La nuova formulazione dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, disposta dalla legge di conversione, prevede che, in attesa dell’adozione di decreti ministeriali (e, ovviamente, di regolamenti comunitari), sia necessario riferirsi a quanto previsto nei D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269. Ciò imporrà criteri che, oltre a essere inutilmente restrittivi, sono manifestamente superati dal punto di vista tecnico e quindi inadeguati alle esigenze del mercato del recupero odierno
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