Covid: il fondo di sostegno per le grandi imprese

Tutti i dettagli nel decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021

Covid: il fondo di sostegno per le grandi imprese è l'oggetto del decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2021, n. 184).

In particolare, il provvedimento stabilisce:

  • l'ambito di applicazione e la finalità dell'intervento;
  • l'inquadramento del soggetto gestore;
  • l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
  • i soggetti beneficiari;
  • le modalità di intervento;
  • le condizioni del finanziamento;
  • le procedure di accesso;
  • la valutazione delle domande;
  • la non cumulabilità con altri interventi;
  • le attività di monitoraggio, ispezioni e controlli;
  • gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
  • le eventuali revoche.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021

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Decreto del ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021

Criteri, modalita'  e  condizioni  per  l'accesso  al  Fondo  per  il
sostegno alle grandi imprese in temporanea difficolta' finanziaria in
relazione   alla   crisi   economica   connessa    con    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (21A04658)

(in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2021, n. 184)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 37 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  recante

«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori

economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse

all'emergenza da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 21 maggio 2021,  n.  69,  che  ha  istituito,  nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito  fondo

per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le  grandi  imprese  che  si

trovano  in  situazione  di  temporanea  difficolta'  finanziaria  in

relazione   alla   crisi   economica   connessa    con    l'emergenza

epidemiologica  da  COVID-19,  assegnando  al  predetto   fondo   una

dotazione di euro 200.000.000,00;

Considerato che il predetto art. 37 prevede:

a) al comma 2, che il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di

finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore

di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente  normativa

dell'Unione  europea,  con  esclusione  delle  imprese  del   settore

bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono  concesse  nei

limiti ed alle condizioni  previste  dal  Quadro  temporaneo  per  le

misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale

emergenza del COVID-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione

europea  C(2020)  1863  final  del  19  marzo   2020   e   successive

modificazioni e integrazioni;

b) al comma 3,  che  si  considerano  in  temporanea  difficolta'

finanziaria le imprese che presentano  flussi  di  cassa  prospettici

inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate  o

che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita  all'art.

2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del

17  giugno  2014   ma   che   presentano   prospettive   di   ripresa

dell'attivita'. Il medesimo comma 3 dispone, inoltre che non possono,

in ogni caso, accedere agli interventi le imprese  che  si  trovavano

gia'  in  «difficolta'»,  come  definita  dal  suddetto  art.  2  del

regolamento (UE) n. 651/2014, alla  data  del  31  dicembre  2019.  I

finanziamenti del Fondo sono  concessi  a  condizione  che  si  possa

ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla

scadenza. Il Fondo puo' operare  anche  per  il  finanziamento  delle

imprese  in  amministrazione  straordinaria   di   cui   al   decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23  dicembre

2003, n. 347 convertito con modificazioni  dalla  legge  18  febbraio

2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando

quanto previsto al  comma  2,  tramite  la  concessione  di  prestito

diretto  alla   gestione   corrente,   alla   riattivazione   ed   al

completamento  di  impianti,  immobili  ed  attrezzature  industriali

nonche' per le altre misure  indicate  nel  programma  presentato.  I

crediti sorti per la restituzione delle  somme  di  cui  al  presente

comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111,  primo

comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Le

somme restituite sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato

distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla

quota capitale sono  riassegnate  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei

titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432;

c) al comma 4, che la gestione del Fondo puo' essere  affidata  a

organismi in  house,  sulla  base  di  apposita  convenzione  con  il

Ministero dello sviluppo economico, i cui  oneri,  non  superiori  al

rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti

a carico della dotazione finanziaria dell'intervento;

Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 37  demanda

a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo

art.   37,   criteri,   modalita'   e   condizioni   per    l'accesso

all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza  dei

presupposti per il rimborso del finanziamento;

Visto, infine, il comma 6 dell'art. 37, che prevede che l'efficacia

delle    disposizioni    in    esso    contenute    e'    subordinata

all'autorizzazione  da  parte  della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento

dell'Unione europea;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73  recante

«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che assegna

ulteriori 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il

sostegno alle grandi imprese di cui all' all'art. 37,  comma  1,  del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con  la

quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per  le

misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale

emergenza  del  COVID-19,  indicando  le   relative   condizioni   di

compatibilita'  con  il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,

paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione;

