Covid: la proroga dello stato di emergenza è legge

Covid proroga stato emergenza
Tra le tante misure prevista l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Mise che procederà all'adozione e alla pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale

Covid: la proroga dello stato di emergenza è legge. È stato, infatti, convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 nella legge 18 febbraio 2022, n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022, n. 41.

Tra le novità, misure in materia di:

  • esclusione dalla quarantena precauzionale;
  • certificazioni verdi;
  • personale sanitario;
  • contenimento dei prezzi dei Dpi;
  • green pass rinforzato;
  • accesso alle strutture scolastiche e della formazione superiore;
  • utilizzo dei mezzi di trasporto;
  • impiego dei green pass sui luoghi di lavoro, uffici giudiziari e nel settore privato;
  • spostamenti;
  • accesso alle strutture ospedaliere;
  • piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi;
  • sanzioni per le violazioni.

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Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono riportate in ((corsivo grassetto tra doppie parentesi tonde)).

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Testo coordinato del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 

Testo del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 44), recante: «Proroga  dello  stato  di
emergenza nazionale e ulteriori  misure  per  il  contenimento  della
diffusione dell'epidemia da COVID 19.». (22A01279)

(Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022, n.41)

Vigente al: 18-2-2022

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione

dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo

testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate

dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel

decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e

l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

    Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 si procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

                               Art. 1

          Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

  1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi

della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello

stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della

protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e

il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo

122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche

ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via

ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e  al  contenimento

del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

                               Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16

                         maggio 2020, n. 33

   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«fino al 31 marzo 2022».

  ((2. Al decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. La misura della  quarantena  precauzionale  di  cui  al

comma 7 non si applica  a  coloro  che,  nei  centoventi  giorni  dal

completamento del ciclo  vaccinale  primario  o  dalla  guarigione  o

successivamente alla somministrazione della dose di  richiamo,  hanno

avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al  COVID-19.

Ai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  e'  applicato  il   regime

dell'autosorveglianza,   consistente   nell'obbligo   di    indossare

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  stretto  con

soggetti confermati positivi al COVID-19  e  di  effettuare  un  test

antigenico rapido  o  molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene

SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,

al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

      7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono  definite

le modalita' attuative dei  commi  6  e  7  sulla  base  dei  criteri

stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza  del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3  febbraio

2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi  6  e  7

consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare

per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche  presso

centri  privati  a  cio'  abilitati.   In   quest'ultimo   caso,   la

trasmissione, con modalita' anche elettroniche,  al  dipartimento  di

prevenzione  territorialmente  competente  del  referto   con   esito

negativo determina la cessazione del regime di quarantena»;

    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».))

 

                               Art. 3

             Durata delle certificazioni verdi COVID-19

  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a

decorrere  dal    febbraio  2022,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    ((a) al comma 3, primo e secondo)) periodo, le parole «nove mesi»

sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

    b) al comma 4-bis le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «sei mesi».

                            ((Art. 3 bis

                    Certificazioni verdi COVID-19

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini della  normativa

emergenziale connessa al rischio  sanitario  della  diffusione  degli

agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:»;

    b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

      «a-bis)  certificazione   verde   COVID-19   da   vaccinazione,

guarigione  o  test,  cosiddetto   green   pass   base:   una   delle

certificazioni di cui al comma 2;

      a-ter)  certificazione  verde  COVID-19   da   vaccinazione   o

guarigione,   cosiddetto   green   pass   rafforzato:    una    delle

certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione  per  la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera

a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui  al

comma 2, lettere b) e c-bis)».))

 

                               Art. 4

          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31

gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione

delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

2 marzo 2021, ((pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021)), trova applicazione anche in  zona

bianca.

  ((2. All'articolo 5  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

    «3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato  di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli  spettacoli  aperti  al

pubblico che si svolgono al chiuso o  all'aperto  in  sale  teatrali,

sale da con-certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e

musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi

e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e'

fatto obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti  luoghi,  ad  esclusione  dei

servizi di ristorazione svolti  da  qualsiasi  esercizio,  e  per  il

medesimo periodo di tempo di cui  al  primo  periodo  e'  vietato  il

consumo di cibi e bevande al chiuso».

  3. (Soppresso).))

                            ((Art. 4 bis

          Misure urgenti in materia di personale sanitario

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le  parole:  «purche'  impegnate  nell'emergenza  da  COVID-19»  sono

sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente

nell'emergenza da COVID 19».))

                            ((Art. 4 ter

Contenimento dei prezzi  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie e istituzione  del  tavolo  tecnico  per  i  dispositivi

                 medici e di protezione individuali

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative dei produttori di  dispositivi

di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati

alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con  il  Ministro

della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri

rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022

e senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  la  vendita  di

dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a

prezzi contenuti. Il Commissario straordinario  monitora  l'andamento

dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al  primo  periodo  e

riferisce al Governo.

  2. Al fine di garantire un adeguato  livello  di  protezione  della

popolazione e di ridurre il  rischio  di  contagio,  con  decreto  di

natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  da

emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto,  e'  istituito  presso  il

medesimo Ministero un tavolo tecnico  con  il  compito  di  procedere

all'adozione e alla pianificazione degli  interventi  in  materia  di

salute e sicurezza relativi ai dispositivi  medici  e  di  protezione

individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.  Il

tavolo tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed

e'  composto  da   rappresentanti   del   Ministero   della   salute,

dell'Istituto superiore di sanita', delle associazioni  di  categoria

maggiormente rappresentative dei produttori  e  dei  distributori  di

dispositivi medici e di protezione individuale, da un  rappresentante

del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonche'  da  un

rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza

del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3

febbraio 2020.

  3.  All'attuazione  delle  attivita'  di  cui   al   comma   2   le

amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione

alle attivita' del tavolo tecnico di cui al comma 2 non da' diritto a

compensi, gettoni, emolumenti, indennita'  o  rimborsi  di  spese  di

qualunque natura o comunque denominati.))

                              ((Art. 5

Impiego  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   da   vaccinazione,

            guarigione o test, cosiddetto green pass base

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di

emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  consentito  sull'intero

territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle

certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e

attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei

protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

      a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

      b) concorsi pubblici;

      c) corsi di  formazione  pubblici  e  privati,  fermo  restando

quanto  previsto  dall'articolo  9-ter.1  del  presente   decreto   e

dall'articolo  4-ter  del  decreto-legge    aprile  2021,  n.   44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;

    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e  2-bis»

e «ai medesimi commi 1 e  2-bis  »  sono  sostituite  rispettivamente

dalle seguenti: « al comma 1 » e « al medesimo comma 1 » e il terzo e

il quarto periodo sono soppressi;

    d) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Impiego  delle

certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto green pass base».))

                            ((Art. 5 bis

Impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione   o

            guarigione, cosiddetto green pass rafforzato

  1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  e'

inserito il seguente:

       «Art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  da

vaccinazione o guarigione, cosiddetto  green  pass  rafforzato) -  1.

Fino  al  31  marzo  2022,  sull'intero  territorio   nazionale,   e'

consentito   esclusivamente   ai   soggetti   in    possesso    delle

certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,

cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso  ai  seguenti  servizi  e

attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei

protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

      a) servizi  di  ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,

all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4,

a  eccezione  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su   base

contrattuale,  ai  quali  si  applicano  le   disposizioni   di   cui

all'articolo 9-bis;

      b) alberghi e altre strutture  ricettive,  nonche'  servizi  di

ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati  ai

clienti ivi alloggiati;

      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di

cui all'articolo 5-bis;

      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra  e  di

contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,

di cui all'articolo 6, per le attivita' che si svolgono al  chiuso  e

all'aperto,  nonche'  spazi  adibiti  a  spogliatoi  e   docce,   con

esclusione dell'obbligo  di  certificazione  per  gli  accompagnatori

delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione  dell'eta'   o   di

disabilita';

      e) sagre e fiere, convegni e congressi;

      f)  centri  termali,  salvo  che  per  gli  accessi   necessari

all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di

assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o

terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui

all'articolo 8-bis, comma 1, per le  attivita'  che  si  svolgono  al

chiuso e  all'aperto  e  con  esclusione  dei  centri  educativi  per

l'infanzia, compresi i centri estivi,  e  le  relative  attivita'  di

ristorazione;

