Coronavirus: Mud prorogato definitivamente con la conversione in legge del D.L. cura Italia

Coronavirus Mud
Nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. "cura Italia", anche misure su Dpi, antincendio e autorizzazioni ambientali

Coronavirus: Mud definitivamente prorogato con la conversione in legge del D.L. cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ad opera della legge 24 aprile 2020, n. 27. La misura sul modello unico di dichiarazione ambientale (all'art. 113), si affianca ad altre disposizioni in materia di ambiente, sicurezza ed energia riportate all'interno della legge n. 27/2020. In particolare, si tratta di:

  • misure antincendio per le aree sanitarie temporanee (art. 4);
  • fornitura di Dpi (artt. 5, 5-bis, 15 e 16),
  • potenziamento delle strutture di Inail (artt. 10, 42, 43);
  • trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis);
  • disposizioni in materia di smartworking (artt. 39, 75 e 87);
  • potenziamento della rete elettrica (art. 45);
  • sospensione dei versamenti per l'assicurazione obbligatoria (art. 61);
  • proroghe per impianti a fune, ascensori, scale mobili e impianti di sollevamento (art. 62-bis);
  • credito d'imposta per le spese di sanificazione  degli  ambienti  di lavoro (art. 64);
  • misure per la profilassi del personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 73-bis e 74);
  • aumento anticipazioni del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (art. 97);
  • disposizioni per le autorizzazioni ambientali (art. 103);
  • come detto sopra, rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113);
  • proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis);
  • proroga dei termini nel  settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125);
  • proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis).

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Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.

 

Testo coordinato del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -

Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70  del  17  marzo  2020),

coordinato con la legge di conversione 24  aprile  2020,  n.  27  (in

questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di

decreti legislativi.». (20A02357) 

(in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110)

(omissis)

 Art. 4 

             Disciplina delle aree sanitarie temporanee 

1. Le regioni e le province autonome  possono  attivare,  anche  in

deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie

anche temporanee sia all'interno  che  all'esterno  di  strutture  di

ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  di

altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al

termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei

ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di  accreditamento  non

si applicano alle strutture di ricovero e cura per  la  durata  dello

stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture

idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di  cui  al

comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  delle

leggi regionali, dei  piani  regolatori  e  dei  regolamenti  edilizi

locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza  deliberato

dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.

151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende  assolto

con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9  aprile

2008, n. 81. I lavori possono essere  iniziati  contestualmente  alla

presentazione della istanza o della denunzia di inizio  di  attivita'

presso il comune competente.  La  presente  disposizione  si  applica

anche agli ospedali, ai policlinici universitari,  agli  istituti  di

ricovero e cura a carattere scientifico, alle  strutture  accreditate

ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi  del  comma  1

dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far  fronte

all'emergenza COVID-19.

4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino  alla  concorrenza

dell'importo di 50 milioni di euro,  a  valere  sull'importo  fissato

dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come  rifinanziato

dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,

nell'ambito delle risorse non ancora  ripartite  alle  regioni.  Alle

risorse di cui al presente comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni

legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento

di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sulla

base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto

corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui

al  menzionato  articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,

l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene  secondo

la tabella B allegata al presente decreto. Con  uno  o  piu'  decreti

dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a  finanziamento

gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza  degli

importi di cui alla tabella B;  al  conseguente  trasferimento  delle

risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione

al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento

dei lavori.

(omissis)

Art. 5 

  Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici 

1.  Al  fine  di  assicurare  la  produzione  e  la  fornitura   di

dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori

di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata

disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il

Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a

erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto

gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle  imprese  produttrici

di tali dispositivi.

2. A tal fine il Commissario straordinario si  avvale  dell'Agenzia

nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di

impresa S.p.A. - Invitalia che  opera  come  soggetto  gestore  della

misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo  122,  entro  5

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia

la misura  e  fornisce  specifiche  disposizioni  per  assicurare  la

gestione della stessa.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche  alle  aziende  che

rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma

3.

5. I dispositivi di protezione  individuale  sono  forniti  in  via

prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto  convenzionale  o

comunque impegnati  nell'emergenza  da  COVID-19,  e  agli  operatori

sanitari e sociosanitari.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la

spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi  a  fondo

perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita'  compatibili

con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un  apposito

conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto  presso  la

Tesoreria centrale dello Stato. La gestione  ha  natura  di  gestione

fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  conti,  ai

sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041.  Alla

rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 126.

 

Art. 5 bis 

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi

                      di protezione e medicali 

1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori

individuati dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  fra

quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio  2020,

nonche' il Commissario straordinario di cui  all'articolo  122,  sono

autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  gestione

dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui  alla

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire

dispositivi di protezione individuali (DPI)  come  individuati  dalla

circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e

altri dispositivi medicali, nonche' a disporre  pagamenti  anticipati

dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera

del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  e'  consentito

l'utilizzo di dispositivi  di  protezione  individuali  di  efficacia

protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di  protezione

individuali previsti dalla normativa  vigente.  L'efficacia  di  tali

dispositivi    e'    valutata    preventivamente     dal     Comitato

tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in  coerenza  con  le

linee  guida  dell'Organizzazione  mondiale  della   sanita'   e   in

conformita' alle attuali evidenze scientifiche,  e'  consentito  fare

ricorso alle  mascherine  chirurgiche,  quale  dispositivo  idoneo  a

proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine

prive del marchio  CE,  previa  valutazione  da  parte  dell'Istituto

superiore di sanita'.

(omissis)

 Art. 10 

               Potenziamento risorse umane dell'INAIL 

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni

sul lavoro,  anche  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  di

protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  dell'Ordinanza

del Capo del Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  630  del  3

febbraio 2020, e' autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200

medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime  modalita'  di

cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi  di

lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata  e  continuativa,

di durata non superiore a  sei  mesi,  eventualmente  prorogabili  in

ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non  oltre

il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  1,  pari  ad  euro

15.000.000 per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sul  bilancio

dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in

convenzione   con   i   medici   specialisti   ambulatoriali.    Alla

compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, pari  a  euro  7.725.000  per  l'anno  2020,  si

provvede ai sensi dell'articolo 126.

(omissis)

  Art. 15 

Disposizioni  straordinarie   per   la   produzione   di   mascherine

         chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 

 

1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  5-bis,  per  la  gestione

dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato  di  emergenza

di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio

2020, e' consentito produrre,  importare  e  immettere  in  commercio

mascherine chirurgiche e dispositivi  di  protezione  individuale  in

deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine  chirurgiche  di

cui al comma 1, e coloro  che  le  immettono  in  commercio  i  quali

intendono avvalersi della deroga ivi prevista,  inviano  all'Istituto

superiore di sanita' una autocertificazione  nella  quale,  sotto  la

propria  esclusiva  responsabilita',  attestano  le   caratteristiche

tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti

i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro  e  non

oltre  3  giorni  dall'invio  della  citata   autocertificazione,   i

produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto

superiore di sanita'  ogni  elemento  utile  alla  validazione  delle

mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore  di

sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di  quanto  indicato

nel  presente  comma,  si  pronuncia  circa  la   rispondenza   delle

mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli  importatori  dei  dispositivi  di  protezione

individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,

i quali  intendono  avvalersi  della  deroga  ivi  prevista,  inviano

all'INAIL  una  autocertificazione  nella  quale,  sotto  la  propria

esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche  dei

citati dispositivi e dichiarano che gli  stessi  rispettano  tutti  i

requisiti di sicurezza di cui alla vigente  normativa.  Entro  e  non

oltre  3  giorni  dall'invio  della  citata   autocertificazione,   i

produttori e gli importatori devono  altresi'  trasmettere  all'INAIL

ogni elemento utile alla validazione dei  dispositivi  di  protezione

individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine  di  3  giorni

dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma,  si  pronuncia

circa la rispondenza dei dispositivi di protezione  individuale  alle

norme vigenti.

