Tra i tanti provvedimenti il D.L. n. 1/2022 sui luoghi di lavoro, il D.M. 30 novembre 2021 sulle scuole e il D.L. n. 229/2021 sulla sorveglianza sanitaria

Covid: tante le novità per la sicurezza sul lavoro pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

In particolare:

  • sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 sono stati pubblicati:
    • il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»
    • il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2021 «Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai vettori»;
    • il comunicato del ministero dell'Interno «Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19»;
  • sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022, n. 2 è stato pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021 «Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19»;
  • sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
  • sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5 sono stati pubblicate:
    • l'ordinanza del ministero della Salute 7 gennaio 2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    • l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 31 dicembre 2021 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 817)».

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Di seguito i testi dei provvedimenti elencati sopra.

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Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia  da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza   sanitaria.
(21G00258)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)

 

Vigente al: 31-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

             Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di

emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai

soggetti in possesso delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  di  cui

all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),  del  decreto-legge

n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,  comma

3, primo periodo, del decreto-legge n.  52  del  2021,  l'accesso  ai

seguenti servizi e attivita':

a) alberghi e  altre  strutture  recettive  di  cui  all'articolo

9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge  n.  52  del  2021,

nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli  stessi

anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis,

comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili  o  religiose  di  cui

all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n.  52

del 2021.

2. A decorrere dal 10  gennaio  2022,  all'articolo  9-quater,  del

decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di  trasporto,  l'alinea  e'

sostituita dalla seguente:

«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica

da COVID-19, e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso

delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma  2,

lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai

soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del

decreto-legge  n.  52  del  2021,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di

trasporto e il loro utilizzo:».

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

a)  all'articolo  9-bis,  comma  2-bis,  secondo   periodo,   del

decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di  ristorazione

all'interno di alberghi e  di  altre  strutture  ricettive  riservati

esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26  novembre  2021,

n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno

di alberghi e di altre strutture ricettive  riservati  esclusivamente

ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma  1,  nel  medesimo  periodo  ivi

previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei  seguenti

servizi e attivita':

a) impianti  di  risalita  con  finalita'  turistico-commerciale,

anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all'aperto;

c) piscine, centri natatori, sport  di  squadra  e  di  contatto,

centri benessere per le attivita' all'aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita'

all'aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1  dell'articolo

9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e' abrogata.

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

il terzo periodo e' sostituito dal seguente:

«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui

al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti  muniti  di

una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma

2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo  9-bis,

comma 3, primo periodo, e la  capienza  consentita  non  puo'  essere

superiore al 50 per cento all'aperto e al  35  per  cento  al  chiuso

rispetto a quella massima autorizzata.».

 

                               Art. 2

          Ulteriori disposizioni in materia di contenimento

                    della diffusione del COVID-19

1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al  comma

7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal  completamento  del

ciclo vaccinale primario o dalla guarigione  o  successivamente  alla

somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti

con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di  cui  al

primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo

alla  data  dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati

positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  o

molecolare per la rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2  alla  prima

comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui  al

presente comma si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura

della quarantena precauzionale alla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite  le

modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti

dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La

cessazione  della  quarantena   di   cui   ai   commi   6   e   7   o

dell'auto-sorveglianza di  cui  al  comma  7-bis  consegue  all'esito

negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione

dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso  centri  privati  a

cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con  modalita'

anche elettroniche, al dipartimento di  prevenzione  territorialmente

competente del referto con esito negativo determina la cessazione del

regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».

 

                               Art. 3

               Contenimento dei prezzi dei dispositivi

                di protezione delle vie respiratorie

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza

epidemiologica COVID-19, considerati i  prezzi  mediamente  praticati

alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con  il  Ministro

della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri

rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022

e senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  la  vendita  di

dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a

prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi  dei

dispositivi di protezione di cui al  primo  periodo  e  relaziona  al

Governo.

