Concorso per vigili del fuoco: modificate le regole

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n 214, in vigore dal 28 settembre 2016

Concorso per vigili del fuoco: il decreto 1° agosto 2016 del ministero dell'Interno - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n 214 - ha apportato modifiche al decreto 18 settembre 2018, che regolamenta la disciplina per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

Modalità di svolgimento delle prove scritte, metodologie di valutazione, tipologie dell'esame (anche di tipo motorio-attitudinale), contenuti del colloquio: sono questo alcuni punti toccati dal provvedimento che detta le regole per il concorso per i vigili del fuoco.

Completa il decreto sul concorso per vigili del fuoco un allegato - di cui si riporta la versione integrale - che contiene le modalità di conteggio dei punteggi, i titoli di studio e le patenti richiesti.

 

Il provvedimento su concorso per vigili del fuoco entra è in vigore dal 28 settembre 2016

Concorso per vigili del fuoco

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 agosto 2016, n. 180 

Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008,  n.  163,

concernente la disciplina del concorso pubblico  per  l'accesso  alla

qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5,  comma

7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00191)

(GU n.214 del 13-9-2016)

 

Vigente al: 28-9-2016 

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a

norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in

particolare  l'articolo  5,  disciplinante   l'assunzione,   mediante

concorso pubblico, dei vigili del fuoco;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.

163, disciplinante le modalita' di svolgimento del concorso  pubblico

di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.

217;

  Ravvisata la necessita'  di  apportare  alcuni  correttivi  a  tale

decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove

di esame della procedura concorsuale;

  Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante

«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  21

aprile 2016;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

in data 19 maggio 2016;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                  Modifiche al decreto ministeriale

                      18 settembre 2008, n. 163

  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno

18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:

  «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di  quesiti  a

risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto

per l'accesso al concorso,  indicate  nel  bando  di  concorso  e  di

quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti  a  esplorare  le

capacita' intellettive e di  ragionamento.  Nell'ambito  della  prova

preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati  secondo  le  due

tipologie di cui al primo periodo.».

  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre

2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione  della

graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono  costituite  da  una

prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite

dalla valutazione dei titoli.

  2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e'  fissato

un punteggio massimo complessivo pari  a  100  punti,  corrispondente

alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun

elemento di valutazione:

  a) prova motorio-attitudinale,  suddivisa  in  quattro  moduli:  50

punti;

  b) colloquio: 35 punti;

  c) titoli: 15 punti.

  3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale

e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il  candidato

riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e  10.  All'esito  di

ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio

corrispondente al prodotto tra il decimo del  voto  conseguito  nella

singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola

prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato  A,

che costituisce parte integrante del presente regolamento.

  4.  La  prova  motorio-attitudinale  e'  diretta  ad  accertare  il

possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio

delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con  riferimento

all'utilizzo di attrezzature e mezzi  operativi,  e  si  articola  in

quattro moduli finalizzati ad  accertare  la  capacita'  pratica,  di

forza, di equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione  motoria,  di

acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita'  di  vigile

del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono

indicate nel bando di concorso.

  5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti

di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal

quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di

attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:

azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,

centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,

ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I

certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i

quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata

presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del

candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione

dal concorso.

  6.  La  prova  motorio-attitudinale  si   intende   superata,   con

conseguente ammissione al colloquio,  se  il  candidato  ottiene  una

votazione di almeno 6/10 per ogni singolo  modulo  e  una  media  nei

quattro  moduli  di  almeno  7/10.   Al   superamento   della   prova

motorio-attitudinale  per  ogni   singolo   modulo   la   commissione

esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un   punteggio,

calcolato secondo la formula di cui al comma 3,  per  un  massimo  di

12,5.

  7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:

  a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco (elementi);

  b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo

di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate  a

verificare  la   conoscenza   degli   elementi   di   base   relativi

all'attivita' del vigile del fuoco;

  c) elementi di informatica di base e  conoscenze  di  base  di  una

lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate  nel  bando

di concorso.

  8. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una

votazione non inferiore a  7/10.  Al  superamento  del  colloquio  la

commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un

punteggio, calcolato secondo la formula di cui al  comma  3,  per  un

massimo di 35.

  9. I candidati che hanno superato entrambe le  prove  d'esame  sono

ammessi alla valutazione dei titoli.

  10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati  B  e  C,  che

costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento.   Sono,

altresi',   valutabili   i   titoli   professionali   e   di   studio

corrispondenti  a  quelli   di   cui   all'allegato   C,   conseguiti

antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  17

ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione

tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione  professionale

si applicano,  rispettivamente,  la  tabella  di  confluenza  di  cui

all'allegato D al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo

2010, n. 88 e la tabella di  confluenza  di  cui  all'allegato  D  al

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per  la

corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione  professionale

si tiene conto del decreto  Ministro  della  pubblica  istruzione  14

aprile 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 117 del 22 maggio 1997.

  11. A conclusione delle prove di  esame  e  della  valutazione  dei

titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito

secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,

determinata   sommando   le   votazioni   conseguite   nella    prova

motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione  dei  titoli.

Sulla  base  di  tale  graduatoria,   l'Amministrazione   redige   la

graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di  merito,

dei titoli di preferenza di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Con  decreto  del  Capo   del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono

dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in  graduatoria,

ivi compresi quelli derivanti  dalle  categorie  riservatarie.  Detto

decreto e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del

Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.».

  3.  All'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18

settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  le  prove  di

lingua straniera e di  informatica  il  giudizio  e'  espresso  dalla

commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle

lingue straniere previste nel bando di concorso e di  un  esperto  di

informatica.»;

  b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento»  sono

aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1».

  4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno  18  settembre

2008, n.  163,  e'  sostituito  dagli  allegati  A,  B  e  C  di  cui

all'allegato 1 al presente regolamento.

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Allegati

allegati 1214712

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome