Covid: partita la graduale fine delle restrizioni

Covid fine restrizioni
Il D.L n. 24/2022 prevede ancora l'obbligo di indossare la mascherina in determinati casi. Disposta la cessazione graduale dei due tipi di green pass (base e rafforzato). Restano in vigore le sanzioni per le violazioni delle misure

Covid: al via la graduale fine delle restrizioni in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza è l'oggetto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70).

Tra i temi affrontati dal provvedimento:

  • l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia;
  • l'isolamento e l'autosorveglianza;
  • l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • il graduale eliminazione del green pass base e di quello rafforzato;
  • gli obblighi vaccinali;
  • le nuove modalità di gestione dei casi di positività;
  • le sanzioni e i controlli.

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Di seguito il testo integrale del D.L. 24 marzo 2022, n. 24.

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Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)

(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n.70)

 

Vigente al: 25-3-2022

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure

urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga

dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei

luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione

superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21

aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16

settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre

2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio

2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo

2022 lo stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da

agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di superare lo stato di  emergenza  dettando

le disposizioni necessarie  alla  progressiva  ripresa  di  tutte  le

attivita' in via ordinaria;

Ritenuto che, nonostante la  cessazione  dello  stato  d'emergenza,

persistano comunque  esigenze  di  contrasto  del  diffondersi  della

pandemia da COVID-19;

Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle

modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 17 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri della salute, dell'istruzione e della  difesa,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito

        alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

 

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia

da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo

e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la

vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino

al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la

necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture

durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere

adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto

dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le

citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31

dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni

competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui

al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali

dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con

efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al

presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente

alle Camere.

 

                               Art. 2

Misure  urgenti  connesse  alla   cessazione   delle   funzioni   del

  Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle

  misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica

  COVID-19

1. Al fine di continuare a  disporre,  anche  successivamente  alla

data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate  capacita'  di

risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico

nazionale in ragione della epidemia da  COVID-19,  nei  limiti  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente  istituita  un'Unita'

per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di

altre misure di  contrasto  alla  pandemia,  che  opera  fino  al  31

dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori  oneri.  Il

direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario

dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18  del  2020  e,  con

proprio   provvedimento,   definisce   la   struttura    dell'Unita',

avvalendosi di una parte del personale della  Struttura  di  supporto

alle attivita'  del  citato  Commissario  straordinario,  nonche'  di

personale in servizio presso il Ministero della  salute,  secondo  le

modalita' indicate dallo stesso Ministero,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  e'

nominato un dirigente di prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del

Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie,

e che opera in coordinamento e a supporto del  direttore  dell'Unita'

di cui al presente comma, senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  L'Unita'

subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  al

Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle

misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica

COVID-19 e, in raccordo con  il  Ministero  della  salute  e  con  il

supporto tecnico dell'Ispettorato generale  della  sanita'  militare,

cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle  attivita'

amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data  del

31  marzo  2022,  gia'  attribuite  alla  competenza   del   predetto

Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e'  assegnata  la

titolarita'  della  contabilita'  speciale  e  del   conto   corrente

bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18

del 2020. Alla medesima Unita'  si  applicano,  ove  compatibili,  le

disposizioni di cui al citato articolo 122 del  decreto-legge  n.  18

del 2020.

2. Al 31  dicembre  2022,  l'Unita'  procede  alla  chiusura  della

contabilita' speciale e del conto corrente di  cui  al  comma  1,  ai

sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le

eventuali somme ivi giacenti sono versate  all'entrata  del  bilancio

dello Stato per essere riassegnate in tutto o  in  parte,  anche  con

profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere  Generale  dello

Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.  Le  eventuali

risorse non piu' necessarie sono acquisite  all'erario.  A  decorrere

dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1  e'  soppressa  e  il

Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i  rapporti

attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.

3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie

strutture per garantire le azioni  di  supporto  nel  contrasto  alle

pandemie in favore dei sistemi sanitari  regionali,  assicurando  gli

approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura  delle  patologie

epidemico-pandemiche  emergenti  e  di  dispositivi   di   protezione

individuale, anche in relazione agli  obiettivi  ed  agli  interventi

connessi,  nell'immediato,  alla  attuazione  del  piano   strategico

nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e  seguenti

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero  della  salute  e'

autorizzato  ad  assumere,  a  decorrere  dal  1°ottobre  2022,   con

contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta

alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'

composto: 3 dirigenti di seconda fascia,  3  dirigenti  sanitari;  50

unita' di  personale  non  dirigenziale  con  professionalita'  anche

tecnica, da inquadrare nell'area III,  posizione  economica  F1,  del

comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della

salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia,  di  3  dirigenti

sanitari e di 50 unita' di personale  non  dirigenziale  appartenenti

all'area III. Le assunzioni del presente comma  sono  autorizzate  in

deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.

