Crescita sostenibile: i fondi per le aree produttive

Pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023

Crescita sostenibile: i fondi per le aree produttive interessate da situazioni di crisi sono stati stanziati con il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2023, n. 299).

Sul piatto 1.845.000,00 euro da destinare a operazioni di riconversione e di riqualificazione produttiva.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023.

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Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023

 

Assegnazione di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (23A06952)

(Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2023, n. 299)

 

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive

modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per

le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di

risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27

dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto

l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181

del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella

siderurgica;

Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che

reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e

riqualificazione produttiva  di  aree  di  crisi  industriale  e,  in

particolare, i commi 8  e  8-bis  concernenti,  rispettivamente,  gli

interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con

progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito

«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi  nei

casi di situazioni di crisi industriali diverse da  quelle  complesse

che presentano, comunque, impatto significativo  sullo  sviluppo  dei

territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10

concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura

degli stessi interventi;

Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che  dispone  che

per la definizione  e  l'attuazione  degli  interventi  del  PRRI  il

Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  stipulando  apposita

convenzione,   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito  anche  solo

Invitalia), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle

risorse assegnate all'apposita sezione  del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile utilizzate per l'attuazione degli  accordi  di  cui  allo

stesso art. 27, nel limite massimo del tre per  cento  delle  risorse

stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le

modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale

complessa, determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione

dei PRRI, nonche' fornite le relative direttive a Invitalia;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi

8 e 8-bis,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  recante  termini,

modalita'  e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione   delle

agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle  aree  di  crisi

industriale complessa e non complessa e la successiva revisione della

normativa di  riferimento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  30  agosto  2019,  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana  n.  244  del  17  ottobre  2019,

adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e  4,  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  24  marzo

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 104 del 5 maggio 2022, recante l'adozione  della  revisione  della

disciplina in materia di attuazione  degli  interventi  di  cui  alla

legge n.  181  del  1989  in  favore  di  programmi  di  investimento

finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,

che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero

dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la

crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e

priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli

derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al

finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo

in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,

con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,

tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa

al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di

impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni

di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione

di accordi di programma;

Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.

83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile

puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali

gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di

finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,

anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o

dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia

istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le

priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,

che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei

requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal

decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli

interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del

decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla

legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;

Considerato che, a valere sulle risorse finanziarie del  Fondo  per

la crescita sostenibile ad oggi assegnate agli interventi di cui alla

legge n. 181/1989, risulta destinato agli specifici interventi  nelle

aree di crisi industriale complessa, attuati attraverso PRRI adottati

mediante  accordi  di  programma,  l'importo  complessivo   di   euro

369.000.000,00, cosi' articolato:

euro 20.000.000,00  assegnati  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  31  gennaio  2017,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017;

euro 12.000.000,00  assegnati  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017;

euro 60.000.000,00  assegnati  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  1°  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2018;

euro 10.000.000,00  assegnati  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  5  settembre  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2018;

euro 30.000.000,00  assegnati  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  21  gennaio  2019,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2019;

euro 120.000.000,00 assegnati  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  30  ottobre  2019,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2019;

euro  210.000.000  assegnati  con  decreto  del  Ministro   dello

sviluppo  economico  23  aprile  2021,  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  147  del  22  giugno  2021,

comprensivi della quota delle risorse  gia'  assegnate  dal  predetto

decreto del 30 ottobre 2019 e risultate inutilizzate  alla  data  del

medesimo decreto 23 aprile 2021, pari a 93 milioni di euro;

Vista la convenzione stipulata  in  data  18  maggio  2015  per  la

regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo

economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei

PRRI di cui al citato art. 27  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,

approvata con decreto direttoriale 19 giugno  2015,  registrato  alla

Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al n. 2873;

Visto l'atto  aggiuntivo  alla  convenzione  del  18  maggio  2015,

sottoscritto  in  data  23  ottobre  2018  e  approvato  con  decreto

direttoriale n. 3633 del 16  novembre  (registrato  dalla  Corte  dei

conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54), con il quale e' stato prorogato

il termine di validita' della predetta convenzione alla data  del  30

giugno 2021;