      h) feste comunque denominate,  conseguenti  e  non  conseguenti

alle  cerimonie  civili  o  religiose,  nonche'   eventi   a   queste

assimilati;

      i) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e

casino', di cui all'articolo 8-ter;

      l) impianti di risalita con  finalita'  turistico  commerciale,

anche se ubicati in comprensori sciistici;

      m) partecipazione, nel  pubblico,  agli  spettacoli  aperti  al

pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  di  cui

all'articolo 5;

      n) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,  discoteche  e

locali assimilati di cui all'articolo 5;

      o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti

di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla  campagna

vaccinale sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della  salute.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  di

concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e

la transizione digitale e dell'economia e delle finanze,  sentito  il

Garante per la protezione dei dati  personali,  sono  individuate  le

specifiche tecniche per trattare in modalita'  digitale  le  predette

certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,

assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse

contenuti.

    3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al

comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e

attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo

comma 1. Le verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-  19  sono

effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi

privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico,

con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   della

certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,

lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a

campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo

soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che

abbiano rispettato gli obblighi informativi.

    4. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire

eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente

articolo».

  2.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5:

      1) al comma 1:

        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «,  e  l'accesso   e'

consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma    sono

soppresse;

        1.2) al terzo periodo, le parole: «l'accesso agli  spettacoli

aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in

altri locali o spazi anche all'aperto e' consentito esclusivamente ai

soggetti muniti di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui

all'articolo 9, comma 2, e » sono soppresse;

        1.3) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In  zona

bianca  sono  consentite  le  feste  popolari  e  le   manifestazioni

culturali all'aperto, anche  con  modalita'  itinerante  e  in  forma

dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai  sensi  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.  Gli  organizzatori  producono

all'autorita' competente ad autorizzare  l'evento  la  documentazione

concernente le misure adottate per la  prevenzione  della  diffusione

del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui

all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di

cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

        2)  al  comma  1-bis,   secondo   periodo,   le   parole:   «

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi

COVID- 19 di cui all'articolo 9, comma 2, » sono soppresse;

        3) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:

«In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore  al

75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella

massima autorizzata »;

      b) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato;

      c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la  parola:  «9-bis,»  e'

inserita la seguente: «9-bis.1,»;

      d) all'articolo 13, comma 1:

        1) al primo periodo, le parole: « e 9-bis »  sono  sostituite

dalle seguenti: « , 9-bis e 9-bis.1 »;

        2) al terzo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 9-bis  »

sono inserite le seguenti: « , al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e  al

comma 3-bis dell'articolo 5 »;

        3) al quarto periodo, le parole: «e al possesso di una  delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma    sono

sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere

m), n) e o), in relazione al possesso  di  una  delle  certificazioni

verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,  cosiddetto  green  pass

rafforzato».))

                            ((Art. 5 ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso  in  ambito

               scolastico e della formazione superiore

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 9-ter e' abrogato;

    b) all'articolo 9-ter.1:

      1) al comma 1:

        1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «  Fino  al

31 marzo 2022, termine di cessazione dello  stato  di  emergenza,  al

fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture

del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie,  dei

servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto

legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  dei  centri  provinciali  per

l'istruzione degli adulti, dei  sistemi  regionali  di  istruzione  e

formazione professionale e dei sistemi  regionali  che  realizzano  i

percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli

istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a  esibire  la

certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto green pass base »;

        1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Resta

fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera  a),  del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

        «3. Il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  1  e'

verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  medesimo

comma o da  altro  personale  da  questi  a  tal  fine  delegato.  Le

verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da   vaccinazione,

guarigione o test, cosiddetto green  pass  base,  sono  effettuate  a

campione, secondo  modalita'  di  controllo  che  non  consentono  la

visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato  l'emissione,

compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo

13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno  2021.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di

servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni  di

cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui  al  primo

periodo  del  presente  comma,  deve  essere  effettuata  anche   dai

rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;

        3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

        « 4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19  di

cui al comma 1 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata

all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di

cui al comma 1 si  intendono  comunque  rispettate  a  seguito  della

presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato

dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione

sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina

generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una

delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 »;

      c) all'articolo 9-ter.2:

        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

        «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello  stato

di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede

alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di  alta

formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  alle  altre

istituzioni di alta formazione colle-gate alle universita',  compresi

gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed e'  tenuto

a  esibire  la  certificazione  verde   COVID-19   da   vaccinazione,

guarigione o test, cosiddetto green pass  base.  Resta  fermo  quanto

previsto dall'articolo  4-ter,  comma  1-bis,  del  decreto-legge 

aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio 2021, n. 76 »;

        2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

        «3. Il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  1  e'

verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  medesimo

comma o da  altro  personale  da  questi  a  tal  fine  delegato.  Le

verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da   vaccinazione,

guarigione o test, cosiddetto green  pass  base,  sono  effettuate  a

campione, secondo  modalita'  di  controllo  che  non  consentono  la

visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato  l'emissione,

compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo

13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno  2021.

Per le medesime finalita', le universita' e le altre  istituzioni  di

cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta  e  alla  conservazione

dei dati strettamente necessari per la verifica  del  rispetto  delle

disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso  in  cui  l'accesso

alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o  di  lavoro,  la

verifica del rispetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,  oltre

che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo  del  presente

comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o

dai loro delegati»;

        3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

        «3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde  COVID-19  di

cui al comma 1 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata

all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di

cui al comma 1 si  intendono  comunque  rispettate  a  seguito  della

presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato

dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione

sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina

generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una

delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2».))

                           ((Art. 5 quater

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi  di

      protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto

   1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022,

e' consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso  di  una  delle

certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,

cosiddetto green pass rafforzato,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di

trasporto e il loro utilizzo:»;

      2) la lettera e-bis) e' abrogata;

    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello  stato

di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  fatto  obbligo   di

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo

FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il  loro

utilizzo.

      2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino  alla  cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  l'accesso  ai

mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il  loro  utilizzo,

per gli spostamenti da e per le isole con  il  resto  del  territorio

italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso  di  una  delle

certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto green pass base»;

    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo  comma

1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»;

    d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite

dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

    e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite  dalle

seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».))

                         ((Art. 5 quinquies

  Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) al primo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2021  »  sono

sostituite dalle seguenti: «31  marzo  2022  »  e  le  parole:  «  la

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma    sono

sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni  verdi  COVID-19

da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »;

      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta  fermo

quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente

decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e

4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;

    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021»  sono

sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022».))

                           ((Art. 5 sexies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari

  1. All'articolo 9-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«31 marzo 2022» e le parole: la certificazione verde COVID-19 di  cui

all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «una  delle

certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto green pass base»;

    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e  4-quinquies  del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».))

                          ((Art. 5 septies

   Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

  1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta  fermo

quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente

decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e

4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;

    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».))

                           ((Art. 5 octies

             Modifiche alla disciplina degli spostamenti

  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole:  «delle  certificazioni  verdi  di  cui

all'articolo    sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  una  delle

certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,

cosiddetto green pass base»;

    b) al comma  2-sexies,  le  parole:  «Nelle  zone  bianche»  sono

sostituite dalle seguenti: «Su tutto il territorio nazionale».))

 

                               Art. 6

Disposizioni in materia di eventi di massa  o  di  feste  all'aperto,

nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31

gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli  eventi

a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in

spazi aperti.

  2. ((Fino al 10 febbraio 2022)), sono sospese le attivita'  che  si

svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

                              ((Art. 7

Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere,

    residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge    aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le  parole:  «muniti  delle  certificazioni  verdi

COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.

52,»  e  le  parole:  «muniti  delle  suddette  certificazioni  verdi

COVID-19» sono soppresse;

    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  l'accesso  dei

visitatori  alle  strutture  di  cui  al  comma   1   e'   consentito

esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  certificazione   verde

COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della  dose  di

richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

      1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo

periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito altresi' ai soggetti  in

possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata  a  seguito

del  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  dell'avvenuta

guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2  dell'articolo

9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente  ad  una

certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del  test  antigenico

rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle  quarantotto  ore  precedenti

l'accesso.

