Costruzione di reti per l’energia: rese note le linee guida per le autorizzazioni

Decreto 20 ottobre 2022

Costruzione di reti per l'energia: con il decreto 20 ottobre 2022 del Mite di concerto con il minCultura - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 - sono state rese note le "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione".

AmbienteSicurezza è il tuo strumento di lavoro: abbonati qui

Nell'allegato al decreto - pubblicato in coda al provvedimento -  tutti i dettagli dell'iter autorizzativo.

 

Ministero della Transizione ecologica
Decreto 20 ottobre 2022 

Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione. (22A07318)

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», e in
particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 26 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani», e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e in particolare l'art. 2 che:
al comma 1, ha previsto la ridenominazione del «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»;
al comma 2, apporta modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' attribuendo al Ministero
della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie, tra le altre,
riguardanti la definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti;
al comma 3, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare"»;
al comma 4, prevede che «Con riguardo alle funzioni di cui
all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni
"Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico"
e "Ministero dello sviluppo economico"»;
Visto il medesimo decreto-legge n. 22 del 2021 e, in particolare,
l'art. 6 che, al comma 1, ha previsto la ridenominazione del
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» in
«Ministero della cultura»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto l'art. 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia
di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle
infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, ed in
particolare:
il comma 1 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico
(ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (ora
Ministro della cultura) e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione
ecologica), acquisita l'intesa della Conferenza unificata, adotta le
linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione;
il comma 2 che stabilisce che: «Le linee guida di cui al comma 1
assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite
l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle
infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono, inoltre, individuati i casi per i quali puo' trovare
applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite
denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati
al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche
esistenti di qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il
meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto
sul territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla
tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento
(UE) n. 2018/1999;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13
luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2022, recante «Approvazione delle linee guida per la
procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di
procedimenti semplificati»;
Considerato che la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e'
materia di legislazione concorrente e che e' necessario dettare la
disciplina generale delle procedure per il rilascio dei titoli
abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti
di distribuzione elettrica;
Considerato che tra le leve di attuazione dell'obiettivo di
decarbonizzazione del PNIEC vi e' lo sviluppo e il potenziamento
delle reti di distribuzione, infrastrutture abilitanti per
incrementare l'efficienza e la flessibilita' del sistema elettrico
nazionale;
Considerato altresi' che tra gli obiettivi del PNRR vi sono, tra
gli altri, quelli di:
promuovere interventi volti ad aumentare la resilienza della rete
elettrica, in particolare la rete di distribuzione;
trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con
interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software,
al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari
energetici in cui anche consumatori e prosumatori possano svolgere un
ruolo;
aumentare la capacita' di rete per la distribuzione di energia da
fonte rinnovabile;
Considerato che:
l'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006 stabilisce che «Le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999,
come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse
costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti»;
l'Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo
sopracitato, tra le opere, impianti e infrastrutture necessarie al
raggiungimento degli obiettivi PNIEC, indica, al punto 3.1.2
«Riqualificazione delle reti di distribuzione» i seguenti interventi:
a. cabine primarie e secondarie;
b. linee elettriche bassa e media tensione;
c. telecontrollo e metering;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 61 del decreto-legge n. 76 del 2020, introducendo una
disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative di
competenza degli enti locali, anche individuando i casi in cui gli
interventi siano realizzabili mediante denuncia di inizio lavori,
autocertificazione, nonche' i casi in cui gli interventi non siano
sottoposti ad alcuna autorizzazione;
Considerato che la definizione di linee guida nazionali per lo
svolgimento del procedimento unico in materia di reti di
distribuzione elettrica e' volta a favorire, in coerenza con i
principi previsti dal decreto-legge n. 76 del 2020, un'applicazione
omogenea su tutto il territorio nazionale della disciplina di
semplificazione prevista dallo stesso decreto, assicurando parita' di
condizioni in tutto il territorio nazionale ed escludendo potenziali
pregiudizi correlati a tempi diversi di acquisizione delle
autorizzazioni necessarie;
Considerato che le presenti linee guida hanno l'obiettivo di:
prevedere l'adozione di una autorizzazione unica comprendente
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
prevedere semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari e
prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione
e potenziamento delle linee elettriche;
individuare i casi per i quali puo' trovare applicazione una
procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
lavori;
individuare i casi di applicazione del meccanismo
dell'autocertificazione per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti;
individuare i casi di attivita' libera;
Acquisito il concerto del Ministero della cultura con nota dell'11
ottobre 2022;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata resa nella seduta del
12 ottobre 2022;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono adottate le allegate linee guida che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Le linee guida in allegato entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Allegato

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE.

1. Disposizioni generali
1.1. Le presenti linee guida sono formulate al fine di
semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della
rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali
dell'attivita' amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241.
1.2. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si
applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle reti
e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, per gli
interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento
delle reti ed impianti, nonche' per le opere indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi.
1.3. Le presenti linee guida si applicano alle reti e agli
impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione
(fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a
30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000
V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale.

2. Autorizzazione unica
2.1. Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate di
cui ai successivi paragrafi 3 e 4, la costruzione, l'esercizio e la
modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia
elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, sono soggetti ad
autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi enti delegati dalla
Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da
individuarsi quale autorita' competente. Nel caso di reti e di
impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o piu'
regioni, e' considerata autorita' competente la regione maggiormente
interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che
gestisce il procedimento unico di concerto con le altre regioni
interessate.
2.2. L'istanza di autorizzazione unica e' presentata,
preferibilmente in formato digitale, all'autorita' competente
corredata dal progetto definitivo costituito almeno da:
a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle
opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse;
b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche
delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare
riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti
interrati;
c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in
materia di valutazione di incidenza, relativa al progetto in
autorizzazione;
d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa
relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
f) documentazione riportante l'indicazione delle particelle
catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco
delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda
ottenere anche il vincolo preordinato all'esproprio nonche' la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera;
g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative
di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che
confluiscono nel procedimento unico;
h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l'atto del
competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ovvero la dichiarazione motivata di non
assoggettabilita' alla procedura, qualora i lavori non comportino
nuovi scavi ovvero le strutture interrate siano collocate in
corrispondenza di infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2022;
i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti
ed i parallelismi delle opere da costruire con eventuali
infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi,
cosi' come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al
profilo limite di detti impianti.
2.3. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l'istanza
deve essere altresi' corredata dalla documentazione richiesta dalla
specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso in cui non
sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente
ne da' attestazione nell'istanza di autorizzazione.
2.4. Nel rispetto dei principi di semplificazione,
l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. e' rilasciata a seguito
di un procedimento unico al quale partecipano tutte le
amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti,
comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio
archeologico.
2.5. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di
cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la
costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione
e delle opere indispensabili.
2.6. La documentazione elencata al punto 2.2., integrata, per le
aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al punto 2.3.,
ferma restando l'ulteriore documentazione eventualmente prevista
dalle normative di settore e da quelle regionali e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' considerata contenuto minimo
dell'istanza ai fini della sua procedibilita'.
2.7. Il procedimento unico e' concluso entro il termine di
centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento
medesimo e' coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.8. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione
motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della
conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti.
2.9. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed
esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere
indispensabili, in conformita' al progetto approvato e nei termini
ivi previsti, nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
2.10. Qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di
per se' variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.
52-quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del
2001.
2.11. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio
di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale
esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o
l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta
successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio
del titolo definitivo.

3. Denuncia di inizio lavori (DIL)
3.1. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari
delle aree interessate e, ove richiesti, i nulla osta degli enti
competenti in relazione a quanto previsto ai successivi punti 3.2 e
3.3, sono realizzabili mediante denuncia di inizio lavori (DIL) i
seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla
costruzione ed esercizio degli interventi stessi:
a) la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza
limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi
relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2022;
b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo
fino a 5 km;
c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori
nudi fino a 2 km;
d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui
alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine
elettriche;
e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte
degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei
sostegni con variazione dell'altezza pari al massimo al 30%
dell'altezza dei sostegni esistenti.
3.2. La DIL e' presentata al comune territorialmente competente
dal gestore della rete di distribuzione almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto
definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri sotto
la propria responsabilita' la conformita' e la compatibilita' delle
opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il
non contrasto con quelli adottati nonche' ai regolamenti edilizi
vigenti, l'assenza di vincoli, nonche' il rispetto della normativa in
materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in
materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e
delle norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi che
interessano territori di due o piu' comuni, ogni comune riceve ed e'
competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio.
3.3. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali sia
necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni
ambientali, paesaggistiche, ovvero autorizzazioni in funzione di
tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute
o della pubblica incolumita', tali provvedimenti sono acquisiti e
allegati alla DIL, salvo che il comune provveda direttamente per gli
atti di sua competenza.
3.4. Il comune, ove entro il termine indicato al punto 3.2. sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato e alle amministrazioni eventualmente
interessate l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni
necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la DIL, con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto
previsto ai punti precedenti.
3.5. Per gli interventi di cui al punto 3.3, il termine di trenta
giorni decorre dalla data del rilascio dell'ultimo atto di assenso
previsto.
3.6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui
al punto 3.4., il comune adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo punto 3.4. in presenza delle condizioni e dei termini
previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.7. Al termine dei lavori, il gestore della rete o impianto di
distribuzione, contestualmente alla comunicazione di fine lavori,
dichiara la conformita' della medesima rete o dell'impianto
realizzato al progetto presentato con la DIL, allegando dichiarazione
sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all'azienda.
Tale dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.
3.8. Resta facolta' del gestore di presentare istanza per
l'attivazione del procedimento unico di cui al precedente paragrafo 2
all'autorita' competente, anche per gli interventi compresi nel
presente paragrafo nei casi di necessita' di acquisizione di
dichiarazione di pubblica utilita' o di autorizzazione in variante
agli strumenti urbanistici esistenti.

4. Autocertificazione
4.1. Per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed
al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di cui
al successivo punto 4.2., e' consentito ricorrere al meccanismo
dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto
dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in
virtu' della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche
apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato.
4.2. Sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione,
anche per via telematica, di una autocertificazione, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore
della rete e degli impianti di distribuzione, al comune
territorialmente competente, gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione
esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V)
che comportino, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando
la disponibilita' dell'area interessata:
a) una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea
laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza
massima di 15 metri fuori terra;
b) una variazione dell'altezza massima fuori terra dei sostegni
che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra;
c) fermo restando la disponibilita' dell'area interessata, se
questo non comporta un ulteriore riduzione dell'uso del terreno
interessato dalla variante, una variazione della tipologia di
impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di
interventi interrati;
d) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt,
laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza
massima di 15 metri fuori terra.
4.3. L'autocertificazione di cui al punto 4.2. deve
inderogabilmente contenere:
a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della
rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di
intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al punto 4.2.;
b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di
assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi
delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio;
c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il gestore
intende affidare la realizzazione dei lavori;
d) il consenso dei proprietari delle aree interessate.
Resta ferma l'esecuzione sotto controllo archeologico delle opere
comportanti scavi a quote e/o ad aree diverse da quelle gia'
impegnate.
4.4. All'autocertificazione e' allegata una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno
all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai
regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e
rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di
impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di
tutela del patrimonio culturale, nonche' al piano paesaggistico.

5. Edilizia libera
5.1. Non necessitano di alcun titolo edilizio, comunque nel
rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilita'
dell'area interessata, i seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle
reti e impianti esistenti, anche ai fini dell'ammodernamento
tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di
dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia,
dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative
fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di
impianti di terra, nonche' la mera installazione del contatore e del
relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o
realizzazione di linee, finalizzata in particolare all'alimentazione
di forniture transitorie);
b) interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione
dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V;
c) interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione
del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'art. 7
della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all'art. 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Misure di semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari e
prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo,
ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche
6.1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di
concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da
realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree
stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti
provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza.
6.2. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di
energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina
elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che
ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' in siti del Patrimonio mondiale Unesco.
6.3. La realizzazione di reti ed impianti di distribuzione
dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a
cabine in aree private, non e' sottoposta al rilascio di permesso a
costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
6.4. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione
di energia elettrica di media e bassa tensione non e' richiesto il
deposito dei calcoli strutturali dei progetti.

7. Disposizioni transitorie e finali
7.1. Le regioni e le province autonome, qualora necessario,
adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente
il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi
procedimenti.
7.2. Resta ferma la validita' ed efficacia di eventuali
disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi regionali e
provinciali che disciplinano l'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di reti ed impianti di distribuzione anche tramite
attivita' libera, limitatamente agli interventi assentibili mediante
DIL o autocertificazione come previsti dalle presenti linee guida.
7.3. Sono fatte salve le competenze delle a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
7.4. Per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui
al punto 7.1, e' facolta' del gestore presentare, entro trenta giorni
da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle presenti linee
guida.

Sul tema energia, leggi anche qui

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome