della  categoria  dei

Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto); 

    c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza  della  categoria  dei

Recuperatori e/o  Riciclatori  (art.  2,  comma  1,  lett.  c)  dello

statuto), di cui quattro consiglieri vengono eletti in rappresentanza

delle  imprese  rientranti  nella  sottocategoria  "Riciclatori   e/o

Recuperatori lettera m" ed un  consigliere  in  rappresentanza  delle

imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori

lettere l), n), o)"; 

    d) 1 (uno) componente in  rappresentanza  della  categoria  degli

Utilizzatori (art. 2, comma 2, dello statuto), se presenti. 

    2. Il  Consiglio  si  intende  validamente  costituito  anche  in

assenza della nomina del componente riferibile alla  categoria  degli

utilizzatori e/o in assenza della nomina  del  componente  riferibile

alle  imprese  appartenenti  alla  sottocategoria  "Riciclatori   e/o

Recuperatori lettere l), n), o)". 

    3. Deve essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri

in rappresentanza dei Riciclatori e/o  Recuperatori  con  quello  dei

«produttori di materie prime di imballaggio».  Resta  inteso  che  ai

Produttori,  come  sopra  definiti,  spettano  in  ogni  caso  cinque

consiglieri di amministrazione, anche qualora - per qualsiasi  motivo

- non venga eletto il consigliere  in  rappresentanza  delle  imprese

appartenenti  alla  sottocategoria  "Riciclatori   e/o   Recuperatori

lettere l), n), o)". 

    4. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si

procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria

e/o sottocategoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i

candidati  della  lista  della  categoria  e/o   sottocategoria   cui

appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del  successivo

art. 19 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto. 

    5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione  partecipano  i

componenti del collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il

direttore generale del Consorzio, laddove previsto. 

    6. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha

facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per

l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo

esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione: 

    a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il   Presidente   ed   il

Vicepresidente; 

    b. salvo quanto previsto  all'art.  14,  comma  3,  determina  le

funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al

Vicepresidente ed al direttore generale; 

    c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 

    d. conserva il libro dei consorziati e provvede al  suo  costante

aggiornamento; 

    e.  definisce  la  ripartizione  delle   quote   assembleari   in

conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito

regolamento; 

    f.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed   il   bilancio

consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I

bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI; 

    g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art.  2615-bis

cod. civ.; 

    h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del  Consorzio

ed i criteri di finanziamento e determina l'entita'  degli  eventuali

contributi, di cui al precedente art.  6,  comma  2,  lettera  a),  a

carico  dei  consorziati  e  stabilisce  le  modalita'  del  relativo

versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e

approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento

alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale

CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152; 

    i. predispone il  piano  specifico  di  prevenzione  previsto  al

precedente  art.  3,  comma  9,  da  sottoporre   all'assemblea   per

l'approvazione; 

    j. predispone gli schemi di regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 

    k. adotta il programma pluriennale ed annuale  di  attivita'  del

Consorzio; 

    l. delibera sulle eventuali proposte di  articolazione  regionale

ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e

di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 

    m. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni

genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al

rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione

d'opera professionale; 

    n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 

    o.  nomina  e  revoca  il  direttore   generale   del   Consorzio

stabilendone il compenso; 

    p.  determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e   le

modalita' della gestione amministrativa interna; 

    q. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio  verificando

la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando  la  riscossione

delle quote e dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La

delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata

e comunicata al CONAI; 

    r. definisce le modalita' secondo cui i consorziati effettuano il

ritiro  ed  il  riciclo  dei  rifiuti  di  imballaggio  al  fine  del

raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclo  previsti   dal   piano

specifico di  prevenzione,  nonche'  vigila  sull'esatto  adempimento

degli  obblighi  dei  consorziati  nei  confronti  del  Consorzio   e

determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entita'; 

    s. autorizza  il  Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire

procure per singoli atti o categorie di atti; 

    t.  compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio; 

    u. delibera su atti e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,

gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai

sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152; 

    v. delibera sull'esclusione dei consorziati; 

    w. approva le candidature da sottoporre all'assemblea  del  CONAI

per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   consiglio   di

amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI; 

    x.  approva  il  testo  dell'allegato   tecnico   relativo   agli

imballaggi a base di fibra di  cellulosa  dell'accordo  di  programma

quadro  stipulato  dal  CONAI  con  l'Associazione  nazionale  comuni

italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o  con  i

soggetti o forme associative previsti dall'art.  224,  comma  5,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

    y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il  CONAI

per  l'attribuzione  del  contributo   ambientale,   quale   prevista

dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152; 

    z. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto

e del regolamento. 

