Conversione Dl 16 maggio 2020 numero 33 in materia di Covid-19

Conversione Dl 16 maggio 2020 numero 33. Il provvedimento è stato convertito con la legge  14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020.

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Di fatto la conversione Dl 16 maggio 2020 numero 33 sancisce quanto previsto in materia di circolazione, quarantena, assembramenti, funzioni religiose, rispetto delle indicazioni per le attività economiche, produttive e sociali, attività dei servizi educativi per l'infanzia, modifiche ai poteri del commissario straordinario per l'emergenza, controlli e sanzioni.

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Qui di seguito il testo coordinato della legge di conversione Dl 16 maggio 2020 numero 33 in materia di Covid-19.

 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE  

Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020),
coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19». (20A03813)

(GU n. 177 del 15-7-2020)

Art. 1

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19

 

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte
le misure limitative della circolazione all'interno del territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del
territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a
specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli
spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la
Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora
alle persone sottoposte alla misura della quarantena per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive
al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo
destinata.
7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati
di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti
individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorita'
sanitaria e' applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad
effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il
rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di
efficacia.
13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la
frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi
professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con
modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la
Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo'
introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 1-bis

Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza
COVID-19

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di
assicurare il piu' ampio accesso da parte della popolazione alle
mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per
fronteggiare l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al
dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva
fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a
ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi
di acquisto, ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto»;
b) al comma 9, dopo le parole: «per l'acquisizione dei beni di
cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione
dei protocolli di cui al comma 1-bis».

 

Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35.Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da cinque a trenta giorni.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto
dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre
la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una
durata non superiore a cinque giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella
misura massima.
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente
decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo
Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai
sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio
2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

(Conversione Dl 16 maggio 2020 numero 33)

 

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