Covid-19 e lavoratori: le misure precauzionali

Covid-19 e lavoratori
Pubblicati tre provvedimenti sulle Gazzette Ufficiali nn. 44 e 45

Covid-19 e lavoratori: pubblicati tre provvedimenti sulle Gazzette Ufficiali nn. 44 e 45 che riguardano anche i luoghi di lavoro e il relativo personale. In particolare, si tratta di:

  • ordinanza del ministero della Salute 21 febbraio 2020 «Ulteriori misure profilattiche contro la  diffusione  della malattia infettiva COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020, n. 44)
  • decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45) coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61);
  • decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure  urgenti  in materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45).

Questi tre provvedimenti fanno seguito alla circolare del minSalute 3 febbraio 2020.

Di seguito i testi integrali dei tre provvedimenti.

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Ordinanza del ministero della Salute 21 febbraio 2020 

Ulteriori misure profilattiche contro la  diffusione  della  malattia
infettiva COVID-19. (20A01220) 

in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020, n. 44

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32,  117,  comma  2,  lettera  q)  e  118  della

Costituzione;

Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  Funzionamento   dell'Unione

europea;

Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante

Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,

e,  in  particolare,  l'art.  9,  paragrafo  2,  nonche'  il  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  25  gennaio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  21  del  27

gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  30  gennaio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  26  del  1°

febbraio 2020;

Viste le  circolari  della  Direzione  generale  della  prevenzione

sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997  del  22  gennaio

2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302  del  27  gennaio

2020, prot. n. 2993 del  31  gennaio  2020,  prot.  n.  3187  del  1°

febbraio 2020, prot. n. 3190 del  3  febbraio  2020,  prot.  n.  4001

dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di

protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali trasmissibili»;

Considerata la segnalazione da parte  della  regione  Lombardia  di

trasmissione  sporadica  e  diffusione   locale   di   infezione   da

SARS-CoV-2;

Considerato che e' in corso la completa  definizione  della  catena

epidemiologica  nel   contesto   lombardo   e   che   la   situazione

epidemiologica e' in evoluzione;

Viste  le  dimensioni  del  fenomeno  epidemico  e  il   potenziale

interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di

immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo  dell'epidemia  e  del  notevole

incremento dei  casi  e  dei  decessi  notificati  all'Organizzazione

mondiale della sanita';

Viste le  indicazioni  del  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui

all'art. 2 della  citata  ordinanza  n.  630  del  3  febbraio  2020,

riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di

sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e

sufficiente a prevenire, contenere e  mitigare  la  diffusione  della

malattia  infettiva  diffusiva  COVID-19,  anche  in  relazione  alle

evidenze scientifiche emergenti;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della

sorveglianza sanitaria  necessaria,  nel  rispetto  dei  principi  di

precauzione e proporzionalita', coerentemente con le  raccomandazioni

dettate dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e  dal  Centro

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

 

Emana

la seguente ordinanza:

                                Art. 1 

1. E'  fatto  obbligo  alle  Autorita'  sanitarie  territorialmente

competenti di applicare la misura della quarantena  con  sorveglianza

attiva, per giorni quattordici,  agli  individui  che  abbiano  avuto

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva

COVID-19.

2. E' fatto  obbligo  a  tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi

quattordici giorni,  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver

soggiornato nelle aree della  Cina  interessate  dall'epidemia,  come

identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

3. Acquisita la  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'

sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione  della

misura  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza

attiva  ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative,  di   misure

alternative di efficacia equivalente.

                               Art. 2 

1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di

sorveglianza  di  cui  all'art.  1  vengono  trattati  dall'Autorita'

sanitaria competente per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore

della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del

regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative

al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale  in

atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi  sessanta

giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

                               Art. 3 

1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni,  a

decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la

registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

 

***

 

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020) 

in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45

Vigente al: 23-2-2020

Il testo è coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61). Le modifiche sono rappresentate in caratteri grassetti e corsivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento

dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della

sanita';

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,

adottando misure di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del

predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1 

        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o

nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale

non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un

caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'

interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'

competenti , con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,

sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e

gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione

epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche

le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da

parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o

nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,

di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,

anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se

svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia,

delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli

istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101

del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle

disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali

istituti e luoghi;

f)  sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle

istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul

territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la

disposizione di cui all'articolo 41, comma 4 del codice della normativa

statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di

personale;

h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza

attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi

confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto

ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come

identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a

comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della

misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi

commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici,

degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici

essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.

146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli

esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia

condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o

all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate

dall'autorita' competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto

di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e

nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico

locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai

provvedimenti di cui all'articolo 3;

n)  sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a

esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica

utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'

domiciliare;

o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita'

lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'

lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori

del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in

ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del

lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

                               Art. 2 

              Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 

1. Le autorita' competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3,

commi 1 e 2, possono  adottare  ulteriori  misure  di

contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la

diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dei  casi  di  cui

all'articolo 1, comma 1.

                               Art. 3 

               Attuazione delle misure di contenimento 

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa,

il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri

competenti  per  materia,  nonche'   i   Presidenti   delle   regioni

competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una

regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della

Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in

cui  riguardino il territorio nazionale.

2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema

necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono

essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre

1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo

1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia

se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro

ore dalla loro adozione.

3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e

urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato

rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'

punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro

dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle

Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i

competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento

del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure

di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica

di agente di pubblica sicurezza.

6. Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,

i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono

dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del

presente articolo, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo

preventivo della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,

esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e

21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                               Art. 4 

                      Disposizioni finanziarie 

1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza

sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31

gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio

2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  e'

incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo

per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della

protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,

che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad  euro  20  milioni  per

l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata

attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il

Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 5 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

***

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) 

in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con

il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto

rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento

dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul  territorio  nazionale  e,  segnatamente,  nella

Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni  nei

quali ricorrono i  presupposti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del

richiamato decreto-legge;

Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  adottare  le  misure  di

contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro

dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e

delle   finanze,   nonche'   i   Ministri   dell'istruzione,    delle

infrastrutture e dei trasporti,  dell'universita'  e  della  ricerca,

delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e  del

turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica

amministrazione e per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  nonche'

sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e

il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

 

Decreta:

                               Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle  Regioni

                         Lombardia e Veneto 

1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23

febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il

diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati  nell'allegato  1

al presente decreto, ad integrazione di quanto  gia'  disposto  nelle

ordinanze 21 febbraio 2020 e  22  febbraio  2020,  sono  adottate  le

seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato  1,  da

parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,

di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,

anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se

svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole

di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita'

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero

organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale  di

istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle

disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali

istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici,  fatta  salva

l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo

le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  Prefetto

territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e  in

corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attivita'  commerciali,  ad  esclusione  di

quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di  cui

agli articoli 1 e 2 della legge  12  giugno  1990,  146,  secondo  le

modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del   Prefetto

territorialmente competente, ivi compresi  gli  esercizi  commerciali

per l'acquisto dei beni di prima necessita';

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli

esercizi commerciali per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessita'

indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando

particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  Dipartimento   di

prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto  di  merci  e  di  persone,

terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche

non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima

necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste

dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad

esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica

utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che

possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a

distanza. Il Prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo'

individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita'

necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni

alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo

biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative  per  i

lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o

nell'area interessata, anche ove le  stesse  si  svolgano  fuori  dal

Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma  1,  lettere  a),  b)  e  o),  non  si

applicano al personale sanitario e al personale di  cui  all'art.  4,

nell'esercizio delle proprie funzioni.

                               Art. 2 

       Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale 

1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23

febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di cui al medesimo  articolo,

gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno

sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  decreto  sono

obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini

dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni

misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria

con sorveglianza attiva.

                               Art. 3 

                    Applicazione del lavoro agile 

1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a

23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via

automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree

considerate a rischio  nelle  situazioni  di  emergenza  nazionale  o

locale  nel  rispetto   dei   principi   dettati   dalle   menzionate

disposizioni  e  anche  in  assenza  degli  accordi  individuali  ivi

previsti.

2. Qualora si verifichino le condizioni di  cui  al  comma  1,  gli

obblighi di informativa di cui all'art.  23  della  legge  22  maggio

2017, n. 81, sono  resi  in  via  telematica  anche  ricorrendo  alla

documentazione resa  disponibile  sul  sito  dell'Istituto  nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro.

                               Art. 4 

                   Esecuzione delle misure urgenti 

1.   Il   Prefetto    territorialmente    competente,    informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure avvalendosi delle Forze di polizia  e,  ove  occorra,  con  il

possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo  nazionale

dei  Vigili  del  fuoco,  nonche'  delle  Forze  armate,  sentiti   i

competenti comandi territoriali.

                               Art. 5 

                    Efficacia delle disposizioni 

1. Le disposizioni del presente decreto  entrano  in  vigore  dalla

data odierna e sono efficaci per quattordici  giorni,  salva  diversa

successiva disposizione.

 

                                                           Allegato 1 

    Comuni interessati  dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del

contagio. 

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D'Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vò.

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