Covid: nuove disposizioni sui Dpi per le vie respiratorie

Covid Dpi
L'ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022 vale dal 1° ottobre 2022  al 31 ottobre 2022

Covid: nuove disposizioni sui Dpi per le vie respiratorie nell'ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2022, n.229).

Di fatto l'ordinanza ribadisce per quali soggetti valga ancora l'obbligo di indossare i  dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Le disposizioni valgono dal 1° ottobre 2022  al 31 ottobre 2022.

Clicca qui per l'osservatorio Coronavirus

Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Ordinanza del ministero della Salute 29 settembre 2022 

 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie. (22A05638) 

(Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2022, n.229)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo  32,  il

quale prevede, tra l'altro,  che  «Il  Ministro  della  sanita'  puo'

emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di

igiene e sanita' pubblica e di  polizia  veterinaria,  con  efficacia

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente

piu' regioni»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti

allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive

modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento

dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle

attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di

contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in

particolare, l'articolo 10-quater, recante «Dispositivi di protezione

delle vie respiratorie»;

Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante

«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto

alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della

cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia

sanitaria»;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria

prot. 0040964-28/09/2022-DGPRE-DG-P;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,

persistono esigenze indifferibili di contrasto al  diffondersi  della

pandemia  da  Covid-19  in  relazione  all'accesso   alle   strutture

sanitarie, socio-sanitarie e  socio-assistenziali,  nelle  quali,  in

ragione  della  presenza  di  persone  fragili  o  in  condizioni  di

fragilita', sussiste una maggiore pericolosita' del contagio;

Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere,   anche

successivamente al 30 settembre 2022, misure  concernenti  l'utilizzo

dei dispositivi di  protezione  delle  vie  respiratorie  sull'intero

territorio  nazionale  in  relazione   all'accesso   alle   strutture

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

 

E m a n a

la seguente ordinanza:

 

                               Art. 1 

1. E' fatto obbligo di indossare dispositivi  di  protezione  delle

vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti  e  ai  visitatori  delle

strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,  comprese

le strutture di ospitalita' e lungodegenza,  le  residenze  sanitarie

assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le  strutture

residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  le

strutture  residenziali  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo

2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una

persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del

dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono  tenuti  a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

 

                               Art. 2 

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1°ottobre 2022  al  31

ottobre 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome