Covid e trasporto pubblico: le linee guida per le informazioni agli utenti

Ordinanza 30 agosto 2021 per chi deve garantire l'igiene e la sicurezza

Covid e trasporto pubblico.

Per contenere la diffusione del Coronavirus, il ministero della Salute impone di seguire le linee-guida in materia di informazione agli utenti e di modalità organizzative dei trasporti. I termini sono quelli indicati dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 agosto 2021, che
costituisce parte integrante di questa nuova ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.

Sei già abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Basta un click

Covid e trasporto pubblico: le modifiche

"Il documento di cui al comma 1 - si legge nell'ordinanza - aggiorna e sostituisce, ai sensi
dell'art. 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato tecnico".

Consulta l'Osservatorio Coronavirus di Ambiente&Sicurezza

Covid e trasporto pubblico: gli ambiti interessati

Gli ambiti interessati dall'ordinanza sono i seguenti:

  • trasporto aereo;
  • settore marittimo e portuale;
  • trasporto funiviario (funivie e seggiovie);
  • servizi di trasporto commerciali e non di linea.

Qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza su Covid e trasporto pubblico e il relativo allegato

 

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 agosto 2021  

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico». (21A05230)

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9-quater;
Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di
cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la
Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si
applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare,
l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'art. 31;
Visto, altresi', l'allegato 15 al predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per
l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto
pubblico», e il relativo allegato tecnico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato
tecnico scientifico;
Vista la nota prot. n. 31682 del 30 agosto 2021, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha
trasmesso il documento recante «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», ai fini
dell'adozione dello stesso ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 15
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo
2021;
Preso atto del positivo avviso espresso dal Comitato tecnico
scientifico nella seduta del 27 agosto 2021 in merito al predetto
documento;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento
recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico», che aggiorna e sostituisce il documento di cui
all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato tecnico;

Emanano
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
i servizi di trasporto pubblico devono svolgersi nel rispetto del
documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione
civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 agosto 2021, che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.
2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai sensi
dell'art. 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' il
relativo allegato tecnico.
3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, si applicano i
coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida di cui alla
presente ordinanza, anche in deroga, laddove previsto, all'art. 31,
comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data
della sua adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2021

__________

Avvertenza:
A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241

Allegato

L'allegato 15 al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' sostituito dal seguente:
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico.
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
«Protocollo»), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente
aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della
logistica.
In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonche' ai
recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene
necessario aggiornare le presenti linee guida che stabiliscono le
modalita' di informazione agli utenti, nonche' le misure
organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti,
al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto
pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e
delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di
contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto
del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di formazione,
di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali
per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che beneficiano del
sistema dei trasporti non e' indipendente dall'adozione di altre
misure di carattere generale, definibili quali «misure di sistema».
Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le principali misure
di questo tipo, fatta salva la possibilita' per le regioni e province
autonome di introdurre prescrizioni piu' restrittive nel sistema dei
trasporti ex art. 32 della legge n. 833/1978, in ragione delle
diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di
contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici
epidemiologici di riferimento.
Misure «di sistema».
L'articolazione dell'orario di lavoro, differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa, e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' generale. Ugualmente,
importante e' anche la differenziazione e il prolungamento degli
orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.
Al riguardo risulta fondamentale l'attivita' dei «Tavoli
prefettizi», istituiti per la definizione del piu' idoneo raccordo
tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli
orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano. Nella stessa sede, potra' essere anche valutato il
raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilita' locale e
la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attivita'
produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della
didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli
potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art.
51, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
I Tavoli prefettizi sono integrati, rispetto all'attuale
composizione, dalla partecipazione del dirigente regionale della
prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli potranno contemplare, per
una diversificazione degli orari di lavoro delle imprese piu'
rilevanti sul territorio e impattanti sulla mobilita', anche la
partecipazione del mobility manager di area.
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del
territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come
riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente
i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel
periodo antecedente l'emergenza sanitaria. E' raccomandata, quando
possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile (biciclette,
e-bike, ecc.) e il piu' ampio coordinamento sinergico con i piani
spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione
del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio
2021.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la
tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita
la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche
prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) per
prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.
Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
L'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante l'utilizzo
degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare:
le disposizioni di cui all'art. 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, con particolare riferimento al comma 6-bis, ove si prevede che
in deroga all'art. 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera
b), del medesimo codice;
le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, concernenti le procedure di semplificazione per
l'affidamento dei servizi.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna regione e
provincia autonoma, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge
n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021,
sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto
conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
e a tal fine si e' provveduto con la legge di bilancio 2021 al
finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le regioni e
per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Tali servizi
aggiuntivi, in base alle disposizioni di cui al citato art. 200,
comma 6-bis di cui alla legge richiamata, possono essere previsti
anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.
Si richiama, altresi', il rispetto delle sottoelencate
disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le
modalita' di trasporto:
la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
salute e dell'Istituto superiore di sanita', come ad esempio, con
acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso
comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente
dosati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonche' il rapporto
ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19
n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere
assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere
effettuata in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri;
sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati
appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche
per la frequente detersione delle mani;
all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare,
salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza;
e' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici;
nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di mascherine
chirurgiche e dispositivi di sicurezza;
vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell'obbligo di accesso
ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19, di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87;
vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' ai comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo;
vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione
degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli
aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile
occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto
della distanza interpersonale minima di un metro;
vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto. Si
raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza
interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i
minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che
vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non
accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa dovra'
essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per
garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la
sicurezza sanitaria;
vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul
corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o
di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla
necessita', ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale
minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove cio' non sia
possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta
la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il
distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili. Tale situazione puo' essere sempre autocertificata
dall'interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e
affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti;
al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di
trasporto potranno essere installati separatori removibili in
materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche
strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo,
comunque, la periodica sanificazione. Le aziende di trasporto, le
imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque, autonomamente,
avviare ogni attivita' utile per individuare materiale, idoneo per
consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS;
va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con
specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi
di trasporto.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico:
non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico,
on-line o tramite app;
usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la
mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale
di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all'aperto nel
caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un
metro;
seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di
almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove
cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita
e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale
di un metro;
sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti;
evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente;
nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.

Allegato tecnico - singole modalita' di trasporto

Settore trasporto aereo

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito,
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n 87, l'accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali
di trasporto di persone. Tale disposizione non si applica ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori aerei, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge.
Per il settore del trasporto aereo vanno, altresi', osservate
specifiche misure di contenimento per i passeggeri riguardanti sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili.
Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.
E' necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori,
degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di:
favorire la distribuzione e il distanziamento del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto;
prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le
operazioni aeroportuali;
previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
ingresso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del
personale che presta la propria attivita' lavorativa nella predetta
area, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n 87. Prima di accedere all'area
sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della
temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o di termometri a
infrarossi senza contatto. Non sara' consentito l'accesso al
passeggero la cui temperatura risulti superiore a 37,5°C;
e' raccomandato di osservare, ove possibile, il distanziamento
interpersonale di un metro all'interno dei terminal e in tutte le
altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri), ove
cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre
obbligatorio se trattasi di spazi al chiuso indossare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria. In caso di
trasporto tramite navetta bus va comunque evitato l'affollamento,
prevedendo l'80% della capienza massima come disciplinata per gli
automezzi, garantendo al tempo stesso il piu' possibile l'areazione
naturale del mezzo;
vanno assicurate, anche tramite segnaletica, le procedure
organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati
alla riconsegna;
attivita' di igienizzazione e sanificazione in ogni area
dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte al
giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con
specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate
dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco
devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti
di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti
alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.
Misure da adottare a bordo degli aeromobili:
le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando
ogni assembramento e, comunque, ove possibile, nel rispetto del
distanziamento interpersonale di un metro, eccetto che tra persone
che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e
le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e
collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone,
non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che
condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle
predette qualita' puo' essere sempre autocertificata
dall'interessato;
deve essere effettuata la misurazione della temperatura prima
dell'accesso all'aeromobile e la salita a bordo deve essere vietata
in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non
deve essere superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione
per periodi superiori;
devono essere disciplinate le salite e le discese
dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di
evitare contatti stretti tra i viaggiatori nella fase di
movimentazione;
sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in on-line
o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo
l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e'
ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
sia assunto l'impegno, da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore ed all'autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dallo sbarco dall'aeromobile;
devono essere limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,
garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le
fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al
momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in
prossimita' delle cappelliere);
gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc.), da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori
nelle stesse cappelliere;
e' consentita la capienza massima prevista a bordo degli
aeromobili, ferme restando l'adozione delle precedenti misure, nel
caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi
siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali
precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria.

