Coronavirus e fase 2: le misure sulla sicurezza nel nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020

Coronavirus e fase 2 sicurezza
Inclusi nel testo del decreto i due nuovi accordi per la prevenzione nei luoghi di lavoro e nei cantieri

Coronavirus e fase 2: non mancano le misure relative alla sicurezza sul lavoro nel nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020. In particolare, si tratta di sposizioni per il contenimento del contagio:

  • per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (articolo 2; vedi sotto);
  • negli ambienti di lavoro (allegato 6 - CLICCA QUI);
  • nei cantieri (allegato 7 - CLICCA QUI);
  • nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8 - CLICCA QUI);
  • nel settore del trasporto pubblico (allegato 9; vedi sotto).

Per ulteriori approfondimenti sul Coronavirus clicca qui

Di seguito le nuove disposizioni in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020.

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020

(in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, n. 108)

(omissis)

                               Art. 2 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

  delle attivita' produttive industriali e commerciali 

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate

nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo'

essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,

sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche

amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del

decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall'art.  1  del  presente

decreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del

presente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi

professionali.

2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle

disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se

organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di

pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12

giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i

musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i

servizi che riguardano l'istruzione.

4. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,

commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e

dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e

alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque

funzionale a fronteggiare l'emergenza.

5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la

distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di

prima necessita'.

6. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i

contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure

per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus

COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra

il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche',  per  i

rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19

nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il

protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica

sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8.  La  mancata

attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di

protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino

delle condizioni di sicurezza.

7. Le imprese,  le  cui  attivita'  dovessero  essere  sospese  per

effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero  per  qualunque

altra causa, completano le  attivita'  necessarie  alla  sospensione,

compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di

tre giorni dall'adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal

provvedimento che determina la sospensione.

8.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa

comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale

dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di

vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei

pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'

consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso

terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in

magazzino di beni e forniture.

9. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4

maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla

riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data

di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro

attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  in

condizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza

giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri

territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di

adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,

all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione

civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei

casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio

sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del

rischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  e  secondo  i  criteri

stabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data

del  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone

tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato

esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le

attivita'   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale

specificamente interessate dall'aggravamento.

(omissis)

 Allegato 6 

Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

[CLICCA QUI]

 

Allegato 7 

Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nei cantieri

[CLICCA QUI]

 

Allegato 8 

Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

[CLICCA QUI]

 

 Allegato 9 

Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in

                    materia di trasporto pubblico 

 

Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e  successivamente

in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per

il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti  di  nel

settore dei trasporti e della  logistica.  Le  presenti  linee  guida

stabiliscono le modalita' di  informazione  agli  utenti  nonche'  le

misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei

porti, al fine di consentire il passaggio alla  successiva  fase  del

contenimento del contagio,  che  prevede  la  riapertura  scaglionata

delle attivita' industriali, commerciali  e  di  libera  circolazione

delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non  e'

indipendente dall'adozione di altre  misure  di  carattere  generale,

definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

 

Misure "di sistema" 

L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  differenziato  con  ampie

finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e'  importante  per

modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire  conseguentemente  i

rischi di aggregazione connesse alla mobilita' dei  cittadini.  Anche

la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura  degli

uffici, degli esercizi commerciali,  dei  servizi  pubblici  e  delle

scuole di ogni ordine e grado  sono,  altresi',  un  utile  possibile

approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative

di mobilita' sostenibile. Tale approccio e' alla base delle  presenti

linee guida. Tali misure vanno modulate in  relazione  alle  esigenze

del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei  servizi  di

trasporto pubblico  rimane  un  punto  essenziale  per  garantire  il

distanziamento   sociale,   misure   igieniche,   nonche'   prevenire

comportamenti che possono  aumentare  il  rischio  di  contagio.  Una

chiara  e  semplice  comunicazione   in   ogni   contesto   (stazioni

ferroviarie, metropolitane, aeroporti,  stazioni  autobus,  mezzi  di

trasporto, etc.), mediante pannelli ad  informazione  mobile,  e'  un

punto essenziale per comunicare le necessarie regole  comportamentali

nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Misure di carattere generale

Si  richiama,  altresi',   il   rispetto   delle   sotto   elencate

disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:

• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di

trasporto e dei mezzi  di  lavoro  deve  riguardare  tutte  le  parti

frequentate da  viaggiatori  e/o  lavoratori  ed  effettuata  con  le

modalita' definite dalle specifiche  circolari  del  Ministero  della

Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita';

• Nelle stazioni, negli aeroporti,  nei  porti  e  sui  mezzi  di

trasporto a lunga  percorrenza  e'  necessario  installare  dispenser

contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.

• E' necessario incentivare la vendita di biglietti  con  sistemi

telematici. Altrimenti, la vendita dei  biglietti  va  effettuata  in

modo da osservare tra i  passeggeri  la  distanza  interpersonale  di

almeno un metro. Nei casi in cui  non  fosse  possibile  il  rispetto

della  predetta  distanza,  i  passeggeri  dovranno   necessariamente

fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).

• Nelle stazioni  o  nei  luoghi  di  vendita  dei  biglietti  e'

opportuno installare punti vendita, anche  mediante  distributori  di

dispositivi di sicurezza.

• Previsione di misure per la gestione  dei  passeggeri  e  degli

operatori nel caso in cui  sia  accertata  una  temperatura  corporea

superiore a 37,5° C.

• Adozione di sistemi di  informazione  e  di  divulgazione,  nei

luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei

dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti  che

la stessa utenza e' obbligata a tenere  all'interno  delle  stazioni,

degli aeroporti , dei porti , e dei luoghi di attesa, nella  fase  di

salita e discesa dal  mezzo  di  trasporto  e  durante  il  trasporto

medesimo.

•  Adozione  di  interventi   gestionali,   ove   necessari,   di

contingentamento degli accessi alle stazioni, agli  aeroporti,  e  ai

porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile  occasione  di

contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima

di un metro.

• Adozione di  misure  organizzative  ,  con  predisposizione  di

specifici piani operativi,  finalizzati  a  limitare  nella  fase  di

salita e  di  discesa  dal  mezzo  di  trasporto,  negli  spostamenti

all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti,  nelle  aree

destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del  mezzo  di

trasporto,  ogni  possibile  occasione  di  contatto,  garantendo  il

rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Raccomandazioni  per  tutti  gli  utenti  dei  servizi  di  trasporto
pubblico 

• Non usare il trasporto pubblico se  hai  sintomi  di  infezioni

respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato  elettronico,

on line o tramite app

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno  delle

stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza  di  almeno  un

metro dalle altre persone

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la  salita

e la  discesa,  rispettando  sempre  la  distanza  interpersonale  di

sicurezza di un metro

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il  distanziamento

dagli altri occupanti

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente  le  mani  ed

evitare di toccarsi il viso

• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa,  per

la protezione del naso e della bocca

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO 
SETTORE AEREO 
  Per il settore  del  trasporto  aereo  vanno  osservate  specifiche

misure di  contenimento  per  i  passeggeri  che  riguardano  sia  il

corretto  utilizzo  delle  aerostazioni  che  degli  aeromobili.   Si

richiede, pertanto, l'osservanza  delle  seguenti  misure  a  carico,

rispettivamente,  dei  gestori,  degli  operatori  aeroportuali,  dei

vettori e dei passeggeri:

•  gestione  dell'accesso  alle  aerostazioni   prevedendo,   ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• interventi organizzativi e  gestionali  e  di  contingentamento

degli accessi al fine di favorire la distribuzione  del  pubblico  in

tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti

nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto

e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati  i  flussi

di utenti in entrata e uscita;