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai  commi  2  e  3  i

prodotti risultino non conformi alle  vigenti  norme,  impregiudicata

l'applicazione delle disposizioni in materia  di  autocertificazione,

il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore

e' fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16 

Ulteriori misure di  protezione  a  favore  dei  lavoratori  e  della

                            collettivita' 

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine

dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei

ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale,

per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attivita'  sono

oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale

di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale

(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9

aprile  2008,  n.  81,  le  mascherine  chirurgiche   reperibili   in

commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis,  comma  3,

del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di

cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,

gli  individui  presenti  sull'intero   territorio   nazionale   sono

autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE

e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

 

(omissis)

Art. 17 bis 

Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto

                            emergenziale 

1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal

Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  per  motivi  di

interesse  pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica   e,   in

particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a

carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19

mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la

diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione

emergenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,   nel   rispetto

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i),  e  dell'articolo

10 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies,  comma

2, lettere t) e u), del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della

protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di  cui  al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti  attuatori  di

cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici  del

Ministero della salute  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  le

strutture pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio

sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a  garantire

l'esecuzione delle misure  disposte  ai  sensi  dell'articolo  2  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la

piu'  efficace  gestione  dei  flussi  e  dell'interscambio  di  dati

personali,   possono   effettuare   trattamenti,   ivi   inclusa   la

comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  agli

articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  2016/679,  che  risultino

necessari  all'espletamento  delle  funzioni   ad   essi   attribuite

nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e

privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione

dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del

citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate  nei  casi  in  cui

risultino indispensabili ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'

connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui  ai  commi  1  e  2  sono

effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato

regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela  dei

diritti e delle liberta' degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le  esigenze  di

gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella  afferente  alla

salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di  cui

al comma 1 possono conferire le autorizzazioni  di  cui  all'articolo

2-quaterdecies del codice di cui al  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai  sensi  dell'articolo  23,

paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679,  fermo

restando quanto disposto  dall'articolo  82  del  codice  di  cui  al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al

comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa  di  cui

all'articolo 13 del medesimo  regolamento  o  fornire  un'informativa

semplificata,  previa  comunicazione  orale  agli  interessati  dalla

limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i  soggetti  di  cui  al

comma 1 adottano misure idonee a ricondurre  i  trattamenti  di  dati

personali effettuati nel  contesto  dell'emergenza  all'ambito  delle

ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di

dati personali.

(omissis)

   Art. 39 

Disposizioni in materia di lavoro agile 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da

COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle  condizioni  di  cui

all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104  o  che

abbiano nel proprio nucleo  familiare  una  persona  con  disabilita'

nelle condizioni di cui  all'articolo  3,  comma  3,  della  legge  5

febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a  svolgere  la  prestazione  di

lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18  a  23  della

legge 22 maggio 2017, n. 81, a  condizione  che  tale  modalita'  sia

compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate

patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la

priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle

prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  ai

lavoratori  immunodepressi  e  ai  familiari  conviventi  di  persone

immunodepresse.

(omissis)

Art. 42

Disposizioni INAIL

 

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a

decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020,  il  decorso

dei termini di  decadenza  relativi  alle  richieste  di  prestazioni

erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla

fine del periodo  di  sospensione.  Sono  altresi'  sospesi,  per  il

medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo  periodo

del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine,  sospesi

i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche'

su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.

1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del  presente

comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus  (SARS-CoV-2)  in

occasione di lavoro,  il  medico  certificatore  redige  il  consueto

certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che

assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  la  relativa  tutela

dell'infortunato.  Le  prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di

infezioni da coronavirus in occasione di lavoro  sono  erogate  anche

per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria

dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti

eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono

computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione  del  tasso

medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti

dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita' per  l'applicazione

delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica  ai  datori

di lavoro pubblici e privati.

Art. 43

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei  presidi

                              sanitari

1. Allo scopo  di  sostenere  la  continuita',  in  sicurezza,  dei

processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria

coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad

Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per

l'acquisto  di  dispositivi  ed   altri   strumenti   di   protezione

individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio  di

previsione 2020  dello  stesso  istituto  per  il  finanziamento  dei

progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81.

2. Al fine di rafforzare la tutela  dei  lavoratori  infortunati  e

tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione

e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato  a  bandire  procedure

concorsuali  pubbliche  e  conseguentemente  ad  assumere   a   tempo

indeterminato,  a  decorrere  dall'anno  2020,   con   corrispondente

incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita'  di

personale, con qualifica di dirigente medico di primo  livello  nella

branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto  in  misura

pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per

il restante 50 per  cento,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Ai

relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno  2020,  4.926.759  per

l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a

valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla  compensazione  degli  effetti

finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a

euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021  e  euro

5.075.000 annui a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 126.

(omissis)

Art. 45

Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori  necessari  al

                  ripristino del servizio elettrico

1.  Al  fine  di   garantire   la   continuita'   delle   attivita'

indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino  del

servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le  abilitazioni

gia' in possesso del relativo personale conservano la loro  validita'

fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di  temporanea  impossibilita'

ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore  di  lavoro  di  erogare  la

formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto

delle misure di contenimento adottate per l'emergenza  epidemiologica

da COVID-19.

(omissis)

Art. 61

Sospensione   dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi

previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione

                            obbligatoria

 

1. Per i soggetti di  cui  al  comma  2,  che  hanno  il  domicilio

fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  dello

Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di

cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in

qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei

contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per

l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c)  i  termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore

aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  seguenti

soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour

operator;

b) federazioni sportive nazionali,  enti  di  promozione  sportiva,

associazioni    e    societa'    sportive     professionistiche     e

dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti

sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,

centri sportivi, piscine e centri natatori;

c)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da   concerto,   sale

cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le

attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'

discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;

d)  soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,   lotterie,

scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi

correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed  eventi,  ivi  compresi

quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e

religioso;

f) soggetti che gestiscono attivita'  di  ristorazione,  gelaterie,

pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,  archivi,  luoghi  e

monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e

riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono  asili  nido  e  servizi  di  assistenza

diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per

l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di

formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e  di  volo,

che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida

professionale per autisti;

i) soggetti  che  svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non

residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre  2000,  n.  323,  e

centri per il benessere fisico;

m)  soggetti  che  gestiscono  parchi  di  divertimento  o   parchi

tematici;

n)  soggetti  che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,

metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci  e  trasporto

passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,

ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie

e skilift;

p)  soggetti  che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di

trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono  servizi  di  noleggio  di  attrezzature

sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per

manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non  risultano  ricomprese  in  gruppi

editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t)  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di   cui

all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,

iscritte negli  appositi  registri,  organizzazioni  di  volontariato

iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla

legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni  di  promozione  sociale

iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  autonome

di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge  7  dicembre

2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o

piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,  comma

1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e

turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede

legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai  sensi

del comma  1  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e

interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020  o  mediante

rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari

importo a decorrere dal mese di maggio  2020.  Nei  medesimi  termini

sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti

delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione

sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche  e

dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  applicano  la

sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio  2020.  I  versamenti

sospesi ai  sensi  del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza

applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il

30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  cinque

rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non

si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

(omissis)

Art. 62-bis

Proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi

relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili  in  servizio

pubblico e agli  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  cose  in

                          servizio privato

1. Al fine di garantire la  continuita'  del  servizio,  i  termini

relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal

regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante  norme  regolamentari  in

materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti

costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con

funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di

persone,  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  103

del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti  aerei  e

terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le  funi   »,   sono

prorogati di dodici mesi, qualora non sia  possibile  procedere  alle

verifiche  ed  al  rilascio  delle   autorizzazioni   di   competenza

dell'autorita' di sorveglianza entro i termini  previsti  dai  citati

decreti, ferma restando la certificazione da parte  del  direttore  o

del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di

sicurezza per l'esercizio pubblico.

(omissis)

Art. 64

Credito d'imposta per le spese di  sanificazione  degli  ambienti  di

                               lavoro

1. Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di

lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,

ai soggetti esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione  e'

riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020,  un  credito  d'imposta,

nella misura del 50 per cento  delle  spese  di  sanificazione  degli

ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad

un massimo di  20.000  euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite

complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro

trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente

decreto-legge,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   di

applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di

assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(omissis)

   Art. 73-bis

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle

       Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze

di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della

diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d'istituto,  comprese  le

attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a

tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai

competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato

disposto dell'articolo 6,  lettera  z),  e  dell'articolo  14,  terzo

comma, lettera q), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'

dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo

2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee

guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni  da  cui  il  medesimo

personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma  1  sono  applicate  altresi'  al

personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso

le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione

internazionale.

                            Art. 74

Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze

armate, del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  della  carriera

prefettizia e del personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile

                            dell'interno

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze  di  polizia  e

delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla

data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al

contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata  la  spesa

complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle

prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai

successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo,  il

contingente di personale delle Forze armate di  cui  all'articolo  1,

comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di  253

unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni

di cui all'articolo 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del  decreto-legge  23

maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al  comma  01,

e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno  2020,

per il pagamento delle maggiori prestazioni di  lavoro  straordinario

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma   01,   in   conseguenza

dell'estensione a tutto  il  territorio  nazionale  delle  misure  di

contenimento  della  diffusione  del  COVID-19,  per  un  periodo  di

ulteriori novanta giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  del  periodo

previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  euro

59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per  il  pagamento

delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per  gli

altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il

Corpo delle Capitanerie  di  porto,  Guardia  Costiera,  al  fine  di

consentire la sanificazione e  la  disinfezione  straordinaria  degli

uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  alle  medesime  Forze,

nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di  protezione

individuale  e  l'idoneo  equipaggiamento   al   relativo   personale

impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per

l'anno 2020, di cui euro 19.537.122  per  spese  di  sanificazione  e

disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  e   per

l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro  4.000.000

per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro  144.000  per  il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del

Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

3. Al fine di garantire lo  svolgimento  di  compiti  demandati  al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  la  sicurezza  del  personale

impiegato, per la stessa durata di cui al comma  1,  e'  autorizzata,

per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui  euro

2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,

euro  900.000  per  i  richiami  del  personale  volontario  ed  euro

3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei  specialistici  per

il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di

protezione individuali del personale operativo  e  i  dispositivi  di

protezione collettivi e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di

servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e  licenze  informatiche

per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche

nell'articolazione   territoriale   delle   Prefetture    -    Uffici

territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento  dei  compiti  ad

esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020,

la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per  il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,  euro  1.765.842

per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese

sanitarie,  pulizia  e  acquisto   di   dispositivi   di   protezione

individuale ed euro 1.000.000 per  acquisti  di  prodotti  e  licenze

informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni  e'  disposta

in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea

del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.

5. Al fine di assicurare,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a

decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo

svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della

pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  2.081.250  per

l'anno  2020,  per  il  pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro

straordinario  rese   dal   personale   dell'amministrazione   civile

dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a)  e  b),

della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  di

cui  al  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di  garantire

la  migliore  applicazione  delle  correlate   misure   precauzionali

attraverso la  piena  efficienza  operativa  delle  Prefetture-Uffici

territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la  piu'

rapida copertura di posti vacanti in organico,  in  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.

139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale

della carriera prefettizia avviato a seguito  del  Concorso  pubblico

indetto con decreto ministeriale 28  giugno  2017,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale  -  «  Concorsi  ed  Esami  »,

numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata  in

vigore della presente  disposizione  ha,  in  via  straordinaria,  la

durata di un anno e si articola in due semestri, il primo  dei  quali

di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo  che

viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza.  Al

semestre di tirocinio operativo non si applicano i  provvedimenti  di

sospensione delle  attivita'  didattico-formative.  Con  decreto  del

Ministro  dell'interno  di  natura  non  regolamentare,  sentito   il

Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione  (SNA)  presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione

dei partecipanti al corso di formazione previste dal  regolamento  di

cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono

adeguate alle modalita' di svolgimento del corso di cui  al  presente

comma. L'esito favorevole della valutazione comporta  il  superamento

del  periodo  di  prova  e   l'inquadramento   nella   qualifica   di

viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata  sulla

base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di  accesso

ed il giudizio conseguito nella valutazione finale.  La  disposizione

di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,

limitatamente alla previsione del requisito del  tirocinio  operativo

di   durata   di   nove   mesi   presso   le    strutture    centrali

dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica  di

viceprefetto non si  applica  ai  funzionari  di  cui  alla  presente

disposizione.  Per  le  finalita'  previste  dal  presente  comma  e'

autorizzata la spesa di euro  837.652  per  l'anno  2020  e  di  euro

2.512.957 per l'anno 2021.

7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza

in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale

connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte

del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della

carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli

istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti

dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento

epidemiologico,  e'  autorizzata  la  spesa   complessiva   di   euro

6.219.625,00  per  l'anno  2020  di  cui  euro  3.434.500,00  per  il

pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di

lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per  gli  altri  oneri

connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario,

nonche' di cui euro 1.200.000,00 per  le  spese  di  sanificazione  e

disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'   del   medesimo

personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.

7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di  procedere

alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali,

anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici,

l'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  generale  del   VII

corso-concorso selettivo  di  formazione  dirigenziale,  indetto  con

decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.

181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020,  anche  in  deroga  agli

articoli 12 e 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272,  e  con  modalita'  a

distanza definite con decreto del Presidente della  Scuola  nazionale

dell'amministrazione. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma,

tutti  gli   allievi   sono   assegnati   alle   amministrazioni   di

destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.  272,  sulla  base

delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di

merito  definita  a  seguito  del   citato   esame   conclusivo.   Le

amministrazioni  di  cui  al  presente  comma  assumono  il  predetto

personale,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali   previste   a

legislazione vigente e  della  dotazione  organica,  in  deroga  alle

procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge  19  giugno

2019, n. 56.

7-ter. A  seguito  delle  misure  di  sospensione  delle  procedure

concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno  epidemiologico  da

COVID-19, in via sperimentale e  comunque  con  effetto  fino  al  31

dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del  ricambio

generazionale nelle pubbliche  amministrazioni,  di  semplificare  le

modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di  ridurre  i

tempi di accesso al pubblico impiego,  con  regolamento  da  adottare

entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della

legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la

pubblica amministrazione, si provvede  ad  aggiornare  la  disciplina

regolamentare vigente in materia di reclutamento e  di  accesso  alla

qualifica   dirigenziale   e   agli    impieghi    nelle    pubbliche

amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare  e

verificare anche il possesso di requisiti specifici e  di  competenze

trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse  quelle  manageriali

per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale

da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove  possibile,  con

l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di

societa' e professionalita' specializzate in materia di  reclutamento

e di selezione delle risorse umane.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a

euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021,  si  provvede,

quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126,  comma

1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma

6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel  2021,  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

(omissis)

 Art. 75

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del

lavoro agile e di servizi  in  rete  per  l'accesso  di  cittadini  e

                               imprese

1. Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui

all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  favorire  la

diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina,

e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e  imprese,

quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del  l'imprevedibile

emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    le    amministrazioni

aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  le  autorita'

amministrative indipendenti, ivi comprese  la  Commissione  nazionale

per le societa' e la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi

pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge  che  disciplina  i

procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto  di  beni,

forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di

cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  del

decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   e   del

decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate,  sino  al  31

dicembre  2020,   ad   acquistare   beni   e   servizi   informatici,

preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service)

e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2018/1807  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi

di conservazione, processamento e gestione dei  dati  necessariamente

localizzati   sul   territorio   nazionale,   nonche'   servizi    di

connettivita',   mediante   procedura    negoziata    senza    previa

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,

lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando

l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno

una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa

», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese

di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18  ottobre  2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.

33.

2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la

trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono

indette le procedure negoziate.

3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa

acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico

aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,

finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi

di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario

Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  nonche'

previa  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  imposte   dalle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.

Al termine delle procedure  di  gara,  le  amministrazioni  stipulano

immediatamente il contratto ed  avviano  l'esecuzione  dello  stesso,

anche in deroga  ai  termini  di  cui  all'articolo  32  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016.

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici  e

di connettivita' hanno una durata massima non superiore  a  trentasei

mesi,  prevedono  di  diritto  la  facolta'  di  recesso  unilaterale

dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a  dodici  mesi

dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso  il  rispetto

dei  principi  di  interoperabilita'  e  di  portabilita'  dei   dati

personali e dei contenuti comunque realizzati o  trattati  attraverso

le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,  senza  ulteriori  oneri

per il committente. La facolta' di recesso  unilaterale,  di  cui  al

periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e  senza  oneri

di alcun genere a carico dell'amministrazione.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti

coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica

amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei

sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'

possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste

dagli articoli 5, 62, 64 e  64-bis  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con

le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della

disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

(omissis)

Art. 87

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e  di  esenzione  dal

                 servizio e di procedure concorsuali

1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con

sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con

sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero

ospedaliero.  Fino  alla  cessazione   dello   stato   di   emergenza

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino  ad  una  data  antecedente

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su

proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro

agile e' la modalita'  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,

conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi  di  lavoro  per

assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili  e

che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione  della

gestione dell'emergenza;

b)  prescindono  dagli  accordi  individuali  e  dagli   obblighi

informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio

2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta

anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del

dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali

casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017,  n.  81  non

trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella

forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi  di

assenza dal servizio dei  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165,  imposti  dai  provvedimenti  di   contenimento   del   fenomeno

epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza  dell'articolo  3,

comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  e  dell'articolo  2,

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  le  amministrazioni

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della

banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto

della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilita'   le

amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale

dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio

costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e

l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di  mensa,

ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui

all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, »  sono

inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al  ricovero

ospedaliero  in  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale   per

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di

assistenza  (LEA),  ».  Agli  oneri  in  termini  di   fabbisogno   e

indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi

dell'articolo 126, comma 6-bis.

3-ter. La valutazione  degli  apprendimenti,  periodica  e  finale,

oggetto dell'attivita'  didattica  svolta  in  presenza  o  svolta  a

distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e  fino  alla  data  di

cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei

ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico

2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le

istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13

aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo

ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'

le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione

nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza

sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,

adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  presente

articolo.

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,  e  comunque

non  oltre  il  30  settembre  2020,  al  fine  di  fronteggiare   le

particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da  COVID-19,

anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali

vigenti,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie

maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della  medesima

amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse

categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione

avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente

cedente e a quello del dipendente ricevente, e'  a  titolo  gratuito,

non puo' essere  sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'

revocabile.  Restano  fermi  i  termini  temporali  previsti  per  la

fruizione delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla

contrattazione collettiva.

5. Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al

pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei

candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in

modalita' telematica, e' sospeso  per  sessanta  giorni  a  decorrere

dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la

conclusione delle procedure per le quali  risulti  gia'  ultimata  la

valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei

procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,

nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e

si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche

utilizzando le modalita' lavorative di cui ai  commi  che  precedono,

ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui

all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75.

6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori  dei  casi

di assenza dal servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza

attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di  esposizione  al

rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali  e  nel   rispetto   delle   preminenti   esigenze   di

funzionalita' delle amministrazioni interessate, il  personale  delle

Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente  dalla  presenza  in

servizio,   anche   ai   soli   fini   precauzionali   in   relazione

all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto  del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con  provvedimento

dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e  dei  Reparti

di appartenenza, adottato secondo specifiche  disposizioni  impartite

dalle amministrazioni competenti. Tale periodo  e'  equiparato,  agli

effetti  economici  e  previdenziali,  al  servizio   prestato,   con

esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,

ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,

terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio

1957, n. 3.

7. Fino al termine stabilito ai sensi del  comma  1,  il  personale

delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei

vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o  quarantena  con

sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con

sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,  e'  collocato  d'ufficio  in

licenza straordinaria, in congedo straordinario o  in  malattia,  con

esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti

dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  dal  periodo

massimo di licenza straordinaria di convalescenza  per  il  personale

militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di  assenza  di

cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della

Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n.

173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento

dell'accordo sindacale integrativo,  rispettivamente,  del  personale

direttivo e dirigente e del personale non direttivo e  non  dirigente

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo  di  assenza  di

cui al presente comma  costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli

effetti di legge e  l'amministrazione  non  corrisponde  l'indennita'

sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. Per il personale delle Forze di polizia, delle  Forze  armate  e

del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   agli   accertamenti

diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del  comma

1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.

(omissis)

Art. 97

                      Aumento anticipazioni FSC

  1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con  risorse  del

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei  Piani  Operativi

delle Amministrazioni Centrali  e  dei  Patti  per  lo  sviluppo,  le

anticipazioni finanziarie,  di  cui  al  punto  2  lettera  h)  della

delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione

economica n. 25 del 10 agosto 2016, e  di  cui  al  punto  3.4  della

delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere  richieste

nella misura del venti per cento delle risorse assegnate  ai  singoli

interventi,  qualora  questi  ultimi  siano  dotati,  nel   caso   di

interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,

nel caso di interventi a favore delle imprese,  di  provvedimento  di

attribuzione del finanziamento. Restano  esclusi  gli  interventi  di

competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

(omissis)

  Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti

                degli atti amministrativi in scadenza

 

1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo

svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o

d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati

successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso

tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche

amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei

procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche

sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o

differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della

volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio

significativo previste dall'ordinamento.

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1  trova  altresi'

applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e

alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei

processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di

svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi

giurisdizionali.

2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,

autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i

termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15

del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31

luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle

segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni

certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche

e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo

termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi

comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione

dello stato di emergenza.

[...]

(omissis)

Art. 113

                   Rinvio di scadenze adempimenti

                relativi a comunicazioni sui rifiuti

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del  modello  unico  di  dichiarazione  ambientale

(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.

70;

b) presentazione della comunicazione annuale  dei  dati  relativi

alle pile e accumulatori  immessi  sul  mercato  nazionale  nell'anno

precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo

20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla

raccolta ed al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  ed  accumulatori

portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma

2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento  della  comunicazione

di cui all'articolo 33, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo

2014, n. 49;

d)  versamento  del  diritto  annuale  di   iscrizione   all'Albo

nazionale gestori ambientali di cui all'articolo  24,  comma  4,  del

regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 113 bis

Proroghe e sospensioni di termini

per adempimenti in materia ambientale

1. Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di

prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui

all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un

quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non

puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

(omissis)

Art. 125

Proroga  dei  termini  nel  settore  assicurativo  e  per  opere   di

  efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  dei

  piccoli comuni

1. Per l'anno 2020, i  termini  previsti  dall'articolo  30,  comma

14-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono  prorogati  di

sei mesi.

2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti

che scadono nel periodo compreso tra il 21  febbraio  2020  e  il  31

luglio 2020, il termine di cui all'articolo  170-bis,  comma  1,  del

codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  entro

cui l'impresa di assicurazione e'  tenuta  a  mantenere  operante  la

garanzia prestata con  il  contratto  assicurativo  fino  all'effetto

della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.

2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per  il

periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020,  i

contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti.  La

sospensione opera dal giorno in cui  l'impresa  di  assicurazione  ha

ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e  sino

al 31 luglio 2020. Conseguentemente  le  societa'  assicuratrici  non

possono  applicare  penali  o  oneri  di  qualsiasi  tipo  in   danno

dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei  contratti

e' prorogata di un numero di giorni  pari  a  quelli  di  sospensione

senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita

in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di

analoghe    facolta'    contrattualmente    previste    in     favore

dell'assicurato,  che  restano  pertanto  esercitabili.  Durante   il

periodo di sospensione previsto dal presente comma,  il  veicolo  per

cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non  puo'  in  alcun  caso

circolare ne' stazionare su strada pubblica o su  area  equiparata  a

strada pubblica in quanto  temporaneamente  privo  dell'assicurazione

obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i

rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e

2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la

formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di

necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della

valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di

ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla  situazione

straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione

dell'epidemia da COVID-19, al  fine  di  contrastare  le  difficolta'

finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso  al

credito,  l'Unioncamere  e  le  camere   di   commercio,   industria,

artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse

disponibili dei  rispettivi  bilanci,  possono  realizzare  specifici

interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo  centrale  di

garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con  soggetti  del

sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le  camere

di commercio e le loro societa' in house sono, altresi',  autorizzate

ad intervenire mediante l'erogazione  di  finanziamenti  con  risorse

reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social  lending  e

di crowdfunding,  tenendo  apposita  contabilizzazione  separata  dei

proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Art. 125 bis

Proroga dei termini in materia di concessioni

         di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a  seguito  della

diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo

2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle  regioni  della

disciplina sulle modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle

concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  e'

prorogato al 31 ottobre 2020 e  con  esso  gli  effetti  delle  leggi

approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il

termine del 31 ottobre 2020  di  cui  al  comma  1  e'  ulteriormente

prorogato di sette mesi decorrenti dalla  data  di  insediamento  del

nuovo Consiglio regionale.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di

Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle  relative  norme  di

attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31  dicembre  2021

previsto dal comma 1-quater, secondo periodo,  dell'articolo  12  del

decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del  31  dicembre

2023  previsti  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del  decreto

legislativo n. 79 del 1999;

c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine  del  31  marzo  2020

previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto  legislativo

n. 79 del 1999.

(omissis)

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