Settore marittimo e portuale

Trasporto marittimo di passeggeri.
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, l'accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di
trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza
dell'80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i
traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di
Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl
marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
I vettori marittimi, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n.
52/2021, al momento dell'imbarco.
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave.
In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure:
evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo; e', comunque, raccomandato, ove
possibile, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro e ove cio' non sia possibile indossare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore; e' sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso
indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;
i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
l'attivita' di disinfezione va eseguita in modo appropriato e
frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali
attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro
devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli
stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di
prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
le imprese adottano misure organizzative per evitare ogni forma
di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione,
incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i traghetti con
trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure
organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri
affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al
momento dello sbarco;
le imprese forniscono indicazioni e opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display;
vanno evitati contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
per il TPL marittimo e' necessario utilizzare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore. Sono previste le stesse possibilita' di indici di
riempimento dell'80% con gli accorgimenti previsti per il trasporto
pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri.
Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a
diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal
crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono
indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
predisposizione di un apposito piano di prevenzione e
protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie
alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni
nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle
necessarie misure di prevenzione, quali utilizzare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore; l'igiene periodica delle mani;
promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di
prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le
operazioni di bigliettazione in porto;
evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito
attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione
degli accessi, utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e
l'uscita;
raccomandare il rispetto, ove possibile, della distanza
interpersonale di un metro tra le persone; ove cio' non sia
possibile, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore;
installare un adeguato numero di distributori di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
programmare frequentemente un'appropriata sanificazione e
igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e
delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai
locali igienici.
Settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e
ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome.
E' consentito, in ragione dell'attuale livello di popolazione
vaccinata avverso l'infezione da COVID-19 e in considerazione delle
evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei
passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di
riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed
extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo
prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo
coefficiente di riempimento e' applicabile agli autobus NCC, adibiti
a trasporto pubblico locale.
La capacita' di riempimento dell'80% e' ammessa esclusivamente
nelle regioni o nelle province autonome individuate secondo i
parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o
gialla. In caso di trasporto che interessa una regione/provincia
autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si
applicano in tali zone a rischio piu' elevato.
Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo
stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.
Il suindicato coefficiente di riempimento e' consentito anche in
relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e
dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata
dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere
aumentata la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto,
esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un
filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione
che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti
misure specifiche:
l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede
all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei
mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in
data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione
almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle
specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo. Si
raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione
infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di utilizzo e
capacita' di trasporto;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire
secondo flussi separati;
negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la
porta in prossimita' del conducente nel caso in cui siano stati
installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura
differenziata delle porte;
per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura
permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in
esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata secondo le
specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e
lacuali;
devono essere contrassegnati con marker i posti che
eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni
organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune
fermate.
Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle
metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana e'
necessario:
prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo
ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle
banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e
sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali scritti;
installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
Altre misure da adottare:
adeguata attivita' informativa e realizzazione di campagne di
divulgazione e di comunicazione da parte delle regioni e delle
province autonome, nonche' delle aziende responsabili del servizio
sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in
relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle
presenti Linee guida;
adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore
considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse
disponibili;
graduale riavvio delle attivita' di vendita dei titoli di
viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento
elettronici;
graduale riavvio delle attivita' di controllo del possesso dei
titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di
protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio,
prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l'attivita'
di controllo potra' essere effettuata anche sui pontili e pontonigalleggianti delle fermate.

Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)

Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie,
anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalita' turistico
commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, dovra'
essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso in
funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di
discesa:
seggiovie: capacita' di riempimento del 100% della capienza del
veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. La
portata e' ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la
chiusura delle cupole paravento;
cabinovie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della
capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
funivie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della
capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di
risalita.
Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% potranno
essere elevate all'80% nel caso in cui disposizioni legislative
introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorieta' della
certificazione verde covid-19.
In caso di necessita' o emergenza (es. eventi atmosferici
eccezionali) e' consentito per il tempo strettamente necessario
l'utilizzo dei veicoli con capacita' di riempimento massima, sempre
con l'uso della mascherina chirurgica o di un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore.
Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti per la
regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri vigenti
in zona bianca e gialla:
a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le
seguenti disposizioni:
obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore, anche
inserita in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne
facilitano l'utilizzabilita';
disinfezione sistematica dei mezzi;
l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine
di evitare code e assembramenti di persone e assicurando il
mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale;
i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di
trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i
finestrini aperti;
nelle stazioni:
si raccomanda la disposizione di tutti i percorsi, nonche'
delle file d'attesa in modo tale da consentire il distanziamento
interpersonale di un metro tra le persone e, ove cio' non sia
possibile, le stesse persone dovranno indossare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che vivono nella
stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che
intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette
qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato; e'
sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di
livello superiore;
la disinfezione sistematica;
l'installazione di dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n 87, l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita'. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per
eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
All'atto della prenotazione il viaggiatore dovra':
dichiarare, sotto la personale responsabilita', di essere in
possesso, all'inizio del viaggio, della certificazione verde
COVID-19. Dovra', inoltre, dichiarare con autocertificazione di non
aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a
quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi, il termine di
quattordici giorni e' ridotto a sette nel caso di viaggiatori
vaccinati;
assumere l'impegno, al fine di definire la tracciabilita' dei
contatti, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria
territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19
comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.
I vettori ferroviari, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n.
52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19
e' effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di
viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta
certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il
viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai
passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal
mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvedera' il prima
possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia
ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato
di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione
al possesso della certificazione verde COVID-19.
La capacita' di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni previste, e' dell'80% della capienza massima
prevista.
Misure supplementari:
informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto
disposto dalle Autorita' sanitarie;
notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da
evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie
delle stazioni;
incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line.
Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:
gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
garanzia della massima accessibilita' alle stazioni e alle
banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti
nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
uso di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore per chiunque si trovi all'interno
della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme raccomandando gli utenti a mantenere la distanza di
almeno un metro e ove cio' non sia possibile ricordare l'obbligo di
indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;
limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole, ove possibile, di distanziamento dei
passeggeri di un metro che dovranno utilizzare necessariamente una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di
livello superiore;
ai gate, dove presenti, sono raccomandati controlli della
temperatura corporea.
Inoltre, e' sempre raccomandato il rispetto della distanza
interpersonale di un metro e nel caso non sia possibile i passeggeri
dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre
obbligatorio, se trattasi di spazi al chiuso, indossare una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di
livello superiore.
Nelle attivita' commerciali vanno previsti:
il contingentamento delle presenze;
la separazione dei flussi di entrata/uscita;
l'utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
la regolamentazione delle code di attesa;
la possibilita' di effettuare acquisti on-line con la consegna
dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai
margini del negozio senza necessita' di accedervi.
A bordo treno e' necessario:
posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove
cio' sia possibile;
eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne
alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno
delle carrozze ferroviarie;
sanificare in modo sistematico i treni;
provvedere al potenziamento del personale dedito ai servizi di
igiene e decoro;
individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in
modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche
ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
che i passeggeri indossino necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore, per una durata massima di utilizzo non superiore alle
quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line):
e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
«al posto» di alimenti e bevande da parte di personale dotato di
guanti e mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;
e' obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una
durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
vanno disciplinate individualmente le salite e le discese dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di
climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle
fermate, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate
procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei
viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle
stazioni;
nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di
sicurezza sanitaria, va prevista la misurazione, a cura del gestore,
della temperatura dei passeggeri in stazione prima dell'accesso al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5° C;
dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.
E' consentita la capienza massima a bordo dei treni a lunga
percorrenza, ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive,
esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un
ricambio di aria almeno ogni tre minuti e l'utilizzo di filtri
altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del
flusso dell'aria.

Servizi di trasporto commerciali e non di linea

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80%
dei posti consentiti, a:
a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta'
dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n.
52/20121, e il controllo dovra' essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e
di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' i servizi di
navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le
previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di
utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo
coefficiente di riempimento.
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della
salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura
superiore a 37,5° C;
l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo
l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e'
ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore e all'Autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dalla fine del viaggio;
l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore per una durata massima
non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per
periodi superiori.
Per i taxi e NCC fino a nove posti:
a) e' raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra
le file di sedili;
b) il passeggero non puo' occupare il posto vicino al
conducente;
c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque
persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore piu' di
due passeggeri;
d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu'
persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la
presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre
autocertificata dall'interessato.
Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai venti posti il
personale a bordo dovra' essere collocato nel seguente modo:
a) tre persone nella panca di poppa all'aperto;
b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti
in modo sfalsato);
c) due persone a prua (di cui uno il conducente).
Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre
autocertificata dall'interessato.

