Consorzio recupero vetro: approvato lo statuto

D.M. Ambiente 22 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2019

Consorzio recupero vetro: con il D.M. 22 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2019), il ministero dell'Ambiente ha approvato lo statuto del consorzio CoReVe. In particolare, il decreto stabilisce i seguenti punti:

  • la struttura e l'attività del Consorzio recupero vetro (titolo I);
  • gli organi interni del Consorzio recupero vetro (titolo II)
  • le disposizioni generali, finanziarie e transitorie finali del Consorzio recupero vetro (titolo III).

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Consorzio recupero vetro: le finalità

La finalità del Consorzio recupero vetro è sintetizzata all'art. 2 il quale recita che: "Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di  efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in vetro in via sussidiaria  all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale".

Consorzio recupero vetro: i finanziamenti

I mezzi finanziari per il funzionamento del CoReVe provengono dai contributi versati dai consorziati o da  terzi, in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto all'art. 9, comma 2, lettera i); dal contributo ambientale attribuito al CoReVe da Conai, con apposita convenzione ai sensi dell'art.  224,  comma  8  del  D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e versato  dal Conai medesimo ai sensi dell'art. 223, comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale, costituisce mezzo proprio del  Consorzio ed è utilizzato per il ritiro degli imballaggi primari  o comunque conferiti al servizio pubblico, nel rispetto della libera concorrenza  nelle  attività di settore; dai proventi della cessione dei rifiuti  di imballaggi in vetro raccolti e ritirati  a  seguito  di  convenzioni  stipulate da CoReVe con i comuni o loro delegati,  nonché delle prestazioni  di servizi connesse; dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese eventuali liberalità; dall'utilizzazione dei fondi di riserva; dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati; dalle eventuali somme, diverse da quelle previste  all'art. 14 dello statuto del Conai, versate al consorzio dal Conai per le finalità consortili.

Consorzio recupero vetro: chi ne fa parte

Adesriscono al Consorzio recupero vetro i seguenti soggetti: fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonché gli importatori  di  imballaggi di vetro  vuoti  (i trasformatori); i fornitori di materiali di imballaggio in vetro, categoria che comprende i produttori e gli  importatori di materie prime di imballaggio. Inoltre possono partecipare al Consorzio recupero vetro i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definiti ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m)n)  e  o) del  D.Lgs. n.  152  del  2006, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo  criteri  e  modalità determinati nel regolamento  consortile  da  adottarsi  a  norma del successivo art. 19.

Qui di seguito il testo integrale del decreto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 ottobre 2019

Approvazione dello Statuto del  Consorzio  Recupero  Vetro  (CoReVe).

(19A06959)

(GU n. 264 del 11-11-2019)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 20 dicembre 1994, come integrata  e  modificata  dalla  direttiva

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  sugli  imballaggi

ed i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a  limitare  la

produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio,  il

riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» ed, in particolare la  Parte  IV,  Titolo  II,

Gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  che

disciplina i consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei

rifiuti di imballaggio ed, in particolare il comma 2 che prevede  che

i predetti consorzi adeguino il  proprio  Statuto  allo  schema  tipo

approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, di approvazione dello schema di Statuto-tipo  per

i consorzi  per  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di

imballaggio, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare «Correttivo del  decreto  24  giugno

2016 concernente l'approvazione dello schema di  Statuto-tipo  per  i

consorzi per gli imballaggi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;

Visto lo Statuto del Consorzio Recupero  Vetro  (CoReVe)  approvato

dall'assemblea straordinaria del 21 novembre 2017, trasmesso ai  fini

dell'approvazione ai sensi e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto

dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006,  con  nota  del  6

dicembre 2017;

Vista l'istruttoria eseguita,  che  ha  coinvolto  anche  l'ufficio

legislativo, volta a verificare l'adeguatezza dello Statuto trasmesso

allo schema di Statuto-tipo di cui  al  decreto  3  maggio  2017  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 30 luglio 2019, acquisita agli atti in pari  data

al protocollo n. 13768/RIN, con la quale il CoReVe  ha  recepito  gli

ulteriori  elementi  giuridici  richiesti  per  l'approvazione  dello

Statuto adeguato;

Visto il supplemento istruttorio con il quale si e'  accertato  che

il Consorzio avesse recepito nel testo di Statuto le  integrazioni  e

le modifiche richieste;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'attivita' istruttoria,  che  le

norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di

Statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

                               Art. 1

                               Statuto

1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223,  comma  2

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  lo  Statuto  del

Consorzio  Recupero  Vetro  (CoReVe)  di  cui  all'Allegato  1,   che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Titolo I
STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Allegato 1

Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)

     Art. 1.

                 Natura, sede e durata del Consorzio

1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede  in  Milano

il consorzio denominato «Consorzio Recupero  Vetro»  o  «CoReVe»  (di

seguito anche «Consorzio»), con il fine di perseguire gli obiettivi e

svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel

rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,

economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il

ritiro, la raccolta, il recupero e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di

imballaggi  in  vetro  in  via  sussidiaria  all'attivita'  di  altri

operatori economici del settore, senza limitare, impedire o  comunque

condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale  diritto

alla liberta' d'iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e  puo'

essere prorogata qualora a  tale  termine  permangano  i  presupposti

normativi di costituzione.

4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,

qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno

prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare  (di

seguito anche «MATTM») e del Ministero dello sviluppo  economico  (di

seguito anche «MISE»).

5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,

senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  dagli  articoli

2602 al 2615-bis del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non

comporta la modifica dello Statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del MATTM e del MISE.

   Art. 2.

                             Consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

(a) Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonche'

importatori  di  imballaggi  in  vetro  vuoti   (di   seguito   anche

«Trasformatori»);

(b) Fornitori di materiali di imballaggio in  vetro,  categoria

che comprende i produttori e gli  importatori  di  materie  prime  di

imballaggio (di seguito anche «Produttori»).

2. Possono altresi' partecipare al Consorzio i recuperatori ed  i

riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come

definiti ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m),  n)  ed  o)

del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   (di   seguito   anche

«Recuperatori  e  Riciclatori»),  previo  accordo   con   gli   altri

consorziati ed unitamente agli stessi, secondo  criteri  e  modalita'

determinati nel regolamento  consortile  da  adottarsi  a  norma  del

successivo art. 19.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio

anche tramite  le  proprie  associazioni  di  categoria  maggiormente

rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono

esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,

che abbiano conferito procura all'associazione stessa, pertanto tutte

le conseguenze economiche e giuridiche gravano  esclusivamente  sulle

imprese rappresentate.

4. Le imprese di cui ai precedenti commi 1 e 2 che esercitano  le

attivita' proprie di piu' categorie di  consorziati  sono  inquadrate

nella  categoria  prevalente  secondo  i  criteri  e   le   modalita'

determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo  art.

19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate

e collegate.

5. Il numero dei consorziati e' illimitato.

6. La ripartizione e l'assegnazione delle quote  consortili  sono

disciplinate dal successivo art. 4.

   Art. 3.

                        Oggetto del Consorzio

1. L'attivita'  del  CoReVe  si  conforma  ai  principi  generali

contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152,  Titolo  II  ed,  in  particolare  ai  principi  di  efficienza,

efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle

attivita' di settore.

2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per

concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di

tutti i rifiuti di  imballaggio  in  vetro  immessi  al  consumo  nel

territorio  nazionale.  In  particolare,  il   CoReVe   razionalizza,

organizza, garantisce, promuove ed incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di  imballaggi  in

vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione  del  Consorzio

Nazionale Imballaggi (di seguito «CONAI») di  cui  all'art.  224  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) il recupero ed il riciclo  dei  rifiuti  di  imballaggio  in

vetro;

c)  l'utilizzo  dei  prodotti  e  dei  materiali  ottenuti  dal

recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro;

d) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di

imballaggio in vetro.

