Contributi per l’efficientamento energetico: il sostegno ai Comuni

Il contributo è volto allo sviluppo sostenibile

Contributi per l'efficientamento energetico: il sostegno ai Comuni

Ammontano a quasi cinquecento milioni di euro (per la precisione 497 milioni 220 mila euro) i contributi aggiuntivi per investimenti destinati a opere pubbliche per l'efficientamento energetico. Lo ha stabilito il ministero dell'Interno con il D.M. 11 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020.

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Contributi per l'efficientamento energetico: il sostegno a Comuni

I beneficiari del contributo saranno i Comuni. Le opere dovranno essere nella logica dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile per l'anno 2021.

Contributi per l'efficientamento energetico: non solo Regioni ordinarie

I contributi per l'efficientamento energetico saranno erogati ai Comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di
finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento

 

Ministero dell'Interno
Decreto 11 novembre 2020

Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi,
pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266)

(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visti i propri decreti del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e
n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie recanti
l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione
residente al 1° gennaio 2018;
Visto l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito
dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»
che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite
massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni
per i predetti investimenti;
Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede,
altresi', che con decreto del Ministero dell'interno si provvede
all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con
gli stessi criteri e finalita' di utilizzo di cui ai citati commi 29
e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere
costituite da ampliamenti delle opere gia' previste e oggetto del
finanziamento di cui al comma 29;
Ritenuto pertanto di poter procedere, con proprio decreto,
all'integrazione immediata ai comuni dei contributi gia' assegnati
per l'anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del
1° gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1

Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021

1. In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi
aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere
gia' previste e finanziate, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilita', nonche' interventi per l'adeguamento e la messa
in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000
euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di
popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al
precedente decreto del 30 gennaio 2020.
3. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso
di ampliamenti di opere gia' previste e finanziate.

Art. 2

Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP

 

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche
amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate
sotto la voce:
«contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota
2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»), per i contributi
riferiti all'esercizio 2021;
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori e' attuato
tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni
correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori,
in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione
definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a
cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo
monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del
predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il
codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto
di finanziamento.

Art. 3

Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli
enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che
esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di
finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione:
per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa
verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di
cui all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35
dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;
per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento,
previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il predetto certificato dovra' essere inviato esclusivamente con
modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali
(Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito
internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla
pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify
2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie
speciali.

Art. 4

Revoca delle assegnazioni dei contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale
utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene
revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi
entro il 31 ottobre 2021.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'art. 6, comma
1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del
contributo.

Art. 5

Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 6

Rendicontazione e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i
relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla
regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge n. 160
del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione
sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente
decreto.

 

 

 

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