Covid e strutture per persone con disabilità: i finanziamenti per i Dpi e la messa in sicurezza

Le indicazioni nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020

Covid e strutture per persone con disabilità: i finanziamenti per i Dpi e la messa in sicurezza. Questo il contenuto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228).

Le spese ammissibili riguardano:

  • l'acquisto  di  strumenti  diagnostici  o  di  misurazione  della temperatura;
  • la formazione specifica del personale;
  • l'acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle  mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
  • i costi  di  sterilizzazione  delle  attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
  • gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  sanificazione degli impianti di climatizzazione;
  • l'acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
  • l'acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
  • il trasporto  aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle  strutture  semiresidenziali.

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Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2020 

Definizione dei criteri di priorita' delle modalita' di  attribuzione
delle indennita' agli enti gestori delle  strutture  semiresidenziali
per  persone  con  disabilita'  che,  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  devono  affrontare  gli  oneri  derivati
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti.
(20A04881)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e

successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,

recante legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i

diritti delle persone handicappate;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per  la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191

che, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  gli  articoli  5  e  6

della legge 30 novembre 1989, n. 386,  relativi  alla  partecipazione

delle Province autonome di Trento  e  Bolzano  alla  ripartizione  di

fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di  prestazioni

in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  legge   di

contabilita' e finanza pubblica;

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante  riordino

della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da

parte delle pubbliche amministrazioni;

  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri per i

beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, nonche', in materia di famiglia e  disabilita'

e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), che attribuisce  al

Presidente del Consiglio dei ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e

coordinamento in materia di politiche in  favore  delle  persone  con

disabilita',  anche  avvalendosi  dell'Osservatorio  nazionale  sulla

condizione delle persone con disabilita' di cui alla  legge  3  marzo

2009, n. 18;

  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge di conversione  24  aprile  2020,  n.  27,

recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse

all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che  all'art.  47,   ha

disposto la sospensione delle attivita' nei Centri  semiresidenziali,

comunque siano denominati  dalle  normative  regionali,  a  carattere

socio-assistenziale,         socio-educativo,         polifunzionale,

socio-occupazionale,  sanitario  e  socio-sanitario  e   nei   Centri

riabilitativi ambulatoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale  per

persone con disabilita', dalla data di entrata in vigore del medesimo

decreto-legge;

  Visto il decreto-legge n. 34 del 19  maggio  2020,  recante  misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 che prevede, all'art. 104, comma 3, che al fine di garantire

misure   di   sostegno   agli   enti    gestori    delle    strutture

semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative

regionali,   a   carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo,

polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario  per

persone  con   disabilita',   che   in   conseguenza   dell'emergenza

epidemiologica da COVID 19, devono  affrontare  gli  oneri  derivanti

dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti,

e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e

delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali

per persone con disabilita'  con  una  dotazione  finanziaria  di  40

milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al  bilancio  autonomo

della Presidenza del Consiglio dei  ministri;  che  con  uno  o  piu'

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro

quaranta giorni dall'entrata in vigore del  medesimo  decreto,  siano

definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di  attribuzione

dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali per

persone con disabilita' comunque  siano  denominate  dalle  normative

regionali;

  Visto l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 26 aprile 2020, con il quale e' stata  disposta  la  ripresa

delle   attivita'   sociali   e   socio-sanitarie   erogate    dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno

o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,

socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e

socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,

di costituzione del nuovo Governo;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21

ottobre 2019 con il quale e' stato  istituito,  a  decorrere  dal 

gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone  con

disabilita';

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia

e delle finanze del 23 novembre 2016 recante requisiti per  l'accesso

alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del  Fondo  per

l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno

familiare, nonche' ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno

2016, e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

  Vista l'anticipazione di Tesoreria di euro 40.000.000,00  al  conto

corrente infruttifero n. 22330 aperto presso  la  Tesoreria  centrale

dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri),

ai sensi dell'art. 265, comma 16, del  decreto-legge  n.  34  del  19

maggio 2020;

  Ritenuto  di  dover  considerare  come  termine  a   quo   per   il

riconoscimento delle  spese  a  fronte  delle  quali  e'  erogato  il

contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore  del

decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e come termine ad quem la  data

del 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza  previsto  dalla

«dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza  del

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da

agenti virali trasmissibili» deliberata dal Consiglio dei ministri il

31 gennaio 2020;

  Ritenuto di dover  individuare,  quale  parametro  per  determinare

l'ammontare del  contributo  massimo  concedibile,  il  numero  degli

utenti frequentanti le strutture alla data di cui al termine a quo, e

di fissare un tetto al numero di  utenti  rilevante  per  determinare

tale ammontare, affinche' in fase di erogazione si tenga conto  delle

economie di scale che le strutture piu' grandi possono conseguire;

  Sentiti i rappresentanti tecnici del Coordinamento interregionale;

                              Decreta:

                               Art. 1

                        Riparto delle risorse

  1. Le risorse assegnate al  Fondo  di  sostegno  per  le  strutture

semiresidenziali per persone con disabilita' per l'anno 2020, pari  a

euro 40 milioni, sono attribuite alle regioni, per  le  finalita'  di

cui all'art. 2.

  2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di  risorse  come  da

tabella 1, che costituisce parte  integrante  del  presente  decreto,

calcolata sulla base dei criteri di cui  all'art.  5,  comma  2,  del

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto

con il Ministro della salute e del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze del 23 novembre 2016.

                               Art. 2

                              Finalita'

  1. Le  risorse  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  sono

destinate a garantire misure di sostegno agli enti o  alle  pubbliche

amministrazioni che gestiscono strutture  semiresidenziali,  comunque

siano   denominate   dalle   normative   regionali,    a    carattere

socio-assistenziale,         socio-educativo,         polifunzionale,

socio-occupazionale, sanitario  e  socio-sanitario  per  persone  con

disabilita', che, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da

COVID 19, devono affrontare  gli  oneri  derivanti  dall'adozione  di

sistemi di protezione del personale  e  degli  utenti,  limitatamente

alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17  marzo

2020 fino al 31 luglio 2020.

  2.  Le  spese  ammissibili,  che   concorrono   al   riconoscimento

dell'indennita' agli enti gestori  alle  strutture  semiresidenziali,

dovute all'adozione di sistemi di protezione del  personale  e  degli

utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono

le seguenti:

  a)  acquisto  di  strumenti  diagnostici  o  di  misurazione  della

temperatura;

  b) formazione specifica del personale relativamente alle  modalita'

con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;

  c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle  mani,  igiene

respiratoria, nonche' dispositivi di protezione individuale,  incluse

le mascherine di tipo chirurgico;

  d)  costi  di  sterilizzazione  delle  attrezzature  utilizzate   e

sanificazione ambientale;

  e) interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  sanificazione  degli

impianti di climatizzazione;

  f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di

sicurezza;

  g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;

  h) trasporto  aggiuntivo  derivante  dalla  riorganizzazione  delle

attivita' dovuta alla chiusura delle  strutture  semiresidenziali  di

cui al comma 1.

                               Art. 3

                      Erogazione delle risorse

  1. Ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare  massimo  di

contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti  con

disabilita' di ciascuna  struttura  alla  data  del  17  marzo  2020.

L'entita' di tale ammontare puo' essere modulata secondo il  tipo  di

regime in essere con le strutture operanti nel territorio  regionale,

laddove  a  diversi  regimi  corrispondano  protocolli  di  sicurezza

diversi.

  2. Al fine di determinare il parametro di cui al comma  precedente,

puo'  essere  presentata  dal  legale  rappresentante   dell'ente   o

dell'amministrazione  gestore  della  struttura  che   presenta   una

autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con

disabilita' che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo

2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per  determinare

l'ammontare massimo  di  contributo  concedibile  non  puo'  comunque

essere superiore a 100.

  3. Il trasferimento delle risorse  spettanti  a  ciascuna  regione,

viene disposto dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Ufficio  per  le

politiche in favore delle persone con disabilita', a  condizione  che

quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura  delle

strutture  previsto  dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri  26  aprile  2020,   entro   trenta   giorni

dall'accreditamento dell'anticipazione di  Tesoreria  effettuata  dal

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 265, comma

16, del decreto-legge n. 34 del 2020.

  4.  Le  regioni,  provvedono  a  dare  adeguata  comunicazione   ai

potenziali  beneficiari  e  procedono  all'erogazione  delle  risorse

spettanti   alle   strutture   semiresidenziali   per   persone   con

disabilita', previa  presentazione  delle  ricevute  quietanzate  che

dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro  quarantacinque

giorni dal termine ultimo di cui all'art.  2,  comma  1,  ovvero,  se

successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more  del  trasferimento

delle risorse spettanti, le  regioni  possono  anticipare  una  quota

parte,  a  valere  sui  loro  rispettivi  bilanci,   alle   strutture

semiresidenziali per persone con disabilita'.

  5. Le  regioni  rendicontano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri - Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con

disabilita'  l'effettiva  erogazione  ai  beneficiari  delle  risorse

trasferite di cui  al  comma  1  entro  quarantacinque  giorni  dalla

completa erogazione  delle  medesime  secondo  le  modalita'  di  cui

all'Allegato A.

                               Art. 4

                            Monitoraggio

  1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui

all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento

delle finalita' di cui all'art. 2,  anche  alla  luce  del  principio

generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo  14

marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di  cui  all'art.  3,  le

regioni comunicano alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -

Ufficio per le politiche in favore  delle  persone  con  disabilita',

nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari

al  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  e,  nello   specifico,   i

trasferimenti effettuati e le misure finanziate con  le  risorse  del

Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per  persone  con

disabilita'.

  Il  presente  e'  inviato  ai  competenti  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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