3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di

ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta

differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo  le  modalita'

ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di  prevenzione

e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale  di

prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

4. Il CoReVe, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione  dei

comuni e dei loro eventuali delegati sui piu' efficaci ed  efficienti

metodi di raccolta differenziata al fine di massimizzare le quantita'

riciclate dei rifiuti di imballaggi in vetro raccolti; nonche'  degli

utilizzatori,  degli  utenti   finali   ed,   in   particolare,   dei

consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni

previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

(a) i sistemi di recupero e di riciclo disponibili;

(b)  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in  particolare   dei

consumatori, nel processo di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti

di imballaggio in vetro;

(c) il significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi  in

vetro;

(d) i pertinenti elementi dei piani di gestione dei rifiuti  di

imballaggi in vetro.

5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti

commi, il Consorzio puo':

(a)  svolgere  tutte  le  attivita'   anche   complementari   o

sussidiarie, direttamente o indirettamente  coordinate  e/o  comunque

connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione

di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione  del  mercato

di oggetti in materiale riciclato;

(b) compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e

finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento

dell'oggetto consortile;

(c) promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,

realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma

con soggetti pubblici e privati, universita' e istituti qualificati;

(d)  porre  in  essere  tutti  gli  atti  di   attuazione   e/o

applicazione normativamente previsti.

6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed

interregionali, attraverso la  modifica  dello  Statuto,  secondo  le

modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'

di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla

base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art.  177,  comma  5  del

decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,

coordinandosi con il CONAI per quanto  di  competenza  dello  stesso,

puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del

medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,

protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

(a) il MATTM, il MISE, le regioni, le  province,  le  autorita'

d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari

ed enti pubblici o privati;

(b) il CONAI medesimo;

(c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca

incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,

tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

(d) i soggetti pubblici e/o privati interessati  alla  gestione

ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto

dell'attivita' del Consorzio.

7.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  CoReVe,   puo'

avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni

in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del MATTM e

del MISE. La costituzione di  enti  e  societa',  e  l'assunzione  di

partecipazioni in altre societa' ed enti non e'  consentita  se  sono

sostanzialmente  modificati  l'oggetto  consortile  e  le   finalita'

determinati dal presente Statuto. L'attivita' delle societa' e  degli

enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre,  svolgersi

nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza,  e

eventuali proventi e utili derivanti da  tali  partecipazioni  devono

essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita'  previste  dal

presente Statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.

223, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CoReVe

mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale

del MATTM ed al CONAI un proprio piano specifico di  prevenzione  che

costituisce la base per  l'elaborazione  del  programma  generale  di

prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi

dell'art. 223, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

il CoReVe trasmette annualmente alla  competente  direzione  generale

del MATTM ed a CONAI una relazione sulla gestione  relativa  all'anno

precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,

il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel

riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle

informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del

pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre

disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di

accesso alle informazioni ambientali.

12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o

iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la

concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare

riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni

di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai

sensi della vigente normativa.

     Art. 4.

                Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio, costituenti il  Fondo

consortile, sono divise come segue:

a- una quota, pari all'85% (ottantacinque percento)  attribuita

ai Trasformatori;

b- una quota, pari al  7,5%  (sette  virgola  cinque  percento)

attribuita ai Produttori;

c- una quota, pari al  7,5%  (sette  virgola  cinque  percento)

attribuita ai Recuperatori e ai Riciclatori.

2.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la

ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'

disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del

successivo art. 19.

3.  Il  consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della

convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel

regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati

di ciascuna delle categorie.

4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato

puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In

tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli

importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare

all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il

passato.

5. Chi intende essere ammesso come  consorziato  deve  presentare

domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di

possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a

conoscenza delle disposizioni del presente Statuto,  del  regolamento

consortile adottato e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari

vincolanti per i consorziati.

6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere

trasferite a terzi solo in  caso  di  trasferimento  dell'azienda,  e

contestualmente a tale  trasferimento,  e/o  in  caso  di  fusione  e

scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili

e' nullo e privo di effetti giuridici.

       Art. 5.

                 Fondo consortile - Fondi di riserva

1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla

costituzione del Fondo consortile versando una  somma  corrispondente

al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art.  4.

Il valore unitario della quota  di  partecipazione  al  Consorzio  e'

determinato dall'Assemblea.

2. Il Fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del

Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    consiglio    di

amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti  le

altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel

corso dell'esercizio successivo.

3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli  consorziati  per

il mantenimento del Fondo consortile sono determinati  dall'Assemblea

su proposta del consiglio di amministrazione.

4.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla

formazione del reddito. E' fatto divieto  di  distribuire  avanzi  di

gestione ai  consorziati.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  sono

gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed

alle procedure da esso approvate.

5.  Al  Fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli

articoli 2614 e 2615 del codice civile.

6. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'

dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

7. L'assemblea puo'  costituire  un  Fondo  di  riserva  con  gli

eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224,

comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

     Art. 6.

              Finanziamento delle attivita' del CoReVe

1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria.

2. I mezzi finanziari per il funzionamento del CoReVe provengono:

a) dai contributi versati dai consorziati o  da  terzi,  ed  in

particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo

art. 9, comma 2, lettera i);

b) dal contributo ambientale attribuito al CoReVe da CONAI, con

apposita convenzione ai sensi dell'art.  224,  comma  8  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e versato  dal  CONAI  medesimo  ai

sensi dell'art. 223, comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale,

costituisce mezzo proprio del  Consorzio  ed  e'  utilizzato  per  il

ritiro degli imballaggi primari  o  comunque  conferiti  al  servizio

pubblico, nel rispetto della libera concorrenza  nelle  attivita'  di

settore;

c) dai proventi della cessione dei  rifiuti  di  imballaggi  in

vetro raccolti e ritirati  a  seguito  di  convenzioni  stipulate  da

CoReVe con i comuni o loro delegati,  nonche'  delle  prestazioni  di

servizi connesse;

d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese

eventuali liberalita';

e) dall'utilizzazione dei Fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del  Fondo  consortile  con  le

modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2;

g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da  enti

pubblici e/o privati;

h) dalle eventuali somme, diverse da quelle  previste  all'art.

14 dello Statuto del CONAI, versate al Consorzio  dal  CONAI  per  le

finalita' consortili.

 

      Art. 7.

                    Diritti e obblighi consortili

1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente Statuto, alla definizione delle  decisioni  del

CoReVe in vista del conseguimento  degli  scopi  statutari,  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire

dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Il CoReVe  accerta  il  corretto  adempimento,  da  parte  dei

consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al

Consorzio  ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e

reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento

consortile, da  adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19,  sono

individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni

applicabili  e  le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di

Assemblea il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di

voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del Fondo consortile;

b)   versare   l'eventuale    contributo    annuo    deliberato

dall'assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i);

c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i  dati  e

le  informazioni  da  questo  richiesti   e   attinenti   all'oggetto

consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli  disposti  dal  consiglio  di

amministrazione, al fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza

del dati dei consorziati;

e)  osservare  lo  Statuto,  il  regolamento  consortile  e  le

deliberazioni degli organi del Consorzio,  che  sono  vincolanti  per

tutti i consorziati;

f)  favorire  gli  interessi  del  Consorzio  e  non   svolgere

attivita' contrastante le finalita' dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'art.

221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono

obbligati ad indicare al CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,

costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3,  lettera  b)  del  citato

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

 

Titolo II
ORGANI

Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c)  il  Presidente  ed,  in  sua  assenza  o  impedimento,   il

Vicepresidente;

d) il collegio sindacale;

e) il Direttore generale.

Art. 9.

          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti

nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione

al CoReVe. Possono esercitare il diritto di  voto  i  consorziati  in

regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al

precedente art. 7.

2. L'assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

b) elegge due componenti effettivi e uno supplente, nonche'  il

Presidente del Collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale

dei conti al Collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai

sensi del successivo art. 16;

d) approva il bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai

documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio

consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo

art. 18, comma 6;

e) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio;

f) determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione

al Consorzio;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di

carica al Presidente ed al Vicepresidente dell'emolumento annuale e/o

l'indennita' di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione

e del Collegio sindacale;

h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla

gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente

Statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal

consiglio di amministrazione;

i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto ai precedente

art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'

statutarie;

j) approva la relazione sulla gestione, il piano  specifico  di

prevenzione,  nonche'  i  risultati  conseguiti  nel  riciclo  e  nel

recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 10;

k) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari menzionati al precedente art. 6.