    7. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto

consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori

imprenditoriali di riferimento dei consorziati, nonche' delegare alle

medesime associazioni lo svolgimento di determinate attivita'. 

    8. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il

consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al

Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i

limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'

affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  direttore  generale,

specifici incarichi. 

    9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio

e gli altri adempimenti indicati alla lettera f. 




                              Art. 13. 

            Funzionamento del consiglio di amministrazione 




    1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica

tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'assemblea  convocata  per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro

carica.  I  componenti  del   consiglio   di   amministrazione   sono

rieleggibili. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza  dei

termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione

e' stato ricostituito. 

    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere

in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,

con apposita deliberazione, sentito il collegio sindacale, al fine di

consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato

nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta

in carica fino alla assemblea successiva. 

    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica

la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano

d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei

consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo

consorziato. 

    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'assemblea;

tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 

    5. Il consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito

scritto dal Presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal

Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia

materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da

almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso  il  consiglio  viene

convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o  e-mail,  e  deve

indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La

convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima

dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 

    7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la presenza di nove componenti. 

    8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia  nella  sede

del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del

consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza

o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano

essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   consiglio    di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi

presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve  trovarsi

il segretario, onde consentire la stesura  e  la  sottoscrizione  del

verbale sul libro. 

    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole  della  maggioranza  dei  consiglieri  partecipanti   alla

seduta. 

    10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso

consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. 

    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno e, se deliberato  dall'assemblea,  di  quanto  previsto  al

precedente art. 9, comma 2, lettera g). 

    12. Il verbale  della  riunione  del  consiglio  e'  redatto  dal

segretario del consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,

che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio e'

sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 

    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del

consiglio. 

    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente. 




                               Art. 14 

                      Presidente e Vicepresidente 




    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati

dal consiglio di amministrazione  fra  i  propri  componenti  secondo

l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1,  lettere  a)  e

b), e  durano  in  carica  fino  alla  cessazione  del  consiglio  di

amministrazione che li ha nominati. 

    2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il

nuovo Presidente e' scelto tra gli amministratori eletti nella  quota

riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in

carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore. 

    3. Spetta al Presidente: 

    a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi

ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze  innanzi

ad   ogni   autorita'   giurisdizionale,    anche    arbitrale,    ed

amministrativa; 

    b. la firma consortile; 

    c. la presidenza delle riunioni del consiglio di  amministrazione

e dell'assemblea; 

    d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le  pubbliche

amministrazioni; 

    e. l'attuazione alle  deliberazioni  adottate  dal  consiglio  di

amministrazione; 

    f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei  documenti

ed, in particolare, dei verbali delle adunanze dell'assemblea  e  del

consiglio di amministrazione; 

    g. accertare che si  operi  in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio; 

    h.   conferire,   previa   autorizzazione   del   consiglio    di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 

    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente  o

altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti

piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del

consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 

    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni

attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 

    6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal

consiglio di amministrazione. 

                              Art. 15. 

                          Collegio sindacale




    1. Il collegio sindacale e' composto di quattro membri  effettivi

e quattro supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti

sono  designati  dal  Ministero  dell'ambiente,  della   tutela   del

territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i

dipendenti dei detti Ministeri.  Gli  altri  componenti  effettivi  e

supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti  iscritti  al

registro dei revisori contabili. 

    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data

dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 

    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la

relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il

sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'assemblea

successiva. 

    4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea  che  lo

esercita per giusta causa. 

    5. Il collegio sindacale: 

    a. controlla la gestione del Consorzio; 

    b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del

regolamento  consortile,  sul  rispetto  dei  principi  di   corretta

amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e

sul suo concreto funzionamento; 

    c. redige annualmente la relazione di competenza a  commento  del

bilancio consuntivo. 

    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'assemblea  ed  alle

riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere

agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni

consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 

    7. Le riunioni e le verifiche dei  Sindaci  devono  risultare  da

idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro  che  viene

conservato presso la sede del Consorzio. 

    8. Il  Collegio  Sindacale  e'  regolarmente  costituito  con  la

presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la  maggioranza

assoluta dei presenti;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del

Presidente del Collegio. 

    9. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di

soggiorno e, se deliberato dall'assemblea, quanto previsto  ai  sensi

al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 

    10. Le riunioni  del  collegio  sindacale  possono  svolgersi  in

teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di  quanto  previsto

in proposito al precedente art. 13, comma 8. 




                              Art. 16. 

                      Revisione legale dei conti 




    1.  Il  controllo  contabile  sul  Consorzio  e'  esercitato  dal

collegio sindacale o da una societa'  di  revisione  legale  iscritta

nell'apposito registro. 

    2. Il collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione

legale: 

    a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul  bilancio  di

esercizio; 

    b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare  tenuta  della

contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione

nelle scritture contabili. 

    3. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui

all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,

comprende: 

    a) un paragrafo introduttivo che identifica  i  conti  annuali  o

consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di

redazione applicate dalla societa'; 

    b) una descrizione della portata della  revisione  legale  svolta

con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 

    c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se  questo  e'

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

e il risultato economico dell'esercizio; 

    d) eventuali richiami di informativa che  il  revisore  sottopone

all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi

costituiscano rilievi; 

    e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione  con

il bilancio. 

    4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio

con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di

impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra

analiticamente i motivi della decisione. 

    5. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della

revisione. 

    6. La societa' di revisione legale ha diritto  a  ottenere  dagli

amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione

legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione. 

    7.  L'assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della

revisione legale. 

    8. L'assemblea, su  proposta  motivata  del  collegio  sindacale,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 

    9. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico. 

    10. L'assemblea revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione

legale, sentito il collegio  sindacale,  quando  ricorra  una  giusta

causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra

societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione. 

    11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo

IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 




                              Art. 17. 

                          Direttore generale




    1.  L'incarico  di  direttore  generale,  laddove  previsto,   e'

conferito  dal  consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del

Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze  di

tipo manageriale. 

    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  dal

contratto di diritto privato. 

    3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  direttore  generale   sono

determinate  dal  consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il

direttore generale: 

    a) coadiuva il  Presidente  nell'esecuzione  delle  deliberazioni

degli organi consortili; 

    b)  effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,   civili,

commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale

contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del

Consorzio; 

    c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; 

    d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio  di

amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. 

    L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla

preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; 

      e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari  con

i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  CONAI,  gli  altri

consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,

lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  gli

altri terzi. 

    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e

del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 

    5. Il direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,

salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'

autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure  per

singoli atti o categorie di atti.

Titolo III 
 DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 18. 

                  Esercizio finanziario - Bilancio 




    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi

successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui

e' preposto. 

    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La

convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura

dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale

ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni

che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 

    4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da: 

    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio; 

    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente. 

    5. I documenti menzionati  ai  precedenti  commi  3  e  4  devono

restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire

a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni  prima

dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consultivo. 

    6. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio

ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla

gestione, cosi' come previsto dall'art. 2423 del codice civile. 

    7.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme

relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'

depositata presso il Registro delle imprese entro due (2) mesi  dalla

chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 

    8. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto

incaricato della revisione legale dei conti e al  collegio  sindacale

almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata

per la loro approvazione. 

    9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono

trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. 

    10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e

contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del

successivo art. 19. 

    11. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle

imprese consorziate. 




                              Art. 19. 

