Covid-19 e sicurezza sul lavoro: le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020

Covid-19 e sicurezza sul lavoro
Tra i punti raccomandazioni in merito alle attività professionali e misure di contenimento del contagio nelle attività produttive industriali e commerciali

Covid-19 e sicurezza sul lavoro: le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020, n.126, riguardano:

  • le attività formative [art. 1, comma 1, lettera q)] e convegnistico-congressuali [art. 1, comma 1, lettera v)];
  • le raccomandazioni in merito alle attività professionali [art. 1, comma 1, lettera ll)];
  • le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2);
  • le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale [art. 3, comma 1, lettera a) e commi 2-3-4];
  • le misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 8).

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Tra gli allegati, rilevano per interesse:

Di seguito il testo delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e citate sopra.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020

 

Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. (20A02717)

(Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020, n.126)

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

(omissis)

                              Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio

nazionale

(omissis)

q) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui

all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le

attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione

superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,

nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da

altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti

privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di

attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i

corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i

medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire

anche in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  esclusi  dalla

sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e  le

prove   teoriche   e   pratiche   effettuate   dagli   uffici   della

motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole,  secondo  le  modalita'

individuate  nelle  linee  guida   adottate   dal   Ministero   delle

infrastrutture  e  dei   trasporti.   Al   fine   di   mantenere   il

distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di

aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di

ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la

pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili

concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non

facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

(omissis)

v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi

sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale

incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di

pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’  convegnistica

o congressuale;

(omissis)

ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile

per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in

modalita' a distanza;

b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di

almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione

di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali;

(omissis)

 Art. 2 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

        delle attivita' produttive industriali e commerciali 

 

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive

industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo

1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di

regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento

della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di

cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza,

il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020

fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del

lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui

all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto

e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato

14.

Art. 3 

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 

1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute;

(omissis)

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni

delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui

non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di

sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine

di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di

sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il

distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che

restano invariate e prioritarie.

(omissis)

Art. 8

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono

espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  "Protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle

"Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19",  di

cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto

puo' integrare o modificare le "Linee guida per  l'informazione  agli

utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della

diffusione del covid-19", nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti

firmatari,  il  "Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto

e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

 

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