Visto l'atto  aggiuntivo  alla  convenzione  del  18  maggio  2015,

sottoscritto  in  data  8  giugno  2021  e  approvato   con   decreto

direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla  Corte  dei

conti l'8 agosto 2021 al n. 761), con il quale e' stato prorogato  il

termine di validita' della predetta  convenzione  alla  data  del  31

dicembre 2021;

Visto l'atto  aggiuntivo  alla  convenzione  del  18  maggio  2015,

sottoscritto in  data  30  dicembre  2021  e  approvato  con  decreto

direttoriale n. 178 del 31 gennaio 2022 (registrato dalla  Corte  dei

conti il 7 marzo 2022 al n. 185), con il quale e' stato prorogato  il

termine di validita' della predetta  convenzione  alla  data  del  31

dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 39 del 16 febbraio 2017, e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,

lettera a), che prevede l'accantonamento di euro 4.768.097,18 per  la

copertura degli oneri  derivanti  dalla  convenzione  quadro  tra  il

Ministero dello sviluppo economico e Invitalia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  novembre

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 30 del 5 febbraio 2019, e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  che

accantona una quota  delle  risorse  disponibili  nella  contabilita'

speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile» pari a  euro

1.441.902,82 al fine di integrare l'accantonamento di cui al  decreto

del  Ministro  dello  sviluppo  economico  31  gennaio  2017  per  la

copertura degli oneri derivanti dalla convenzione  quadro  18  maggio

2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 27 del 2  febbraio  2022,  che  incrementa  di  euro  3.015.000,00

l'accantonamento delle risorse del Fondo per la crescita  sostenibile

destinato alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  convenzione

quadro 18 maggio 2015;

Considerato che sui predetti accantonamenti e' effettuato in favore

di Invitalia il rimborso dei  costi  sostenuti  e  documentati  dalla

societa'  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   previste   dalla

convenzione, sulla base  della  relazione  sulle  attivita'  compiute

nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione  presentate

dalla societa' con cadenza annuale;

Considerato che sono in corso le attivita' relative  alla  fase  di

attuazione  dei  PRRI  approvati  e  che  risultano  in   definizione

ulteriori PRRI;

Ritenuto opportuno integrare  l'accantonamento  recato  dai  citati

decreti ministeriali 31 gennaio 2017, 21 novembre 2018 e  9  dicembre

2021 al fine garantire il proseguimento delle attivita' di  Invitalia

finalizzate alla definizione di PRRI  dedicati  alle  aree  di  crisi

industriale complessa da ultimo riconosciute o il cui  riconoscimento

sara' completato nel  prossimo  futuro,  oltre  che  delle  attivita'

relative alla fase di attuazione dei PRRI approvati;

Considerato che le risorse  finanziarie  effettivamente  destinate,

con  i  decreti  ministeriali  sopra  menzionati,  agli  accordi   di

programma di adozione  dei  PRRI  delle  aree  di  crisi  industriale

complessa ammontano a euro 369.000.000,00;

Tenuto conto che, stante  il  limite  massimo  del  tre  per  cento

previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge  n.  83  del  2012,

l'importo massimo accantonabile e' pari a euro 11.070.000,00  e  che,

alla  luce  dell'importo  di  euro  9.225.000,00  gia'   accantonato,

l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 1.845.000,00;

Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la

crescita sostenibile risultano disponibili, al  netto  degli  impegni

gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli

interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di

cui  alla  legge  n.  181/1989  della  somma  di  euro  1.845.000,00,

destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli

oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio  2015,

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello  sviluppo

economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei

PRRI per le aree di crisi industriale complessa;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, e  in  particolare  l'art.  2,

commi  1   e   4,   del   medesimo   decreto-legge,   che   prevedono

rispettivamente che il Ministero dello sviluppo economico  assume  la

denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e che le

denominazioni  «Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy»  e

«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono,  a  ogni

effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo

economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. Una quota pari a euro  1.845.000,00  delle  risorse  disponibili

nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile e'  attribuita  alla  sezione  del  Fondo  relativa  alla

finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del  decreto-legge

n. 83 del 2012 ed e' destinata agli  interventi  di  riconversione  e

riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da  situazioni  di

crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano  l'accantonamento,  di

cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017, 21  novembre  2018  e  9

dicembre 2021 citati nelle premesse, destinato alla  copertura  degli

oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra  il  Ministero  delle

imprese e del made in Italy e l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione

degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -  Invitalia  ai

sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013,

anch'esso citato nelle premesse.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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