                       Regolamenti consortili 




    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di

regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per

l'approvazione. 

    2. I regolamenti approvati  dall'assemblea  straordinaria,  e  le

relative modifiche, sono  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo

economico.  Tali  Ministeri,   qualora   accertino   che   le   norme

regolamentari sono in contrasto  con  le  disposizioni  del  presente

statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di  adottare

le necessarie modifiche. 

    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o

libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere

conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve

risultare il libro dei consorziati. 




                              Art. 20. 

        Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI 




    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come

previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio: 

    a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti

e  le  relative  variazioni,  al  fine  di  consentire  le  opportune

verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI; 

    b)  interagisce  costantemente  con  CONAI,  eventualmente  anche

attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di

verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto

dai propri iscritti; 

    c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti  indicati  al

precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi  e  con  le  modalita'  ivi

previsti. 

    3.  Il  Consorzio  partecipa   alle   assemblee   di   CONAI   in

rappresentanza dei propri  consorziati,  che  gli  abbiano  conferito

delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in  proprio

o che abbiano conferito apposita delega a terzi. 




                              Art. 21. 

 Rapporti  con  gli  altri  consorzi,  con  gli  utilizzatori  e  loro

                           organizzazioni 




    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed

i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il  Consorzio  si  impegna  ad

elaborare,  nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di   concertazione

permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei

produttori. 

    2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori,  con

gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le

materie di comune interesse. 




                              Art. 22. 

            Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati 




    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al

precedente art. 2 possono chiedere di aderire al  Consorzio  inviando

domanda scritta di adesione al consiglio di  amministrazione  con  la

quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi  previsti  e  di

essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  statuto,  dei

regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari

vincolanti per il Consorzio. 

    2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in

cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di

giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della

richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI. 

    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  produttori  e  dei

trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei

presupposti di seguito indicati: 

    a) cessazione dell'attivita'; 

    b)  variazione  dell'oggetto   sociale   o   dell'attivita'   con

cessazione della produzione  di  materia  prima  o  di  imballaggi  e

relativi semilavorati; 

    c)  adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema   alternativo

istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai

sensi di legge. 

    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) del  precedente  comma

3, i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al

consiglio  di  amministrazione  almeno  sei  mesi  prima  della  fine

dell'esercizio  annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento

dell'eventuale contributo per l'anno in corso. 

    5. Nei casi indicati nella lettera c) del precedente comma 3,  il

recesso  e'  efficace  solo  dal  momento  in  cui,  intervenuto   il

riconoscimento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio e del mare accerta il corretto funzionamento  del  sistema

alternativo e ne da' comunicazione al Consorzio ai sensi  e  per  gli

effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale

comunicazione e' inviata per conoscenza al CONAI. 

    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori  e  dei

recuperatori  e/o  riciclatori  possono  recedere   liberamente   dal

Consorzio,  previa  comunicazione  da   inviare   al   consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo dovuto per l'anno in corso. 

    7. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al

Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non

comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,

dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare

alla realizzazione dell'oggetto consortile. 

    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e

disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il

consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi

derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 

    9.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato e  al  CONAI,  anche  ai  fini  della

verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II. 

    10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi  dei  consorziati

che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. 

    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'

dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso. 




                              Art. 23. 

               Liquidazione - Scioglimento del Consorzio 




    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte

le passivita'. 

    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo  economico,  in

conformita' alle norme applicabili. 




                              Art. 24. 

                               Vigilanza 




    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e

del Ministro per lo sviluppo economico. 

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e

il  Ministro  per  lo  sviluppo   economico   possono   disporre   lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'

possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono

disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del

Consorzio. 




                              Art. 25. 

                             Norma finale 




    1. Per tutto quanto non espressamente disposto si  applicano,  in

quanto compatibili, le norme del codice civile e  le  altre  comunque

regolanti la materia e, per quanto concerne specificamente gli organi

consortili, anche le corrispondenti norme in materia di societa'  per

azioni non quotate in mercati regolamentati.

 

Allegati

D.M. 23 novembre 2017

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