• obbligo di distanziamento interpersonale di un  metro  a  bordo

degli aeromobili, all'interno  dei  terminal  e  di  tutte  le  altre

facility  aeroportuali  (es.  bus  per  trasporto  passeggeri).   Con

particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree  ad  essi

riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare

il massimo  distanziamento  delle  persone  nell'ambito  degli  spazi

interni e delle infrastrutture  disponibili.  In  particolare,  nelle

aree  soggette  a  formazione  di  code  sara'  implementata   idonea

segnaletica a terra e cartellonistica per  invitare  i  passeggeri  a

mantenere il distanziamento fisico;

• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente

una mascherina;

• attivita' di igienizzazione  e  sanificazione  di  terminal  ed

aeromobili,  anche  piu'  volte  al  giorno  in  base   al   traffico

dell'aerostazione e sugli  aeromobili,  con  specifica  attenzione  a

tutte le superfici che  possono  essere  toccate  dai  passeggeri  in

circostanze ordinarie. Tutti i  gate  di  imbarco  dovrebbero  essere

dotati  di  erogatori  di  gel   disinfettante.   Gli   impianti   di

climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche  miranti  alla

prevenzione della contaminazione batterica e virale;

• introduzione di termo-scanner per i passeggeri  sia  in  arrivo

che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune  accordo

tra gestori e vettori  nei  grandi  hub  aeroportuali.  In  linea  di

massima, potrebbero comunque prevedersi controlli  della  temperatura

al terminal d'imbarco, per le partenze, ed  alla  discesa  dall'aereo

per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 

Con riferimento al  settore  del  trasporto  marittimo,  specifiche

previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei  contatti  tra

passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato

distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti  della  nave

che  peraltro  sono  gia'  sostanzialmente  previste  nel  protocollo

condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si  richiede  l'adozione

delle sotto elencate misure:

• evitare, per quanto possibile,  i  contatti  fra  personale  di

terra e  personale  di  bordo  e,  comunque,  mantenere  la  distanza

interpersonale di almeno un metro.

•  I   passeggeri   dovranno   indossare    necessariamente   una

mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

• Rafforzamento dei servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche

mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti

aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;

• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo  appropriato

e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza  dipendenti  dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi

la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura

che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si

sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali

pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate

frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'  essere

effettuata  con  acqua  e  detergente  seguita  dall'applicazione  di

disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio

opportunamente dosati. Le normali attivita' di  igienizzazione  delle

attrezzature e dei mezzi di lavoro  devono  avvenire,  con  modalita'

appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di  operatore

ed a cura dello stesso con l'uso di  prodotti  messi  a  disposizione

dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste

(aereazione, etc.);

• le imprese  forniscono  indicazioni  ed  opportuna  informativa

tramite il proprio personale o mediante display:

•  per  evitare  contatti  ravvicinati  del  personale  con  la

clientela  ad  eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione  di

circostanze emergenziali e comunque con le previste  precauzioni  dei

dispositivi individuali;

• per mantenere il distanziamento di  almeno  un  metro  tra  i

passeggeri;

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e  durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,

prevedendo appositi percorsi dedicati;

• per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di  dispositivi

di  sicurezza  individuale  come  previsto  anche  per  il  trasporto

pubblico locale di terra.

SETTORE  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  STRADALE,  LACUALE  E  FERROVIE
CONCESSE 

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure

specifiche:

•   l'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e

disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture

nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre  che

delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni

di categoria, OO.SS.  e  MIT  in  data  20  marzo  2020,  effettuando

l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la

sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come

previsto dal medesimo protocollo condiviso;

• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,

anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri  dal  mezzo

avvenga secondo flussi separati:

- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e

la discesa dall'altra porta;

- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto

tra chi scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente  con  un'apertura

differenziata delle porte;

• sugli autobus  e  sui  tram  garantire  un  numero  massimo  di

passeggeri, in modo da consentire il rispetto della  distanza  di  un

metro tra gli stessi, contrassegnando con  marker  i  posti  che  non

possono  essere  occupati.  Per  la  gestione  dell'affollamento  del

veicolo,  l'azienda  puo'  dettare  disposizioni   organizzative   al

conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;

