Consorzi dei rifiuti: i contributi da versare al Mase

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026

Consorzi dei rifiuti: i contributi da versare al Mase sono stati fissati con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026 (in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2026, n. 47).

Consorzi dei rifiuti: i contributi da versare al Mase

Il contributo, dovuto per l'anno 2022, è determinato ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026; l'allegato, relativo all'ammontare dei contributi, è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Consorzi dei rifiuti: i contributi da versare al Mase

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 gennaio 2026

 

Determinazione  e   ripartizione   dell'ammontare   complessivo   del
contributo dovuto, per l'anno 2022, da versare al MASE da  parte  dei
consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono  rifiuti,  determinate
ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. (26A00893)

 

(Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2026, n. 47)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                          Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del

contributo dovuto per l'anno 2022 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  la  ripartizione

dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base

al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della

produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del

carico  gestionale  ed  amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior

consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e  controllo  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 2

                         Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo, ai  sensi  dell'art.

206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  i

soggetti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

 

                               Art. 3

                       Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2,  e'

determinato    per    l'anno    2022     in     euro     2.238.280,00

(duemilioniduecentotrentottomiladuecentottanta/00)   aggiornato    al

prezzo di consumo per l'intera collettivita' (NIC)  per  il  medesimo

anno.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati

ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo  n.  152

del 2006, per l'anno 2022, e' individuato nella tabella  allegata  al

presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2%  del

contributo complessivo, e  di  una  quota  variabile  commisurata  al

valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso  al

31 dicembre 2021.

3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da

imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema

autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota

variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo

criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore

della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio

2021 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione

contabile iscritta al registro dei revisori legali.

 

                               Art. 4

                       Modalita' di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti

ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento  al

Capo di entrata 32° - capitolo  n.  2592  -  art.  30  del  Ministero

dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento e' indicato:

a)  il  riferimento  all'art.  206-bis,  comma  6,  del   decreto

legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2022;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento  deve  essere  effettuato  entro  e  non  oltre  il

novantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione   del   presente

decreto.

4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla  Direzione  generale

economia circolare e bonifiche del Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica.

 

                               Art. 5

                         Disposizioni finali

1.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  alla  registrazione  dei

competenti organi di controllo,  nonche'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno

successivo alla sua pubblicazione.

2. Avverso il presente decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale

amministrativo regionale, da presentarsi entro sessanta giorni  dalla

pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta  Ufficiale  o,  in  via

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro  centoventi

giorni dalla pubblicazione.

 

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