Appendice

Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e
dei mezzi di lavoro.
Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n.
12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
sanificazione. L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio
1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce
sanificazione «quelle attivita' che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,
l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l'illuminazione e il rumore»;
igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella
rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in
esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il
risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione
meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura
e durata dell'intervento. La detersione e un intervento obbligatorio
prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco e' ricco
di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di
ridurre l'attivita' dei disinfettanti;
disinfezione. Attivita' che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un
ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati
direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con
sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali
liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce
disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di
circa 10.000 unita' di quello iniziale. Per le attivita' di
disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi
medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi
microrganismi.
Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi
e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la
sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia
(detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o
presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali
prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo
sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici
possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove,
ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel
caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di
ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici.
Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.
12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e
presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti
chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera»,
essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa
frequenza piu' alta non dovrebbe interferire con le attivita' di
servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una
frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina
chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari
nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno
conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio
2020, n. 17644, del Ministero della salute.

Allegato

L'allegato 15 al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' sostituito dal seguente:
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico.
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
«Protocollo»), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente
aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della
logistica.
In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonche' ai
recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene
necessario aggiornare le presenti linee guida che stabiliscono le
modalita' di informazione agli utenti, nonche' le misure
organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti,
al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto
pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e
delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di
contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto
del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di formazione,
di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali
per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che beneficiano del
sistema dei trasporti non e' indipendente dall'adozione di altre
misure di carattere generale, definibili quali «misure di sistema».
Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le principali misure
di questo tipo, fatta salva la possibilita' per le regioni e province
autonome di introdurre prescrizioni piu' restrittive nel sistema dei
trasporti ex art. 32 della legge n. 833/1978, in ragione delle
diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di
contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici
epidemiologici di riferimento.
Misure «di sistema».
L'articolazione dell'orario di lavoro, differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa, e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' generale. Ugualmente,
importante e' anche la differenziazione e il prolungamento degli
orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.
Al riguardo risulta fondamentale l'attivita' dei «Tavoli
prefettizi», istituiti per la definizione del piu' idoneo raccordo
tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli
orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano. Nella stessa sede, potra' essere anche valutato il
raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilita' locale e
la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attivita'
produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della
didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli
potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art.
51, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
I Tavoli prefettizi sono integrati, rispetto all'attuale
composizione, dalla partecipazione del dirigente regionale della
prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli potranno contemplare, per
una diversificazione degli orari di lavoro delle imprese piu'
rilevanti sul territorio e impattanti sulla mobilita', anche la
partecipazione del mobility manager di area.
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del
territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come
riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente
i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel
periodo antecedente l'emergenza sanitaria. E' raccomandata, quando
possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile (biciclette,
e-bike, ecc.) e il piu' ampio coordinamento sinergico con i piani
spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione
del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio
2021.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la
tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita
la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche
prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) per
prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.
Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
L'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante l'utilizzo
degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare:
le disposizioni di cui all'art. 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, con particolare riferimento al comma 6-bis, ove si prevede che
in deroga all'art. 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera
b), del medesimo codice;
le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, concernenti le procedure di semplificazione per
l'affidamento dei servizi.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna regione e
provincia autonoma, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge
n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021,
sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto
conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
e a tal fine si e' provveduto con la legge di bilancio 2021 al
finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le regioni e
per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Tali servizi
aggiuntivi, in base alle disposizioni di cui al citato art. 200,
comma 6-bis di cui alla legge richiamata, possono essere previsti
anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.
Si richiama, altresi', il rispetto delle sottoelencate
disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le
modalita' di trasporto:
la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
salute e dell'Istituto superiore di sanita', come ad esempio, con
acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso
comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente
dosati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonche' il rapporto
ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19
n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere
assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere
effettuata in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri;
sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati
appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche
per la frequente detersione delle mani;
all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare,
salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza;
e' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici;
nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di mascherine
chirurgiche e dispositivi di sicurezza;
vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell'obbligo di accesso
ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19, di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87;
vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' ai comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo;
vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione
degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli
aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile
occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto
della distanza interpersonale minima di un metro;
vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto. Si
raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza
interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i
minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che
vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non
accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa dovra'
essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per
garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la
sicurezza sanitaria;
vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul
corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o
di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla
necessita', ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale
minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove cio' non sia
possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta
la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il
distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili. Tale situazione puo' essere sempre autocertificata
dall'interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e
affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti;
al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di
trasporto potranno essere installati separatori removibili in
materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche
strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo,
comunque, la periodica sanificazione. Le aziende di trasporto, le
imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque, autonomamente,
avviare ogni attivita' utile per individuare materiale, idoneo per
consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS;
va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con
specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi
di trasporto.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico:
non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico,
on-line o tramite app;
usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la
mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale
di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all'aperto nel
caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un
metro;
seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di
almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove
cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita
e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale
di un metro;
sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti;
evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente;
nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.