• nelle stazioni della metropolitana:

-  prevedere  differenti  flussi  di  entrata  e   di   uscita,

garantendo ai passeggeri adeguata informazione  per  l'individuazione

delle banchine e  dell'uscita  e  il  corretto  distanziamento  sulle

banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;

- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento

dei livelli di saturazione stabiliti;

- prevedere l'utilizzo dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o

telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare

assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di

messaggi sonori/vocali/scritti;

• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo  dei

mezzi di superficie e dei treni metro;

• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'

territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il

controllo dei titoli di viaggio a bordo;

• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli

autisti;

• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service

dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,

contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto

flusso di passeggeri.

SETTORE FERROVIARIO 

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure

specifiche:

• informazioni alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di

comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:

- misure  di  prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto

disposto dalle Autorita' sanitarie;

- notizie circa  le  tratte  ferroviarie  attive,  in  modo  da

evitare l'accesso degli utenti agli uffici  informazioni/biglietterie

delle stazioni;

• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

 

Nelle grandi stazioni:

• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del

pubblico  in  tutti  gli  spazi  della  stazione  onde   di   evitare

affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni

e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi

di utenti in entrata e uscita;

• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e

sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;

•  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per

permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;

•  regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e  tappeti  mobili

favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;

• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle

piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un

metro;

• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa  e  rispetto  al

loro interno delle regole di distanziamento;

• ai gate  sono  raccomandabili  i  controlli  della  temperatura

corporea;

• nelle attivita' commerciali:

- contingentamento delle presenze;

- mantenimento delle distanze interpersonali;

- separazione dei flussi di entrata/uscita;

- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria

- regolamentazione delle code di attesa;

- acquisti  on  line  e  consegna  dei  prodotti  in  un  luogo

predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza

necessita' di accedervi.

 

A bordo treno:

•  posizionamento  di  dispenser  di  gel  igienizzanti  su  ogni

veicolo;

• eliminazione della  temporizzazione  di  chiusura  delle  porte

esterne alle fermate, al fine di  facilitare  il  ricambio  dell'aria

all'interno delle carrozze ferroviarie;

• sanificazione sistematica dei treni;

• potenziamento del personale  dedito  ai  servizi  di  igiene  e

decoro;

• previsione di flussi di  salita  e  discesa  separate  in  ogni

carrozza.  Ove  cio'  non   sia   possibile,   pensare   sistemi   di

regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti

in corrispondenza delle porte;

• distanziamento sociale a bordo con applicazione di  marker  sui

sedili non utilizzabili,

•  I   passeggeri   dovranno   indossare    necessariamente   una

mascherina, anche di stoffa, per  la  protezione  del  naso  e  della

bocca;

• sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

- distanziamento  sociale  a  bordo  assicurato  attraverso  un

meccanismo di prenotazione a "scacchiera";

- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;

- adozione del biglietto nominativo  al  fine  di  identificare

tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza  a  bordo  di

sospetti o conclamati casi di positivita' al virus;

- sospensione dei servizi  di  ristorazione  a  bordo  (welcome

drink, bar,  ristorante  e  servizi  al  posto)  fino  alla  data  di

riapertura di bar e ristoranti.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle

previsioni di carattere generale per tutti  i  servizi  di  trasporto

pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il  posto

disponibile vicino al conducente.

Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al   fine   di

rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,

distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora  muniti

di idonei  dispositivi  individuali  di  sicurezza,  in  mancanza  di

dispositivi potra' essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  piu'  passeggeri

dovranno essere replicati modelli che non prevedano  la  presenza  di

piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  l'uso

di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il  conducente   dovra'   indossare   dispositivi   di   protezione

individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche

ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

 

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o

determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall'

Organizzazione  mondiale  della  sanita'  (OMS)  in  relazione   alle

modalita' di contagio del COVID-19.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome