Consumi di gas: il piano nazionale per il contenimento

Consumi di gas piano nazionale
La pubblicazione del decreto del ministro della Transizione ecologica 6 ottobre 2022, n. 383 resa nota da un comunicato del Mite pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243

Consumi di gas: il piano nazionale per il contenimento è stato reso noto tramite il decreto del ministro della Transizione ecologica 6 ottobre 2022, n. 383. Ad annunciarlo un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243.

Previste restrizioni per il periodo e gli orari degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Previste esenzioni per:

  • strutture sanitarie;
  • sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali;
  • scuole e asili;
  • piscine, saune e assimilabili;
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui esigenze tecnologiche o di produzione lo richiedano.

Qui il D.M. Mite sulle semplificazioni per gli impianti geotermici

Di seguito il testo del decreto del ministro della Transizione ecologica 6 ottobre 2022, n. 383.

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Decreto del ministro della Transizione ecologica 6 ottobre 2022, n. 383

Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas nazionale - misura amministrativa di contenimento del riscaldamento

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”. e in particolare l’articolo 8, comma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, l’articolo 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché l’articolo 28, comma 3, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell’artigianato, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

VISTO il decreto legislativo 1giugno 2011, n.93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» “ad ogni effetto e ovunque presenti”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i “Valori massimi della temperatura ambiente” e i “Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale” (di seguito: DPR n.74/2013);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che prevede l’adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante “Aggiornamento del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale” (di seguito DM 18 dicembre 2019);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 settembre 2020 con cui, tra l’altro, sono state apportate modificazioni al citato Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, ed in particolare l’articolo 26 e l’Allegato III relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore degli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni rilevanti;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", e in particolare l’articolo 5-bis, comma 1, secondo cui: “Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” e, in particolare, l’articolo 19-quater secondo cui “Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza”;

VISTO il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022 (di seguito Regolamento), concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti. Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l’introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di “Allerta europea”, mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia;

VISTO il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento;

CONSIDERATO che, nel suddetto Piano, è stato valutato che l’Italia, in relazione all’obiettivo di riduzione volontaria del 15% definito nel Regolamento, deve ridurre i consumi di gas di 8,2 miliardi Sm3, e che invece, in caso di “Allerta UE”, tenuto conto della presenza di determinati presupposti che si ritengono applicabili al caso italiano, la riduzione della domanda di gas da conseguire è di circa 3,6 miliardi di Sm3;

CONSIDERATO che, nel suddetto Piano, un importante contributo alla riduzione dei consumi di gas è rappresentato dalla misura amministrativa concernente la limitazione del consumo di gas per il riscaldamento, mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

CONSIDERATO che l’attuazione della misura di contenimento del riscaldamento richiede la modifica della vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, adottato ai sensi del combinato disposto del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” e dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14/2022;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2022/1369 prevede l’aggiornamento dei Piani nazionali di emergenza gas entro la fine di ottobre 2022 per adeguarli alle previsioni del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO che, nella riunione del 14 settembre 2022, il Comitato tecnico emergenza e monitoraggio del sistema gas ha condiviso la necessità di aggiornare il Piano di emergenza gas nazionale, per adeguarlo alle previsioni del Regolamento, prevedendo, tra le altre cose, l’ampliamento della misura relativa al riscaldamento, inclusa la durata dei periodi di riscaldamento;

RITENUTO conseguentemente necessario aggiornare il “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale”, allegato al DM 18 dicembre 2019, così come successivamente modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 2020, prevedendo di comprendere anche la “variazione dei periodi di accensione” nell’attuale misura non di mercato relativa alla “Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.”;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, e delle previsioni del Piano emergenza del sistema gas italiano, così come aggiornate, intervenire sul riscaldamento del settore residenziale al fine di contenere i consumi di gas naturale nazionali nella stagione invernale 2022-2023;

RITENUTO necessario applicare la misura agli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate nonché gli impianti inseriti in particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili;

 

DECRETA

 

Articolo 1

(Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023)

1.   Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

2.   La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:

1)  Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

2)  Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3)  Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4)  Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5)  Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6)  Zona F: nessuna limitazione.

3.   La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

4.   Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c)  agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d)  agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

5.   Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b)  impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;

d)  edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

6.  Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

7.   Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

8.   Al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto al comma 7, ENEA, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.

9.   Nel caso di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati, non provvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base alla scelta dei gradi centigradi, la riduzione di temperatura di cui al comma 7 è effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall’ENEA in una apposita sezione del vademecum di cui al comma 8.

10.  Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

11.  La riduzione disposta al comma 7 non si applica:

a)  agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;

b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;

c)  agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

12.  Fermo quanto previsto dal comma 11, lettera c), per la stagione invernale 2022-2023, per gli impianti di cui al comma 7, non si applica il comma 5 dell’articolo 3 del DPR n.74/2013.

13.  Per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le previsioni del DPR n.74/2013, in particolare le sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, del terzo responsabile e del conduttore connesse con l’omesso controllo degli impianti di climatizzazione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

 

Articolo 2

(Controlli)

1. I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall'autorità competente di cui al punto 3 dell’allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome, nel caso si sia usufruito della clausola di cedevolezza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 3

(Piano di emergenza)

1. All’allegato 2, paragrafo 4.2.3, al DM 18 dicembre 2019, la lettera D) è sostituita dalla seguente:

“D) Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari e/o variazione dei periodi di accensione per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.”.

 

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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