Coronavirus: Mud definitivamente prorogato con la conversione in legge del D.L. cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ad opera della legge 24 aprile 2020, n. 27. La misura sul modello unico di dichiarazione ambientale (all'art. 113), si affianca ad altre disposizioni in materia di ambiente, sicurezza ed energia riportate all'interno della legge n. 27/2020. In particolare, si tratta di:
- misure antincendio per le aree sanitarie temporanee (art. 4);
- fornitura di Dpi (artt. 5, 5-bis, 15 e 16),
- potenziamento delle strutture di Inail (artt. 10, 42, 43);
- trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis);
- disposizioni in materia di smartworking (artt. 39, 75 e 87);
- potenziamento della rete elettrica (art. 45);
- sospensione dei versamenti per l'assicurazione obbligatoria (art. 61);
- proroghe per impianti a fune, ascensori, scale mobili e impianti di sollevamento (art. 62-bis);
- credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64);
- misure per la profilassi del personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 73-bis e 74);
- aumento anticipazioni del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (art. 97);
- disposizioni per le autorizzazioni ambientali (art. 103);
- come detto sopra, rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113);
- proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis);
- proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125);
- proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis).
Per ulteriori approfondimenti sul Coronavirus clicca qui
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.
Testo coordinato del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020),
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in
questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi.». (20A02357)
(in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110)
(omissis)
Art. 4
Disciplina delle aree sanitarie temporanee
1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello
stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle
leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto
con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita'
presso il comune competente. La presente disposizione si applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate
ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi del comma 1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte
all'emergenza COVID-19.
4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle
risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo
la tabella B allegata al presente decreto. Con uno o piu' decreti
dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento
gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli
importi di cui alla tabella B; al conseguente trasferimento delle
risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione
al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento
dei lavori.
(omissis)
Art. 5
Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122 e' autorizzato a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici
di tali dispositivi.
2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la
gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma
3.
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via
prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o
comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori
sanitari e sociosanitari.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita' compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 5 bis
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori
individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020,
nonche' il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire
dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e
altri dispositivi medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati
dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' consentito
l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia
protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione
individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali
dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le
linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in
conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare
ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a
proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto
superiore di sanita'.
(omissis)
Art. 10
Potenziamento risorse umane dell'INAIL
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di
cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro
15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul bilancio
dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in
convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
(omissis)
Art. 15
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione
dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in
deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di
cui al comma 1, e coloro che le immettono in commercio i quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la
propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non
oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i
produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto
superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di
sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato
nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle
mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano
all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei
citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non
oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i
produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL
ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione
individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni
dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia
circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle
norme vigenti.
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i
prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio.
Art. 16
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della
collettivita'
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale,
per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in
commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3,
del presente decreto.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
(omissis)
Art. 17 bis
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo
10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma
2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici del
Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', le
strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire
l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la
piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati
personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la
comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino
necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui
risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo
2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui
all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa
semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla
limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati
personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.
(omissis)
Art. 39
Disposizioni in materia di lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita'
nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la
priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone
immunodepresse.
(omissis)
Art. 42
Disposizioni INAIL
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso
dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo
del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi
i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche'
su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente
comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto
certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela
dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche
per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono
computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita' per l'applicazione
delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica ai datori
di lavoro pubblici e privati.
Art. 43
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi
sanitari
1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad
Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione
individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di
previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei
progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure
concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di
personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella
branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a
valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
(omissis)
Art. 45
Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico
1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del
servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni
gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita'
fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita'
ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la
formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto
delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
(omissis)
Art. 61
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria
1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti
soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour
operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche'
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie,
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo,
che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida
professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi
tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi
del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini
sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti
delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la
sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti
sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
(omissis)
Art. 62-bis
Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi
relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio
pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in
servizio privato
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, i termini
relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di
persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti aerei e
terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi », sono
prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle
verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza
dell'autorita' di sorveglianza entro i termini previsti dai citati
decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o
del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di
sicurezza per l'esercizio pubblico.
(omissis)
Art. 64
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e'
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta,
nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad
un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
(omissis)
Art. 73-bis
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali volte a
tutelare la salute del predetto personale sono definite dai
competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, terzo
comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee
guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo
personale dipende.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi' al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Art. 74
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera
prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il
contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di 253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125.
02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020,
per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza
dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di
ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo
previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli
altri oneri connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di
consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli
uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, e' autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 900.000 per i richiami del personale volontario ed euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di
protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche
per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento dei compiti ad
esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020,
la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione
individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze
informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta
in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea
del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della
pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per
l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile
dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di
cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire
la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico
indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami »,
numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la
durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali
di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che
viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al
semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di
sospensione delle attivita' didattico-formative. Con decreto del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione
dei partecipanti al corso di formazione previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono
adeguate alle modalita' di svolgimento del corso di cui al presente
comma. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento
del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata sulla
base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso
ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo
di durata di nove mesi presso le strutture centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di
viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente
disposizione. Per le finalita' previste dal presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro
2.512.957 per l'anno 2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e
disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere
alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici,
l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con
decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.
181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli
articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalita' a
distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione. Per le finalita' di cui al presente comma,
tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di
destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base
delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di
merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le
amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto
personale, nei limiti delle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle
procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno
2019, n. 56.
7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure
concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da
COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31
dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio
generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare
entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina
regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla
qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e
verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze
trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali
per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con
l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di
societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento
e di selezione delle risorse umane.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma
1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma
6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
(omissis)
Art. 75
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e
imprese
1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la
diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina,
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del l'imprevedibile
emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni,
forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino al 31
dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service)
e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi
di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente
localizzati sul territorio nazionale, nonche' servizi di
connettivita', mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno
una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa
», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la
trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa
acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico
aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza di motivi
di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche'
previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano
immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso,
anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e
di connettivita' hanno una durata massima non superiore a trentasei
mesi, prevedono di diritto la facolta' di recesso unilaterale
dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi
dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto
dei principi di interoperabilita' e di portabilita' dei dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso
le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri
per il committente. La facolta' di recesso unilaterale, di cui al
periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e senza oneri
di alcun genere a carico dell'amministrazione.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei
sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e'
possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste
dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(omissis)
Art. 87
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro
agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della
gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non
trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di
assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, » sono
inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al ricovero
ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza (LEA), ». Agli oneri in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale,
oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a
distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo
ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente
articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque
non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima
amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse
categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito,
non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la
fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla
contrattazione collettiva.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono,
ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi
di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di
funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli
effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con
esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in
licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo
massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di
cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n.
173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento
dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale
direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di
cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli
effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.
(omissis)
Art. 97
Aumento anticipazioni FSC
1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi
delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le
anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della
delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste
nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli
interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di
interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,
nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di
attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
(omissis)
Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e
alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle
segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.
[...]
(omissis)
Art. 113
Rinvio di scadenze adempimenti
relativi a comunicazioni sui rifiuti
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi
alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione
di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Art. 113 bis
Proroghe e sospensioni di termini
per adempimenti in materia ambientale
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
(omissis)
Art. 125
Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei
piccoli comuni
1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di
sei mesi.
2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti
che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31
luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro
cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la
garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.
2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il
periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i
contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La
sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha
ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino
al 31 luglio 2020. Conseguentemente le societa' assicuratrici non
possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno
dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti
e' prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione
senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita
in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di
analoghe facolta' contrattualmente previste in favore
dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il
periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per
cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non puo' in alcun caso
circolare ne' stazionare su strada pubblica o su area equiparata a
strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i
rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della
valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di
ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficolta'
finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso al
credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse
disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici
interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di
garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con soggetti del
sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le camere
di commercio e le loro societa' in house sono, altresi', autorizzate
ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse
reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e
di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei
proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
Art. 125 bis
Proroga dei termini in materia di concessioni
di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della
diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo
2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della
disciplina sulle modalita' e le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e'
prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi
approvate.
2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il
termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 e' ulteriormente
prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del
nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:
a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021
previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del
decreto legislativo n. 79 del 1999;
b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre
2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 79 del 1999;
c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020
previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo
n. 79 del 1999.
(omissis)