Considerato che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per  le

misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire  l'accesso  alla

liquidita'  alle  imprese  che  si  trovano  in  una  situazione   di

improvvisa  carenza  di  liquidita'  nel  contesto  della  perdurante

situazione di crisi economica connessa con la pandemia da COVID-19;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive

modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e

successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di

garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di

trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati

che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le

relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge

5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro

nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,

recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma

6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e

integrazioni»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il

mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni

e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti

disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle

agevolazioni ricevute;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni

urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  9

agosto 2018, n. 96;

Considerata la necessita' di adottare  il  presente  decreto  nelle

more   della   decisione   della   Commissione    europea    relativa

all'approvazione del relativo regime di  aiuti,  fermo  restando  che

l'efficacia dello stesso e' subordinata alla  predetta  approvazione,

come previsto dall'art. 37, comma 6,  del  decreto-legge  n.  41  del

2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

b)   «amministrazione    straordinaria»:    la    procedura    di

amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8  luglio

1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347  convertito,

con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39  e  successive

modificazioni e integrazioni;

c) «decreto-legge n. 41/2021»: il decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, recante «Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e

agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,

connesse all'emergenza da COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) «decreto legislativo  n.  123/1998»:  il  decreto  legislativo

recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

e) «Fondo»: il Fondo per  il  sostegno  alle  grandi  imprese  in

difficolta'  finanziaria,  istituito  dall'art.  37,  comma  1,   del

decreto-legge n. 41/2021;

f) «grandi imprese»: le imprese diverse dalle imprese  di  micro,

piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla

procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti

di cui all'art. 2, lettera a) del decreto  legislativo  n.  270/1999,

con esclusione delle imprese a controllo pubblico;

g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863  final  del

19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale

la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita'  con  il

mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

                               Art. 2

         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di consentire alle grandi  imprese  che  si  trovano  in

situazione di temporanea difficolta' finanziaria  in  relazione  alla

crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19

di  proseguire  la  propria  attivita',  il  presente   decreto,   in

attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto-legge n.

41/2021, definisce i  criteri,  le  modalita'  e  le  condizioni  per

l'accesso all'intervento, con particolare riferimento  alla  verifica

della sussistenza dei presupposti per il rimborso  del  finanziamento

concesso dal Fondo.

2. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'

subordinata alla notifica alla  Commissione  europea  del  regime  di

aiuti e alla  successiva  approvazione  da  parte  della  Commissione

medesima.

          Art. 3

                          Soggetto gestore

1. La gestione  dell'intervento  agevolativo  di  cui  al  presente

decreto, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  37,  comma  4,  del

decreto-legge n. 41/2021, e' affidata all'Agenzia.

2. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi  alla  gestione

del Fondo sono regolati da apposita  convenzione.  Nell'ambito  della

predetta convenzione e' previsto il rimborso delle spese  documentate

e agli oneri di gestione  sostenuti  dall'Agenzia,  entro  il  limite

massimo dell'1,50% (uno virgola cinquanta per  cento)  delle  risorse

finanziarie di cui all'art. 4, che e' posto a carico  delle  medesime

risorse finanziarie  di  cui  all'art.  4.  La  medesima  convenzione

disciplina,  inoltre,  le  modalita'  di  gestione  dei  rientri  dei

finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma  3,

del decreto-legge n. 41/2021.

 

              Art. 4

                   Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi del  Fondo  sono  destinate,  ai

sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 e dell'art.

24, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, risorse  pari  a

euro 400.000.000,00 per  l'anno  2021,  comprensive  degli  oneri  di

gestione di cui all'art. 3.

 

                               Art. 5

                        Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli  interventi  del  Fondo  previsti  dal

presente decreto le grandi imprese operanti sul territorio  nazionale

e in qualsiasi settore economico,  fatto  salvo  quanto  previsto  al

comma 4, che, alla data di presentazione della domanda di accesso  al

Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) versano in situazione di temporanea difficolta'  finanziaria

in  relazione  alla  crisi   economica   connessa   con   l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, come definita al comma 3;

b) presentano prospettive di ripresa  dell'attivita',  valutate

ai sensi di quanto previsto dall'art. 9;

c)  devono  essere  regolarmente  costituite  e  iscritte   nel

Registro delle imprese;

d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul  territorio

nazionale;

e) non devono rientrare tra le imprese che  hanno  ricevuto  e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea;

f) devono aver restituito agevolazioni godute per le  quali  e'

stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

2. Possono altresi' beneficiare dell'intervento del Fondo le grandi

imprese  che  si  trovano  in  amministrazione  straordinaria,  fermo

restando quanto previsto al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso al Fondo, le imprese  sono  considerate  in

stato di temporanea difficolta' finanziaria qualora presentano flussi

di cassa  prospettici  inadeguati  a  far  fronte  regolarmente  alle

obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in  situazione  di

difficolta' come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento  (UE)

n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,  fermo  restando

quanto previsto al comma 4, lettera b).

4. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al

presente decreto le imprese:

a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;

b) che si trovavano  gia'  in  situazione  «difficolta'»,  come

definita dal suddetto art. 2 del regolamento (UE) n.  651/2014,  alla

data del 31 dicembre 2019;

c)  nei  cui  confronti  sia  stata   applicata   la   sanzione

interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera  d),  del  decreto

legislativo 8 giugno  2001,  n.  231  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

d) i cui legali rappresentanti  o  amministratori  siano  stati

condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna

divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per

i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore

economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici

relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di

presentazione della domanda;

e)   che   hanno   riportato   condanne   penali   o   sanzioni

amministrative  definitive  per  le  violazioni  della  normativa  in

materia di lavoro e legislazione sociale;

f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

 

                               Art. 6

                  Modalita' di intervento del Fondo

1. Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese di cui

all'art. 5, finanziamenti finalizzati a sostenere  la  ripresa  o  la

continuita' dell'attivita', da assicurare esclusivamente  nell'ambito

di piani, realistici e credibili, di rilancio dell'impresa  o  di  un

suo asset. Il predetto piano deve contenere dettagliate  informazioni

in ordine a:

a)  la  compagine  societaria  dell'impresa  richiedente,   con

particolare  riferimento   alle   capacita'   imprenditoriali   della

compagine sociale;

b) la  situazione  di  temporanea  difficolta'  finanziaria  in

essere, con indicazione delle sue cause connesse  o  aggravate  dalla

crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da COVID-19,

alle debolezze dell'impresa richiedente, al mercato di riferimento  e

alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo;

c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere  la

ripresa  o  la  continuita'  dell'attivita'  d'impresa  al  fine   di

ripristinare la  redditivita'  nel  medio  periodo  e  consentire  il

rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonche' per  ridurre

gli impatti occupazionali  connessi  alla  situazione  di  temporanea

difficolta' finanziaria;

d) i fabbisogni e  i  tempi  previsti  per  l'attuazione  delle

predette  azioni,  con  indicazione  specifica  delle  finalita'   di

utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o  ad  esigenze

di capitale di esercizio;

e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere  ai  fini

di  una  eventuale  operazione  di  ristrutturazione  aziendale,  ivi

inclusi  la  cessione  dell'impresa  o  di  suoi  asset  a   soggetti

industriali o finanziari che abbiano gia' manifestato interesse  alla

rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre  in  essere  per

trovare un possibile acquirente.

 

                               Art. 7

                            Finanziamento

1. I finanziamenti di cui all'art. 6 sono concessi ai sensi  e  nei

limiti della sezione 3.3 del quadro temporaneo e sono  regolati  alle

seguenti condizioni:

a) hanno durata massima di cinque anni;

b) sono concessi entro il  31  dicembre  2021,  ovvero  entro  il

maggior termine eventualmente  previsto  da  successive  modifiche  e

integrazioni al quadro temporaneo;

c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna  impresa

beneficiaria, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non  superiore,

alternativamente:

i.  al  doppio  della  spesa   salariale   annua   dell'impresa

beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo  esercizio  disponibile.  Nel

caso di imprese create a  partire  dal  1°  gennaio  2019,  l'importo

massimo del finanziamento non puo' superare i costi  salariali  annui

previsti per i primi due anni di attivita';

ii. al 25 per cento del fatturato totale del  beneficiario  nel

2019;

d) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR

a  1  anno  o  equivalente,  pubblicato  dalla  Commissione  europea)

disponibile al momento della notifica, incrementato del  margine  per

il rischio di credito fissato in cinquanta punti base  per  il  primo

anno, cento punti base per il secondo e terzo anno  e duecento  punti

base per il quarto e quinto anno, in conformita' con quanto  previsto

al punto 27, lettera a), del  quadro  temporaneo,  ovvero  secondo  i

parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche

che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.

2. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dal  Fondo  non

puo', in ogni caso, eccedere,  con  riferimento  a  ciascuna  impresa

beneficiaria, l'importo  di trenta  milioni  di  euro.  Nel  caso  di

imprese beneficiarie appartenenti a gruppi,  il  predetto  limite  si

applica con riferimento all'intero gruppo.

3. L'importo di cui al comma  2  puo'  essere  incrementato,  fermi

restando i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui al sostegno  del

piano aziendale partecipino, con proprie risorse,  anche  la  regione

interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni o enti.

4. I finanziamenti concessi dal Fondo sono restituiti dalle imprese

beneficiarie a decorrere da dodici mesi successivi alla data di prima

erogazione all'impresa, secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate

semestrali costanti  posticipate  scadenti  il  31  maggio  e  il  30

novembre di ogni anno.

5. I crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti

sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma,

numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo

1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le somme restituite  dalle  imprese  beneficiarie  sono  versate

all'entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota  capitale  e

quota  interessi.  Le  somme  relative  alla   quota   capitale,   in

conformita'  con  quanto  previsto  dall'art.  37,   comma   3,   del

decreto-legge   n.   41/2021,   sono   riassegnate   al   Fondo   per

l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,

n. 432.

                               Art. 8

                        Procedura di accesso

1. Ai fini dell'accesso al Fondo,  l'impresa  proponente  trasmette

all'Agenzia una specifica istanza alla quale e' tenuta ad allegare il

piano  aziendale  di  cui  all'art.   6,   nonche'   ogni   ulteriore

documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo  schema  della

predetta istanza e le modalita' e i termini  di  presentazione  della

medesima sono definiti con provvedimento del direttore  generale  per

gli incentivi alle imprese del Ministero.

2. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.

123/1998,  le  imprese  hanno  diritto   all'intervento   del   Fondo

esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del  Fondo

medesimo.  Il  Ministero  comunica  tempestivamente,  con  avviso  da

pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,

l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale  copertura

dei fabbisogni connessi al piano aziendale,  l'intervento  del  Fondo

puo' essere attuato in misura  parziale,  nei  limiti  delle  risorse

disponibili, solo qualora l'Agenzia accerti che l'intervento risulti,

comunque,  funzionale   rispetto   alla   realizzazione   del   piano

prospettato e consenta di perseguire le finalita' del Fondo medesimo.

4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori

risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il

Ministero provvede alla riapertura dei termini per  la  presentazione

delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'  di  cui

al comma 2.

 

                               Art. 9

                      Valutazione delle domande

1. L'Agenzia, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

delle istanze di cui all'art. 8, comma 1, valuta,  anche  avvalendosi

di soggetti terzi indipendenti,  la  sussistenza  dei  requisiti  per

l'accesso al Fondo e la  sostenibilita'  e  congruita'  delle  azioni

prospettate dall'impresa ai fini della ripresa  o  della  continuita'

dell'attivita'  d'impresa,  della  tutela  dell'occupazione   e   del

ripristino, nel medio termine,  della  redditivita'  aziendale,  come

descritti nel piano aziendale di cui all'art. 6.

2. L'Agenzia valuta le domande entro sessanta giorni dalla data  di

presentazione, sulla base dei seguenti criteri:

a)  prospettive  di  prosecuzione  dell'attivita',  valutata  con

riferimento sia alle capacita' e competenze dell'impresa  richiedente

sia al mercato in cui essa opera;

b) capacita' delle azioni individuate nel piano di cui all'art. 6

di perseguire la continuita' aziendale e  il  ripristino,  nel  medio

termine, della redditivita' aziendale;

c) adeguatezza dei  flussi  finanziari  prospettici  dell'impresa

rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa,  ivi

incluso il richiesto finanziamento del Fondo;

d) la coerenza del piano  prospettato  con  quelli  presentati  o

approvati in relazione all'eventuale procedura concorsuale alla quale

sia sottoposta l'impresa proponente.

3. Conclusa l'attivita' di valutazione  della  domanda  di  cui  al

comma 1,  l'Agenzia,  previa  informativa  al  Ministero,  adotta  la

delibera di ammissione della  domanda  di  finanziamento  del  Fondo,

ovvero, nel  caso  di  esito  negativo,  di  rigetto  della  domanda,

fornendone, in  ogni  caso,  comunicazione  all'impresa  richiedente.

Preordinatamente all'adozione della delibera, l'Agenzia provvede agli

adempimenti connessi al funzionamento del  Registro  nazionale  degli

aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  in

tema di documentazione antimafia.

4. Con la comunicazione di ammissione di cui al comma 3,  l'Agenzia

provvede a richiedere all'impresa la documentazione propedeutica alla

sottoscrizione del contratto di finanziamento, che  deve  intervenire

entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione.

5. L'Agenzia procede all'erogazione del finanziamento concesso  nei

modi e nei tempi previsti nel contratto di finanziamento, sulla  base

delle esigenze finanziarie definite nell'ambito del  piano  aziendale

approvato ai sensi del comma 3.

 

                          Art. 10

                               Cumulo

1. L'aiuto sotteso al  finanziamento  concesso  dal  Fondo  non  e'

cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto

forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.

2. L'aiuto concesso puo' essere cumulato con gli aiuti concessi per

finanziamenti diversi, a condizione  che  l'importo  complessivo  dei

finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di  cui  all'art.

7, comma 1, lettera c).

 

                               Art. 11

                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Per tutto il periodo di  durata  del  finanziamento  concesso  a

valere sul Fondo, l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia, entro

il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo  stato  di

attuazione del piano aziendale di cui all'art. 6, con evidenza  delle

attivita' poste in  essere  nell'anno  precedente,  della  situazione

occupazionale  e  delle  prospettive  di  rilancio  delle   attivita'

d'impresa.

2. L'Agenzia, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di  ciascun  anno,

trasmette al Ministero una  dettagliata  relazione  che  illustra  lo

stato di attuazione degli interventi del Fondo.

3. Il Ministero, in ogni fase  del  procedimento,  puo'  effettuare

controlli e ispezioni, anche a campione, sullo  stato  di  attuazione

dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.

 

                               Art. 12

             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. Le imprese beneficiarie del finanziamento del Fondo sono  tenute

a:

a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti

dall'Agenzia o dal Ministero;

b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni  disposte

dall'Agenzia o dal Ministero;

c)  custodire  la  documentazione  amministrativa   e   contabile

relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme  nazionali

di riferimento;

d) rispettare tutte le norme sul  lavoro  e  sulla  tutela  delle

condizioni di lavoro;

e) rispettare le norme edilizie  e  urbanistiche  nonche'  quelle

inerenti alla tutela ambientale;

f) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni

ricevute ai sensi dall'art. 1, comma 125 e seguenti,  della  legge  4

agosto 2017 n. 124 e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Ai

predetti fini, i soggetti beneficiari sono  tenuti  a  rilasciare  la

dichiarazione  prevista  dall'art.  1,  comma   125-quinquies   della

predetta legge n. 124 del 2017 nella nota  integrativa  del  bilancio

oppure, ove non tenuti alla redazione  della  nota  integrativa,  sul

proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale  digitale  delle

associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal  1°  gennaio

2020, l'inosservanza degli obblighi di cui  ai  citati  commi  125  e

seguenti comporta una sanzione  pari  all'1  percento  degli  importi

ricevuti con un importo minimo di 2.000  euro,  nonche'  la  sanzione

accessoria   dell'adempimento   agli   obblighi   di   pubblicazione.

Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il  trasgressore

abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria,  si  applica  la  sanzione  della

restituzione integrale del beneficio;

g)   non   delocalizzare   l'attivita'   economica    interessata

dall'investimento in Stati non appartenenti  all'Unione  europea,  ad

eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro

cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

h)   non   delocalizzare   l'attivita'   economica    interessata

dall'investimento,  dal  sito  incentivato  in   favore   di   unita'

produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del  predetto

sito, in ambito nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati aderenti

allo Spazio economico  europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data  di

ultimazione dell'iniziativa agevolata.

 

                               Art. 13

                               Revoche

1. Il finanziamento del Fondo e' revocato, in tutto o in parte, nei

seguenti casi:

a) mancata attuazione delle azioni riportate nel piano  aziendale

di cui all'art. 6;

b)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di

ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per

fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

c)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa

beneficiaria;

d) mancata osservanza delle disposizioni  poste  a  tutela  delle

condizioni di lavoro;

e) mancato rispetto delle norme edilizie e  urbanistiche  nonche'

di quelle inerenti alla tutela ambientale;

f)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla

normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,

del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive

modificazioni e integrazioni;

g) mancato rispetto degli obblighi di cui  all'art.  12,  lettere

f), g) e h).

2. Nel caso di revoca delle agevolazioni,  l'impresa  e'  tenuta  a

restituire  l'importo  complessivo  erogato  con   le   maggiorazioni

previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

 

                               Art. 14

                         Disposizioni finali

1.  Le  domande  di  finanziamento  del  Fondo  sono  presentate  a

decorrere dalla data individuata con il provvedimento di cui all'art.

8, comma 1, pubblicato sul sito  del  Ministero  (www.mise.gov.it)  e

dell'Agenzia   (www.invitalia.it).   Dell'adozione    del    predetto

provvedimento e' data altresi' notizia nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

2. Con il provvedimento di cui al comma 2  possono  essere  forniti

chiarimenti e indicazioni operative in  relazione  alle  modalita'  e

alle condizioni di accesso al Fondo ed e' altresi' riportato l'elenco

degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto,

ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre  2011,  n.

180.

3. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'

pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata

«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  n.

34/2019.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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