80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo  2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  del  presente   comma   e'

autorizzata la  spesa  di  euro  760.837  per  l'anno  2022  ed  euro

3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al  comma  3

si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza  obbligo

di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'

semplificate previste dall'articolo  10  del  decreto-legge  1°aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del

progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  di  cui

all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti  graduatorie  di  concorsi

pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi

dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Il

personale assunto e' progressivamente assegnato fino al  31  dicembre

2022, all' Unita' di cui al comma 1, in  sostituzione  del  personale

appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta

Unita'. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata,  per

l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000  per  la  gestione  delle

procedure concorsuali e  una  spesa  pari  ad  euro  124.445  per  le

maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti   dall'assunzione   del

predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro  il  31  dicembre  2022

alla  definizione  del  nuovo  assetto  organizzativo.  Le   funzioni

attribuite al predetto Ministero dal presente  articolo,  nelle  more

della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale  di

cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione  generale

individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3  e  4,  pari  a

euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a  decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, al comma 2, dopo le parole «degli  alimenti»  sono  inserite  le

seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza  sanitaria,  nonche'  ogni

iniziativa volta  alla  cura  delle  patologie  epidemico  pandemiche

emergenti.».

 

                               Art. 3

Disciplina del potere di  ordinanza  del  Ministro  della  salute  in

  materia di ingressi nel territorio nazionale e per la  adozione  di

  linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°

aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della

salute in materia di ingressi  nel  territorio  nazionale  e  per  la

adozione di linee  guida  e  protocolli  connessi  alla  pandemia  da

COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino

al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di

emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro

della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa

con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo'

adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo

svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche,

produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti  per  materia,  puo'  introdurre

limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre

misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

 

                               Art. 4

                    Isolamento e autosorveglianza

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°

aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere  dal

1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione

o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per

provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive

al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro  che

hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al

SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente

nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e

con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e

5, fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto

stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione

di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  cio'  abilitati,  alla

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto.

3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le

modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di

isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test

antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,

effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In

quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,

al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del

referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime

dell'isolamento.».

 

                              Art. 5

          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°

aprile 2022, dopo  l'articolo  10-ter,  come  inserito  dal  presente

decreto, e' inserito il seguente:

«Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  per  il  sistema

educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile  2022  e'  fatto

obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie

respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di  traporto  e  per  il  loro

utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di

persone;

2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto

interregionale;

3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario

passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta

Velocita';

4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad

offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o

periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o

regionale;

7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di

scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per  l'accesso  a  funivie,  cabinovie  e  seggiovie,  qualora

utilizzate con la chiusura  delle  cupole  paravento,  con  finalita'

turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al

chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in

altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni

sportivi.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da

quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle  abitazioni  private,

e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare

dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo,  discoteche  e  locali

assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di

protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del

ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una

persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del

dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

5. L'obbligo di  cui  al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le

caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia

garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non

conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,

sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui  al  comma

1, lettera a), avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al

medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  ai

commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il  rispetto

delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale,  per  i

lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale

(DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui

al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi

domestici e familiari.».

 

                               Art. 6

              Graduale eliminazione del green pass base

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

concernente  le  uscite  temporanee  degli  ospiti  dalle   strutture

residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone

ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre  2022,

alle persone ospitate».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da

vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a

decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero  territorio

nazionale  esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle

certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e

attivita':

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al

chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di

ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive

riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto

previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli  internati,

all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al

pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si

svolgono all'aperto.»;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso

in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a  decorrere

dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione

dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile

2022».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso

alle strutture della formazione superiore, al comma  1,  a  decorrere

dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione

dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile

2022».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei  mezzi  di

trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile

2022, e' consentito sull'intero territorio  nazionale  esclusivamente

ai soggetti muniti di una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da

vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto  green   pass   base,

l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti  a  servizi  commerciali  di  trasporto  di

persone;

b)  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto

interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti

marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei

collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario

passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta

Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta

indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o

periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma  2-bis»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «,  fermo  restando   quanto   previsto

dall'articolo 10-quater, comma 6»;

d) al comma 3-bis, le  parole  «Fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono

sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le  parole  «e  fino  al  31

marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»

sono soppresse;

e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore

pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,  le  parole

«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da  parte  dei

magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a  decorrere  dal  1°

aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione  dello

stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore

privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di

cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti:

«30 aprile 2022»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 aprile 2022».

