Consorzi dei rifiuti: i contributi da versare al Mase sono stati fissati con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026 (in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2026, n. 47).
Il contributo, dovuto per l'anno 2022, è determinato ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026; l'allegato, relativo all'ammontare dei contributi, è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026
Determinazione e ripartizione dell'ammontare complessivo del
contributo dovuto, per l'anno 2022, da versare al MASE da parte dei
consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinate
ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (26A00893)
(Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2026, n. 47)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del
contributo dovuto per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base
al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati al pagamento del contributo, ai sensi dell'art.
206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
soggetti indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e'
determinato per l'anno 2022 in euro 2.238.280,00
(duemilioniduecentotrentottomiladuecentottanta/00) aggiornato al
prezzo di consumo per l'intera collettivita' (NIC) per il medesimo
anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l'anno 2022, e' individuato nella tabella allegata al
presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del
contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al
valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al
31 dicembre 2021.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2021 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al registro dei revisori legali.
Art. 4
Modalita' di pagamento
1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al
Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 30 del Ministero
dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2022;
b) il nominativo del soggetto obbligato.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto.
4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale
economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei
competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, da presentarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta Ufficiale o, in via
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione.