 

                               Art. 4

                      Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2

dell'articolo  1  e  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  2  del

presente  decreto  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo   4   del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione  delle  disposizioni

previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2,  11,

comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  continua  ad

essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n.

19 del 2020. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma

2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  I  titolari  o  i

gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, commi  1

e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1,

del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti  a  verificare

che l'accesso ai servizi e alle attivita' avvenga nel rispetto  delle

disposizioni previste  dai  medesimi  articoli.  Le  verifiche  delle

certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7,

comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono  effettuate

con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  del

decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52.   Alle   violazioni   delle

disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attivita' di  cui

all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettere  a-bis),  e)  e  g-bis),  del

decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2,  5  e

8, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,  si

applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa  accessoria  prevista

dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile

2021 n. 52.

 

                               Art. 5

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

***

Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2021 

Modalita' attuative per la compensazione dei  danni  subiti  a  causa
dell'emergenza da COVID-19 dai vettori. (21A07767)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

(omissis)

 

Decreta:

                               Art. 1

                              Finalita'

1. Con il presente decreto sono  stabiliti,  in  ottemperanza  alla

decisione della Commissione europea C(2021) 6040 final del  9  agosto

2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i  termini  e

le modalita' di presentazione delle domande di accesso  al  fondo  di

cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  limitatamente

al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si

applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e

delle finanze, 27 gennaio 2021,  n.  34,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «beneficiario»: il soggetto  di  cui  all'art.  1  del  citato

decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34;

b) «danno ammissibile»: il danno  subito  dal  beneficiario  come

conseguenza  diretta  dell'epidemia  da  COVID-19,  in   ragione   di

specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il  diffondersi

della medesima epidemia, nel periodo di  indennizzo  e  su  tutte  le

rotte ammissibili, che, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,

comma 1, del citato decreto interministeriale  n.  34  del  2021,  e'

determinato  con  la  metodologia  stabilita  nella  decisione  della

Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4;

c)  «fondo  di  ristoro»:  fondo  di   cui   all'art.   198   del

decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 77 del 2020;

d)  «indennizzo  massimo»:  il  valore  massimo   dell'indennizzo

riconosciuto al beneficiario, che, fatta salva l'eventuale  riduzione

operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del  decreto  interministeriale

n. 34 del 2021, e' pari al 100 per cento del danno ammissibile, entro

il limite corrispondente a un danno medio mensile  di  4  milioni  di

euro;

e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto

di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale

n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato  da  un  beneficiario  in  un

determinato arco temporale compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre

2019 e l'EBITDA registrato nello stesso  arco  temporale  all'interno

del periodo di indennizzo;

f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 16 giugno 2020  al  31

dicembre 2020;

g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»:  il  rapporto

tra i ricavi  operativi  ottenuti  da  un  beneficiario  sulle  rotte

ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel  2019  e  i

ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;

h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il  rapporto

tra i ricavi  operativi  ottenuti  da  un  beneficiario  sulle  rotte

ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019  e  i  ricavi

operativi totali ottenuti nello stesso periodo;

i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva,  limitativa

degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero  al  fine

di contenere la diffusione  di  COVID-19,  rientrante  in  una  delle

tipologie  previste  dal  considerando  8   della   decisione   della

Commissione europea e inclusa nell'elenco di cui al paragrafo  3.1.1.

della decisione medesima;

l)  «rotta  ammissibile»:   una   delle   rotte,   previste   dal

considerando 9 della decisione della Commissione europea,  operate  o

programmate dal beneficiario, interna all'Italia  o  avente  l'Italia

come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel

periodo di indennizzo, da almeno una  delle  restrizioni  ammissibili

nell'area o nel Paese di destinazione o  nell'area  o  nel  Paese  di

partenza;

m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per  un  certo  gruppo  di

rotte, della tipologia linea o charter, operate da  un  beneficiario,

tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali  rotte  in

un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e  il  numero

di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019;

n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»:  il  rapporto,

pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea  e  al  32

per cento per le rotte charter,  tra  il  numero  di  passeggeri  del

traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31

ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del  2019,  per

ciascuna  delle  due  tipologie  di  rotte,  in   coerenza   con   il

considerando 59 della decisione della Commissione europea;

o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di  ritenzione

calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso  tipo,  distinte

tra linea e charter, operate da un beneficiario;

p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di

ritenzione  atteso  senza  restrizioni,  relativo  a  una  delle  due

tipologie di rotte, distinte tra linea  e  charter,  e  il  tasso  di

ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.

 

                               Art. 3

         Termini e modalita' di presentazione delle domande

1. I beneficiari possono presentare domanda di accesso al fondo  di

ristoro relativamente al periodo di indennizzo.

2. La domanda di cui al comma 1 e'  presentata  dai  vettori  aerei

diversi da quelli di cui all'art. 79, comma 2, del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n.  27,  a  pena  di  inammissibilita',  in  conformita'

all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono  parte  integrante

del presente decreto.

3.  La  domanda  contiene,  in  conformita'  al  modello   di   cui

all'Allegato B al presente decreto, per ciascun mese  o  frazione  di

mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi o frazioni

di mese del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola

voce di ricavo e di costo previsti dall'art. 3, comma 1,  lettera  b)

del decreto interministeriale n. 34  del  2021,  gli  ulteriori  dati

relativi:

a) alle rotte operate o programmate e interessate da  almeno  una

delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi  operativi,  numero

di passeggeri e di voli e profittabilita', di cui al considerando  50

della decisione della Commissione europea;

b) ai pesi delle rotte charter e di linea ammissibili nel 2019  e

al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie  di

rotta.

4. I dati di cui al comma 3  sono  forniti  anche  nel  formato  di

foglio di calcolo del medesimo Allegato B, reso disponibile  in  sede

di pubblicazione del presente  decreto  sul  sito  istituzionale  del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

5. La medesima domanda, corredata dalla  relazione  di  un  esperto

indipendente di cui  all'Allegato  A  al  presente  decreto  e  dalle

dichiarazioni   di   cui   al   medesimo   Allegato,   e'   trasmessa

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per

la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli  aeroporti,  il

trasporto aereo e  i  servizi  satellitari,  all'indirizzo  di  posta

elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it, entro il termine di  trenta  giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul  sito

istituzionale del medesimo Ministero.

 

                               Art. 4

                         Compensazione danni

1. Con riferimento al periodo di indennizzo per  la  determinazione

del danno subito come  conseguenza  diretta  dell'evento  eccezionale

dell'epidemia da COVID-19, fermo restando quanto  previsto  dall'art.

2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si  applica

la metodologia di cui al presente articolo, in conformita'  a  quanto

previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea.

2. Il danno ammissibile, compensabile  nei  limiti  dell'indennizzo

massimo previsto, e' pari, come desumibile dal considerando 66  della

decisione della Commissione europea, alla somma delle quote di  danno

ammissibile calcolate distintamente  per  l'insieme  delle  rotte  di

linea e per l'insieme delle rotte charter in ciascun mese o  frazione

di mese del periodo di indennizzo.

3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun

mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori,  calcolati

nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte  di  linea

ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione  delle  rotte

di linea e delle perdite nette totali.

4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per  ciascun

mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori,  calcolati

nello stesso mese o frazione di mese, del peso  delle  rotte  charter

ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione  delle  rotte

charter e delle perdite nette totali.

5. Per  le  rotte  ammissibili  che  in  uno  specifico  mese  sono

interessate solo temporaneamente  da  almeno  una  delle  restrizioni

ammissibili,  nel   calcolo   dei   parametri   che   consentono   la

determinazione del danno per quel mese  si  utilizzano  i  valori  di

ricavi operativi e numero di passeggeri relativi  all'arco  temporale

interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera  o,  se

non  disponibili,  calcolati  proporzionalmente  ai  rispettivi  dati

mensili.