 

                               Art. 7

           Graduale eliminazione del green pass rafforzato

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da

vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a

decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile

2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito  esclusivamente

ai soggetti  in  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da

vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto   green   pass   rafforzato,

l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di

contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,

per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a

spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per

gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione

dell'eta' o di disabilita';

b) convegni e congressi;

c)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le

attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri

educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative

attivita' di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle

cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati  che

si svolgono al chiuso;

e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

f) attivita' che abbiano luogo in sale  da  ballo,  discoteche  e

locali assimilati;

g)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al

pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si

svolgono al chiuso.».

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in

materia  di  accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali,

socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello  stato

di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

b)  al  comma  1-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022,

e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza

delle strutture ospedaliere secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi

1-bis e 1-ter.».

 

                               Art. 8

                         Obblighi vaccinali

1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,

riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti  le  professioni

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»

sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di

tutelare la salute pubblica»;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole «non oltre  il  termine  di  sei

mesi  a  decorrere  dal  15  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di

intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente

competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione

temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui

la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle

circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende

efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare

all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non

oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di

differimento.»;

c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a

decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al

31 dicembre 2022».

2. All'articolo 4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in

materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture

residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo

le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al

31 dicembre 2022».

3. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in

materia  di  obblighi   vaccinali,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) al comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole  «Dal  15  dicembre  2021»  sono

inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;

b) il comma 1-bis e' abrogato;

c) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  La  vaccinazione

costituisce requisito essenziale per lo svolgimento  delle  attivita'

lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai  sensi  del   comma   1.   I

responsabili delle strutture in cui presta servizio il  personale  di

cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo

comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2

e 7.»;

d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno  2022.»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di  intervenuta

guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»;

e) il comma 4 e' abrogato;

f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Obbligo  vaccinale

per il personale  delle  strutture  di  cui  all'articolo  8-ter  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,

sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del

comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,

degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia

per la cybersicurezza nazionale, degli istituti  penitenziari,  delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e degli istituti tecnici  superiori,  nonche'  dei  Corpi

forestali delle regioni a statuto speciale). - 1. Fino al  15  giugno

2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione  dell'infezione  da

SARS-CoV-2  di  cui  all'articolo  3-ter,  da  adempiersi,   per   la

somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita'

delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo  9,  comma

3,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  si  applica  alle

seguenti categorie:

a) personale scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione,

delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei

centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi

regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi

regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione

tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo

4-ter.2;

b) personale del comparto  della  difesa,  sicurezza  e  soccorso

pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli

articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12

del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la  propria  attivita'

lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento

dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la

giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti

penitenziari per adulti e minori;

d)  personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di   alta

formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici

superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a

statuto speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in  caso  di  accertato

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate,  attestate  dal  proprio  medico  curante  di   medicina

generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  circolari

del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione

anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione puo'  essere  omessa  o

differita.

Art.  4-ter.2  (Obbligo  vaccinale  per  il  personale  docente  ed

educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,

l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2

di cui all'articolo 3-ter, da  adempiersi,  per  la  somministrazione

della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle

certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale

docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle

scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei

centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi

regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi

regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione

tecnica superiore.

2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale   per   lo

svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli  alunni  da

parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti

scolastici e i responsabili delle istituzioni  di  cui  al  comma  1,

assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano   immediatamente

l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le

informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non

risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la

presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'

stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di

cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,

entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione

comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione

relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni

dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei

presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di

presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di

vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a

trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla

somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento

dell'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione  della

documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al

comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno

immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di

accertamento dell'inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di

utilizzare il docente inadempiente  in  attivita'  di  supporto  alla

istituzione scolastica.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui

al comma 1, provvedono, dal 1° aprile  2022  fino  al  termine  delle

lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  alla   sostituzione   del

personale docente e educativo non vaccinato  mediante  l'attribuzione

di contratti a tempo determinato che  si  risolvono  di  diritto  nel

momento in cui i soggetti sostituiti,  avendo  adempiuto  all'obbligo

vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.

5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a   euro

29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di  euro,

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a

14.207.391     euro,      mediante      corrispondente      riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592,  della

legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,

riguardante     l'estensione     dell'obbligo     vaccinale      agli

ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».

6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nei

luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti  all'obbligo  vaccinale

ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2  e  4-quater).  -  1.  Fermi

restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori  di

cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli  articoli  4-ter.1,

4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022,

per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su  richiesta,

esibire una delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione,

guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo  9,

comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Si

applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  9-ter.1,  9-ter.2,

9-quinquies,  9-sexies,   9-septies,   9-octies,   e   9-novies   del

decreto-legge n. 52 del 2021.».

7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in

materia di sanzioni  pecuniarie,  al  comma  1,  le  parole  «di  cui

all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli

articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».

8.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,

comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo

4-ter.2»;

b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le  parole  «,  4-quater  e

4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;

d) all'articolo 9-sexies,  comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e

4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;

e) all'articolo 9-septies, comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e

4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».

 

                               Art. 9

Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da

  SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a

decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3  (Disposizioni  per  il  sistema  educativo,  scolastico  e

formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positivita'

all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal  1°  aprile  2022,

fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma  restando

per   il   personale    scolastico    l'applicazione    del    regime

dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  10-ter   del   presente

decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito

della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema  educativo,

scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non

paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,

si applicano le misure di  cui  ai  commi  2  e  3.  Resta  fermo  lo

svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche  e  la

possibilita' di svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione,

ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   sportive.

All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

2. Nelle istituzioni del  sistema  integrato  di  educazione  e  di

istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'

tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe,

l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e  i

docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei

anni di  eta'  utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo  contatto  con

un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi  e,

se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche

in centri privati abilitati, o un test  antigenico  autosomministrato

per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo  ultimo  caso,

l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del

decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole

secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto

legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole  secondarie

di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione

professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo

17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di

positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica

prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e

degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima

comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno

successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico

rapido o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test

antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione   dell'antigene

SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso,  l'esito  negativo  del  test  e'

attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie , delle  scuole  secondarie  di

primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione

professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in  seguito

all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica

nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della

famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da  specifica

certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno

medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione

alla didattica digitale integrata.  La  riammissione  in  classe  dei

suddetti alunni e'  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  avere

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,

anche in centri privati a cio' abilitati.

5. Fino alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2021-2022,  nelle

istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche'  negli

istituti tecnici  superiori  continuano  ad  applicarsi  le  seguenti

misure di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia

protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei  anni  di  eta',

per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso

dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'

sportive;

b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza

interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere

nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si

presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea

superiore a 37,5°.».

2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,  n.  18,  e'

abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi

del citato  articolo  3-sexies  sono  ridefinite  in  funzione  della

presente disposizione.

3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002,  n.

27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3-ter.  La  valutazione   degli

apprendimenti, periodica e finale, oggetto  dell'attivita'  didattica

svolta in presenza  o  a  distanza  nell'anno  scolastico  2021/2022,

produce  gli  stessi  effetti  delle  attivita'   previste   per   le

istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13

aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo

ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».

 

                               Art. 10

       Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative

disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato B sono  prorogati  al  30  giugno  2022  e  le  relative

disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni

universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,

musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni

di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6

agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24

settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,

commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad

applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto

nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo

4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione

dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in

deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31

dicembre 2022.

 

                               Art. 11

                        Sanzioni e controlli

1. All'articolo  13  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a

decorrere  dal  1°   aprile   2022   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9,  commi

9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter  comma  2,  10-quater,  nonche'

delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera  b),  e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.

35. Dopo due violazioni delle disposizioni  di  cui  al  comma  9-ter

dell'articolo  9,  al  comma  4  dell'articolo  9-bis,  al  comma   3

dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse

in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la

sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o

dell'attivita' da uno a  dieci  giorni.  Dopo  una  violazione  delle

disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f)  e  g),

in relazione al possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19

da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green  pass  rafforzato,  si

applica, a partire dalla seconda  violazione,  commessa  in  giornata

diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da  uno

a dieci giorni.»;

b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato  punibile  ai  sensi

dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave  reato,  la

violazione della misura di  cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,  e'

punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,

n. 1265.».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo  2

del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  continuano  a

trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad

essi espresso rinvio.

 

                               Art. 12

Disposizioni  in  materia  di  proroga  delle  Unita'   speciali   di

  continuita' assistenziale  e  di  contratti  in  favore  di  medici

  specializzandi

1. All'articolo 4-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il

comma 4 e' abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  295,  della

legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-bis,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  e

all'articolo 2-ter, comma 5, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente  durante  lo  stato  di

emergenza» sono soppresse.

 

                              Art. 13

Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2  e  per

  il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle  condizioni

  di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

1. Per continuare a  garantire  la  sorveglianza  epidemiologica  e

microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti  dal

Ministero della salute, anche  dopo  il  31  marzo  2022,  l'Istituto

superiore di sanita' gestisce la specifica  piattaforma  dati  a  tal

fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con  l'ordinanza  del

Capo del Dipartimento della protezione civile 27  febbraio  2020,  n.

640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio  2020,

che le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono

tenute ad  alimentare  con  i  dati  sui  casi,  acquisiti  ai  sensi

dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis  del  decreto-legge  25  maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio

2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate dal predetto  Istituto,

adottando misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelarne  la

riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai  sensi  del  presente

comma sono  comunicati  tempestivamente  dall'Istituto  superiore  di

sanita'  al  Ministero  della  salute,  secondo   le   modalita'   da

quest'ultimo  stabilite  e,  in  forma  aggregata,   sono   messi   a

disposizione delle regioni e delle province autonome.

2.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche

all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione

dell'infezione  da  SARS-CoV-2  da  svolgersi  nel   rispetto   delle

modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il  31

marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di  sanita'

in interoperabilita' con la piattaforma di cui al  comma  1,  i  dati

individuali relativi ai  soggetti  cui  sono  somministrate  dosi  di

vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai

sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. Anche dopo il 31 marzo  2022,  ai  sensi  dell'articolo  19  del

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il  sistema  Tessera  sanitaria

trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il  numero  dei  tamponi

antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,

con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva

trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento

delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle

malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

4. I dati personali raccolti mediante  la  piattaforma  di  cui  al

comma 1 sono trattati dai soggetti indicati  dal  presente  articolo,

per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali,  per  motivi

di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,  nonche'  a

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  scientifica

o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo

2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,

adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la

riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di  garantire  la  collaborazione  scientifica  e  di

sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla

piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono

essere   condivisi,   per   il    perseguimento    delle    finalita'

internazionalmente   riconosciute,   con   gli   specifici   database

dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro  europeo  per

la prevenzione e il controllo delle malattie.

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle  funzioni  di

ricerca,   controllo,   consulenza,    regolazione    e    formazione

dell'Istituto superiore di sanita', anche  mediante  lo  sviluppo  di

nuovi modelli interpretativi dei dati  sanitari,  i  trattamenti  dei

dati raccolti con la piattaforma di cui al comma  1,  sulla  base  di

specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa  apposita

pseudonimizzazione e adottando le misure  tecniche  ed  organizzative

idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono

essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico  e

di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica,  di

livello nazionale e internazionale, e da  pubbliche  amministrazioni,

che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile

2016.

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni  di  sicurezza  delle

attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le  province

autonome di Trento e di Bolzano monitorano  con  cadenza  giornaliera

l'andamento  della  situazione   epidemiologica   determinata   dalla

diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale

andamento,  le  condizioni  di  adeguatezza  del  sistema   sanitario

regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le

regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  raccolgono  i

dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero

della salute e  li  comunicano  quotidianamente  al  Ministero  della

salute e all'Istituto superiore di sanita'.

8. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute

provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 14

                             Abrogazioni

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1,  2,

2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis,  6,  6-bis,  7,  8,  8-bis,  8-ter,

9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

 

                             Art. 15

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                           Allegato A

                                                           (articolo 10)

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.   |

|   |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |

|1. |n. 27                                                          |

|   |Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e  |

|   |chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio     |

|   |sanitario nazionale                                            |

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |

|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  |

|2. |27                                                             |

|   |Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del|

|   |personale sanitario                                            |

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, |

|   |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |

|3. |2020, n. 27                                                    |

|   |Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto   |

|   |pandemico da COVID-19                                          |

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,   |

|4. |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41|

|   |Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del|

|   |Ministero dell'istruzione                                      |

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, |

|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.|

|5. |165                                                            |

|   |Temporaneo superamento di alcune incompatibilita' per gli      |

|   |operatori delle professioni sanitarie                          |

+---+---------------------------------------------------------------+

 

                                                           Allegato B

                                                        (articolo 10)

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020,  |

|   |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio    |

|1. |2020, n. 77                                                    |

|   |Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a       |

|   |rischio di contagio                                            |

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |

|   |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |

|2. |n. 77                                                          |

|   |Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del   |

|   |settore privato                                                |

+---+---------------------------------------------------------------+

|   |Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,   |

|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  |

|   |27                                                             |

|3. |Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di         |

|   |collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici,  |

|   |veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario |

|   |del comparto sanita', collocati in quiescenza, nonche' agli    |

|   |operatori socio-sanitari collocati in quiescenza               |

+---+---------------------------------------------------------------+


 

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