Concorso per vigili del fuoco: il decreto 1° agosto 2016 del ministero dell'Interno - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n 214 - ha apportato modifiche al decreto 18 settembre 2018, che regolamenta la disciplina per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Modalità di svolgimento delle prove scritte, metodologie di valutazione, tipologie dell'esame (anche di tipo motorio-attitudinale), contenuti del colloquio: sono questo alcuni punti toccati dal provvedimento che detta le regole per il concorso per i vigili del fuoco.
Completa il decreto sul concorso per vigili del fuoco un allegato - di cui si riporta la versione integrale - che contiene le modalità di conteggio dei punteggi, i titoli di studio e le patenti richiesti.
Il provvedimento su concorso per vigili del fuoco entra è in vigore dal 28 settembre 2016
Concorso per vigili del fuoco
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 agosto 2016, n. 180
Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163,
concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma
7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00191)
(GU n.214 del 13-9-2016)
Vigente al: 28-9-2016
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l'articolo 5, disciplinante l'assunzione, mediante
concorso pubblico, dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, disciplinante le modalita' di svolgimento del concorso pubblico
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217;
Ravvisata la necessita' di apportare alcuni correttivi a tale
decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove
di esame della procedura concorsuale;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21
aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in data 19 maggio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale
18 settembre 2008, n. 163
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di
quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
capacita' intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova
preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due
tipologie di cui al primo periodo.».
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della
graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono costituite da una
prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite
dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato
un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente
alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun
elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50
punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 15 punti.
3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato
riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di
ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio
corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella
singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola
prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento
all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in
quattro moduli finalizzati ad accertare la capacita' pratica, di
forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di
acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile
del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono
indicate nel bando di concorso.
5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti
di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:
azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso.
6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con
conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una
votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei
quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova
motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione
esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio,
calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di
12,5.
7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (elementi);
b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a
verificare la conoscenza degli elementi di base relativi
all'attivita' del vigile del fuoco;
c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando
di concorso.
8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la
commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un
punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un
massimo di 35.
9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono
ammessi alla valutazione dei titoli.
10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che
costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono,
altresi', valutabili i titoli professionali e di studio
corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione
tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale
si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui
all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la
corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale
si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14
aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
determinata sommando le votazioni conseguite nella prova
motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono
dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria,
ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto
decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le prove di
lingua straniera e di informatica il giudizio e' espresso dalla
commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di
informatica.»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento» sono
aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1».
4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, e' sostituito dagli allegati A, B e C di cui
all'allegato 1 al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.