Vigilanza e controllo sui rifiuti: il riparto del contributo 2019

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271) attua quanto disposto dall'articolo 206-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006

Vigilanza e controllo sui rifiuti: il riparto del contributo 2019 è stato fissato con il decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271). La misura, prevista dall'articolo 206-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, riguarda il Conai, altri consorzi di settore e i soggetti indicati nell'allegato 1 al decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022.

Di seguito il testo del decreto; l'allegato è riportato in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022 

 

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'articolo
206-bis, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.
(22A06593) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con

modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare

l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  in  Ministero  della

transizione   ecologica,   dando   avvio   ad   un   nuovo   processo

organizzativo;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero  della  transizione  ecologica»,  pubblicato  in   Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio;

Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in

particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei

rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,  che  disciplina  le

modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'articolo 177, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.

152 del 2006, che afferma il  pubblico  interesse  sull'attivita'  di

gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 178 del suddetto decreto legislativo  n.  152  del

2006, che detta i  principi  generali  e  i  criteri  in  materia  di

gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 179 del menzionato decreto legislativo n. 152  del

2006, che detta i criteri di priorita' nella gestione di rifiuti;

Visto l'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152  del

2006,  che  attribuisce  al  Ministero  della  transizione  ecologica

specifiche funzioni per la corretta attuazione  delle  norme  di  cui

alla Parte quarta del citato  decreto  legislativo,  con  particolare

riferimento   alla   prevenzione    dei    rifiuti,    all'efficacia,

all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,  degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla  tutela  della  salute

pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che

«All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  e

controllo di cui al comma  4  dell'articolo  178-ter  e  al  presente

articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso

di  inflazione,  provvedono,  tramite  contributi  di  pari   importo

complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi  di  cui  all'articolo

224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i

consorzi di  cui  agli  articoli  233,  234  e  236,  nonche'  quelli

istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 e i sistemi di  cui  agli

articoli 178-bis e 178-ter»  e  che  il  Ministro  della  transizione

ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata

in vigore del presente provvedimento e successivamente  entro  il  31

gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre

in capo ai consorzi e soggetti predetti»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  n.  123  del  28  marzo  2018  «Riparto  del

contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in

Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare  n.  109  del  27  maggio  2020  «Riparto  del

contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare  n.  210  del  27  maggio  2021  «Riparto  del

contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in

Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica si  avvale

del supporto tecnico dell'ISPRA, ai  sensi  del  comma  4  del  sopra

citato articolo 206-bis del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,

utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per  l'espletamento

delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di

interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni

attribuite al Ministero della transizione ecologica  garantiscono  la

corretta  attuazione  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  di

settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e  degli  altri

soggetti indicati dalle disposizioni sopra  richiamate,  la  gestione

delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da

conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il  rispetto  del

funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del

contributo annuale di  euro  2.000.000,00,  aggiornato  al  tasso  di

inflazione per l'anno 2019, cosi' come previsto dal  citato  articolo

206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del

predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del

riparto il valore  della  produzione,  che  consente  di  commisurare

l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato  necessario  utilizzare,  sulla   base   del   criterio

adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2019 l'ultimo bilancio

utile dei soggetti obbligati;

Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei  rifiuti  condotti

da imprese private  che,  oltre  all'attivita'  inerente  al  proprio

sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover

assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore

della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una

primaria societa' di revisione contabile  iscritta  al  registro  dei

revisori legali;

Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione

del contributo ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006;

Visto il registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento

dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento

dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata

a finanziare le funzioni di vigilanza  in  capo  al  Ministero  della

transizione  ecologica,  condotte  secondo  una  procedura  volta   a

verificare la qualita' dell'azione dei sistemi  collettivi  sotto  il

profilo ambientale;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                          Principi generali 

1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del

contributo dovuto per l'anno 2019  ai  sensi  dell'articolo  206-bis,

comma 6, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  la

ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base

al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della

produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del

carico  gestionale  ed  amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior

consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e  controllo  del

Ministero della transizione ecologica.

 

                               Art. 2 

                         Soggetti obbligati 

1. Sono obbligati al pagamento del contributo i  soggetti  indicati

in allegato.

 

                               Art. 3 

                       Riparto del contributo 

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'articolo 1, comma 2,

e' determinato per l'anno 2019 in  euro  2.009.780,00  aggiornato  al

tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati

ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto  legislativo  n.

152 del 2006, per l'anno 2019,  e'  individuato  nell'allegato  e  si

compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo  complessivo

e di una quota  variabile  commisurata  al  valore  della  produzione

attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da

imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema

autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota

variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo

criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore

della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio

2018 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione

contabile iscritta al registro dei revisori legali.

 

                               Art. 4 

                       Modalita' di pagamento 

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti

ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento  al

Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - articolo  30  del  Ministero

dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento e' indicato:

a) il riferimento all'articolo  206-bis,  comma  6,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2019;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento  deve  essere  effettuato  entro  e  non  oltre  il

novantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione   del   presente

decreto.

4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla  Direzione  generale

per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica.

 

                               Art. 5 

                         Disposizioni finali 

1.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  alla  registrazione  dei

competenti organi di controllo,  nonche'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno

successivo alla sua pubblicazione.

2. Avverso il presente decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale

amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta  giorni  dalla

pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta  Ufficiale  o,  in  via

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro  centoventi

giorni dalla pubblicazione.

 

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