Concorsi per i vigili del fuoco: modificato il D.M. n. 163/2008

Accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vvf

Concorsi per i vigili del fuoco: il ministero dell'Interno ha modificato il decreto 18 settembre 2008, n. 163 che disciplina il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Il decreto di modifica è il D.M. 5 ottobre 2021, n. 203, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021.

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Qui di seguito il testo integrale del regolamento di modifica.

 

Ministero dell'Interno
Decreto 5 ottobre 2021, n. 203

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(21G00226)

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021)
Vigente al: 18-12-2021

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Viso, in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso
pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 5 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse, nonche' i criteri di formazione della
graduatoria finale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice
della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180,
«Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163,
concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma
7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto necessario aggiornare il regolamento n. 163 del 2008, al fine
di armonizzarlo alle modifiche introdotte con i provvedimenti di
riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sopra richiamati,
anche nell'ottica di semplificare le procedure concorsuali per
l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19
luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 6
luglio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 10571 del 17 settembre 2021 del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163

1. Nell'epigrafe del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 6».
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «2. La prova
preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per
l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti di
tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita'
intellettive e di ragionamento nonche' di quesiti finalizzati ad
accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e
ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.».
3. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione
della graduatoria finale). - 1. Gli esami sono costituiti da tre
prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta
da piu' moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono
fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di
valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nel
bando di concorso.
4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti
enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana;
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana;
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso.
5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il
candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia
composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non
inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova
e' dato dalla media dei singoli punteggi.
6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli.
7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito
sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le
votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella
valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria,
l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non
sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia
conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano
pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito
nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da
effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli
derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.».
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e' presieduta da un prefetto o da un
dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e'
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre
appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un
docente universitario in scienze motorie non appartenente
all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.».
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso.
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, le parole «un appartenente al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle
seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale».
7. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 9»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dirigenti medici»,
sono inserite le seguenti: «o sanitari»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «convenzioni ai sensi
dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.» sono sostituite dalle seguenti: «accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) al comma 4, le parole: «un appartenente al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle
seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale».
8. L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, e' soppresso.
9. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008, n. 163, le parole: «le disposizioni del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».
10. Gli allegati A e C del decreto del Ministro 18 settembre 2008,
n. 163, sono soppressi. L'allegato B del decreto del Ministro 18
settembre 2008, n. 163, e' sostituito dall'allegato B al presente
decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

 

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