      1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono

tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel

rispetto delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter.  Le

verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con  le

modalita' indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo   9,   comma   10,   del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

      1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui  ai  commi

1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

      1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla  cessazione

dello  stato  di  emergenza  da  COVID-19,  e'  consentito   altresi'

l'accesso dei  visitatori  ai  reparti  di  degenza  delle  strutture

ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis  e  1-ter.  Ai

direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure  precauzionali

piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico,

garantendo  un   accesso   minimo   giornaliero   non   inferiore   a

quarantacinque minuti.

      1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi  dell'articolo

9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  sono  autorizzati

gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica  del

possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al  presente

articolo e la verifica del  possesso  delle  medesime  certificazioni

verdi COVID-19 in formato cartaceo».))

                              ((Art. 8

Implementazione della piattaforma  nazionale  per  l'emissione  e  la

           validazione delle certificazioni verdi COVID-19

  1. All'articolo  42  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per

l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 1.830.000  euro,  da  gestire

nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero  dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato

e la societa' SOGEI Spa per  l'implementazione  del  Sistema  tessera

sanitaria»;

    b) al comma 4, dopo le parole: «per  l'anno  2021,  la  spesa  di

3.318.400 euro» sono inserite le seguenti: «e, per  l'anno  2022,  la

spesa di 1.523.146 euro».

  2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1,  pari  ad  euro

3.353.146  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente

utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato

di previsione della spesa del Ministero della salute.))

 

                               Art. 9

Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi  a   prezzi   calmierati   e

                            gratuitamente

  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

    b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite

le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».

  2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio

2021, n. 106, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 marzo 2022».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((pari a 18  milioni  di  euro

per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro  per  l'anno

2022, si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  presenti  nella

contabilita'  speciale   del   Commissario   straordinario   di   cui

all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,))

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.

Alla compensazione  degli  effetti  in  termini  di  indebitamento  e

fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente

conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

                               Art. 10

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del

piano strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni  da

                             SARS-CoV-2

  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,

convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31  dicembre  2021»

sono sostituite dalle seguenti  «e  comunque  entro  il  31  dicembre

2022»;

    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

      «6-bis. Al fine di consentire  i  servizi  di  assistenza  alle

funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma

1, nonche' per far  fronte  agli  oneri  accessori  connessi  con  il

funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000  di

euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si  provvede

a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale  di

cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge  22

marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge  21

maggio 2021, n. 69.».

  2. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e

fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a  20  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle

maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

                               Art. 11

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul  territorio

                              nazionale

   1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera ((e  i  servizi

territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e

aeronavigante)) (USMAF-SASN) del Ministero della salute,  effettuano,

anche  a  campione,  presso  gli  scali  aeroportuali,  marittimi   e

terrestri, test antigenici o molecolari  dei  viaggiatori  che  fanno

ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e' autorizzata la spesa

di 3.553.500 euro per l'anno 2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico,  ((al

viaggiatore  si  applica,  con  oneri  a  suo  carico,))  la   misura

dell'isolamento fiduciario  per  un  periodo  di  dieci  giorni,  ove

necessario ((presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19

(« Covid Hotel ») )) previsti dall'articolo  1,  commi  2  e  3,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  previa   comunicazione   al

Dipartimento  di  prevenzione   dell'azienda   sanitaria   ((locale))

competente per  territorio  in  modo  da  garantire  la  sorveglianza

sanitaria per tutto il periodo necessario.

 

                               Art. 12

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini

                             in farmacia

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, si applicano fino  al  31  dicembre  2022.  Ai

relativi oneri, ((quantificati complessivamente in euro  4.800.000,))

si provvede a valere sul fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  447,

della legge n. 178 del 2020, che a  tal  fine  e'  integrato  di  4,8

milioni di euro per l'anno 2021.

