Covid e concorsi pubblici: aggiornato il protocollo per la sicurezza

Il documento, allegato all'ordinanza del ministero della Salute 25 maggio 2022, ha validità fino al 31 dicembre 2022

Covid e concorsi pubblici: aggiornato il protocollo per lo svolgimento in sicurezza. Il documento è allegato all'ordinanza del ministero della Salute 25 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022, n. 126).

Il protocollo, che sostituisce il documento del 15 aprile 2021, ha validità fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, nel protocollo sono specificate:

  • le misure organizzative e quelle igienico-sanitarie;
  • i requisiti delle aree concorsuali;
  • come devono essere svolte le prove;
  • le misure per la bonifica preliminare, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione delle aree concorsuali;
  • le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici.

 

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Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 25 maggio 2022, completa di allegato.

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Ordinanza del ministero della Salute 25 maggio 2022 

Aggiornamento  del  «Protocollo  per  lo  svolgimento  dei   concorsi
pubblici».

 

(Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022, n. 126)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche», e  successive  modificazioni,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001,  n.

106;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive

modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento

dell'epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni and  SARS-CoV-2,

di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle

attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di

contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in

particolare,  l'art.  10-bis,  recante  «Disciplina  del  potere   di

ordinanza del Ministro  della  salute  in  materia  di  ingressi  nel

territorio nazionale e per la adozione di linee  guida  e  protocolli

connessi alla pandemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure

urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga

dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei

luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione

superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione

dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello

stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori

misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza  (PNRR)»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto in particolare, l'art.  3,  comma  7,  del  decreto-legge  30

aprile 2022, n. 36, il quale prevede che «con  le  ordinanze  di  cui

all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  il  Ministro

della  salute,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione, puo' aggiornare i protocolli per lo svolgimento  dei

concorsi pubblici in condizioni di sicurezza»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante

«Adozione  delle  "Linee  guida  per  la  ripresa   delle   attivita'

economiche e sociali"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante

«Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'epidemia

da COVID-19 concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto il «Protocollo per lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici»,

emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,

persistono esigenze indifferibili di contrasto al  diffondersi  della

pandemia da Covid-19;

Ritenuto,   pertanto,   necessario   e   urgente   prevedere,    in

considerazione  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica  da

Covid-19, misure concernenti le modalita' di svolgimento dei concorsi

pubblici, adeguandoli alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui

alla nota prot. ULM_FP-686 del 20 maggio 2022;

 

Emana

 

la seguente ordinanza:

 

                               Art. 1

  1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei  concorsi

pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  gli  stessi

devono svolgersi nel rispetto del documento recante  «Protocollo  per

lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici»,  parte  integrante   della

presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile  2021

del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del

Consiglio dei ministri, citato in premessa.

 

                               Art. 2

  1. La presente ordinanza produce effetti, a decorrere dalla data di

adozione e fino al  31  dicembre  2022,  fatte  salve  le  specifiche

disposizioni di legge vigenti in materia.

  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

  • il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
  • il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
  • il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
  • il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;
  • il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.

    Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

    L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

    Tali indicazioni sono rivolte:

a)  alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;

b)  alle commissioni esaminatrici;

c)  al personale di vigilanza;

d)  ai candidati;

e)  a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;

•Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

•Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula Concorso;

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;

•Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);

•Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente,

superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;

•Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross contamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS- CoV 2, versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 1.

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;

1 Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio medico‐sanitario.

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

  • disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
  • dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il

    diradamento, in entrata e in uscita dall’area;

  • disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori

    di handicap, immunodepressi, etc.);

  • disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente

    con le condizioni climatiche esterne).

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell’identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.

Inoltre, le aule dovranno:

  • avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
  • avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
  • permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
  • garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

 

6. Svolgimento della prova

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.

 

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:

  • la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;
  • la pulizia giornaliera;
  • la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
  • la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

     

 

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

In particolare, il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:

  • il rispetto dei requisiti dell’area;
  • il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;

    il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;

  • l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
  • le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
  • l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
  • modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
  • apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

 

10. Clausole finali

In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.

Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo.

A fronte dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i..

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