6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o piu'  beneficiari,

calcolato come indicato al  comma  2,  superi  l'indennizzo  massimo,

fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  3,  del  decreto

interministeriale  n.  34  del  2021,  la  misura  per   il   ristoro

dell'eccedenza e' notificata  alla  Commissione  europea  come  aiuto

individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.

7. Sono altresi' oggetto di  distinte  notifiche  alla  Commissione

europea ulteriori misure relative a danni non inclusi  nel  perimetro

di ammissibilita' della decisione della Commissione  stessa,  la  cui

connessione diretta con  l'epidemia  da  COVID-19  e'  valutata  come

possibile.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi  di  controllo,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul

sito  web  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili.

***

Comunicato del ministero dell'Interno

Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione  del  fondo  per
l'anno 2021 a sostegno delle piccole e  medie  citta'  d'arte  e  dei
borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici
dovuta all'epidemia di COVID-19. (21A07699)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)

 

Si comunica che nel sito del Dipartimento per gli affari  interni

e          territoriali,          alla           pagina           web

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I decreti»,  e'

stato  pubblicato  il  testo  integrale  del  decreto  del  Ministero

dell'interno in data 22 dicembre 2021 con il quale e' stato approvato

l'avviso pubblico per l'assegnazione del  fondo  per  l'anno  2021  a

sostegno  delle  piccole  e  medie  citta'  d'arte   e   dei   borghi

particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta

all'epidemia di  COVID-19  per  progetti  contenenti  misure  per  la

promozione ed il rilancio del patrimonio artistico ai sensi dell'art.

23-ter del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Nell'avviso pubblico e' contenuto l'elenco dei comuni  ammessi  a

concorrere all'assegnazione del fondo.


Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 novembre 2021 

Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire  l'erogazione
dei servizi di trasporto scolastico in  conformita'  alle  misure  di
contenimento della diffusione del COVID-19. (21A07783)
(Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022, n. 2)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1

                 Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono  i  criteri  di

riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme  associative

degli stessi delle risorse per l'anno 2021, pari  a  150  milioni  di

euro, del fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero

delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,   ai   sensi

dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. L'erogazione delle risorse finanziarie agli enti di cui al comma

1 fa salvo quanto dovuto alla societa' Consap S.p.a., quale  soggetto

gestore dell'attivita' istruttoria della misura di  cui  al  presente

decreto, ai sensi dell'art. 4.

 

                               Art. 2

                Criteri di assegnazione delle risorse

1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art.  1,  sono  assegnate,

salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  a  ciascun  comune  o   forma

associativa di comuni  nel  limite  del  30  per  cento  della  spesa

sostenuta per il trasporto  scolastico  per  l'esercizio  finanziario

2019, al  fine  che  essi  le  destinino  ai  servizi  aggiuntivi  di

trasporto   scolastico   connessi   alla   gestione   degli   effetti

dell'emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione  del

virus COVID-19. Le maggiori spese sostenute possono  essere  riferite

all'anno scolastico  2020-2021  e,  limitatamente  alle  obbligazioni

sottoscritte  alla  data  di   entrata   in   vigore   del   presente

provvedimento, all'anno  scolastico  2021-2022.  Restano  escluse  le

spese sostenute gia' oggetto di certificazione  COVID-19  per  l'anno

2020, ai sensi  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033  del  1°

aprile 2021.

3. Qualora, al termine  delle  attivita'  istruttorie,  le  risorse

finanziarie disponibili siano inferiori  alla  somma  dei  contributi

richiesti   ed   ammissibili,   il   contributo   da    erogare    e'

proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.

 

                               Art. 3

                         Fasi procedimentali

1.  Le  fasi   procedimentali,   unitamente   alle   modalita'   di

presentazione  delle  domande,  sono  disciplinate  con  decreto  del

direttore generale per la sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto  da

adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto.

2. Nella domanda sono attestati: la  spesa  sostenuta  al  fine  di

erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario

2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021  al

fine di erogare servizi  di  trasporto  scolastico  aggiuntivi  e  di

adottare le misure connesse al trasporto scolastico  di  contenimento

della diffusione del COVID-19, ai sensi del  decreto-legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse

le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno

2020, ai sensi  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033  del  1°

aprile 2021. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa

si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di  cui

all'art. 2.

 

                               Art. 4

                          Soggetto gestore

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

- Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale  per

la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto   delega   le   attivita'

istruttorie e di pagamento al soggetto gestore  di  cui  all'art.  1,

comma 2, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici

giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  che  determina,

inoltre, le risorse di cui all'art. 1,  comma  790,  della  legge  30

dicembre 2020,  n.  178,  attribuibili  a  titolo  di  corrispettivo,

comprensivo di I.V.A. al 22%, al soggetto gestore, nell'ammontare non

superiore a 350.000,00 euro.

2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso

attribuite  sulla  base  dell'atto  di  cui  al  comma   1,   procede

all'istruttoria delle domande di cui all'art. 3, comma 2, e provvede,

ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione  in  capo  al

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  -

Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la

sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto,  alla  realizzazione,   alla

manutenzione dell'applicazione telematica che  consente  la  gestione

del  flusso  documentale,  all'assistenza  ai  comuni  in   sede   di

presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e  a  tutto

quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.

 

                               Art. 5

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  organi

di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.


Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in  particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della  formazione
superiore. (22G00002)
(Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4)

 

Vigente al: 8-1-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

        Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione

                    dell'infezione da SARS-CoV-2

1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo

4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  -

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino

al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di

cura  e  assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica

ai cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea

residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini  stranieri

di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998,

n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  eta',  fermo

restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito

o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero

della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti

SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o

differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della

vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle

circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  a  coloro

che compiono il cinquantesimo anno  di  eta'  in  data  successiva  a

quella di entrata in vigore della  presente  disposizione,  fermo  il

termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art.  4-quinquies  (Estensione   dell'impiego   dei   certificati

vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal

15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies,  commi

1 e 2, 9-sexies, commi  1  e  4,  e  9-septies,  commi  1  e  2,  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  ai  quali  si  applica  l'obbligo

vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso  ai  luoghi  di

lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e  sono

tenuti  a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di

vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2,  lettere

a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di  cui  all'articolo  9-quinquies

del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati  di  cui

all'articolo  9-septies  del  decreto-legge  n.  52   del   2021,   i

responsabili  della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge

l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del

decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a  verificare  il  rispetto

delle prescrizioni di cui  al  comma  1  per  i  soggetti  sottoposti

all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono

la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di  lavoro.  Le

verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1  sono

effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma  10,  del

decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al

comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di  vaccinazione

di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la   loro   attivita'

lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di  lavoro  e'  effettuata

dai soggetti di cui al comma 2,  nonche'  dai  rispettivi  datori  di

lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui  al

comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai

luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e  la  sicurezza  dei

lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti

ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla

conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della

predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Per

i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non  sono

dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque

denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica

l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n.  52  del

2021.

5. E' vietato l'accesso dei lavoratori  di  cui  al  comma  1  ai

luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma

1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  5  e'

sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non

stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II

del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto

compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione

amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del

decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma

da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari

secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa  o  differita,

il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,

comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della

retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del

contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8  e

8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza

dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti

casi:

a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano

iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano

effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel

rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del

Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano

effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario

entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19

previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche  in  caso  di

inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e

4-ter.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,  nella  misura

ivi stabilita, e'  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il

tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede,

sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo

vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo

Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema

Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario

Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonche'  su  quelli  per  cui  non

risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al

medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano

esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,

il Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento  delle

informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni,

acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  dell'articolo  3,

comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  nonche'   al

trattamento dei  dati  relativi  agli  esenti  acquisiti  secondo  le

modalita' definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  del  decreto-legge  22

aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle

entrate-Riscossione comunica ai  soggetti  inadempienti  l'avvio  del

procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine

perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare

all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale

certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo

vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva

impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari

danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta

presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette

all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di

dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari

prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con

l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza

dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al

comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda

sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo

vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,

provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24

novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo

26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione,  di  un

avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in

quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del

decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  di

cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e

l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle

entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a

cura dell'Agenzia delle  entrate  Riscossione  ad  apposito  capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo

emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2

gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'

speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020, n. 27.».

 

                               Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  universita',

delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica

                 e degli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Dal  1°

febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione

da SARS-CoV-2 di cui  al  comma  1  si  applica  al  personale  delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte  le

seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «comma  1,  lettera  a),»

sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere  dal

15 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  15  giugno

2022»;

d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari»  sono

sostituite dalle seguenti:  «,  degli  istituti  penitenziari,  delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

 

                               Art. 3

     Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e'  consentito  esclusivamente

ai soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19,

di cui all'articolo 9, comma  2,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e

attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e  finanziari,

attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il

soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona,

individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i

Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello

sviluppo economico e della pubblica amministrazione,  entro  quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e  gli

internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e

minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)

si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma

1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di

efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di

cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso  ai

servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma  1-bis  avvenga

nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  medesimo  comma  sono

effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del

comma 4.»;

2) al comma 3,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono

aggiunte le seguenti: «, nonche'  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai

periti  e  agli  altri  ausiliari  del   magistrato   estranei   alle

amministrazioni della giustizia»;

2)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:   «8.   Le

disposizioni del presente articolo non si applicano  ai  testimoni  e

alle parti del processo.»;

3) dopo  il  comma  8  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.

L'assenza del  difensore  conseguente  al  mancato  possesso  o  alla

mancata esibizione della certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al

comma 1 non costituisce impossibilita'  di  comparire  per  legittimo

impedimento.»;

c) all'articolo 9-septies,  il  comma  7  e'  sostituito  dal

seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza

ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere

il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di

lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non

superiore a dieci giorni lavorativi,  rinnovabili  fino  al  predetto

termine del 31 marzo  2022,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con

diritto alla conservazione del posto  di  lavoro  per  il  lavoratore

sospeso.».

2.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,

relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San

Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al  comma  1

non  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo

4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

 

                               Art. 4

Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel

              sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti  confermati

positivi  all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo,

scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non

paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,

ferma   restando   l'applicazione   per   il   personale   scolastico

dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di

istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, in presenza  di  un  caso  di  positivita'  nella

stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al

medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per

una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un  caso  di  positivita'  nella  classe,  si

applica alla medesima classe  la  sorveglianza  con  test  antigenico

rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di

positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella  classe,

si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata

di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,

comma 3, del decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59  nonche'

nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione

e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positivita'  nella  classe  si  applica  alla

medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di  mascherine  di

tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positivita' nella  classe,  per  coloro  che

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  primario  o

di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere

effettuato la dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con

l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  presenza.

Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini

summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la

durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica

alla medesima classe la didattica a distanza per la durata  di  dieci

giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere

nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria  o  temperatura

corporea superiore a 37,5°.

 

                               Art. 5

Misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  da  COVID-19  nella

                       popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'  di

tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della  popolazione

scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette

alla autosorveglianza di cui all'articolo  4,  mediante  l'esecuzione

gratuita di test antigenici rapidi per  la  rilevazione  di  antigene

SARS-CoV-2,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  d),   del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea  prescrizione

medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal  pediatra  di

libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418  e

419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o  le  strutture  sanitarie

aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma  1,  del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata  a  favore  del

Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle

misure occorrenti per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno  2022,

a valere  sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi

incluse  quelle  confluite  sulla  contabilita'   speciale   di   cui

all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  ai  sensi

dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.

106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per  i

mancati  introiti  derivanti  dall'applicazione  del  comma   1,   il

Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse

alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla

base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria,  secondo  le

medesime  modalita'  previste  dai   protocolli   d'intesa   di   cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e

fabbisogno, pari a  42,505  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189.

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Ordinanza del ministero della Salute 7 gennaio 2022 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00099)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(omissis)

Emana

la seguente ordinanza:

 

                               Art. 1

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da

COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi  di  protezione  delle

vie respiratorie di tipo FFP2 di  cui  all'art.  4,  comma  2,  primo

periodo, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  continua  ad

applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora  utilizzate  con

la    chiusura    delle    cupole    paravento,     con     finalita'

turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

 

                               Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore  a  partire  dal  10  gennaio

2022.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

***

Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 31 dicembre 2021

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
817). (22A00020)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

(omissis)

Dispone:

                               Art. 1

1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al

31 marzo 2022, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto

del Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  n.  414  del  7

febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi

di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza  del

Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze  del  Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020,

n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre

2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021 e n.  786

del  31  luglio  2021,  nel  limite  massimo  di  cento  medici,  uno

psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti con oneri quantificati

in euro 2.660.879,67.

2. Al fine di  assicurare  gli  interventi  urgenti  di  protezione

civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di  cui  al  comma  1,

continuano  ad  essere  conferiti   al   personale   medico   abitato

all'esercizio della professione medica e iscritto al relativo  ordine

professionale,   anche   durante    l'iscrizione    ai    corsi    di

specializzazione, a partire dal primo anno  di  corso,  al  di  fuori

dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in  deroga  alle

incompatibilita' previste dai contratti di  formazione  specialistica

di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Il personale medico di  cui  al  comma  1,  continua  ad  essere

autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle

funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di

profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2  dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.

4. Il soggetto attuatore e', altresi', autorizzato a prorogare fino

al 31 marzo  2022,  l'affidamento  in  outsourcing  del  servizio  di

contact  center  di primo  livello  attivato  ai  sensi  dell'art.  1

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.

645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero

di pubblica utilita', cosi' come ampliato ed integrato dall'ordinanza

n. 804/2021, citata in  premessa,  con  oneri  quantificati  in  euro

3.099.674,83.

5. Il Ministero della salute e', altresi', autorizzato anche  oltre

i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2022,  fermo  restando  il

rispetto delle disposizioni vigenti  in  materia  di  durata  massima

dell'orario di lavoro,  a  corrispondere  al  proprio  personale  non

dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica  da

COVID-19,  compensi   per   prestazioni   di   lavoro   straordinario

effettivamente reso in presenza  sul  luogo  di  lavoro,  nel  limite

massimo di  cinquanta  ore  mensili  pro-capite,  esclusivamente  nei

confronti  dei  dipendenti  effettivamente  impiegati  in   attivita'

direttamente connesse alla gestione  della  situazione  emergenziale,

oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche

contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di  euro

204.750,00 a carico delle risorse indicate al comma 6.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,  4  e

5, quantificati nel limite massimo complessivo di  euro  5.965.304,50

per l'anno 2022, si provvede a valere sulla contabilita' speciale  di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile

n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute e' autorizzato

a trasferire sulla predetta contabilita' speciale, in  aggiunta  alle

risorse residue ivi presenti  pari  a  euro  4.122.839,00,  ulteriori

risorse, pari a euro 1.842.465,50, allocate  sul  capitolo  4393  del

Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.  A

tal fine il capitolo 4393  e'  integrato  di  euro  1.842.465,50  per

l'anno 2022 mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo  di  parte

corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge  31  dicembre

2009, n. 196, iscritto nello stato  di  previsione  della  spesa  del

Ministero della salute.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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