Covid e prestazioni Inps: anticipati i pagamenti

Ordinanza del 10 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020

Covid e prestazioni Inps.

Al fine di permettere a Poste italiane la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione prestazioni Inps, in modalità compatibili con le tutele rese necessarie dalla pandemia da Covid-19, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, la protezione civile ha rimodulato le tempistiche di erogazione.

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Covid e prestazioni Inps: l'ordinanza della protezione civile

Lo stabilisce l'ordinanza del 10 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 dal titolo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 723)".

Osservatorio Coronavirus

Qui di seguito, il testo integrale dell'ordinanza sul tema Covid e prestazioni Inps.

 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile
Ordinanza 10 dicembre 2020  

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
723). (20A07126)

(Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24-12-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente
prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673
del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691
del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto
2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706
del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre
2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26
novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre
2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante «Misure
urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia»;
Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo
scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli
Uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di
pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del
2014;
Vista la nota del 3 gennaio 2020 di Poste Italiane S.p.a.;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
materia di «Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti
a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante» che ha previsto, al
comma 2, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere ai
pagamenti per emolumenti a qualsiasi titolo, di importo superiore ad
euro 1.000,00, utilizzando esclusivamente strumenti elettronici;
Considerato che l'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
nel recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23
giugno 2020, ha esteso ai soggetti invalidi civili totali, ciechi
civili assoluti e sordi, titolari di pensione, o che siano titolari
di pensione di inabilita' prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222, di eta' compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i
benefici di cui all'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, finora spettanti ai soggetti con piu' di sessanta anni di
eta';
Considerato che il pagamento delle maggiorazioni economiche
connesse all'applicazione dei citati benefici e' stato disposto a
partire dal mese di novembre 2020;
Preso atto che, in numerosi casi, le prestazioni Inps di invalidita'
civile erogate, in applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, supereranno l'importo di euro 1.000,00, che
costituisce, il limite per il pagamento in contanti fissato dall'art.
12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011;
Tenuto conto che la riscossione delle somme per le citate categorie
avviene nella maggioranza dei casi a mezzo di delegato o di tutore e
l'apertura di rapporti di conto corrente richiede in questi casi
ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalle legge a tutela di
tali soggetti;
Ritenuto di dovere ridurre il numero degli spostamenti dei predetti
soggetti presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto
corrente ed ottenere l'IBAN al fine di limitare l'esposizione al
rischio di contagio da COVID-19;
Rilevata l'opportunita' di assicurare, nell'immediato e nelle more
dello svolgimento degli adempimenti idonei a consentire l'apertura di
rapporti di conto corrente, la continuita' del pagamento di tali
prestazioni Inps assistenziali a decorrere dal mese di novembre 2020 in
favore dei soggetti fragili ai quali e' stato riconosciuto lo stato
di disabilita';
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020 recante «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione civile», in corso di
registrazione agli organi di controllo;
Ravvisata, la necessita', in ragione dell'attuale straordinaria
situazione determinatasi nel territorio nazionale con riferimento
alla diffusione della pandemia da Covid-19, di dover disporre
l'ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali conferiti dal
Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello nelle
more che entri in vigore il provvedimento di riorganizzazione del
Dipartimento della protezione civile, onde consentirne
l'operativita', stante l'impossibilita' di poter provvedere alle
procedure di interpello di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 4 dicembre 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza
sociale

1. Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.a. la gestione
dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei
titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1,
comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive
integrazioni e modificazioni:
a. di competenza del mese di gennaio 2021, e' anticipato dal 28
dicembre 2020 al 2 gennaio 2021;
b. di competenza del mese di febbraio 2021, e' anticipato dal 25
gennaio 2021 al 30 gennaio 2021.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo
mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il
primo giorno del mese di competenza dello stesso.
3. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il
rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli
sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse
al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di
altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti
delle disponibilita' esistenti sul conto corrente postale o sul
libretto postale, nonche' le disposizioni che regolano il recupero
dei trattamenti indebitamente erogati.

 

Art. 2

Pagamento in contanti allo sportello delle prestazioni di invalidita'
civile a carico dell'Istituto nazionale previdenza sociale

1. In deroga alle disposizioni vigenti, i pagamenti mensili
superiori ad euro 1.000,00, delle prestazioni di invalidita' civile
corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale a seguito
dell'applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, a partire dal mese di novembre fino al termine dello stato di
emergenza, possono essere riscossi in contanti allo sportello degli
istituti di credito e di Poste Italiane S.p.a.
2. L'Istituto nazionale previdenza sociale pone in essere le
attivita' preordinate ad applicare il presente articolo
esclusivamente nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di
invalidita' civile che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli istituti di credito e Poste Italiane S.p.a. adottano, nei
confronti dei predetti beneficiari, ogni iniziativa diretta a
favorire l'apertura di conti correnti e di libretti di risparmio
dotati di codice IBAN, nonche' il rilascio di carte prepagate
ricaricabili dotate di codice IBAN per consentire l'adeguamento alla
normativa di tali pagamenti.

Art. 3

Disposizioni per l'operativita' del Dipartimento della protezione
civile

1. Gli incarichi dirigenziali gia' conferiti dal Dipartimento della
protezione civile a seguito di interpello con scadenza entro il 1°
febbraio 2021, data di entrata in vigore del provvedimento di
riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, possono
essere prorogati, in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 gennaio 2021. Ai
relativi oneri, quantificati in 2.190,39 euro, si provvede
nell'ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Retribuzioni del
personale di ruolo al netto dell'IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle
retribuzioni del personale di ruolo» iscritti nel centro di
responsabilita' 1 «Segretariato generale» del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio
finanziario 2021.

(Covid e prestazioni Inps)

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