  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento

e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle

maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

                               Art. 13

Disposizioni urgenti per  prevenire  il  contagio  da  SARS-CoV-2  in

                          ambito scolastico

   1. Al fine di assicurare l'individuazione e  il  tracciamento  dei

casi  postivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l'anno

scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a

regioni e province autonome  nello  svolgimento  delle  attivita'  di

somministrazione di test per la ricerca di  SARS-CoV-2  e  di  quelle

correlate di  analisi  e  di  refertazione  attraverso  i  laboratori

militari  della  rete  di  diagnostica   molecolare   dislocati   sul

territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei

laboratori  militari  e  garantire  il  corretto  espletamento  delle

attivita' di cui al  precedente  periodo,  e'  autorizzata  la  spesa

complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

  2. Per il pagamento degli  oneri  di  missione,  dei  compensi  per

lavoro  straordinario  e  del  compenso  forfetario  di  impiego   al

personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso  quello

delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di

cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  complessiva

di euro 14.500.000. I compensi  accessori  al  personale  di  cui  al

precedente  periodo  sono  corrisposti  anche  in  deroga  ai  limiti

individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto

1990, n. 231 e a quelli  stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'

autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per

la durata di sei mesi  a  ulteriori  dieci  unita'  di  personale  di

livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,

profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la

chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma

2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di

cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata  la  spesa

di euro 199.760.

  4.  Per  il  pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro

straordinario svolte dal personale ((di cui al comma 3  del  presente

articolo)) e dal personale di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,

dalla ((legge 21 maggio 2021, n. 69,)) per l'anno 2022 e' autorizzata

la spesa di euro 185.111.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((pari  a  9.000.000

di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro  per  l'anno  2022,))  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla

compensazione degli effetti in termini di indebitamento e  fabbisogno

derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno  2022,  si

provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate  derivanti

dal presente decreto.

                            ((Art. 13 bis

Ulteriori disposizioni in materia  di  prevenzione  del  contagio  da

                   SARS-CoV-2 in ambito scolastico

  1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio  2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.

106, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente:

    «f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e

purificazione dell'aria  negli  ambienti,  provvisti  di  sistemi  di

filtraggio  delle  particelle  e  di  distruzione  di   microrganismi

presenti nell'aria».

  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'istruzione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono definiti le linee guida  sulle  specifiche  tecniche  in  merito

all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti  fissi

di aerazione di cui al comma 1 e  gli  standard  minimi  di  qualita'

dell'aria negli ambienti  scolastici  e  in  quelli  confinati  degli

stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui  al

decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato

nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  2

febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e  alle

conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.))

 

                               Art. 14

Potenziamento  delle  infrastrutture  strategiche  per  le  emergenze

                              sanitarie

  1. Al fine di  assicurare  il  potenziamento  delle  infrastrutture

strategiche per fronteggiare le  esigenze  connesse  all'epidemia  da

COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze  sanitarie

future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa  di  6  milioni  di

euro per la realizzazione e l'allestimento, da  parte  del  Ministero

della  difesa,  di  una  infrastruttura  presso  un   sito   militare

individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo  a

consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali  per

le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati  dal

Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della  legge

16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto  legislativo

29 dicembre 2011, n. 229.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

((delle proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale  di  conto

capitale ((iscritto)), ai  fini  del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

difesa.

 

                               Art. 15

Sistema  di  allerta  COVID-19  e  servizio  nazionale  di   risposta

              telefonica per la sorveglianza sanitaria

   1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile  2020,  n.

28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,

le parole «e comunque entro il  31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022».

  2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli

anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono  aggiunte

le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica».

  3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare  il

codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse;

    b) l'ultimo periodo e' soppresso.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 16

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza  da  COVID-19

((nonche'  proroga  di  termini  per  adempimenti  relativi  all'anno

                       accademico 2020/2021))

  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative

disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

  ((1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30  dicembre  2020,

n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«Per gli anni 2021 e 2022».))

  2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il

Commissario   ((straordinario))   di   cui   all'articolo   122   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  provvede  alla  fornitura  di

mascherine  di  tipo  FFP2  o  FFP3   alle   istituzioni   educative,

scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo  1,

((comma 2, lettera a-bis))), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,

a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo  122  del  citato

decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5  milioni  di  euro  per

l'anno 2021.

  2-bis. ((In deroga alle disposizioni dei regolamenti  di  ateneo  e

delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione

delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative

all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata  al  15  giugno  2022.  E'

conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti

didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette

prove.))

 

                               Art. 17

   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma

2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ((fino al 31  marzo

2022)). Al fine di garantire la sostituzione del  personale  docente,

educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni

scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al  primo  periodo  e'

autorizzata la spesa di ((68,7 milioni di euro per l'anno 2022)).

  ((2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di

spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro  della

salute, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico  e  con

particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre

la condizione di fragilita'.))

  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre

2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui

al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di

spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle

domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del

limite di spesa ((di cui al  secondo  periodo))  del  presente  comma

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal

predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via

prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in

considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la

sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,

tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce

dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'

autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

  ((3-bis. Sono prorogate le disposizioni  di  cui  all'articolo  26,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino  al  31  marzo

2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli  oneri  a  carico

dell'INPS connessi con le  tutele  di  cui  al  presente  comma  sono

finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di

euro per l'anno 2022, dando priorita'  agli  eventi  cronologicamente

anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno  2022  ai  sensi  di

quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2  del  medesimo

articolo  26  non  aventi  diritto  all'assicurazione  economica   di

malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di

spesa di cui al secondo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal

predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via

prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione

ulteriori domande.

  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche

nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

  4. Agli oneri derivanti dai commi  1,  3  e  3-bis,  pari  a  122,4

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

    a) quanto a 76,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 dicembre 2004, n. 307;

    b) quanto a 30,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e

formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2;

    c) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali;

    d) quanto a 5,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  al  fine  di

garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e

fabbisogno delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante  utilizzo  di

quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.))

                              ((Art. 18

                         Disposizioni finali

  1. Fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione

del presente decreto, si applicano le misure di cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,

adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto  previsto  dalle  disposizioni

legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

  2.  Sono  abrogati  il  comma  2  dell'articolo  5  e  il  comma  1

dell'articolo  6  del  decreto-legge  26  novembre  2021,   n.   172,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3)).

                            ((Art. 18 bis

                      Disciplina sanzionatoria

   1. La violazione delle disposizioni  previste  dagli  articoli  4,

comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente  decreto  continua  ad  essere

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.

35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.))

                            ((Art. 18 ter

                       Disposizioni finanziari

  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  esclusione  degli

articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni

pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

                          ((Art. 18 quater

                      Clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano

nel rispetto  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di

attuazione.))

 

                               Art. 19

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

                                                           Allegato A

                                                        (articolo 16)

    1. Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conferimento  di  incarichi  temporanei  a  laureati  in  medicina  e

chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario

nazionale

    2. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.

Trattenimento in servizio dei  dirigenti  medici  e  sanitari  e  del

personale sanitario

    3. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27. Disposizioni sul trattamento  dei  dati  personali  nel  contesto

emergenziale

    4.  Articolo  73  del  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,

convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

    5. Articolo 73-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle

Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

    6. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27

Dispensa temporanea dal  servizio  e  non  computabilita'  di  alcuni

periodi di assenza dal servizio

    6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27 Disposizioni per il trasporto pubblico locale.

    7. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27

Abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo  e

ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

    8. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e

il  coordinamento  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19

    9. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2020,  n.  41

Misure urgenti per  la  tempestiva  adozione  dei  provvedimenti  del

Ministero dell'istruzione

    10. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.

23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

    11. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.

23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40

Disposizioni  urgenti  in  materia  contrattuale  per   la   medicina

convenzionata

    12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.

40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei  medicinali

per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

    13. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni  assistenziali  per

l'emergenza COVID-19

    14.  Articolo  9  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,

convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77

Proroga piani terapeutici

    15.  Articolo  83  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a  rischio  di

contagio

    16. Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19  maggio  2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.

77 Disposizioni in materia di lavoro agile

    17. Articolo  100  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

    18. Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176  Licenze  premio  straordinarie  per  i  detenuti  in  regime  di

semiliberta'

    19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176 Durata straordinaria dei permessi premio

    20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176 Detenzione domiciliare

    21. Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1°  aprile  2021,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.

76 Modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici

    22. Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021,  n.

111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.

133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle  istituzioni

educative, scolastiche e universitarie.

 

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