Coprifuoco in Lombardia e Piemonte: le indicazioni del minSalute in materia di lavoro

Con le ordinanze del 23 e del 26 ottobre 2020 le indicazioni della fascia oraria in cui è permesso muoversi, ma solo muniti di autodichiarazione

Coprifuoco in Lombardia e Piemonte. Il ministero della Salute, con le ordinanze, rispettivamente, del 26 ottobre e del 23 ottobre 2020, regolamenta i viaggi per motivi di lavoro nella fascia in cui vige il divieto di spostarsi.

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Coprifuoco in Lombardia e Piemonte: le ordinanze

Le ordinanze in materia di coprifuoco in Lombardia e Piemonte sono pubblicate, rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020 e n. 267 del 27 ottobre 2020.

Coprifuoco in Lombardia e Piemonte: le indicazioni

Entrambe le ordinanze - che rientrano nel perimetro del coprifuoco in Lombardia e Piemonte - riguardano la fascia oraria compresa fra le 23 e le 5,00 del giorno successivo. In questa fascia sono consentiti solo gli spostamenti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (oltre a situazioni situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute). In ogni caso è consentito il rientro ai propri proprio domicilio, dimora o residenza.

Coprifuoco in Lombardia e Piemonte: che cosa serve per la deroga

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento durante il coprifuoco in Lombardia e Piemonte deve essere a cura dell'interessato. Come? Producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Consulta L'Osservatorio Coronavirus di A&S

 

Qui di seguito i testi integrali delle due ordinanze.

 

Ministeri della Salute
Ordinanza 26 ottobre 2020  

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20A05916)

(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020)
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16
maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il
Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 ottobre 2020, n. 261;
Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza
di cui al punto precedente le disposizioni in essa contenute sono
efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020,
n. 265;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione n. 623 del 21
ottobre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Dato atto di quanto riportato nel report di monitoraggio
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) del 23 ottobre 2020;
Considerato che:
- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei
relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una
crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di
un significativo incremento delle capacita' di testing, con valori RT
per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11
ottobre 2020 pari a 1.68 e per la settimana 12-18 ottobre 2020 pari a
1,93;
- il dato di casi medi giornaliero e' stato di 708 per la
settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente), di 1964
per il periodo 12-18 ottobre, di 3896 per il periodo 19-26 ottobre;
- il numero complessivo degli attualmente positivi e' 53255 di
cui 2459 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre
2020 erano 361) e 242 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);
- l'incidenza media giornaliera a livello regionale e' per il
periodo 12-18 ottobre 2020 di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la
Regione Lombardia e per il periodo 19-26 ottobre 2020 e' di 38 casi
per 100.000 abitanti in Lombardia;
Considerato che la «Commissione indicatori Covid-19 RL», costituita
con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati
nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il
mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni
di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la
necessita' di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha
evidenziato che al 31 ottobre 2020 - secondo la curva degli ultimi
giorni - e' plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a
815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in
terapia intensiva;
Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere
necessaria la conferma delle misure urgenti restrittive specifiche,
assunte con l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il
Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 e finalizzate al
contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia
oraria notturna che puo' determinare nei contesti sociali un
allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione
dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del
distanziamento interpersonale;
Dato atto che l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il
Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 e' stato assunto
d'intesa con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di
Brescia Emilio Del Bono, il sindaco di Como Mario Landriscina, il
sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il sindaco di Lodi Sara
Casanova, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Mantova
Mattia Palazzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di
Monza Dario Allevi, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il sindaco
di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Sondrio Marco
Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il
Presidente di UPL Vittorio Poma;
Ritenuto necessario pertanto adottare il presente provvedimento
che, comportando misure limitative delle liberta' personali di
circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorita'
sanitaria nazionale e dell'autorita' sanitaria regionale nonche' il
concorso attivo degli organi statali preposti al controllo
sull'osservanza delle misure stesse;
Vista la nota del 20 ottobre 2020, i cui contenuti si ritiene di
confermare integralmente, con la quale il Presidente della Regione
Lombardia, in ragione della peculiare situazione epidemiologica
esistente sul territorio, rappresenta la necessita' di adottare
misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ritenuto altresi' di prevedere, rispetto a quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre
2020, l'ulteriore restrizione rispetto al consumo di bevande
alcoliche nei luoghi pubblici, in analogia a quanto disposto con la
citata O.P.G.R. n. 623 del 21 ottobre 2020;
Dato atto che il Presidente della Regione, ai sensi del
decreto-legge n. 33/2020, come modificato dal decreto-legge n.
125/2020, puo' adottare ulteriori misure restrittive rispetto a
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 ottobre 2020 ed alla presente Ordinanza;

Emana
la seguente ordinanza:

 

Art. 1

Limitazioni agli spostamenti
in orario notturno

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore
23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o
residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilita'
di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potra' essere
assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

Art. 2

Divieto di consumo di bevande alcoliche
nei luoghi pubblici

 

E' sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte
al pubblico.

Art. 3

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro
effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza
e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge
n. 19/2020.
3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia,
pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID-19.

(Coprifuoco in Lombardia e Piemonte)

 

Ministero della Salute
Ordinanza 23 ottobre 2020  

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A05873)

(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16
maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020,
n. 253;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato che in base al quotidiano monitoraggio dei casi
COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre
2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in
presenza di un significativo incremento delle capacita' di testing,
con valori RT medio calcolato dall'Istituto superiore di sanita' per
la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.39 e che per la settimana
12-18 ottobre 2020 si stima in aumento fino a 1.83; il dato dei nuovi
casi segnalati nei sette giorni e' stato di 2528 per la settimana
5-11 ottobre 2020 ed e' di 5855 per il periodo 12-18 ottobre; il
numero complessivo degli attualmente positivi al 23 ottobre e' 16462,
di cui 1362 in regime di ricovero non in terapia intensiva e 84 in
terapia intensiva; per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza
settimanale e' di 134,87 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione
Piemonte;
Considerato che in data 23 ottobre il gruppo di monitoraggio
istituzionale di cui alla D.G.R. 1-1314 del 4 maggio 2020
«Costituzione del gruppo regionale di monitoraggio fase 2»
finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti
dell'attenuazione delle misure di lockdown, ha relazionato alla
giunta regionale in merito al significativo peggioramento degli
indicatori, indicando la necessita' di un tempestivo innalzamento
delle misure di contenimento;
Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere
necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche,
finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo
alla fascia oraria notturna che puo' determinare nei contesti sociali
un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di
prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza
del distanziamento interpersonale;
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento che,
comportando misure limitative delle liberta' personali di
circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorita'
sanitaria nazionale e dell'autorita' sanitaria regionale nonche' il
concorso attivo degli organi statali preposti al controllo
sull'osservanza delle misure stesse;
Informate preventivamente le prefetture piemontesi;
Sentite e ottenuta l'intesa in data 23 ottobre 2020 dalle
associazioni di rappresentanza degli enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM,
UPI, ALI;
Sentiti e ottenuta l'intesa in data 23 ottobre 2020 dai presidenti
delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Biella, Vercelli
e del Verbano-Cusio-Ossola e del sindaco della Citta' metropolitana
di Torino e dai sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte: Torino,
Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella e Verbania;
Sentito il DIRMEI (Dipartimento interaziendale malattie ed
emergenze infettive della Regione Piemonte) che ha espresso parere
favorevole in merito all'opportunita' di assumere l'atto in oggetto;
Vista la nota del 23 ottobre 2020 con la quale il Presidente della
Regione Piemonte, in ragione della peculiare situazione
epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel
predetto incontro del 23 ottobre 2020, rappresenta la necessita' di
adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge n. 19/2020;

Emana
la seguente ordinanza:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore
23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o
residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilita'
di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potra' essere
assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
3. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro
effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza
e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge
n. 19/2020.
5. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e nel portale internet della Regione Piemonte.

 

(Coprifuoco in Lombardia e Piemonte)

 

 

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