Contributi per il rischio idrogeologico: un sostegno ai Comuni

Sono comprese strade, ponti viadotti e opere per la messa in sicurezza degli edifici scolatici e degli edifici di proprietà dell'ente

Contributi per il rischio idrogeologico.

Con il decreto del ministero dell'Interno 8 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022), messi a disposizione 450 milioni di euro per investimenti a sostegno di opere pubbliche utili alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

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   Contributi per il rischio idrogeologico: quali interventi

Più nel dettaglio, gli obiettivi del finanziamento sono i seguenti:

  • messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

    Contributi per il rischio idrogeologico: l'ammontare

    Ciascun Comune ha la facoltà di richiedere i contributi per il rischio idrogeologico nelle seguenti misure:

  • un milione di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti;
  •  due milioni e 500 mila euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  •  cinque milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, allegato, con la modulistica.

 

 

Ministero dell'Interno 
Decreto 8 gennaio 2022

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2022.
(22A00125)

(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022)

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
che dispone testualmente «Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel
limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per
l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»;
Visto l'articolo 1, comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il quale prevede quanto segue: «Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro
il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente
all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito
all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15
febbraio 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni
riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP
valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la
quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite
in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite
massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a
5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da
5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con
popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di
investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la
trasmissione delle domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i
comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio
precedente»;
Visto il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce quanto segue:
«L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato,
entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di
riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo
il seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle
entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 , risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota
accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle
risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano
urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per
il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022»;
Visto l'art. 52-bis, comma 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che
ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione
della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del
comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, fino
all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'interno;
Visto, altresi', il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di cui
al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le
richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata
banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo
rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali
sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di
gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte
dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati.»;
Visto il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 che prevede: «L'ente beneficiario del contributo di cui
al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici
mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti
mesi.
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si
intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera
medesima.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le
procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti
della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica
appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di
tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al
comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 141, a
condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal
collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;
Visto il comma 144 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 ai sensi del quale «I contributi assegnati con il
decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno
agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio
dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla
base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per
cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i
lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I
relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il
sistema di monitoraggio di cui al comma 146»;
Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge
i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare, in
assenza di rendiconti trasmessi alla richiamata banca dati, le
informazioni desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo
trasmesso al Ministero dell'interno;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di
natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Rilevata la necessita' di approvare, per l'anno 2022, il modello
informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle
domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Considerato che e' stata attivata la nuova piattaforma di Gestione
delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo
n. 229 del 2011);
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello informatizzato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. I comuni hanno facolta' di richiedere i contributi, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano
integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 1,
commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - direzione
centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui
agli articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a
5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti.
3. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che
risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero
contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno
ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile
per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per
l'importo non concesso e/o non richiesto.

 

Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1,
puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti,
indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di
priorita':
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente.
2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio
di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico
dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per
la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture
danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del
livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
ammissibili:
a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza
dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e
sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali
della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la
demolizione e ricostruzione.
4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre
strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa
in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e
antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento
barriere architettoniche;
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento
energetico.
5. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati
sotto la voce «Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno
2022», e classificati secondo i Settori e sotto-settori indicati di
seguito, pena esclusione dal contributo:
a) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche -
sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e
fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e
produttivi oppure risorse idriche e acque reflue;
b) settore infrastrutture di trasporto - sotto-settore stradali;
c) settore infrastrutture sociali - sotto-settore sociali e
scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure
direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie
oppure pubblica sicurezza.

Art. 3

Modello istanza

1. E' approvato il Modello di istanza riportato all'Allegato 1,
definito secondo apposita piattaforma gestione linee di finanziamento
(GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche
(MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i
comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, le cui finalita' sono riportate alle lettere a), b) e c)
del precedente comma 1 dell'articolo 2.
2. L'istanza e' prodotta da parte dei comuni interessati
esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area
riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso
le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema.

Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 15 febbraio 2022
per l'anno 2022, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con
modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del
responsabile del servizio tecnico.

Art. 5

Ammissibilita' delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:
a) le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera,
il cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia
dell'opera nonche' il codice unico di progetto (CUP) valido e
correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene
richiesto il contributo che deve essere coerente con le finalita'
individuate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1
dell'articolo 2;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite
nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che
rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato
approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono
aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed
e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione
approvato (rendiconto 2020). Nel caso di comuni per i quali sono
sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della
gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente
sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla
citata banca dati.
2. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6

Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati
dall'articolo 4, previo annullamento della precedente certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2022

 

Allegati

ALLEGATO I

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