         Art. 10.

               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2.  La  convocazione  ha   luogo   mediante   posta   elettronica

certificata inviata ai consorziati almeno quindici giorni  prima  del

giorno fissato per l'Assemblea e mediante avviso depositato presso la

sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web  almeno

quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per  l'assemblea.   La

convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo  e  la  data

della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di  distanza

da  tale  data,  della  seconda  convocazione,  salvo  il   caso   di

particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine

minimo di cinque giorni.

3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera

raccomandata o  telefax,  inviati  ai  consorziati,  almeno  quindici

giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare  urgenza  in

cui deve comunque  essere  osservato  il  termine  minimo  di  cinque

giorni.

4. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,

con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero  di

consorziati  detentori,  sulla  base  della  ripartizione  effettuata

dall'ultima assemblea, almeno di un  quinto  di  tutte  le  quote  di

partecipazione al Consorzio.

5.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su

richiesta dal Collegio  sindacale.  In  tale  caso  il  consiglio  di

amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione

dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale

rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi

rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del

Consorzio. Non sono ammesse piu' di 10 (dieci)  deleghe  alla  stessa

persona.   Tali   limiti   non   si   applicano   alle   associazioni

imprenditoriali di categoria.

7. E'  ammessa  la  partecipazione  anche  per  teleconferenza  o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la  discussione   ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.

8. L'assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,

quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti

costituiscono   piu'   della    meta'    delle    quote    consortili

complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione,  qualunque

sia  la   percentuale   di   quote   consortili   rappresentate   dai

partecipanti.

9. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari

alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento

consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate

le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente

comma.

10. L'assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei

voti presenti, anche per delega.

11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del CoReVe o,  in

caso di sua assenza o  impedimento,  dal  Vicepresidente  ovvero,  in

assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.

12.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole

assemblee, con effetto  anche  per  la  convocazione  successiva  per

quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal

consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In

mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per

la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che

deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al

Consorzio.

13.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli

amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

    Art. 11.

                       Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima

convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti

rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al

Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi

dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il

medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria puo'  deliberare

quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno

la meta' delle  quote  consortili  complessive,  e  le  deliberazioni

devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti,  anche  per

delega.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni da apportare  al  presente  Statuto.  Le

deliberazioni   di   modifica   dello   Statuto    sono    sottoposte

all'approvazione del MATTM e del MISE;

b)  sull'approvazione  del  regolamento  consortile   e   sulle

relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio

nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo

ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.

10 in materia di assemblea ordinaria.

  Art. 12.

       Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di  amministrazione  si  compone  di  quattordici

membri, salvo quanto previsto al comma 3.

2.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono   eletti

dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati secondo la seguente

ripartizione:

a.  dodici  membri  in  rappresentanza  della   categoria   dei

Trasformatori (art. 2, comma 1, lettera a) del presente Statuto);

b. un membro in rappresentanza della categoria  dei  Produttori

(art. 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto);

c. previo accordo con  gli  altri  consorziati,  un  membro  in

rappresentanza della categoria dei Recuperatori e  Riciclatori  (art.

2, comma 2 del presente Statuto).

In caso di partecipazione al Consorzio anche dei  Recuperatori  e

Riciclatori, previo accordo con gli altri consorziati, dovra'  essere

garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in  rappresentanza

della categoria Recuperatori e Riciclatori con quella della categoria

Produttori.

3. Il  consiglio  di  amministrazione  si  considera  validamente

costituito anche con un numero di componenti inferiore a quattordici,

purche'  risultino  eletti  i  consiglieri  in  rappresentanza  della

categoria dei Trasformatori, qualora una categoria di consorziati non

si costituisca o  non  elegga,  per  qualsivoglia  motivo,  i  propri

rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione.

4. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si

procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria

di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della

lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da

adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le

modalita' ed i sistemi di voto.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione  partecipano  i

componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il

Direttore generale del Consorzio.

6. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha

facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per

l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo

esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

a)  nomina  fra  i  propri  componenti  il  Presidente  ed   il

Vicepresidente;

b) salvo quanto previsto all'art. 14,  comma  3,  determina  le

funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al

Vicepresidente e al Direttore generale;

c) convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante

aggiornamento;

e)  definisce  la  ripartizione  delle  quote  assembleari   in

conformita' alle disposizioni del presente  Statuto  e  dell'apposito

regolamento;

f)  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio

consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea  per  l'approvazione.

Questi documenti devono essere trasmessi al CONAI;

g)  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.

2615-bis del codice civile;

h)  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del

Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli

eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera

a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita'  del  relativo

versamento, da sottoporre alla delibera dell'assemblea; predispone  e

approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento

alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale

CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

i) predispone il piano specifico  di  prevenzione  previsto  al

precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per

approvazione;

j) adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del

Consorzio;

l) delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale

ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e

di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di

ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al

rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione

d'opera professionale;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

o)  nomina  e  revoca  il  Direttore  generale  del   Consorzio

stabilendone il compenso;

p) determina l'organico del personale del Consorzio;

q) delibera  sulle  richieste  di  adesione  al  Consorzio.  La

delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata

e comunicata al CONAI;

r)  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei

consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di

eventuali sanzioni e la relativa entita';

s) autorizza il Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire

procure per singoli atti o categorie di atti;

t) compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio;

u) delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,

gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai

sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

v) delibera sull'esclusione dei consorziati;

w) approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI

per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   Consiglio   di

Amministrazione ai sensi dello Statuto e del regolamento CONAI;

x)  approva  il  testo  dell'allegato  tecnico  relativo   agli

imballaggi in vetro dell'accordo di programma  quadro  stipulato  dal

CONAI  con  l'Associazione  nazionali  comuni  italiani  (ANCI),  con

l'Unione delle province italiane (UPI)  o  con  i  soggetti  o  forme

associative previsti dall'art. 224, comma 5 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152;

y) approva il testo della  convenzione  da  stipularsi  con  il

CONAI per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista

dall'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z) propone all'assemblea le modifiche dello Statuto.

7. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto

consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori

imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il

consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al

Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i

limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'

affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  Direttore  generale,

specifici incarichi.

9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio

e gli altri adempimenti indicati alla lettera f).

      Art. 13.

           Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica

tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro

carica.  I  componenti  del   consiglio   di   amministrazione   sono

rieleggibili. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza  dei

termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione

e' stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere

in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,

con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di

consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato

nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta

in carica fino all'assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica

la meta' o piu' dei consiglieri  eletti,  quelli  rimasti  in  carica

convocano d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla  sostituzione

dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare  tutti  i  consiglieri,

l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo

consorziato.

4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'Assemblea;

tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito

scritto dal Presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal

Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia

materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da

almeno due consiglieri.  In  tale  ultimo  caso  il  Consiglio  viene

convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con e-mail,  o

con Posta elettronica certificata, o con lettera raccomandata  o  con

fax, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e  la  data  della

riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno  sette

giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno  due  giorni

prima.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  di  almeno  cinque

componenti. La riunione si considera altresi' valida allorche', anche

in  assenza  di  formale  convocazione,  sono  presenti   tutti   gli

amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia  nella  sede

del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del

consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza

o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano

essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   consiglio    di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi

presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve  trovarsi

il segretario, onde consentire la stesura  e  la  sottoscrizione  del

verbale scritto sul libro.

9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale

il voto del Presidente ovvero, in  sua  assenza  o  impedimento,  del

Vicepresidente.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

Vicepresidente o dal consigliere piu' anziano, in caso di assenza del

Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno nonche' un  emolumento,  se  deliberati  dall'assemblea  ai

sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

12. Il verbale  della  riunione  del  consiglio  e'  redatto  dal

segretario  del  consiglio  di  amministrazione,  che  assiste   alla

riunione e che e' nominato da chi presiede il  consiglio  stesso.  Il

verbale della riunione  del  consiglio  e'  sottoscritto  da  chi  lo

presiede e dal segretario.

13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del

consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente.

    Art. 14.

