Crescita sostenibile: slittano i termini per l’utilizzo dei fondi

C'è tempo fino al 28 settembre 2018 per utilizzare le risorse del fondo per la crescita sostenibile di cui alla legge n. 181/1989

Con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l'utilizzo delle risorse del fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989,  n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa, disciplinati da accordi di programma.

Di seguito il testo del D.M. 4 aprile 2018 disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 aprile 2018 

Proroga del termine per l'utilizzo delle risorse  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile riservate agli  interventi  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva, di cui alla legge  15  maggio  1989,  n.
181, nelle aree di crisi industriale non complessa,  disciplinati  da
accordi di programma. (18A02931)

          in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2018, n. 94

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive

modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per

le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di

risanamento della siderurgia;

  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27

dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto

l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181

del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella

siderurgica;

  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che

reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e

riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,

in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli

interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con

progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati

mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di

situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che

presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei

territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10

concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura

degli interventi;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per

la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.

181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla

riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati

commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale

9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di

cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come

individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del

2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla

programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

  Vista la circolare del Direttore generale per  gli  incentivi  alle

imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto  disposto

dall'art. 6, comma 6, del  suddetto  decreto  ministeriale  9  giugno

2015, finalizzata a  fornire  ulteriori  specificazioni  relative  ai

requisiti dei programmi e delle spese ammissibili,  delle  modalita',

forme  e  termini  di  presentazione  delle  domande  nonche'   delle

caratteristiche del contratto di finanziamento;

  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,

che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero

dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la

crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e

priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli

derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al

finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo

in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,

con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,

tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa

al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di

impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni

di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione

di accordi di programma;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto

2016 recante  «Individuazione  dei  territori  delle  aree  di  crisi

industriale non complessa, ammessi  alle  agevolazioni  di  cui  alla

legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale  sono  stati  definiti  i

criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle  predette

agevolazioni;

  Visto  il  decreto  del  Direttore   generale   per   la   politica

industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello

sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante  l'elenco  dei  territori

individuati, sulla base del  citato  decreto  ministeriale  4  agosto

2016, quali aree di crisi non complessa;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 39 del 16 febbraio 2017, con  il  quale  una  quota  pari  a  euro

148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo  per  la  crescita

sostenibile  complessivamente  destinate,  con   precedenti   decreti

ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e' stata

ripartita tra le diverse tipologie di intervento;

  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  c),  del  citato

decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00

a valere sulle risorse del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  ai

programmi  di  investimento  da  agevolare  nelle   aree   di   crisi

industriale  non   complessa   tramite   procedura   valutativa   con

procedimento  a  sportello,  accantonando  una  quota  del   predetto

importo, pari ad  euro  44.000.000,00,  in  favore  degli  interventi

disciplinati da accordi di programma;

  Visto, altresi', l'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  del  medesimo

decreto  ministeriale  31  gennaio  2017,  che   prevede   che   euro

80.000.000,00  a  valere  sulle  risorse  del   Programma   operativo

nazionale «Imprese e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  Asse  III  -

Competitivita' PMI, sono destinati  agli  interventi  nelle  aree  di

crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di  sviluppo  (Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia e  Sicilia)  disciplinati  da  accordi  di

programma, dei quali euro  35.000.000,00  destinabili  alle  aree  di

crisi industriale non complessa;

  Visto  il  decreto  del  Direttore   generale   per   la   politica

industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello

sviluppo economico 24 febbraio 2017,  pubblicato  nel  sito  internet

istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato  decreto

direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati  fissati  i  termini  e  le

modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   alle

agevolazioni di cui alla  legge  n.  181/1989  nelle  aree  di  crisi

individuate  dallo  stesso  decreto  19  dicembre  2016,   prevedendo

l'apertura della procedura al 4 aprile 2017;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  giugno

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 222 del 22 settembre 2017, recante la  destinazione  di  ulteriori

risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli  interventi  di

riconversione e riqualificazione industriale di  cui  alla  legge  n.

181/1989, e che, in particolare,  incrementa  nella  misura  di  euro

20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00  accantonata,  ai  sensi

del citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto  ministeriale  31

gennaio  2017,  in  favore  degli  interventi  nelle  aree  di  crisi

industriale non complessa disciplinati da accordi di programma;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  agosto

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n.  225  del  26  settembre   2017,   con   il   quale   le   risorse

complessivamente  destinate  agli  interventi  nelle  aree  di  crisi

industriale non complessa disciplinati da accordi di programma,  pari

ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse

del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a  valere

sulle  risorse  del  Programma   operativo   nazionale   «Imprese   e

competitivita'» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra  le  Regioni

interessate;

  Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art.  1,  comma  1,

lettera c), del decreto  ministeriale  31  gennaio  2017,  l'utilizzo

delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi  nelle

aree di crisi industriale non complessa disciplinati  da  accordi  di

programma e' soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi

accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello  di  cui

al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio  2017,  pertanto

entro il 4 aprile 2018;

  Tenuto conto della necessita' di alcune Regioni di disporre di piu'

tempo per completare le procedure di  approvazione  degli  schemi  di

accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al

cofinanziamento degli stessi accordi;

  Considerato che si  prevede  che  la  sottoscrizione  dei  restanti

accordi di programma con le Regioni interessate possa avvenire  entro

i prossimi mesi del 2018;

  Ritenuto, pertanto, di prorogare la predetta scadenza del 4  aprile

2018 al 28 settembre 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto

ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della  quota  di  risorse

finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla  legge

15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non  complessa

disciplinati da accordi di programma e'  prorogato  al  28  settembre

2018.

Allegati

D.M. 4 aprile 2018

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome