Covid e obbligo vaccinale: le responsabilità dei datori di lavoro

Covid e obbligo vaccinale
Le misure del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si applicano al personale sanitario

Covid e obbligo vaccinale: le responsabilità dei datori di lavoro sono riportate all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia  da  COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2021, n. 44.

Le misure si applicano al personale esercente professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario e prevedono che, a fronte dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, scatti la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Di seguito il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

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Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 

 

Misure urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici. (21G00056)

 

(Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2021, n. 44)

 

Vigente al: 1-4-2021

 

Capo I
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno

ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori

disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio

2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23

febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le

quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul

territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il

quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del

predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzione

e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio

nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla

riduzione  dei  rischi  per  la  salute  pubblica,  con   riferimento

soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei  dati  e

delle  conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per   fronteggiare

l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede

internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare  su

tutto  il  territorio  nazionale  lo  svolgimento   delle   attivita'

scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di  accrescere  e

migliorare  la  capacita'  di  risposta  del  settore  pubblico  alle

esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la  maggiore

celerita' delle procedure concorsuali;

Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla

definizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la

continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del

26 e 29 marzo 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 31 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri   della   salute,   della    giustizia,    della    pubblica

amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

                               Art. 4

Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da

  SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli

  esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse

  sanitario

 

1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica

da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui

all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione

delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro

attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e

socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie,

parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi

a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione   da

SARS-CoV-2. La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per

l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni

lavorative  rese  dai  soggetti   obbligati.   La   vaccinazione   e'

somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni,

dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,

in conformita' alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di

medicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  non  e'

obbligatoria e puo' essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente

trasmette l'elenco degli iscritti, con  l'indicazione  del  luogo  di

rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui

ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori

di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture

sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private,

nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali  trasmettono

l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l'indicazione

del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia

autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di  cui

al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei

servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di

ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando  dai  sistemi

informativi vaccinali a disposizione della regione e della  provincia

autonoma  non  risulta  l'effettuazione   della   vaccinazione   anti

SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle

modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto,  la

regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in

materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente

all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti

che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda  sanitaria

locale di residenza invita l'interessato  a  produrre,  entro  cinque

giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione  comprovante

l'effettuazione della vaccinazione,  l'omissione  o  il  differimento

della stessa ai sensi del comma  2,  ovvero  la  presentazione  della

richiesta di  vaccinazione  o  l'insussistenza  dei  presupposti  per

l'obbligo  vaccinale  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di   mancata

presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda

sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine

di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente  l'interessato  a

sottoporsi  alla  somministrazione  del  vaccino   anti   SARS-CoV-2,

indicando  le  modalita'  e  i  termini  entro  i   quali   adempiere

all'obbligo  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di  presentazione   di

documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l'azienda

sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente  e

comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la

certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria  locale

competente accerta l'inosservanza dell'obbligo  vaccinale  e,  previa

acquisizione  delle  ulteriori  eventuali  informazioni   presso   le

autorita'  competenti,  ne  da'   immediata   comunicazione   scritta

all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di

appartenenza.  L'adozione  dell'atto   di   accertamento   da   parte

dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di

svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali

o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del

contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, e'  comunicata  immediatamente

all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro

adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori,

diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento

corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non

implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione  a

mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di  sospensione  di

cui al comma 9, non e'  dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o

emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino

all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al

completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il

31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto  dell'articolo  26,  commi  2  e

2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il  periodo  in

cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  e'  omessa  o  differita  e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce

i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza

decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di

diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma  10,  al  fine  di

contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'

libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure

di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo

di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

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