Covid-19: semplificazioni per l’importazione di Dpi

Le misure nell'ordinanza 15 marzo 2020 del ministero della Salute

Covid-19: semplificazioni per l'importazione di Dpi. Le ha stabilite il ministero della Salute con l'ordinanza 15 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2020, n. 74). In particolare, il dicastero ha concesso la possibilità di importare dispositivi di protezione  individuale, strumenti e apparecchi sanitari, nonché dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza da Coronavirus nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta  sanitario da parte del competente ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera.

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Di seguito il testo dell'ordinanza 15 marzo 2020.

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Ordinanza del ministero della Salute 15 marzo 2020 

Disposizioni urgenti per l'importazione  di  strumenti  e  apparecchi
sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.
(20A01768) 

(in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2020, n.74)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della

aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.

1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla

58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in

vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'

pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  194,  recante

«Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari

ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;

Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  19  dicembre  2012,

recante «Aggiornamento degli importi  delle  tariffe  e  dei  diritti

spettanti al  Ministero  della  salute  per  le  prestazioni  rese  a

richiesta ed utilita' dei  soggetti  interessati»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,

recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -

nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 26 del

1° febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni  nella

legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti

in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica

da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni

urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in

relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64;

Considerata l'esigenza di facilitare l'importazione di strumenti  e

apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e  dispositivi  di

protezione  individuale,   necessari   a   fronteggiare   l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e  destinati  ad  enti  sanitari,  servizi

ospedalieri e istituti di ricerca medica;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  di

sdoganare nel minor tempo possibile il materiale utile  al  contrasto

della suddetta emergenza epidemiologica;

 

E m a n a

la seguente ordinanza:

                               Art. 1 

1. Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai

fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di

dispositivi medici  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  non

aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in  ragione

dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi  ospedalieri

ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle

Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le  operazioni

di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto

per il rilascio del nulla osta  sanitario  da  parte  del  competente

USMAF.

2. Per la  celerita'  delle  connesse  operazioni  doganali,  della

specifica finalita' della merce  di  cui  al  comma  precedente  deve

essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione.

La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di

controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

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