Numerosi i compiti affidati all'organismo permanente composto di venti senatori

Commissione parlamentare infortuni: era stata istituita con la delibera del Senato del 4 dicembre 2014 e, in occasione della terza relazione annuale, palazzo Madama avrebbe potuto verificare l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione dei lavori. Cosa che ora è avvenuta, con la nuova delibera del 27 giugno 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 3 luglio 2017.

La Commissione parlamentare infortuni ("Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") è stata stata istituita in base all'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato ed è composta di venti senatori, nominati dal presidente del Senato, da un presidente e da due vice-presidenti.

Fra i compiti della Commissione parlamentare infortuni: accertare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, l'incidenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, l'entità della presenza dei minori, la cause degli infortuni, il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche, l'idoneità dei controlli, l'incidenza sul fenomeno nelle imprese controllate dalla malavita organizzata.

La Commissione parlamentare infortuni riferisce al Senato annualmente.

Qui nel link e di seguito il testo della proroga e la delibera del Senato del 4 dicembre 2013. Mentre sul tema "infortuni e quasi infortuni" rimandiamo all'interessante approfondimento di Damiano Romeo, amministratore di Romeo Safety Italia.

Commissione parlamentare infortuni

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 27 giugno 2017

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione  del  4
dicembre 2013, recante «Istituzione di una  Commissione  parlamentare
di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». (17A04659) 

(GU n.153 del 3-7-2017)

Art. 1 
 
  1. Il  termine  per  l'ultimazione  dei  lavori  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul  lavoro  e
delle malattie professionali, con  particolare  riguardo  al  sistema
della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  di
cui all'articolo 6 della deliberazione  del  Senato  del  4  dicembre
2013, e' prorogato fino alla conclusione della XVII legislatura. 
    Roma, 27 giugno 2017

Commissione parlamentare infortuni

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 4 dicembre 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
degli infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie  professionali,  con
particolare riguardo al sistema della tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro. (13A10044) 

(GU n.287 del 7-12-2013)

 
 
  Il Senato della Repubblica, in sede di 11ª  Commissione  permanente
(lavoro, previdenza sociale), il 4 dicembre  2013,  su  proposta  dei
senatori Casson, Granaiola, Chiti, Amati, Cirinna', D'Adda, Dirindin,
Favero, Elena Ferrara, Filippi, Filippin,  Fornaro,  Minniti,  Orru',
Padua, Pagliari, Pezzopane, Santini, Scalia,  Spilabotte,  Tomaselli,
Turano, Caliendo, Fedeli, Floris, Rita Ghedini e Sollo,  ha  adottato
la seguente deliberazione: 
    Istituzione di una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle  malattie  professionali,
con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo  82  della  Costituzione  e
dell'articolo  162  del  Regolamento  del  Senato,  una   Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul  lavoro  e
delle malattie professionali, con  particolare  riguardo  al  sistema
della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  di
seguito denominata «Commissione». 
                               Art. 2 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei
Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata
rappresentanza tra i generi.  Il  Presidente  del  Senato  nomina  il
Presidente scegliendolo ai di fuori dei predetti componenti e convoca
la Commissione affinche' proceda all'elezione di due Vice  presidenti
e di due Segretari. 
                               Art. 3 
 
  1. La Commissione accerta: 
    a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e  delle
malattie professionali, con  particolare  riguardo  al  numero  delle
morti, alle malattie, alle invalidita' e all'assistenza alle famiglie
delle vittime, individuando altresi' le aree in cui  il  fenomeno  e'
maggiormente diffuso; 
    b) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere
delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi; 
    c) l'entita' della presenza dei minori, con particolare  riguardo
ai  minori  provenienti  dall'estero  e  alla  loro   protezione   ed
esposizione a rischio; 
    d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare  riguardo
alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro; 
    e) il livello di applicazione delle  leggi  antinfortunistiche  e
l'efficacia della  legislazione  vigente  per  la  prevenzione  degli
infortuni, anche  con  riferimento  all'incidenza  sui  medesimi  del
lavoro flessibile, o precario; 
    f) l'idoneita'  dei  controlli  da  parte  degli  uffici  addetti
all'applicazione delle norme antinfortunistiche; 
    g)  l'incidenza  complessiva  del  costo  degli  infortuni  sulla
finanza pubblica, nonche' sul Servizio sanitario nazionale; 
    h) quali nuovi strumenti legislativi e  amministrativi  siano  da
proporre  al  fine  della  prevenzione e  della   repressione   degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
    i) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata; 
    l) la  congruita'  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa
vigente a favore dei lavoratori o  dei  loro  familiari  in  caso  di
infortunio sul lavoro. 
                               Art. 4 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria  e  puo'
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. 
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 12.500 euro per l'anno 2013 e  di  75.000  euro
per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono  poste
a carico del bilancio interno del Senato. Il  Presidente  del  Senato
puo' autorizzare annualmente un incremento  delle  spese  di  cui  al
precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,
a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata
da certificazione delle spese sostenute. 
                               Art. 5 
 
  1. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione disponga diversamente.  L'attivita'  e  il  funzionamento
sono  disciplinati  da  un  regolamento  interno,   approvato   dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori. 
                               Art. 6 
 
  1. La Commissione riferisce  al  Senato  annualmente,  con  singole
relazioni o con  relazioni  generali,  nonche'  ogni  qual  volta  ne
ravvisi la necessita', e comunque al  termine  dei  suoi  lavori.  In
occasione  della  terza  relazione  annuale,   il   Senato   verifica
l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

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