Coronavirus e scuola: le ultime disposizioni per una ripresa più sicura (possibile)

Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020

Coronavirus e scuola.

Con il nuovo decreto legge 8 settembre 2020, n, 111 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020) sono state introdotte (o rinnovate) le misure di sicurezza in materia di Coronavirus e scuola, alla luce della ripresa delle lezioni.

 

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Coronavirus e scuola: i contenuti del provvedimento

Quattro i punti caratterizzanti il decreto su Coronavirus e scuola cui corrispondono quattro articoli di riferimento:

  • disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
  • disposizioni in materia di trasporto scolastico;
  • interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021;
  • lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

Coronavirus e scuola: di nuovo l'accento sullo smart working

Tornando sul tema dello smart working, il decreto dedicato a Coronavirus e scuola ribadisce che: "Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzioneb della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Qui le linee-guida dell'Iss su Coronavirus e scuola

Qui di seguito il testo integrale del decreto legge su Coronavirus e scuola (8 settembre 2020, n. 111).

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Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134)

(Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020 - Vigente al 9 settembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di
lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli
studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la
sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per
imprese a Lampedusa e Linosa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre
che per le finalita' di cui al comma 1, dell'articolo 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel
limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti
per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento derivanti
dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e
le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il
trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo
ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della
capacita'.
2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e' autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti
del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla
spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia
autonoma per le finalita' indicate al comma 1 e alla conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli
enti stessi.

 

Art. 2

Disposizioni in materia di trasporto scolastico

 

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto
scolastico in conformita' alle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonche' quelle
attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il
cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28
luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite
complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di
trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo'
destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel
2019.

 

Art. 3

Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2020-2021

 

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi
per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2020-2021, e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le
risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti
locali per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per
affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle
esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5
milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle
misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero
dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la
realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste
dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Alle medesime finalita' il Ministero dell'istruzione destina
ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio,
in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del
decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
di cui al primo periodo.

 

Art. 4

Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonche' interventi
finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e
della pesca, per Lampedusa e Linosa

 

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i
versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21
dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e
interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di
avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli
articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili
prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da
COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita'
turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa
e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di
aiuti di Stato per i settori interessati.
3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di
cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa
di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

 

Art. 5

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il
periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per
contatti scolastici

 

1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione
di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente,
minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione
della ASL territorialmente competente a seguito di contatto
verificatosi all'interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa
essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla
misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente
all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di
anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL
territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi
all'interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6,
un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di
cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attivita'
di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita'
lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna
delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere
riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi
entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite
di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive
modificazioni.
9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Coronavirus e scuola)

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