Contrasto degli incendi boschivi: strumenti rafforzati

Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120

Contrasto degli incendi boschivi.

Con il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, sono stati rafforzati gli strumenti per il contrasto degli incendi boschivi. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021. Titolo "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti di protezione civile".

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Contrasto degli incendi boschivi: i punti del decreto

Questi i punti fondamentali del decreto elaborato per migliorare il contrasto degli incendi boschivi:

  • misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  • Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
  • misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;
  • misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi
    sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353;
  • modifiche al codice penale;
  • misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;
  • altre misure urgenti di protezione civile

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti di protezione civile. (21G00130)

(Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021)
Vigente al: 10 settembre 2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;
Considerata l'eccezionalita' del numero e dell'estensione degli
incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire
dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio
nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteoclimatiche
eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per
le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di
ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette
nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attivita'
economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria
mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato
specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato
dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consolidare e
rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi
soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di
assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure
tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere
messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacita'
operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per
l'accelerazione delle attivita' di protezione civile per la
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;
Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere piu' celeri ed
efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal
fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli
articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il
Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'universita' e della
ricerca;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento,
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla
ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione
dei sistemi previsionali, nonche' di sorveglianza, monitoraggio e
rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per
il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino
di suscettivita' all'innesco degli incendi boschivi emanato dal
Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con
apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e
sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione
del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facolta'
per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di
rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle
proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa,
rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e
rafforzamento della capacita' di concorso statale alle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione
europea;
c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini
del consolidamento e rafforzamento della capacita' di lotta attiva
contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione
civile qualificato per le predette attivita' di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta
attiva.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di
cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con
decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte
qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche
agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari
regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati
dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi anche
dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di
conoscenze utili alle predette attivita'. La partecipazione al
Comitato tecnico e' assicurata dai diversi componenti designati
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non
sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale
di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento
della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale,
redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di
cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede
nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validita' triennale e
puo' essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali
modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento
dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, nonche' dei connessi adempimenti dei Comuni.
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo
Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede alla ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al
comma 1 e, per l'attivita' prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative
costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con
ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti
del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico
interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni
centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2

Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' operativa delle
componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi

1. Per il rafforzamento urgente della capacita' operativa delle
componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le
esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero
della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare,
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma
dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi
operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva
agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione
entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro
33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro
2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro
4.600.000,00 per le esigenze del Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate
mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31
dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attivita' di
cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con
le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 3

Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento
del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi
dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente
disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto
digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui
rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi
soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle
misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati,
degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le
disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del
medesimo articolo 10.
3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel
quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui
all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta
giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della
revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della
medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva
dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata
all'acquisizione di eventuali osservazioni e' effettuata sul sito
istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini
previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma
2.
4. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto
speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti
previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.
353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva
attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti
territorialmente competenti.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 4

Misure per il rafforzamento delle attivita' di previsione
e prevenzione degli incendi boschivi

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo
3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per
essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2,
del presente decreto che, al riguardo, puo' elaborare raccomandazioni
finalizzate al piu' efficace conseguimento degli obiettivi di
prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione
agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi
dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del
volontariato organizzato di protezione civile specificamente
qualificato.
2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne,
una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma
314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni
per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e'
destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di
interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne
del Paese in cui il rischio di incendio e' elevato, anche con
riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della
legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto
dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito
dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto
delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima
legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche
al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani
regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di
valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e
misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attivita' di
cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di
soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento
idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli
incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresi', a
consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonche' attivita'
di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla
prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere,
l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e'
effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate,
nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione
della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria
partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali, nonche' il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le
procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al
comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole
minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della
programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla
sicurezza e all'incolumita' dei territori e delle persone, tengono
conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella
prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di
dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Art. 5

Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi
sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per
incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di
incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una
interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il
sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono,
potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione
di un incendio originato da vegetazione combustibile.»;
b) all'articolo 3, comma 3:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le aree
trattate con il fuoco prescritto;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le
seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di
incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' di incendi di interfaccia urbano-rurale»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le
seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli
interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di
trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali,
inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione
esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di
personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando
prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con
apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede
all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti:
«attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura
proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle
aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la
caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre
anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema
nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti
delle necessarie capacita' tecniche. La superficie percorsa dal
controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in
relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree
oggetto di incendio.»;
3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel
caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma
e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha
commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da
incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei
dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis,
primo comma, del codice penale.»;
4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle
medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati
ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui
inadempimento puo' determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco
di incendio.».
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul
proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al
numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le
trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21
novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di
incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale,
oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2, comma
3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
dal Ministero della giustizia, dal Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi
dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza,
entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita' idonee alla relativa
pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei
commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 6

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono
inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di
servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli
incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a
dodici anni.
Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene
previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi
nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede
concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino
dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un
terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione
del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal
secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui
all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo
comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni
dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi
nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la
confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui
all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata
disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua
beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina
la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella
disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati
all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia
efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

Art. 7

Altre misure urgenti di protezione civile

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento
della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica
dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di
accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno
biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformita'
a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia
scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attivita' con
le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a
decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate
all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le
modalita' di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare
l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della
protezione civile, a valere sulle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli
oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a
7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 ottobre 2023». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di
lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro
per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede
mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma
704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili
sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla
realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di
cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili
nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente
destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di
monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In
sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche
finalita' dello stesso, il Ministero della transizione ecologica,
valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate,
la possibilita' di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle
azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli
interventi di ripristino territoriale.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare

 

 

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