                     Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati

dal consiglio di amministrazione  fra  i  propri  componenti  secondo

l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1,  lettere  a)  e

b), e  durano  in  carica  fino  alla  cessazione  del  Consiglio  di

Amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il

nuovo Presidente e' scelto tra gli amministratori eletti nella  quota

riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in

carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei

terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze

innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed

amministrativa;

b) la firma consortile;

c)   la   presidenza   delle   riunioni   del   consiglio    di

amministrazione e dell'Assemblea;

d)  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le

pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione alle deliberazioni adottate  dal  consiglio  di

amministrazione;

f)  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei

documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea

e del consiglio di amministrazione;

g) accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

h)  conferire,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;

i) esercitare ogni altro potere delegatogli  dal  Consiglio  di

Amministrazione.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente  o

altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti

piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del

consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni

attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal

consiglio di amministrazione.

    Art. 15.

                         Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e

due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono

designati dal MATTM e dal MISE, tra i dipendenti dei detti Ministeri.

Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea

tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Nel caso di mancata nomina del sindaco effettivo da parte  del

MATTM  e  del  MISE,  il  sindaco  supplente  di  nomina  assembleare

subentrera' nella carica di  terzo  sindaco  effettivo  del  Collegio

sindacale sino all'avvenuta nomina da parte del MATTM e del MISE.

3. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data

dell'Assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la

relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il

sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'Assemblea

successiva.

5. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea  che  lo

esercita per giusta causa.

6. Il Collegio sindacale:

i. controlla la gestione del Consorzio;

ii. vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto  e

del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta

amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e

sul suo concreto funzionamento;

iii. redige annualmente la relazione di competenza  a  commento

del bilancio consuntivo.

7. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'assemblea  ed  alle

riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere

agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni

consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

8. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di

soggiorno nonche' un emolumento se deliberati dall'assemblea al sensi

di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

          Art. 16.

                     Revisione legale dei conti

1.  Il  controllo  contabile  sul  Consorzio  e'  esercitato  dal

Collegio sindacale o da una societa'  di  revisione  legale  iscritta

nell'apposito registro.

2. Il Collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione

legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della

contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione

nelle scritture contabili.

3. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui

all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,

comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti  annuali  o

consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di

redazione applicate dalla societa';

b) una descrizione della portata della revisione legale  svolta

con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente  se  questo

e' conforme  alle  norme  che  ne  disciplinano  la  redazione  e  se

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone

all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi

costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione

con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio

con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di

impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione deve illustrare

analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della

revisione.

6. La societa' di revisione legale ha diritto  a  ottenere  dagli

amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione

legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione.

7.  L'assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della

revisione legale.

8. L'assemblea, su  proposta  motivata  del  Collegio  sindacale,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'Assemblea revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione

legale, sentito il Collegio  sindacale,  quando  ricorra  una  giusta

causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra

societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo

IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 

   Art. 17.

                         Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal consiglio di

amministrazione, su proposta del  Presidente,  a  persona  che  abbia

maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e'  regolato  dal

contratto di diritto privato.

3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  Direttore  generale   sono

determinate  dal  consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il

Direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione  delle  deliberazioni

degli organi consortili;

b) effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,  civili,

commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale

contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del

Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal  consiglio

di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti e

quadri.

L'assunzione ed il licenziamento del singolo dirigente  e  quadro

sono  soggetti  alla  preventiva  autorizzazione  del  consiglio   di

amministrazione;

e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari  con

i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  CONAI,  gli  altri

consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,

lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  gli

altri terzi.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e

del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,

salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'

autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure  per

singoli atti o categorie di atti.

 

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

     Art. 18.

                  Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi

successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui

e' preposto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La

convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura

dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale

ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni

che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati  ai  precedenti  commi  3  e  4  devono

restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire

a ciascun consorziato prenderne visione almeno  cinque  giorni  prima

dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consuntivo.

6. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio

ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla

gestione, cosi' come previsto dall'art. 2423 del codice civile.

7.  La  situazione  patrimoniale  redatta  osservando  le   norme

relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'

depositata presso il Registro delle  imprese  entro  due  mesi  dalla

chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto

incaricato della revisione legale dei conti e al  Collegio  sindacale

almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata

per la loro approvazione.

9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono

trasmessi al CONAI, al MATTM e al MISE.

10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e

contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del

successivo art. 19.

11. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle

imprese consorziate.

       Art. 19.

                       Regolamenti consortili

1.  Per  l'applicazione  del  presente   Statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di

regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per

l'approvazione.

2. I regolamenti approvati  dall'assemblea  straordinaria,  e  le

relative modifiche,  sono  comunicati  al  MATTM  ed  al  MISE.  Tali

Ministeri, qualora accertino  che  le  norme  regolamentari  sono  in

contrasto con le disposizioni del presente Statuto, possono  in  ogni

momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o

libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere

conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve

risultare il libro dei consorziati.

Art. 20.

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

 

1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come

previsto dai principi e con le modalita' indicati nella Parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica  regolarmente  a  CONAI  i  nominativi  dei  propri

iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune

verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;

b) interagisce costantemente  con  CONAI,  eventualmente  anche

attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di

verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto

dai propri iscritti;

c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al

precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi  e  con  le  modalita'  ivi

previsti.

3.  Il  Consorzio  partecipa   alle   assemblee   di   CONAI   in

rappresentanza dei propri  consorziati,  che  gli  abbiano  conferito

delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in  proprio

o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

 

              Art. 21.

        Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori

                        e loro organizzazioni

 

1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed

i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio elabora,  laddove

possibile e opportuno, forme di concertazione  permanente  per  tutto

cio'    che    attiene    alle    materie    di     interesse     dei

Produttori-Trasformatori.

2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri Produttori,  con

gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le

materie di comune interesse.

Art. 22.

           Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al

precedente art. 2 possono chiedere di aderire al  Consorzio  inviando

domanda scritta di adesione al consiglio di amministrazione,  con  la

quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi  previsti  e  di

essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  Statuto,  dei

regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari

vincolanti per il Consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in

cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di

giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della

richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.

3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  Produttori  e  dei

Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei

presupposti di seguito indicati:

i. cessazione dell'attivita';

ii.  variazione  dell'oggetto  sociale  o  dell'attivita'   con

cessazione della produzione di imballaggi e relativi semilavorati;

iii. adozione o partecipazione  ad  altro  sistema  alternativo

istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 debitamente autorizzato  ai

sensi di legge.

4. Nei casi indicati nei paragrafi i) e ii) i consorziati possono

recedere  previa  comunicazione   da   inviarsi   al   consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo per l'anno in corso.

5. Nei casi indicati nel paragrafo iii) il  recesso  e'  efficace

solo dal momento in cui,  intervenuto  il  riconoscimento,  il  MATTM

accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo  e  ne  da'

comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art.  221,

comma 5 del  suddetto  decreto  legislativo.  Tale  comunicazione  e'

inviata per conoscenza al CONAI.

6.  Le  imprese  iscritte  nelle  categorie  dei  Recuperatori  e

Riciclatori  possono  recedere  liberamente  dal  Consorzio,   previa

comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione  almeno  sei

mesi prima della  fine  dell'esercizio  annuale.  Il  consorziato  e'

tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per  l'anno  in

corso.

7. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al

Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non

comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,

dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare

alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e

disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il

consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi

derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato e  al  CONAI,  anche  ai  fini  della

verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella Parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.

10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi  dei  consorziati

che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'

dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

 

    Art. 23

              Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di'  tutte

le passivita'.

2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal MATTM, e  dal  MISE,  in  conformita'  alle

norme applicabili.

Art. 24.

                              Vigilanza

1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

MATTM, e del MISE.

2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il MATTM, e il MISE possono disporre lo scioglimento di  uno  o  piu'

organi e la nomina di un commissario  incaricato  di  procedere  alla

loro  ricostituzione,  e  se  non   e'   possibile   procedere   alla

ricostituzione di detti organi  possono  disporre  la  nomina  di  un

commissario incaricato della gestione del Consorzio.

  Art. 25.

                            Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si  applicano,  in

quanto compatibili, le norme del codice civile e  le  altre  comunque

regolanti la materia.

 

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