Allegato tecnico - singole modalita' di trasporto

Settore trasporto aereo

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito,
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n 87, l'accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali
di trasporto di persone. Tale disposizione non si applica ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori aerei, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge.
Per il settore del trasporto aereo vanno, altresi', osservate
specifiche misure di contenimento per i passeggeri riguardanti sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili.
Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.
E' necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori,
degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di:
favorire la distribuzione e il distanziamento del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto;
prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le
operazioni aeroportuali;
previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
ingresso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del
personale che presta la propria attivita' lavorativa nella predetta
area, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n 87. Prima di accedere all'area
sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della
temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o di termometri a
infrarossi senza contatto. Non sara' consentito l'accesso al
passeggero la cui temperatura risulti superiore a 37,5°C;
e' raccomandato di osservare, ove possibile, il distanziamento
interpersonale di un metro all'interno dei terminal e in tutte le
altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri), ove
cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre
obbligatorio se trattasi di spazi al chiuso indossare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria. In caso di
trasporto tramite navetta bus va comunque evitato l'affollamento,
prevedendo l'80% della capienza massima come disciplinata per gli
automezzi, garantendo al tempo stesso il piu' possibile l'areazione
naturale del mezzo;
vanno assicurate, anche tramite segnaletica, le procedure
organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati
alla riconsegna;
attivita' di igienizzazione e sanificazione in ogni area
dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte al
giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con
specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate
dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco
devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti
di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti
alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.
Misure da adottare a bordo degli aeromobili:
le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando
ogni assembramento e, comunque, ove possibile, nel rispetto del
distanziamento interpersonale di un metro, eccetto che tra persone
che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e
le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e
collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone,
non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che
condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle
predette qualita' puo' essere sempre autocertificata
dall'interessato;
deve essere effettuata la misurazione della temperatura prima
dell'accesso all'aeromobile e la salita a bordo deve essere vietata
in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non
deve essere superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione
per periodi superiori;
devono essere disciplinate le salite e le discese
dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di
evitare contatti stretti tra i viaggiatori nella fase di
movimentazione;
sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in on-line
o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo
l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e'
ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
sia assunto l'impegno, da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore ed all'autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dallo sbarco dall'aeromobile;
devono essere limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,
garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le
fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al
momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in
prossimita' delle cappelliere);
gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc.), da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori
nelle stesse cappelliere;
e' consentita la capienza massima prevista a bordo degli
aeromobili, ferme restando l'adozione delle precedenti misure, nel
caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi
siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali
precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria.

Settore marittimo e portuale

Trasporto marittimo di passeggeri.
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, l'accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di
trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza
dell'80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i
traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di
Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl
marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
I vettori marittimi, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n.
52/2021, al momento dell'imbarco.
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave.
In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure:
evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo; e', comunque, raccomandato, ove
possibile, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro e ove cio' non sia possibile indossare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore; e' sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso
indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;
i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
l'attivita' di disinfezione va eseguita in modo appropriato e
frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali
attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro
devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli
stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di
prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
le imprese adottano misure organizzative per evitare ogni forma
di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione,
incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i traghetti con
trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure
organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri
affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al
momento dello sbarco;
le imprese forniscono indicazioni e opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display;
vanno evitati contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
per il TPL marittimo e' necessario utilizzare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore. Sono previste le stesse possibilita' di indici di
riempimento dell'80% con gli accorgimenti previsti per il trasporto
pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri.
Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a
diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal
crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono
indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
predisposizione di un apposito piano di prevenzione e
protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie
alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni
nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle
necessarie misure di prevenzione, quali utilizzare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore; l'igiene periodica delle mani;
promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di
prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le
operazioni di bigliettazione in porto;
evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito
attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione
degli accessi, utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e
l'uscita;
raccomandare il rispetto, ove possibile, della distanza
interpersonale di un metro tra le persone; ove cio' non sia
possibile, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore;
installare un adeguato numero di distributori di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
programmare frequentemente un'appropriata sanificazione e
igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e
delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai
locali igienici.
Settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e
ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome.
E' consentito, in ragione dell'attuale livello di popolazione
vaccinata avverso l'infezione da COVID-19 e in considerazione delle
evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei
passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di
riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed
extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo
prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo
coefficiente di riempimento e' applicabile agli autobus NCC, adibiti
a trasporto pubblico locale.
La capacita' di riempimento dell'80% e' ammessa esclusivamente
nelle regioni o nelle province autonome individuate secondo i
parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o
gialla. In caso di trasporto che interessa una regione/provincia
autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si
applicano in tali zone a rischio piu' elevato.
Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo
stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.
Il suindicato coefficiente di riempimento e' consentito anche in
relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e
dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata
dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere
aumentata la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto,
esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un
filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione
che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti
misure specifiche:
l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede
all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei
mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in
data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione
almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle
specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo. Si
raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione
infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di utilizzo e
capacita' di trasporto;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire
secondo flussi separati;
negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la
porta in prossimita' del conducente nel caso in cui siano stati
installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura
differenziata delle porte;
per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura
permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in
esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata secondo le
specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e
lacuali;
devono essere contrassegnati con marker i posti che
eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni
organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune
fermate.
Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle
metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana e'
necessario:
prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo
ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle
banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e
sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali scritti;
installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
Altre misure da adottare:
adeguata attivita' informativa e realizzazione di campagne di
divulgazione e di comunicazione da parte delle regioni e delle
province autonome, nonche' delle aziende responsabili del servizio
sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in
relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle
presenti Linee guida;
adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore
considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse
disponibili;
graduale riavvio delle attivita' di vendita dei titoli di
viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento
elettronici;
graduale riavvio delle attivita' di controllo del possesso dei
titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di
protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio,
prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l'attivita'
di controllo potra' essere effettuata anche sui pontili e pontoni
galleggianti delle fermate.

Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)

Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie,
anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalita' turistico
commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, dovra'
essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso in
funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di
discesa:
seggiovie: capacita' di riempimento del 100% della capienza del
veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. La
portata e' ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la
chiusura delle cupole paravento;
cabinovie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della
capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore;
funivie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della
capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di
risalita.
Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% potranno
essere elevate all'80% nel caso in cui disposizioni legislative
introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorieta' della
certificazione verde covid-19.
In caso di necessita' o emergenza (es. eventi atmosferici
eccezionali) e' consentito per il tempo strettamente necessario
l'utilizzo dei veicoli con capacita' di riempimento massima, sempre
con l'uso della mascherina chirurgica o di un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore.
Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti per la
regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri vigenti
in zona bianca e gialla:
a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le
seguenti disposizioni:
obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore, anche
inserita in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne
facilitano l'utilizzabilita';
disinfezione sistematica dei mezzi;
l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine
di evitare code e assembramenti di persone e assicurando il
mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale;
i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di
trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i
finestrini aperti;
nelle stazioni:
si raccomanda la disposizione di tutti i percorsi, nonche'
delle file d'attesa in modo tale da consentire il distanziamento
interpersonale di un metro tra le persone e, ove cio' non sia
possibile, le stesse persone dovranno indossare una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che vivono nella
stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che
intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette
qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato; e'
sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di
livello superiore;
la disinfezione sistematica;
l'installazione di dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n 87, l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita'. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per
eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
All'atto della prenotazione il viaggiatore dovra':
dichiarare, sotto la personale responsabilita', di essere in
possesso, all'inizio del viaggio, della certificazione verde
COVID-19. Dovra', inoltre, dichiarare con autocertificazione di non
aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a
quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi, il termine di
quattordici giorni e' ridotto a sette nel caso di viaggiatori
vaccinati;
assumere l'impegno, al fine di definire la tracciabilita' dei
contatti, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria
territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19
comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.
I vettori ferroviari, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n.
52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19
e' effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di
viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta
certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il
viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai
passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal
mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvedera' il prima
possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia
ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato
di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione
al possesso della certificazione verde COVID-19.
La capacita' di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni previste, e' dell'80% della capienza massima
prevista.
Misure supplementari:
informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto
disposto dalle Autorita' sanitarie;
notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da
evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie
delle stazioni;
incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line.
Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:
gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
garanzia della massima accessibilita' alle stazioni e alle
banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti
nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
uso di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore per chiunque si trovi all'interno
della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme raccomandando gli utenti a mantenere la distanza di
almeno un metro e ove cio' non sia possibile ricordare l'obbligo di
indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;
limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole, ove possibile, di distanziamento dei
passeggeri di un metro che dovranno utilizzare necessariamente una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di
livello superiore;
ai gate, dove presenti, sono raccomandati controlli della
temperatura corporea.
Inoltre, e' sempre raccomandato il rispetto della distanza
interpersonale di un metro e nel caso non sia possibile i passeggeri
dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre
obbligatorio, se trattasi di spazi al chiuso, indossare una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di
livello superiore.
Nelle attivita' commerciali vanno previsti:
il contingentamento delle presenze;
la separazione dei flussi di entrata/uscita;
l'utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
la regolamentazione delle code di attesa;
la possibilita' di effettuare acquisti on-line con la consegna
dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai
margini del negozio senza necessita' di accedervi.
A bordo treno e' necessario:
posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove
cio' sia possibile;
eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne
alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno
delle carrozze ferroviarie;
sanificare in modo sistematico i treni;
provvedere al potenziamento del personale dedito ai servizi di
igiene e decoro;
individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in
modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche
ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
che i passeggeri indossino necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore, per una durata massima di utilizzo non superiore alle
quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line):
e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
«al posto» di alimenti e bevande da parte di personale dotato di
guanti e mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;
e' obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una
durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
vanno disciplinate individualmente le salite e le discese dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di
climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle
fermate, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate
procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei
viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle
stazioni;
nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di
sicurezza sanitaria, va prevista la misurazione, a cura del gestore,
della temperatura dei passeggeri in stazione prima dell'accesso al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5° C;
dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.
E' consentita la capienza massima a bordo dei treni a lunga
percorrenza, ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive,
esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un
ricambio di aria almeno ogni tre minuti e l'utilizzo di filtri
altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del
flusso dell'aria.

Servizi di trasporto commerciali e non di linea

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80%
dei posti consentiti, a:
a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta'
dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n.
52/20121, e il controllo dovra' essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e
di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' i servizi di
navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le
previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di
utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo
coefficiente di riempimento.
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della
salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura
superiore a 37,5° C;
l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo
l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e'
ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;
l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore e all'Autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dalla fine del viaggio;
l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore per una durata massima
non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per
periodi superiori.
Per i taxi e NCC fino a nove posti:
a) e' raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra
le file di sedili;
b) il passeggero non puo' occupare il posto vicino al
conducente;
c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque
persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore piu' di
due passeggeri;
d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu'
persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la
presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre
autocertificata dall'interessato.
Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai venti posti il
personale a bordo dovra' essere collocato nel seguente modo:
a) tre persone nella panca di poppa all'aperto;
b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti
in modo sfalsato);
c) due persone a prua (di cui uno il conducente).
Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre
autocertificata dall'interessato.

Appendice

Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e
dei mezzi di lavoro.
Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n.
12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
sanificazione. L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio
1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce
sanificazione «quelle attivita' che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,
l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l'illuminazione e il rumore»;
igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella
rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in
esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il
risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione
meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura
e durata dell'intervento. La detersione e un intervento obbligatorio
prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco e' ricco
di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di
ridurre l'attivita' dei disinfettanti;
disinfezione. Attivita' che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un
ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati
direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con
sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali
liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce
disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di
circa 10.000 unita' di quello iniziale. Per le attivita' di
disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi
medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi
microrganismi.
Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi
e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la
sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia
(detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o
presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali
prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo
sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici
possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove,
ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel
caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di
ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici.
Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.
12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e
presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti
chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera»,
essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa
frequenza piu' alta non dovrebbe interferire con le attivita' di
servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una
frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina
chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari
nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno
conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio
2020, n. 17644, del Ministero della salute.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome